Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali. Nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione: sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021. Nuove indicazioni amministrative
Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali. Nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione: sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021. Nuove indicazioni amministrative
Testo normativo
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OGGETTO: Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali. Nuovo
orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione: sentenze
n. 14257/2019 e n. 5541/2021. Nuove indicazioni amministrative
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni amministrative
riguardo alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, in
applicazione dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione sancito con la sentenza n. 14257/2019 e consolidatosi, da
ultimo, con la sentenza n. 5541/2021, in applicazione del disposto di
cui al comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 335/1995.
INDICE
1. Premessa
2. Nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione: sentenze n.
14257/2019 e n. 5541/2021
3. Nuove indicazioni amministrative
1. Premessa
L’articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è intervenuto in materia di
decorrenza degli effetti dei provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di
lavoro ai fini previdenziali, stabilendo che: “I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di
variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il
conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività
svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del
provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia
stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione
disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal
periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento
adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di
datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla
data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente
comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato”.
L’Istituto, con la circolare n. 263 del 19 ottobre 1995, ha fornito indicazioni in
attuazione della suddetta norma, precisando - in tema di retroattività – che: “Il
provvedimento di variazione produrrà, al contrario, i suoi effetti sin dalla data
dell'inquadramento iniziale nell'ipotesi in cui tale inquadramento sia stato determinato
da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro: tali sono le notizie, relative all'effettiva
attività svolta, fornite dal datore di lavoro all'atto della domanda di iscrizione e sulla cui
base l'Istituto emana il provvedimento di classificazione”.
La suddetta disposizione legislativa è stata oggetto di un’evoluzione interpretativa non
univoca da parte della giurisprudenza, segnatamente con riferimento all’omessa
comunicazione di variazioni relative all’attività imprenditoriale svolta.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 maggio 2008, n. 13383,
accogliendo la tesi difensiva dell’Istituto e mutando un precedente orientamento (cfr. la
sentenza n. 4521/2006), ha statuito il principio di diritto in base al quale in materia di
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell’applicabilità
dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 – che fissa la regola che gli effetti
della variazione della classificazione si producono dal periodo di paga in corso alla data
di notifica del provvedimento, con la sola eccezione, con conseguente retroattività degli
effetti della variazione, dell’ipotesi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato
da inesatte dichiarazioni dal datore di lavoro – l’omessa comunicazione dei mutamenti
intervenuti nell’attività svolta dall’azienda, la quale, per effetto delle scelte operate
dall’imprenditore, assume caratteristiche tali da comportare una diversa classificazione
ai fini previdenziali, è da equiparare all’ipotesi delle dichiarazioni inesatte, giacché, alla
stregua della comune "ratio" di assicurare la corrispondenza della classificazione, a fini
previdenziali, all'effettiva attività dei datori di lavoro, anche in caso di omessa
comunicazione si realizza, sia pure in un momento successivo, una discrasia tra
l'effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era
fondata.
In sintesi, quindi, la deroga della retroattività degli effetti della variazione in discorso,
prevista dall’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995, può avere luogo, in virtù
della suddetta pronuncia, sia in caso di inesatte dichiarazioni che di omessa
comunicazione ad opera del datore di lavoro (in senso conforme, cfr. anche Corte di
Cassazione n. 8558/2014).
2. Nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione: sentenze n.
14257/2019 e n. 5541/2021
La Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento con la sentenza n.
14257/2019 (Camera di Consiglio del 21 marzo 2019), depositata in Cancelleria in data
24 maggio 2019 e, da ultimo, con la sentenza n. 5541/2021 (Camera di Consiglio del
20 ottobre 2020), depositata in Cancelleria in data 1° marzo 2021, nella quale, tra
l’altro, si afferma che “non si ritiene esistente un contrasto attuale che imponga di
rimettere la questione alle Sezioni Unite”, richiamando i seguenti principi:
• l’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 stabilisce che i provvedimenti di
variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga
in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato;
• la retroattività degli effetti della variazione si determina ogni volta che vi sia stato nel
momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da
determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte;
• la condotta omissiva intervenuta nel corso dell'attività del datore di lavoro trova una
specifica sanzione nell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, che prevede l'obbligo
dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività
imprenditoriale svolta, il cui inadempimento non comporta alcuna conseguenza sotto il
profilo della decorrenza della variazione di inquadramento.
Secondo la Corte, tale soluzione interpretativa “deve essere preferita, in quanto
coerente con la natura eccettiva della deroga all'operatività della classificazione ex nunc,
deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione
iniziale e che, dunque, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi ivi
tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica
ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale dall'art. 14 preleggi”.
3. Nuove indicazioni amministrative
A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale, la variazione di classificazione dei
datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente
all’effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di
inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell’iniziale inquadramento ai
sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995.
Pertanto, ai fini della variazione di classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti
dell’Istituto successivi alla data del 24 maggio 2019, in ragione del consolidarsi del
nuovo orientamento giurisprudenziale, dovranno basarsi sul presupposto che l’omessa
comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell’attività svolta non potrà
essere più equiparata all’inesatta dichiarazione (per cui non potrà più rilevare ai fini
dell’adozione di un provvedimento di variazione di classificazione con efficacia
retroattiva).
La retroattività degli effetti della variazione di classificazione, di cui al comma 8
dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, verrà ad esistenza soltanto in caso di inesatte
dichiarazioni del datore di lavoro rese, come sopra riportato, esclusivamente in fase di
iniziale inquadramento.
Relativamente al contenzioso in essere nella materia in argomento si provvederà, con
successivo messaggio, a fornire indicazioni operative alle Strutture territoriali.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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