Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Modifiche alle disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Estensione del trattamento straordin
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Modifiche alle disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 30/09/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 115
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia”. Nuove norme in materia di
trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno
ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché cassa
integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Modifiche alle
disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei
lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti. Estensione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel
settore aereo, in possesso di particolari requisiti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le novità apportate dal decreto-legge n.
104/2020 all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito
previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a
causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
nonché le ulteriori modifiche in materia di accesso e gestione del trattamento
di integrazione in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione
Sportivi Professionisti e l’estensione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore
aereo, in possesso di particolari requisiti.
INDICE
Premessa
1. Modifiche in materia di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno
ordinario per la causale “COVID-19”
1.1 Modalità di richiesta delle prime 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020
2. Ulteriore periodo di 9 settimane di CIGO, ASO e CIGD previsto dal decreto-legge n.
104/2020
2.1 Aspetti contributivi
3. Caratteristiche degli interventi di CIGO e ASO previsti dal decreto-legge n. 104/2020
4. Regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di CIGO, CIGD e ASO
4.1 Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione
straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni
4.2 Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
4.3 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in
corso
4.4 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-
Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
4.5 Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)
5. Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da
imprese agricole (CISOA)
6. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA
7. Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD,
ASO e CISOA
8. Modalità di pagamento della prestazione
9. Risorse finanziarie
10. Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in
Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica
per l’epidemia da COVID-19
11. Cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19” in favore dei lavoratori dipendenti
iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Modifiche alla disciplina
12. Cassa integrazione straordinaria per le aziende del settore aereo
Premessa
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 ed
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha introdotto
significative innovazioni all’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto-legge, recante “Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia”, interviene, infatti, sia rimodulando i trattamenti di
integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di
cassa interazione speciale operai agricoli (CISOA), cui le aziende possono accedere per periodi
dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, sia prevedendo, in taluni casi, l’obbligo del
versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che utilizzano i citati
strumenti di sostegno del reddito.
Con il messaggio n. 3131/2020 sono state fornite le prime informazioni in merito alle
modifiche apportate dal citato decreto-legge.
Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
si illustrano nel dettaglio le innovazioni introdotte dal decreto-legge in commento e si
forniscono istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli
articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
1. Modifiche in materia di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in
deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”
L’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 ridetermina il periodo di trattamenti di integrazione
salariale e assegno ordinario che può essere richiesto, nel secondo semestre 2020, dalle
aziende che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, la norma prevede che i datori di
lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti
di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti
dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per una durata massima di 9 settimane incrementate
di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia
stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia
integralmente decorso detto periodo.
La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso,
superare le 18 settimane complessive.
La nuova previsione normativa, dunque, consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di
integrazione salariale (9 + 9 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali
per i periodi fino al 12 luglio 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte
di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale
COVID-19.
Si precisa, inoltre, che il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge in parola stabilisce che i
periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti-legge
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si collocano, anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi
successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto
dal decreto-legge n. 104/2020.
A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto 4 settimane continuative di (CIGO) o
(ASO) – dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020 - che sono state autorizzate dall’Istituto ai sensi
della precedente disciplina, la medesima azienda, in relazione alla nuova previsione di cui al
decreto-legge n. 104/2020, potrà beneficiare, al massimo, di 6 settimane complessive di nuovi
trattamenti (cui è possibile aggiungere fino a un massimo di ulteriori 9 settimane secondo
quanto illustrato al successivo paragrafo 2), in quanto le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1°
agosto 2020, rientrando nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal
citato decreto-legge n. 104/2020, incidono (riducendolo) sul limite totale di settimane
richiedibili nel secondo semestre 2020.
In presenza di domande presentate, ma non ancora autorizzate, che afferiscono a periodi che
si collocano a cavallo del 13 luglio 2020, si precisa che le istanze saranno valutate anche alla
luce del decreto-legge n. 104/2020. Ne deriva che, per i periodi fino al 12 luglio 2020, sarà
preliminarmente verificato il rispetto dei limiti stabiliti dalla previgente normativa, mentre i
periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 saranno imputati alle prime 9 settimane di cui al decreto-
legge n. 104/2020.
Si evidenzia che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 104/2020 introduce, tra le
altre, un’importante novità in materia di concessione degli ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con la previsione dell’articolo 1, infatti, il legislatore, non solamente azzera il conteggio delle
settimane riferite alla pregressa disciplina, ma, contestualmente, nel prevedere un periodo
massimo di trattamenti pari a 18 settimane complessive (9 + 9) - da collocarsi nell’arco
temporale dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 - modifica il precedente indirizzo, che
legava il ricorso ai trattamenti all’effettiva fruizione degli stessi, e prevede che l’utilizzo delle
predette settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener
conto del dato relativo al fruito.
Conseguentemente, una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo
periodo, i datori di lavoro potranno proporre istanza per accedere all’ulteriore periodo di 9
settimane secondo le indicazioni illustrate ai successivi paragrafi 2 e 2.1, ma non potranno
richiedere anche l’eventuale completamento delle prime 9 settimane, anche laddove le stesse
non fossero state effettivamente fruite per intero.
Riguardo alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale
(ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 104/2020, che, su
espressa indicazione ministeriale, trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori che
risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio
2020, data a decorrere dalla quale si applicano le nuove misure, si precisa quanto segue.
1.1 Modalità di richiesta delle prime 9 settimane previste dal decreto-legge n.
104/2020
Per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i
periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020 (cfr.
l’esempio di cui al precedente paragrafo), i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la
causale “COVID-19 nazionale” già in essere.
Come già anticipato nel messaggio n. 3131/2020, le richieste delle prime 9 settimane di cui
all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovranno tenere conto dei periodi successivi al 12
luglio 2020 già autorizzati. A fini del rispetto del limite previsto dal decreto-legge in
commento, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di
settimane superiore al massimo consentito (9 complessive, considerando anche quelle
imputate in relazione alla precedente disciplina), le Strutture territoriali ridetermineranno
correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.
Laddove le aziende, avendo esaurito i trattamenti spettanti in relazione alla pregressa
normativa di cui ai decreti-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020, e n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, prima
dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020, avessero richiesto trattamenti di cassa
integrazione ordinaria ai sensi della disciplina di cui al decreto-legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, per periodi successivamente ricompresi nella tutela prevista dall’articolo 1 del decreto-
legge n. 104/2020, le settimane non ancora autorizzate e quelle autorizzate, ma per le quali
non siano stati emessi i relativi pagamenti dall’Istituto o per le quali l’azienda non abbia
provveduto all’esposizione del codice evento su Uniemens, potranno essere convertite in
periodi con causale “COVID-19 nazionale”, su espressa richiesta dei datori di lavoro. A tal fine,
le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale,
comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane per
cui richiedono la conversione della causale.
Con riferimento, invece, alle domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale
(FIS) e dei Fondi di solidarietà, l’azienda interessata a modificare la causale e quindi la
disciplina di riferimento, dovrà inviare espressa richiesta di annullamento della precedente
domanda e inoltrare nuova apposita domanda con causale “COVID-19 nazionale”. A tal fine,
per il FIS, le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto
previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le
settimane da variare. Per i Fondi di solidarietà diversi dal FIS, che sono autorizzati con delibera
dei rispettivi Comitati centrali, la comunicazione di variazione andrà inviata via PEC all’indirizzo
dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it. Le Strutture territoriali dovranno tramettere
con comunicazione PEI alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali eventuali comunicazioni
già pervenute.
2. Ulteriore periodo di 9 settimane di CIGO, ASO e CIGD previsto dal decreto-legge
n. 104/2020
Come anticipato, l’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 prevede la possibilità di accedere a
un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre
2020.
Mentre il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i
datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza
epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente
dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9
settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.
Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga)
e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei
trattamenti con una causale specifica, con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la
sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato (cfr. successivo paragrafo 2.1).
Riguardo alle modalità di accesso al secondo periodo di 9 settimane di cassa integrazione
(ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 104/2020, i datori di
lavoro provvederanno a inoltrare specifica domanda con la nuova causale denominata “COVID
19 con fatturato”.
L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata
dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale a carico
dell’azienda, ove dovuto.
Le modalità di presentazione delle domande per il secondo periodo, della durata massima di 9
settimane da concludersi entro il 31 dicembre 2020, saranno rese note con successivo
apposito messaggio.
2.1 Aspetti contributivi
I datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale per le prime 9 settimane
previste dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 non sono tenuti al
versamento del contributo addizionale.
L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020 dispone invece che, in presenza di
determinati presupposti, sia dovuto un contributo addizionale a carico delle imprese che
presentano domanda per l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale.
In deroga a quanto stabilito dagli articoli 5, 29 e 33 del D.lgs n. 148/2015, la misura del
contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore
per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è
pari:
a) al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno
avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al
versamento del contributo addizionale e potranno, quindi, accedere al secondo ulteriore
periodo di 9 settimane di integrazione salariale senza dover versare il predetto contributo.
L’eventuale scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve essere
determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello
del primo semestre 2019.
Tenuto conto del dettato testuale della norma, ai fini dell’esonero dal versamento per le
aziende che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019, si tiene conto della
data di inizio dell’attività di impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio.
Pertanto, si deve fare riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice
fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale.
Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale, anticipando i relativi
trattamenti ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario ovvero dalla sospensione
dell’attività di lavoro, e che, in relazione alla previsione di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge n. 104/2020 sono soggette al contributo addizionale, dovranno provvedere al
relativo versamento a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di
autorizzazione alla fruizione della prestazione (cassa integrazione o assegno ordinario),
adottato dall’Istituto.
Nello specifico, nell’ambito del flusso Uniemens, del mese di paga successivo alla data di
autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso,
anche quello riferito ai periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga
intercorrenti fra la data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e quello in
cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i
conseguenti obblighi contributivi. In seguito, a partire dal secondo mese di paga successivo al
rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo
addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.
Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina il periodo di
integrazione salariale o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo
addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di
autorizzazione.
In merito al citato contributo addizionale si fa presente che, ricorrendo i presupposti per il
relativo versamento, lo stesso sarà dovuto, secondo le misure previste dall’articolo 1, comma
2, del decreto-legge n. 104/2020, con riferimento a tutti i trattamenti (cassa integrazione
ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione
salariale e dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del D.lgs n. 148/2015). Le
imprese autorizzate al pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’Inps, ai fini
del versamento del contributo addizionale, si atterranno alle modalità applicative e alle
scadenze indicate nei messaggi n. 6129/2015 e n. 1113/2017, ai quali si rimanda.
Si precisa che, qualora nel quinquennio mobile l’azienda sia autorizzata a fruire di altri periodi
di integrazione salariale di cui al Titolo I e al Titolo II del D.lgs n. 148/2015, il periodo di
integrazione salariale di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 non
rileva ai fini della determinazione della misura dell’aliquota contributiva prevista dall’articolo 5
del citato decreto legislativo.
Al fine di consentire l’individuazione dell’aliquota del contributo addizionale di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, e la rilevazione delle aziende che non sono tenute
all’obbligo contributivo, i relativi datori di lavoro dovranno completare la domanda con una
dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2020, nella quale autocertificano:
a) la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato
oppure
b) il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa
è stata avviata (nel senso sopra precisato) in data successiva al primo gennaio 2019.
Con l’autocertificazione di cui al precedente punto a), il datore di lavoro dovrà attestare
l’eventuale riduzione del fatturato secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto
illustrate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro con l’autocertificazione
- all’atto della presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale -
sarà effettuata dall’Istituto e dall’Agenzia delle Entrate con accordi di cooperazione.
Si ricorda, infine, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai
lavoratori restano a carico del datore di lavoro.
I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al
predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione
salariale.
3. Caratteristiche degli interventi di CIGO e ASO previsti dal decreto-legge n.
104/2020
In relazione all’impianto normativo delineato dal decreto-legge n. 104/2020, si ribadisce che gli
interventi con causali “COVID-19 nazionale” e “COVID 19 con fatturato”, ai fini del computo
della durata, non rientrano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile per i trattamenti di
CIGO e ASO dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e nel limite delle
26 settimane per l’ASO del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Inoltre, i trattamenti in questione derogano sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese
del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima
complessiva dei trattamenti, dall’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore
lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
Conseguentemente, possono richiedere i trattamenti di CIGO e di ASO, di cui all’articolo 1 del
decreto-legge in parola, anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.
I relativi periodi autorizzati con le richiamate causali sono, inoltre, neutralizzati ai fini di
successive richieste di CIGO e di ASO.
Si precisa altresì che, per l’accesso agli interventi di CIGO e di ASO in parola, è necessario che
i lavoratori siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020.
A tale riguardo, nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di
assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in
materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112
c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si
computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il
precedente datore di lavoro.
In relazione all’istruttoria delle domande, si ricorda che la stessa è improntata alla massima
celerità e che non si applica l’articolo 11 del D.lgs n. 148/2015. Pertanto, le aziende non
devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività
lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità
dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non deve
allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo
l’elenco dei lavoratori destinatari della prestazione.
Resta ferma la possibilità di accedere alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla
normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di
appartenenza, ovviamente per periodi distinti da quelli per i quali sono stati chiesti i
trattamenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020.
In tale caso, relativamente all’integrazione salariale ordinaria, si ricorda che, ai fini della
relativa richiesta, la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deve essere riconducibile a
una delle causali individuate dal D.M. n. 95442/2016.
A scopo meramente esemplificativo, si rammenta che è possibile accedere alle integrazioni
salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di
lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti
effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si ricorda, altresì, che alle domande in questione si applicano i limiti di fruizione secondo le
regole che disciplinano l’integrazione salariale ordinaria, ossia: 52 settimane nel biennio mobile
ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 3, del D.lgs n. 148/2015; 1/3 delle ore lavorabili di cui
all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto; durata massima complessiva dei trattamenti
di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) prevista
dall’articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015. Inoltre, alle predette domande si applica il
requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n.
148/2015; l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del
medesimo decreto (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili, c.d. “EONE”), nonché gli
adempimenti relativi alla comunicazione sindacale previsti all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015.
Con riferimento all’assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui
all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, si richiamano le disposizioni previste dai singoli decreti
interministeriali. Resta salva, in ogni caso, la previsione di cui all’articolo 35 del medesimo
decreto legislativo.
4. Regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di CIGO, CIGD e ASO
Il decreto-legge n. 104/2020, nel ridisegnare i periodi oggetto di intervento nel secondo
semestre 2020, non ha modificato la disciplina di riferimento relativa ai trattamenti di CIGO,
CIGD e ASO.
Ne deriva che le aziende che trasmettono le domande sono dispensate dall’osservanza
dell’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15,
comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno
ordinario, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono
essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione
preventiva.
Conseguentemente, all’atto della presentazione della richiesta di concessione dell’integrazione
salariale ordinaria e, per i Fondi che prevedono l’obbligo di informazione e consultazione
sindacale di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, dell’assegno ordinario, le aziende,
compilando l’apposito campo presente nel modello di domanda, devono limitarsi a dichiarare
all’Istituto, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra, senza
dover presentare alcuna documentazione probatoria.
Con particolare riguardo, invece, ai Fondi di solidarietà i cui decreti interministeriali attuativi
subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure
sindacali, con obbligo di accordo aziendale, le aziende dovranno continuare a riferirsi ai singoli
decreti interministeriali che istituiscono e disciplinano i relativi Fondi e che espressamente
prevedono la necessità dell’accordo per l’accesso alla prestazione.
In questi ultimi casi, l’accordo potrà essere comunicato anche in data successiva alla
presentazione della domanda, purché lo stesso pervenga all’Istituto in tempo utile a consentire
l’autorizzazione della prestazione. Pertanto, in mancanza di tale adempimento la domanda di
assegno ordinario non potrà essere autorizzata.
4.1. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione
straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni
L’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione
salariale, richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni.
Conseguentemente, anche le imprese che alla data del 13 luglio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario e che devono sospendere il programma di
CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica
in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata
massima di 18 settimane (9 + 9), per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre
2020, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla
prestazione di cassa integrazione ordinaria.
La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale “COVID-19
nazionale – sospensione CIGS”.
L’Istituto provvederà ad autorizzare le domande di CIGO di cui trattasi nel rispetto dei periodi
di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti
ministeriali.
I datori di lavoro che, al termine delle prime 9 settimane di CIGO previste dall’articolo 1 del
decreto-legge n. 104/2020, volessero accedere al secondo periodo di ulteriori 9 settimane di
cui al medesimo articolo 1 devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la
volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella
circolare n. 47/2020.
In caso di accesso alle seconde ulteriori 9 settimane, si richiamano le indicazioni fornite ai
precedenti paragrafi 2 e 2.1.
4.2. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
Con riferimento all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano
altresì gli indirizzi contenuti al paragrafo 3 della circolare n. 84/2020 e, in particolare, le
indicazioni fornite in ordine al requisito occupazionale delle aziende richiedenti.
Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alla
causale “COVID-19”, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al
nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020).
4.3. Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di
solidarietà in corso
In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 possono
presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di
integrazione salariale (FIS) che, alla data del 13 luglio 2020, avevano in corso un assegno di
solidarietà.
La concessione dell’assegno ordinario - che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già
in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a
totale copertura dell’orario di lavoro.
Anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento in questione
non può essere superiore a 18 settimane (9 + 9), al pari di quanto previsto dal decreto-legge
n. 104/2020 per le altre tipologie di trattamenti salariali con causale COVID-19.
Ai fini dell’ammissione al secondo ulteriore periodo di 9 settimane, si rinvia a quanto indicato
ai precedenti paragrafi 2 e 2.1.
4.4. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di
Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, le domande di
accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” possono essere accolte
prioritariamente considerando i limiti dei tetti aziendali previsti dai decreti interministeriali
attuativi dei rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura
della prestazione richiesta, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, le
aziende potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali
stanziate dal decreto-legge n. 104/2020.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alla causale “COVID-19
nazionale”, è erogato l’assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e
alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
Ai fini dell’ammissione al secondo ulteriore periodo di 9 settimane, si rinvia a quanto indicato
ai precedenti paragrafi 2 e 2.1.
4.5. Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)
Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), nel rinviare a quanto già
illustrato nella circolare n. 86/2020 in ordine alle aziende destinatarie della disciplina e ai
lavoratori ammessi alla misura, si precisa che il decreto-legge n. 104/2020 non ha modificato
la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola.
Ne consegue che la domanda di CIGD - da inviare esclusivamente all’Istituto ai sensi di quanto
stabilito dall’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 27/2020 - dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che
l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono
concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione delle citate
intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.
Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione
figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle
attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle
prestazioni di disoccupazione agricola.
Si ribadisce altresì che anche per i trattamenti in deroga non si applicano le disposizioni
relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto dall’articolo 1, comma 2, primo
periodo, del D.lgs n. 148/2015, né è dovuto il contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del
medesimo decreto legislativo, quest’ultimo limitatamente alle prime 9 settimane di cui
all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020. Non si applica altresì la riduzione in percentuale
della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso
di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
I datori di lavoro che richiedono il trattamento di cassa integrazione in deroga per periodi
successivi al 13 luglio 2020 possono trasmettere domanda all’Istituto, anche qualora non
abbiano completato i periodi di competenza regionale/ministeriale. Restano salve le
autorizzazioni già adottate dal Ministero.
Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si precisa che potranno inviare domanda come “deroga
plurilocalizzata” (cfr. il messaggio n. 2946/2020) esclusivamente le aziende che hanno ricevuto
una prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutte le
altre aziende, invece, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS” (cfr. la circolare
86/2020).
In caso di richieste di accesso all’ulteriore periodo di 9 settimane, anche per i trattamenti in
deroga valgono le indicazioni fornite ai precedenti paragrafi 2 e 2.1.
5. Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato
dipendenti da imprese agricole (CISOA)
Per il settore agricolo il decreto-legge n. 104/2020 ha previsto la possibilità di presentare
domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
per sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per un periodo della durata di
massima di 50 giorni ricompresi tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti
domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis,
del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. Qualora,
invece, siano stati richiesti e autorizzati, ai sensi della predetta normativa, periodi che si
collocano, anche parzialmente, successivamente al 12 luglio 2020, gli stessi sono imputati,
riducendoli, ai 50 giorni previsti dal decreto-legge n. 104/2020.
Conseguentemente, in caso di domanda eccedente il numero massimo di giornate concedibile
per singolo lavoratore, le Strutture territoriali ridetermineranno correttamente il trattamento
mediante un accoglimento parziale delle richieste.
Le domande di concessione del trattamento di CISOA per periodi decorrenti dal 13 luglio e sino
31 dicembre 2020 devono essere presentate utilizzando sempre la causale “CISOA DL
RILANCIO”. Le predette domande possono riguardare anche lavoratori per i quali risulti
superato il limite di fruizione ordinario pari a 90 giornate. Inoltre, come già ricordato, le
domande in questione possono essere presentate sia per lavoratori per i quali non è stata
richiesta la prestazione di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO” sia per lavoratori che,
invece, hanno già fruito di massimo 90 giornate di trattamento ai sensi dell’articolo 19,
comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020 (cfr. la circolare n. 84/2020, par. 7). Anche i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo
1, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020, sono neutri ai fini delle successive richieste.
Ai fini dell’accesso alla prestazione in argomento non è previsto, per ciascun lavoratore, il
requisito dell’anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento presso
l’azienda richiedente la prestazione, ma è necessario che i lavoratori medesimi risultino alle
dipendenze dell’azienda alla data del 13 luglio 2020. Sul punto si richiamano le disposizioni
contenute al paragrafo 3 della presente circolare, con riferimento al computo dei periodi di
occupazione dei lavoratori nelle ipotesi di trasferimento d’azienda.
Si ribadisce che anche per tali domande la competenza concessoria è trasferita in capo al
direttore della Struttura Inps territorialmente competente e non alle Commissioni provinciali. Si
confermano altresì le disposizioni contemplate nella circolare n. 84/2020, al paragrafo 7.5, in
merito alla modalità di pagamento della prestazione, nonché quelle relative all’incompatibilità
con la prestazione di cassa integrazione in deroga eventualmente concessa secondo le regole
di cui al paragrafo 7.6 della predetta circolare. Resta, comunque, ferma la possibilità di
chiedere la cassa integrazione in deroga per i soli lavoratori a tempo determinato che sono
esclusi dalla tutela della CISOA.
Il decreto-legge n. 104/2020 ha altresì previsto che i trattamenti di CISOA autorizzati ai sensi
dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020, così come quelli autorizzati ai sensi
dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, sono computati ai fini del raggiungimento
del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della legge 8 agosto
1972, n. 457.
Resta ferma, infine, la possibilità di chiedere la CISOA con le ordinarie causali previste dalla
circolare n. 178/1993, ovviamente per periodi distinti da quelli per i quali la prestazione è
richiesta con la causale creata per effetto della normativa emergenziale (“CISOA DL
RILANCIO”).
6. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO
e CISOA
La disciplina dei termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione
salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata oggetto di
numerosi interventi. Da ultimo, il decreto-legge n. 104/2020, oltre a confermare – a regime -
il regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO,
CIGD, ASO e CISOA, fissandolo entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio
il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, prevede un differimento
transitorio dei termini di trasmissione delle domande relative ai medesimi trattamenti che
rientrano nella nuova disciplina declinata dall’articolo 1.
Il successivo comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che sia i termini decadenziali di invio
delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
sia quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi,
compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti
al 31 agosto 2020.
Contemporaneamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope
legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande relative ai trattamenti di
CIGO, CIGD, ASO e CISOA che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1°
agosto 2020 e il 31 agosto 2020.
Conseguentemente, anche le istanze di trattamenti con inizio di sospensione o riduzione dal 1°
luglio 2020 al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal
decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.
Il Ministero vigilante, in relazione alla gestione dell’emergenza, ha segnalato l’esigenza dello
slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente
soluzione legislativa. Pertanto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la
documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre
saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-
legge n. 104/2020.
Si ricorda che i termini decadenziali di cui trattasi, non devono intendersi in termini assoluti,
ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda
rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una
diversa domanda riferita a un periodo differente.
Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime
decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della
domanda risulti scaduto.
7. Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di
CIGO, CIGD, ASO e CISOA
L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 104/2020 conferma che, a regime, in caso di
pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati
necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese
successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore,
entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. A tale
proposito, si specifica che il termine che deve essere preso in considerazione è quello più
favorevole al datore di lavoro (cfr. l’esempio seguente).
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Il successivo comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che, sia i termini decadenziali di invio
delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19
sia quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi,
compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti
al 31 agosto 2020.
Infine, come anticipato, il comma 10 dell’articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30
settembre 2020, oltre che dei termini per l’invio delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD,
ASO e CISOA, anche di quelli relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o
per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1°
agosto e il 31 agosto 2020.
Sempre in ordine ai termini decadenziali per l’invio dei dati utili al pagamento delle prestazioni,
dal combinato disposto dei commi 6 e 10 dell’articolo 1, si è avuto modo di constatare che, in
talune particolari situazioni, la mancata applicabilità del differimento al 30 settembre dei
termini di invio dei dati necessari al pagamento delle prestazioni (SR41 semplificato) avrebbe
potuto generare ricadute negative su aziende e lavoratori.
A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso:
per una domanda di integrazione salariale il cui periodo si colloca dall’8 giugno 2020 al 4
luglio 2020, autorizzata e notificata il 7 agosto 2020, in applicazione della disciplina
generale, da ultimo confermata dal comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge n.
104/2020, il termine di invio dei dati scadrebbe il 6 settembre 2020 (30° giorno
successivo a quello di notifica del provvedimento adottato). Tuttavia, detto termine - più
favorevole ad aziende ed intermediari in situazioni ordinarie - si rivela penalizzante se
confrontato con quello differito al 30 settembre 2020 ai sensi di quanto disposto dal
comma 10 del medesimo articolo 1.
In relazione a quanto precede, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, la previsione di cui al comma 10 dell’articolo 1 può essere estesa anche alle situazioni
come quella sopra descritta.
Infine, anche relativamente ai termini di trasmissione dei dati utili al pagamento, si richiamano
le considerazioni svolte nel precedente paragrafo, per quanto attiene lo slittamento del termine
dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
8. Modalità di pagamento della prestazione
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per
l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come
la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione
della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Con riferimento al pagamento diretto, si precisa che l’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020
richiama anche gli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, che
regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il
possibile anticipo del 40%.
Conseguentemente, la citata disciplina – come illustrata nel messaggio n. 2489/2020 e nella
circolare n. 78/2020 - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti di cui all’articolo
1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 104/2020.
Al riguardo, si rammenta che la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di
ASO, a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni
dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto autorizza le
richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori
individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro i
termini di decadenza già illustrati al precedente paragrafo 7, il datore di lavoro deve inviare
all’Inps, tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo
dell'integrazione salariale. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e
gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e,
conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno
considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
9. Risorse finanziarie
Ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, i
trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, previsti dal medesimo articolo 1, sono concessi nel
limite massimo di spesa di 8.220,3 milioni di euro, così ripartito:
5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario;
2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga;
156,7 milioni di euro per i trattamenti di CISOA.
Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la
relativa contribuzione figurativa o correlata che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario
regime previsto dal D.lgs. n. 148/2015, sia con riferimento al superamento dei limiti di
fruizione della CIGO/ASO sia con riferimento alla nuova platea dell’assegno ordinario del FIS
(datori di lavoro iscritti che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti) e sia con
riferimento al superamento dei limiti finanziari posti dai rispettivi decreti interministeriali per le
aziende iscritte ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché
gli assegni al nucleo familiare dell’assegno ordinario.
Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che - qualora dalla valutazione
complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via
prospettica, dell’importo stanziato - non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.
Si fa presente altresì che, ai fini dell’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di cui
all’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015 (Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato e il Fondo di
solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione) - non gestiti dall’Istituto – il comma
7 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 prevede uno stanziamento massimo a carico
del bilancio statale di complessivi 1.600 milioni di euro, per l’anno 2020, che saranno trasferiti
ai rispettivi Fondi con decreti ministeriali.
L’articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104/2020, nel prevedere che: “I trattamenti di
cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro,
ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno
ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa
integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui
al comma 8”, individua dei finanziamenti aggiuntivi che si vanno a sommare ai precedenti
stanziamenti.
Viene, pertanto, previsto un finanziamento unico per la CIGO, per il FIS e per i Fondi di cui agli
articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, pari a complessivi 17.852,6 milioni di euro, nel quale
vanno a confluire il finanziamento di 11.599,1 milioni di euro previsto dall’articolo 19 del
decreto-legge n. 18/2020, a cui si aggiungono i finanziamenti di cui all’articolo 19, comma 6-
ter, dello stesso decreto-legge, pari a 250 milioni di euro, per l’anno 2020, di cui all’articolo
20, comma 5 e 7-bis, del medesimo decreto-legge, rispettivamente pari, per l’anno 2020, a
828,6 milioni di euro e 0,9 milioni di euro, nonché i 5.174 milioni di euro previsti dal citato
articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104/2020.
Parimenti, con riferimento alle prestazioni di cassa integrazione in deroga autorizzate dall’Inps,
ivi comprese le prestazioni di deroga autorizzate dai rispettivi Fondi per le Province autonome
di Trento e di Bolzano, viene previsto un finanziamento unico pari a 3.789,6 milioni di euro,
risultante dalla somma di 900 milioni di euro previsti dal decreto interministeriale n. 9/2020
(art. 3, comma 1, lett. c) e di 2.889,6 milioni di euro previsti dal citato comma 11.
Nella tabella che segue vengono pertanto riepilogati i finanziamenti complessivi per le distinte
tipologie di prestazioni COVID-19.
Prestazione Finanziamento Regole di accesso
Complessivo
(in milioni di
euro)
CIGO (compresa 17.852,6 Per la CIGO le aziende che superano i limiti di fruizione
CIGO sospensione (11.599,1 + previsti dal D.lgs n. 148/2015. Per la CIGO sospensione
CIGS)/FIS/FONDI 250 + 828,6 CIGS tutte le aziende che rientrano nel campo di
DI SOLIDARIETA’ + 0,9 + applicazione. Per il FIS e i Fondi di solidarietà ex art. 26 e
EX ART 26 e 40 5.174) 40, sia i datori di lavoro che non rientrano con le regole
D.lgs n. 148/2015 ordinarie sia quelli per i quali il Fondo di riferimento ha
esaurito la capienza.
CIGD in deroga 3.789,6 (900 Tutte le aziende che hanno i requisiti per accedere alle
autorizzata + 2.889,6) prestazioni Covid- nazionale autorizzate dall’Inps
dall’Inps
CISOA 156,7
Con riferimento alle prestazioni di cassa integrazione in deroga autorizzata dall’Inps, rientrano
nel finanziamento sia le proroghe dei decreti regionali sia le proroghe delle plurilocalizzate,
nonché le proroghe delle prestazioni in deroga concesse dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, che autorizzano le proprie prestazioni per il tramite dei rispettivi Fondi di solidarietà.
Con riferimento a queste ultime, si evidenzia che, venendo meno la ripartizione per
Regione/Provincia autonoma, i Fondi di solidarietà delle Province autonome, nell’autorizzare le
prestazioni in deroga, potranno attingere al finanziamento unico di cui alla tabella precedente
non appena avranno esaurito, per il tramite delle autorizzazioni concesse, le somme
precedentemente stanziate che si riepilogano nella tabella che segue:
Provincia Finanziamento ex DL Finanziamento ex DL Finanziamento ex DL TOTALE
Autonoma 18/20, ripartito con 18/20, ripartito con 18/20, ripartito con
D.I. n.3/2020 D.I. n.5/2020 D.I. n.10/2020
P.A. 13.966.560,00 € 15.733.440,00 € 16.519.000,00 € 46.219.000,00
Bolzano €
P.A. 8.535.120,00 € 9.614.880,00 € 18.150.000,00
Trento €
10. Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o
domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare
adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19
Nell’ambito delle misure volte a supportare i lavoratori e le imprese nella situazione
emergenziale determinatasi a causa del COVID-19, l’articolo 19 del decreto-legge n. 104/2020
ha introdotto una particolare tutela per i lavoratori - domiciliati o residenti in Comuni per i
quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di
allontanamento dal proprio territorio - che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di
lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle autorità
pubbliche territorialmente competenti, in merito all'obbligo di permanenza domiciliare e
conseguente divieto di allontanamento dal territorio comunale in ragione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020.
Si evidenzia che la disposizione di cui trattasi ammette allo specifico trattamento di
integrazione salariale esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le
tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ne consegue che detta particolare prestazione non potrà riguardare soggetti già ricompresi in
precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della
misura di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 27/2020, e successive modificazioni.
In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni
Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa,
anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell'impossibilità di
raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti, possono presentare domanda
di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA con specifica causale «COVID-19 -
Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile
2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche
autorità, fino a un massimo di 4 settimane complessive per le prestazioni di CIGO, assegno
ordinario e CIGD.
Per la CISOA è possibile presentare domanda di accesso alla prestazione, sempre con la
specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare» e per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, tenuto conto della durata delle misure previste dai
provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità e, comunque, fino a un massimo di 20
giornate. Al riguardo, si fa presente che la CISOA è riconosciuta in funzione delle giornate di
lavoro non prestate e, quindi, il predetto limite massimo di 20 giornate lavorative equivale alla
durata massima di quattro settimane complessivamente richiedibili ai sensi dell’articolo 19 del
decreto-legge n. 104/2020.
Le istanze di accesso al trattamento spettante – corredate dall'autocertificazione, rilasciata ai
sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro indicante l'autorità che ha
emesso il provvedimento di restrizione - devono essere trasmesse esclusivamente all'Istituto,
a pena di decadenza, entro 15 ottobre 2020.
In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, il datore di lavoro
deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione
salariale entro il 15 novembre 2020.
Trascorsi infruttuosamente detti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa
connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
I trattamenti di cui trattasi sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di
euro per l'anno 2020.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020,
e successive modificazioni), così come da ultimo definito con l’articolo 91, comma 6, del
decreto-legge n. 104/2020, nella misura di 2.573,2 milioni di euro.
Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che - qualora dalla valutazione
complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via
prospettica, dell’importo stanziato - non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile a breve e il
rilascio sarà comunicato con specifico messaggio, con il quale si forniranno le istruzioni
tecniche per la presentazione delle domande stesse.
In considerazione dei nuovi e più stringenti termini previsti dal decreto-legge n. 104/2020 per
la presentazione delle domande, in ragione dei tempi tecnici di realizzazione delle procedure di
gestione da parte dell’Istituto, in fase di prima applicazione, le aziende, con riferimento ai
periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative
istanze entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del predetto messaggio di
rilascio della procedura.
11. Cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19” in favore dei lavoratori
dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Modifiche alla disciplina
L’articolo 2 del decreto-legge n. 104/2020 ha sostituito la disciplina della cassa integrazione in
deroga in materia di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti
sportivi professionisti, introdotta, in ragione della pandemia da COVID-19, dall’articolo 98,
comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020,
che è stato abrogato.
Con il citato intervento il legislatore, introducendo all'articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, dopo il comma 1, il comma 1-bis, colloca
la norma nell’alveo delle disposizioni generali in materia di cassa integrazione in deroga e,
contemporaneamente, assegna all’Istituto la competenza concessoria relativa a tale
trattamento.
La disposizione, tuttavia, salvaguarda la validità e gli effetti prodotti dalle domande già
presentate dalle Associazioni sportive presso le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano che – nei limiti delle risorse loro assegnate – devono provvedere alla relativa
autorizzazione, nel rispetto delle condizioni di accesso stabilite dalla norma.
A tale riguardo, si fa presente che il nuovo comma 1-bis dell’articolo 22 del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, definisce alcuni aspetti relativi
ai requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
In particolare, la norma precisa che possono essere ammessi al trattamento in deroga i
lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che abbiano percepito
retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020;
la nuova previsione supera, quindi, il concetto di retribuzione annua, riferita al 2019, presente
nella precedente disciplina. A tale proposito, la norma in commento chiarisce che la
retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Il
datore di lavoro dovrà pertanto fornire, per le domande da presentare all’Istituto, una
dichiarazione di responsabilità - rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 - in
ordine al rispetto di tale requisito per i lavoratori per cui si richiede la prestazione. In relazione
alle domande già pervenute la dichiarazione di responsabilità potrà essere inviata in un
momento successivo all’invio della domanda. Non potranno essere autorizzate domande prive
della suddetta dichiarazione.
In relazione alla collocazione della nuova previsione all’interno dell’articolo 22 del decreto-
legge n. 18/2020. e successive modificazioni, il trattamento in deroga di cui trattasi può
riguardare un periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compreso tra il 23
febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020.
Riguardo alla durata massima del trattamento, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 22 del
decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, nel ribadire un
limite complessivo generale di 9 settimane autorizzabili per ogni singola Associazione sportiva,
stabilisce che, esclusivamente per le Associazioni aventi sede nelle Regioni di cui all’articolo 22,
comma 8-quater, del citato decreto-legge (Lombardia, Regione del Veneto ed Emilia-
Romagna), potranno essere autorizzati periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle disponibilità
finanziarie già assegnate alle medesime Regioni.
Ai fini dell’identificazione dei soggetti cui si rivolge la disposizione introdotta dalla norma in
commento, si richiama la previsione di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91,
secondo la quale la qualifica di sportivo professionista può essere prevista, nell'ordinamento
delle singole Federazioni sportive nazionali del CONI, con riferimento agli atleti, agli allenatori,
ai direttori tecnico-sportivi e ai preparatori atletici, che esercitino l'attività sportiva a titolo
oneroso e con carattere di continuità. Tali soggetti sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti. Attualmente, la qualifica di professionista è contemplata nell'ordinamento delle
federazioni relative ai seguenti sport: calcio, ciclismo, golf e pallacanestro.
Per il finanziamento dei trattamenti erogati dall’Inps sono stanziati 21,1 milioni di euro (per il
2020), che rappresentano il limite massimo di spesa da rispettare ai fini della concessione
della misura.
Con il messaggio n. 3137/2020, cui si rimanda per gli aspetti più strettamente operativi, è
stata comunicata la disponibilità, sul sito dell’Istituto, dell’applicativo informatico per la
trasmissione all’Istituto delle richieste di cui trattasi.
Si ricorda che le domande possono essere inoltrate esclusivamente da aziende aventi codice
statistico contributivo (CSC) 1.18.08 e vanno corredate dell’elenco dei beneficiari, da allegare
in formato “csv”.
Inoltre, trattandosi di CIGD, le Associazioni con forza occupazionale superiore alle 5 unità
dovranno altresì allegare - in formato “pdf” - il necessario accordo sindacale che, invece, non è
previsto per i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.
Le Associazioni sportive che hanno già inoltrato domanda alle Regioni o Province autonome
non devono produrre all’Istituto una nuova istanza in sostituzione della precedente.
In relazione alla durata massima dei trattamenti di cui trattasi, si precisa che, qualora siano
già state autorizzate 9 o 13 settimane come “deroga regionale”, non potranno essere richiesti
né autorizzati ulteriori periodi.
La prestazione viene erogata con pagamento diretto da parte dell’Inps.
Con successivo messaggio verrà comunicata l’operatività di detta opzione.
Gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento in parola
presentate all’Inps si considerano operanti decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del
messaggio n. 3137/2020 (dal 21 settembre 2020).
Con riferimento alle domande per riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa relative ai
periodi da luglio 2020 a ottobre 2020 trova applicazione il regime decadenziale illustrato al
precedente paragrafo 6.
12. Cassa integrazione straordinaria per le aziende del settore aereo
L’articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020, novellando l’articolo 94 del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, estende il trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore
aereo, in possesso di particolari requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel
corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali al momento della
sottoscrizione dell’accodo previsto dalla norma.
In particolare, il citato articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020, agendo sui primi due commi
dell’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020:
incrementa di 190,2 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà
per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
prevede, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 e nel limite complessivo di
9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9 milioni di euro per l'anno 2021, la concessione
- dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18/2020 (17 marzo 2020) e
fino al 31 dicembre 2020 - del trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore delle aziende del settore aereo in possesso del Certificato di Operatore Aereo
(COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale
dell'aviazione civile (ENAC), a condizione che le medesime aziende cessino l'attività
produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non siano sottoposte a procedure concorsuali
alla data della stipulazione dell'accordo previsto dalla norma.
Per l’autorizzazione al trattamento di CIGS – della durata massima di 10 mesi - è necessaria la
preventiva sottoscrizione, in sede governativa, di un accordo stipulato presso il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle Infrastrutture e dei
trasporti e dello Sviluppo economico, nonché della Regione o delle Regioni interessate.
Occorre altresì che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:
sussistano prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa;
vengano posti in essere, dalla Regione o dalle Regioni interessate, specifici percorsi di
politica attiva del lavoro secondo le modalità indicate nell'accordo sottoscritto in sede
governativa.
La novella legislativa introduce, inoltre, all’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, dopo il comma 2, il comma 2–bis, che, al
fine del monitoraggio delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, prevede che il trattamento
di CIGS venga pagato direttamente dall’Istituto.
Il medesimo comma stabilisce, infine, che il trattamento di CIGS di cui al comma 2 del
novellato articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020 non soggiace all’obbligo del pagamento del
contributo addizionale di cui all'articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.
Si ricorda, infine, che i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno
versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di
integrazione salariale.
Con successivo messaggio saranno fornite le modalità operative cui i datori di lavoro dovranno
attenersi per il recupero, tramite conguaglio, del trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui trattasi.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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