Obblighi contributivi e classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle Basi militari NATO e delle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano operanti sul territorio nazionale, in relazione al personale civile con rapporto di lavoro subordinato a “statuto locale”
Obblighi contributivi e classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle Basi militari NATO e delle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano operanti sul territorio nazionale, in relazione al personale civile con rapporto di lavoro subordinato a “statuto locale”
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 20/10/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 117
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Obblighi contributivi e classificazione ai fini previdenziali e
assistenziali delle Basi militari NATO e delle Basi militari concesse in
uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano operanti sul
territorio nazionale, in relazione al personale civile con rapporto di
lavoro subordinato a “statuto locale”
SOMMARIO: Con la presente circolare si provvede a una ricognizione dell’assetto degli
obblighi contributivi delle Strutture militari NATO e quelle concesse in uso agli
Stati Uniti d’America in territorio italiano, derivanti dai rapporti di lavoro
dipendente con il personale civile e si forniscono indicazioni per la
classificazione previdenziale di detti Organismi. Infine, in considerazione
della complessità del quadro normativo che regola le Basi medesime si
introduce, ai sensi dell’articolo 116, comma 15, della legge n. 388/2000, una
misura per la regolarizzazione agevolata delle eventuali inadempienze.
INDICE
1. Quadro normativo
2. Riepilogo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute per il personale a “statuto
locale”
3. Assolvimento degli obblighi contributivi pregressi
4. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle Basi Nato e delle Basi militari
concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano e aliquote contributive
1. Quadro normativo
L’Istituto ha effettuato una complessiva ricognizione degli obblighi contributivi relativi al
personale civile impiegato con rapporto di lavoro subordinato regolato dalla legge italiana
presso le Strutture militari NATO (c.d. Basi NATO), nonché presso le Basi militari concesse in
uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano, operanti sul territorio nazionale, preordinata
a favorire il corretto inquadramento ai fini previdenziali di dette istituzioni. Infatti, nelle
infrastrutture militari, oltre al personale appartenente ai ruoli militari, viene di regola
impiegato personale civile per soddisfare le necessità locali di manodopera.
Ciò premesso, la presente circolare, anche per assicurare ai lavoratori l’effettività delle tutele
previste dal vigente ordinamento, fornisce una ricognizione delle fonti normative che
istituiscono gli Organismi militari in oggetto e che regolano il trattamento previdenziale e
assistenziale del personale operante presso detti Organismi.
A tale riguardo, posto che le attività svolte dalle basi NATO e dalle Basi militari concesse in uso
agli Stati Uniti d’America in territorio italiano si collocano nel contesto del Trattato del Nord
Atlantico, la definizione del regime previdenziale relativo ai rapporti di lavoro instaurati con il
personale civile trova la sua principale fonte normativa nella “Convenzione tra gli Stati parti del
Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della
NATO)” firmata a Londra il 19 giugno 1951 (Convenzione di Londra), resa esecutiva in Italia
con la legge 30 novembre 1955, n. 1335. La Convenzione del 1951, stabilendo le norme
generali relative alla presenza di personale di uno o più Paesi NATO sul territorio di un altro
Paese dell’Alleanza, disciplina lo status dei membri delle basi stazionanti in territorio italiano,
ivi compreso lo status del personale civile al seguito della forza armata dell’Alleanza
stazionante nel nostro territorio.
Per la disciplina relativa alle condizioni d’impiego e di lavoro e di protezione sociale del
personale alle dipendenze delle Basi NATO assumono rilevanza, altresì, le previsioni di cui al
cosiddetto “Protocollo sullo Statuto dei Quartieri generali militari internazionali istituiti in base
al Trattato del Nord Atlantico”firmato a Parigi il 28 agosto 1952 (Protocollo di Parigi), nonché
quelle di cui al D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, recante “Esecuzione dell’Accordo tra il
Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato
dell’Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel
territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno
essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961”. Parimenti, per quanto concerne il
reclutamento e l’amministrazione del personale assunto dalle Forze Armate degli Stati Uniti in
Italia, il giorno 1° settembre 1957 è stato sottoscritto un apposito Regolamento, in esecuzione
del paragrafo 4, articolo 9, della Convenzione di Londra dal Capo Gabinetto del Ministero del
Lavoro e dal Comandante Generale delle Forze Armate Americane.
Sulla base dei predetti accordi istitutivi degli Organismi in esame, il “personale civile” ivi
operante è classificabile nelle seguenti tipologie (cfr., anche, Cass. civ. n. 20106/2005):
1) cosiddetto “elemento civile” (al seguito delle singole forze): designa il personale civile che
accompagna la Forza Armata di una parte contraente, impiegato da una delle Forze Armate di
tale parte contraente. Deve trattarsi di soggetti che non siano cittadini dello Stato sul cui
territorio la Forza Armata è in servizio e che non siano in esso abitualmente residenti e,
inoltre, che non siano né apolidi, né cittadini di uno Stato che non sia membro del Trattato del
Nord Atlantico. Pertanto, se operante nelle Basi collocate in Italia si tratta di personale, non
italiano, che ha rapporti stabili con lo Stato di origine e come tale trova tutela previdenziale e
assistenziale in detto Stato essendo sottoposto alla legge sostanziale dello Stato (di origine)
cui appartiene la forza;
2) personale a “statuto locale”: si tratta di personale impiegato per soddisfare necessità locali
di manodopera e che è sottoposto alla giurisdizione italiana. In particolare, a tale personale,
che è assunto direttamente dalla Forza Armata/Quartier generale in base ai propri fabbisogni,
dando la precedenza ai cittadini italiani, viene garantito un trattamento di impiego non meno
favorevole rispetto a quello stabilito dalle leggi italiane. I Quartieri generali provvedono al
trattamento assistenziale e previdenziale in conformità alle leggi italiane avvalendosi degli
istituti previdenziali a tal fine preposti, atteso che le condizioni di protezione sociale dei
lavoratori sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno, sia
per quanto concerne la disciplina sostanziale del rapporto, sia quanto attiene alla tutela
giurisdizionale (cfr., anche, Cass. civ. sent. n. 6489/2012, n. 11581/2011 e n. 8588/1996).
Nell’ambito dei soli Quartieri Generali Interalleati (Basi NATO), e non nelle Basi militari
concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano, opera anche un’altra categoria di
personale civile che si affianca, pertanto, a quello di cui ai precedenti punti 1 e 2, ossia:
3) il personale a “statuto internazionale”: si tratta del diverso personale “appartenente a
determinate categorie di personale civile impiegato dal Quartier Generale Interalleato stabilite
dal Consiglio Atlantico” che è remunerato in base alle tariffe salariali della NATO ed è
direttamente assunto dal Quartiere Generale Interalleato (nel quale è stabilmente inserito).
Detto personale, che può avere o non avere (a differenza di quanto previsto per l’elemento
civile al seguito delle singole Forze) la cittadinanza dello Stato di soggiorno, è sottratto alla
giurisdizione di detto Stato. Le clausole contrattuali e le condizioni di impiego dei dipendenti
sono regolate dal contratto di assunzione e dai Regolamenti in vigore per gli Organismi NATO.
Secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinché si
integrino i presupposti dell’appartenenza alla categoria del “personale a statuto
internazionale”, debbono necessariamente sussistere i seguenti peculiari requisiti stabiliti dal
Consiglio Atlantico (con decisione del 10 febbraio 1954):
a) remunerazione del personale in base alle tariffe salariali della NATO;
b) destinazione del personale a ricoprire incarichi amministrativi a carattere permanente
nell’ambito delle attività istituzionali dei Quartieri Generali medesimi.
In proposito, osserva la Suprema Corte che “la remunerazione secondo le tabelle
dell’organizzazione e l’investitura di un incarico amministrativo a carattere permanente
nell’ambito dell’attività istituzionale dei Quartieri medesimi stanno a dimostrare con chiarezza
l’inquadramento dell’impiegato nell’organizzazione stessa”; pertanto, in difetto di entrambe o
anche di uno solo di tali presupposti, gli stessi dipendenti devono essere inquadrati, a tutti gli
effetti, nella categoria del “personale a statuto locale” (cfr., ex plurimis, Corte di Cass. civ. n.
6100/1987). Quanto alla tutela previdenziale, si evidenzia come la medesima sia fornita, a
tutto il personale a statuto internazionale, direttamente dalla NATO mediante il cosiddetto
“sistema assistenziale unico”, a nulla rilevando la cittadinanza italiana del lavoratore.
Ciò premesso e tenuto conto della peculiare disciplina che regola lo status del personale
operante presso le Basi militari in oggetto, si evidenzia che il problema della ricostruzione degli
obblighi contributivi riguardi unicamente il personale dipendente a statuto locale operante nei
Quartieri Generali Interalleati collocati in Italia o nelle Basi concesse in uso agli Stati Uniti
d’America in territorio italiano, cui è espressamente riconosciuta la protezione assicurativa
previdenziale italiana, non potendo riguardare, viceversa, né la categoria dell’elemento civile
che accompagna la Forza Armata, né quella del personale a “statuto internazionale” per le
quali (cfr. i precedenti punti 1 e 3) intervengono, sulla base della citata regolamentazione
pattizia, rispettivamente, le assicurazioni sociali garantite dallo Stato di provenienza e le tutele
garantite dalle Strutture militari NATO senza ricorso all’Assicurazione generale obbligatoria
(AGO) italiana.
2. Riepilogo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute per il personale a
“statuto locale”
L’assetto degli obblighi contributivi relativi al personale dipendente delle Basi site nel territorio
italiano, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legislazione locale dello Stato di soggiorno,
viene, pertanto, a delinearsi in conformità al regime giuridico che regola le contribuzioni di
finanziamento delle assicurazioni previdenziali e assistenziali, come di seguito illustrato.
IVS
Per ciò che concerne l’Assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vige
l’obbligo di assicurare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) il personale con rapporto
di lavoro subordinato a “statuto locale”.
MALATTIA
Si applicano alle Basi NATO e alle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in
territorio italiano le disposizioni che nell’ordinamento italiano regolano l’assicurazione
economica di malattia. Pertanto, tenuto conto del quadro normativo vigente deve ritenersi
dovuta, per le categorie di lavoratori aventi diritto all’indennità, la correlata contribuzione di
finanziamento anche nei casi in cui il relativo trattamento economico sia corrisposto, per
effetto di norma di legge o di contratto collettivo, dal datore di lavoro.
Si ricorda, in proposito, che con l’intervento del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito il comma 1-bis all’articolo
20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è stato definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011,i
datori di lavorosono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento
dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa
vigente. Pertanto, a decorrere dal 1° maggio 2011, sulla base delle citate disposizioni, l’obbligo
contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione è esteso anche ai datori di lavoro
che occupino lavoratori subordinati a “statuto locale” aventi diritto all’indennità di malattia,
che corrispondano, per previsione di legge o di contratto collettivo, un trattamento economico
sostitutivo della predetta indennità.
MATERNITÁ
Si applicano le disposizioni che regolano l’assicurazione economica di maternità.
In applicazione dei principi generali che regolano il rapporto assicurativo previdenziale, il
Legislatore ha previsto, all’articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo
unico sulla genitorialità), il concorso al finanziamento delle prestazioni economiche di
maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per
“allattamento”, ecc.) mediante il versamento di apposita contribuzione. Tale obbligo
contributivo sussiste sempre per le Basi NATO e le Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti
d’America in territorio italiano in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato regolati dalla
legge italiana.
CUAF
Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare (ANF), si evidenzia come il relativo obbligo
contributivo si determina sulla circostanza che le Basi NATO e le Basi militari concesse in uso
agli Stati Uniti d’America in territorio italiano garantiscano o meno il trattamento per carichi di
famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF. Si ricorda, in
proposito, che ai datori di lavoro che senza finalità di lucro svolgono “attività varie” e che
garantiscono ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla
legge, è concesso, a domanda, l’esonero della contribuzione alla Cassa Unica assegni familiari
[1]
(cfr. l’articolo 49, comma 2, legge 9 marzo 1989, n. 88) .
FONDO DI TESORERIA
Per il personale a “statuto locale”, assunto con contratto di lavoro subordinato e che matura il
trattamento di fine rapporto secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c., le Basi militari NATO e
le Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano operanti sul
territorio nazionale sono tenute al versamento del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria,
istituito dall’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di attuazione, emanati dal Ministro del
Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il 30
gennaio 2007.
Si ricorda che le indicazioni per l’individuazione dei datori di lavoro tenuti al versamento delle
quote di TFR al predetto Fondo di Tesoreria e le istruzioni e i chiarimenti in ordine
all’assolvimento dell’obbligo di versamento sono stati forniti con la circolare n. 70 del 3 aprile
2007.
NASPI
Il personale a “statuto locale” è altresì destinatario delle prestazioni della Nuova Assicurazione
Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Ne consegue che per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento
(contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a
tempo determinato, incremento del contributo addizionale NASpI dovuto nei casi di rinnovo del
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina recata dall’articolo 2, commi
da 25 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni (cfr. la circolare n.
140/2012, la circolare n. 44/2013, la circolare n. 121/2019, la circolare n. 40/2020, la
circolare n. 137/2021 e la circolare 2/2022).
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – come modificato, a
decorrere dal 1° gennaio 2022, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022)
– i datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari
di integrazione salariale, né annoverati tra i beneficiari delle tutele previste dai Fondi di
solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, rientrano, a
prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione
salariale (FIS) di cui al D.I. n. 94343/2016 (cfr. le circolari n. 176/2016, n. 76/2022 e il
messaggio n. 2637/2022). Pertanto, i datori di lavoro di cui alla presente circolare sono
assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al predetto FIS.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano
occupato mediamente fino a cinque dipendenti, il contributo di finanziamento è pari allo 0,50%
(di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore) delle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con
contratto di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio; sono esclusi, viceversa, i dirigenti. Si
segnala che, per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, l’aliquota contributiva è pari
allo 0,80%.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
La legge di Bilancio 2022 ha modificato l’articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015
introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che: “Per i trattamenti di integrazione salariale
relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio
2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi
obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di
cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui
all'articolo 21, comma 1”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro
subordinato a “statuto locale” (compresi gli apprendisti con contratto di qualsiasi tipologia e i
lavoratori a domicilio) rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali
straordinarie e i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato
mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al relativo obbligo contributivo, pari allo
0,90% dell’imponibile contributivo (cfr. la circolare n. 76/2022 e il messaggio n. 2637/2022).
3. Assolvimento degli obblighi contributivi pregressi
La complessità del quadro normativo sin qui descritto, a fronte del quale l’Istituto ha avvertito
l’esigenza di operare con la presente circolare un puntuale intervento di ricognizione, ha
contribuito a determinare situazioni di incertezza in ordine alla corretta applicazione delle
norme che regolano gli obblighi contributivi ai fini previdenziali e assistenziali. Ciò comporta
che, in caso di mancato o parziale assolvimento dei predetti obblighi contributivi relativi ai
periodi di competenza fino alla data di pubblicazione della presente circolare e determinati
secondo l’inquadramento previdenziale attribuito tempo per tempo dall’Istituto, troverà
applicazione la previsione di cui all’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
Per accedere alla riduzione delle sanzioni civili nella misura dell’interesse legale i datori di
lavoro, o i loro intermediari, sono tenuti a comunicare alla competente Struttura territoriale
dell’Istituto, attraverso il “Cassetto previdenziale”, il pagamento della contribuzione dovuta in
applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare.
In particolare, selezionando “Contatti”, “Regolarizzazione (DM – VIG) – Invio documentazione”,
i medesimi dovranno specificare la seguente motivazione: “regolarizzazione periodo dal
__/____ (mese)/(anno) al __/____ (mese)/(anno) - circolare n. ____ del ________” e inoltre
dovranno allegare la documentazione comprovante il pagamento dei:
- crediti in fase amministrativa, per i quali dovrà essere indicato il dettaglio dei periodi
oggetto di regolarizzazione;
- crediti affidati per il recupero all’Agente della Riscossione (AdR), con riferimento alla
quietanza rilasciata dall’Agente per ciascuna cartella di pagamento/avviso di addebito con
l’indicazione dei codici tributo per i quali il pagamento è avvenuto.
L’istanza di riduzione delle sanzioni civili dovrà essere inoltrata attraverso l’apposito servizio
“Aziende Uniemens: domanda di riduzione sanzioni Civili”, nel rispetto delle disposizioni di cui
alla circolare n. 48/2021.
La Struttura territoriale competente provvederà, una volta verificata la correttezza del
pagamento integrale, al ricalcolo delle sanzioni civili per omissione relative alla contribuzione
dovuta fino al periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della presente circolare –
periodo di competenza mm/aaaa - applicando il tasso degli interessi legali vigenti dalla data di
presentazione della domanda di riduzione delle sanzioni.
Il beneficio della riduzione delle sanzioni civili trova applicazione anche qualora il pagamento
venga effettuato in forma rateale. In tale ipotesi, in assenza di regolare versamento delle rate
accordate la revoca della rateazione comporta la decadenza dal beneficio della riduzione.
Le Strutture territoriali dell’Istituto porranno tempestivamente in essere tutte le attività volte
al corretto assolvimento degli obblighi contributivi nel rispetto delle disposizioni previste per la
gestione dei crediti.
Si precisa, in ultimo, che non si fa luogo al rimborso delle sanzioni civili già versate alla data di
pubblicazione della presente circolare.
4. Classificazione ai fini previdenziali delle Basi NATO e delle Basi militari concesse
in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano e aliquote contributive
In considerazione di quanto finora esposto, si rende necessario giungere a una classificazione
uniforme degli Organismi in argomento, nonché procedere a una loro puntuale individuazione.
Pertanto, le Strutture territorialmente competenti dell’Istituto provvederanno a riclassificare le
posizioni riferite alle Basi Nato e alle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in
territorio italiano nel settore “Terziario”, ai sensi dell’articolo 49 legge n. 88/1989, con il C.S.C.
70712 di nuova istituzione, al quale andrà associato il codice Ateco2007 99.00.00
“Organizzazioni ed organismi extraterritoriali”.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
tale variazione di inquadramento produrrà effetti, nel rispetto del principio della non
retroattività, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di pubblicazione della
presente circolare.
Le Strutture territoriali dell’Istituto, ognuna per i propri ambiti di competenza, nell’effettuare le
necessarie operazioni di adeguamento anagrafico aziendale manterranno, con riferimento alle
matricole delle Basi in questione che ne risultino già contraddistinte, il codice di autorizzazione
(c.a.) “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento del contributo CUAF”, già
assegnato ai sensi dell’articolo 49, comma 2, legge n. 88/1989.
Le Basi sprovviste del predetto c.a. “1C” per potere beneficiare dell’esonero dalla contribuzione
CUAF saranno tenute a presentare apposita istanza, attraverso il “Cassetto previdenziale”, alla
Struttura territoriale competente.
Si riportano nell’Allegato n. 1 le tabelle riassuntive degli obblighi contributivi ai quali andranno
assoggettate le Basi Nato e le Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in
territorio italiano, distinte a seconda che le stesse medesime abbiano o meno richiesto
l’esonero dal versamento della contribuzione CUAF.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Con specifico riferimento alle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in
territorio italiano si evidenzia come lo stesso Regolamento relativo al personale assunto dalle
Forze Armate degli Stati Uniti d’America sottoscritto nel 1957 abbia previsto l’obbligo per il
datore di lavoro di corrispondere direttamente ai dipendenti gli assegni per il nucleo familiare
in misura non inferiore a quella stabilita dalle vigenti leggi italiane, con conseguente esonero
dal versamento della contribuzione CUAF.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Tabelle aliquote contributive in assenza di esonero dal versamento della
contribuzione CUAF
Assicurazione Aliquota
I.V.S. datore di lavoro 33,00 %
(di cui 9,19 % a carico del lavoratore)
NASpI (contr. ord.) 1,31 %
NaSpI (contr. art. 25, l.845/1978) 0,30 %
Fondo Garanzia TFR 0,20 %
Cuaf* 0,68 %
Maternità 0,24 %
Malattia 2,44 %
FIS ** – Datori di lavoro fino a 5 dipendenti 0,50 %
(di cui 0,17 % a carico del dipendente)
FIS ** - oltre 5 dipendenti 0,80 %
(di cui 0,27 % a carico del dipendente)
CIGS ** 0,90%
(di cui 0,30 % a carico del dipendente)
*Misura al netto delle riduzioni previste dall’art. 120, L. n. 388/2000 e dall’art. 1 commi 361 e
362 L. n. 266/2005 (2,48-1,80=0,68).
** Per la riduzione, prevista dall’art. 1, commi 219 e 220, della L. n. 234/21 – limitatamente
all’anno 2022 – delle aliquote ordinarie (sia quota a carico del datore di lavoro che del lavoratore)
di finanziamento del FIS e della CIGS si veda la circolare n. 76/2022 ed il messaggio n.
2637/2022.
Tabelle aliquote contributive con esonero dal versamento della contribuzione
CUAF
Assicurazione Aliquota
I.V.S. datore di lavoro 33,00 %
(di cui 9,19 % a carico del lavoratore)
NASpI (contr. ord.)* 0,15 %
NaSpI (contr. art. 25, l.845/1978) 0,30 %
Fondo Garanzia TFR 0,20 %
Cuaf _
Maternità* 0 %
Malattia 2,44 %
FIS ** – Datori di lavoro fino a 5 dipendenti 0,50 %
(di cui 0,17 % a carico del dipendente)
FIS ** - oltre 5 dipendenti 0,80 %
(di cui 0,27 % a carico del dipendente)
CIGS ** 0,90%
(di cui 0,30 % a carico del dipendente)
*Misura al netto delle riduzioni previste dall’art. 120, L. n. 388/2000 e dall’art. 1 commi 361 e
362 L. n. 266/2005 dell’1,40% (maternità 0,24-0,24=0 e NASPI 1,31-1,16=0,15).
** Per la riduzione, prevista dall’art. 1, commi 219 e 220, della L. n. 234/21 – limitatamente
all’anno 2022 – delle aliquote ordinarie (sia quota a carico del datore di lavoro che del lavoratore)
di finanziamento del FIS e della CIGS si veda la circolare n. 76/2022 ed il messaggio n.
2637/2022.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 117/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.