Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 12/2020
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2020
Riferimento normativo
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2020
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 03/02/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 12
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote
contributive reddito per l’anno 2020
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito
erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335/1995.
INDICE
1. Aliquote contributive e di computo
1.1 Collaboratori e figure assimilate
1.2 Professionisti
1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
1.4 Tabelle
2. Ripartizione dell’onere contributivo
2.1 Aziende committenti
2.2 Professionisti
3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020
4. Massimale e Minimale
1. Aliquote contributive e di computo
1.1 Collaboratori e figure assimilate
Per l’anno 2020 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito
dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92[1].
Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:
0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere
derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in
caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (legge
finanziaria 2007);
0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23
ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006;
0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81[2], recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, illustrato
nella circolare n. 122/2017.
1.2 Professionisti
L’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[3], ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori
autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad
altre gestioni di previdenza né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25%.
Non sono intervenute modifiche legislative in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59,
comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza
ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di
quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007).
1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2020, l’aliquota è confermata
al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 491,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha modificato quanto già previsto in base al combinato
dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
1.4 Tabelle
Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2020 sono
complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la 34,23%
contribuzione aggiuntiva Dis-Coll (33,00 IVS + 0,72
+ 0,51
aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la 33,72%
contribuzione aggiuntiva Dis-Coll (33,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25,00 IVS +
0,72
aliquota
aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 24%
obbligatoria
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007.
2. Ripartizione dell’onere contributivo
2.1 Aziende Committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3)
e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro
il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i
datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le
amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella
circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.
2.2 Professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il
versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle
imposte sui redditi (saldo 2019, primo e secondo acconto 2020).
3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020
L’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si
considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei
contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31
dicembre 2019 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2019.
In merito alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio
2020 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.
4. Massimale e Minimale
Massimale
Per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a € 103.055,00.
Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti
alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo
annuo di € 3.828,72, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore
avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- 4.103,11 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
- 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
€ 15.953,00 24% € 3.828,72
€ 15.953,00 25,72% € 4.103,11 (IVS € 3.988,25)
€ 15.953,00 33,72% € 5.379,35 (IVS € 5.264,52)
€ 15.953,00 34,23% € 5.460,71 (IVS € 5.264,52)
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Art. 2, comma 57, della legge n. 92/2012: “All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo
periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura
pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per
cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018»”.
[2] Legge 22 maggio 2017, n. 81, articolo 7 – Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL: “All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di
cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti
nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e
i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci
di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.
[3] Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (GU n. 297 del 21.12.2019 - Suppl. Ordinario n. 57), articolo 1, comma 165: “A
decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre
gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento”.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 12/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …
Altre normative del 2020
Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili …
Risoluzione AdE 633
Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrasta…
Interpello AdE 2020
Rettifica del 14/12/2020
Interpello AdE 2138217
Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo …
Interpello AdE 34
Regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze – OICR UE/SEE – Artt. 27, comma 3, d.P.R…
Interpello AdE 600