Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 04/08/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 120
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità In
Agricoltura (U.I.P.A.), per la riscossione dei contributi associativi
delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e
Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della
legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle
deleghe, riscossione e trasferimento all’Associazione sindacale Unione
Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), dei contributi associativi
delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti
familiari (P.C.C.F.).
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative
3. Presentazione e decorrenza della delega
4. Revoca della delega: decorrenza e validità
5. Misura della quota associativa
6. Fornitura dati
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Controlli a campione e applicazione di penali
11. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 9 giugno 2021 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale Unione
Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), sulla base dello schema convenzionale
approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27 gennaio 2021, per
la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli
coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo
1968, n. 334 (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei
requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica
richiesta dell’Associazione sindacale.
Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno
sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la
convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del
servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative
La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione
medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei
contributi obbligatori dovuti per legge dalle aziende all’INPS, e sarà operata con le medesime
modalità e la medesima periodicità.
Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato,
unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l’importo della quota associativa
e l’Associazione destinataria dello stesso. Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel
“Cassetto Previdenziale Aziende agricole” e per i concedenti PCCF nel servizio “Gestione
Rapporti di Lavoro Piccoli Coloni o Compartecipanti Familiari.”
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.
È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo
stesso.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote di contributo associativo, versate
dall’associato, entro la data d’inizio della fase di abbinamento con il modello di versamento
F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria
legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata,
gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito
delle predette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno ripartite in
misura proporzionale tra la quota associativa e le quote contrattuali che l’INPS riscuote per la
convenzione in esame.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati
successivamente al termine sopra indicato, e dette somme saranno rese disponibili
all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito
procedimento di rimborso.
3. Presentazione e decorrenza della delega
Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione, tramite il
servizio “Agricoltura – gestione deleghe sindacali”, inoltra, in formato digitale, la delega
acquisita e la copia di un documento d’identità dell’associato in corso di validità.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura della quota associativa e le
autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dall’Associato e riportare gli estremi di un
documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale
dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della
documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.
L’Associazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa, per
consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa
vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di
prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dall’associato e copia del documento d’identità.
La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il
documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto
delle norme di sicurezza.
Qualora pervenga all'INPS una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad
altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata alla revoca
espressa di quella esistente.
L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe,
pervenute dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri
archivi.
La delega produce gli effetti per l’Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla
data della sua ricezione.
Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel “Cassetto previdenziale” per i
titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
4. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e
l’Associazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato
attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale revocata e allegando
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà entro 30
giorni, all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Associazione sindacale
competente, tramite procedura informatica.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell’Istituto.
Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel “Cassetto previdenziale” per i
titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
5. Misura della quota associativa
La misura della quota associativa, riportata nel testo di delega, deve essere notificata
all’Istituto dalle Associazioni sindacali. La quota associativa può essere stabilita in misura fissa
o percentuale e differenziata a livello territoriale e/o aziendale.
6. Fornitura dati
Nel servizio “Agricoltura: gestione deleghe sindacali”, accessibile dai servizi on line del sito
istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Associazione l’ammontare delle quote riscosse
nel periodo distinte per provincia; i dati degli associati con il dettaglio delle singole quote
emesse e riscosse; l’indicazione dei costi del servizio reso dall’Istituto, nonché l’elenco dei
pagamenti telematici effettuati a favore della Associazione sindacale.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di
sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli
8 e 13 della convenzione).
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione
sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione
l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a. Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
b. Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c. Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code line (una tantum
annuale);
d. Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
e. Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.
Il versamento dell’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione
sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Associazione
sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido
rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel
giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso altri soggetti terzi
comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da
ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme
oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad
essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula
della convenzione.
L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali
spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi
professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla
convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico
dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei
poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali
non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano
opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale,
nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti
interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva
comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all’Associazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’organizzazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante
della convenzione;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di
altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione sindacale e/o dei suoi legali
rappresentanti;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali
previste dallo Statuto dell’Associazione sindacale, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie
funzioni;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione sindacale, indicati nell’articolo 13
della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
• ove siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del
totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale stessa.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione
della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici
procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione
ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità
giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Associazione
sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% delle
deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall’Associazione sindacale e
validate ai fini della tariffazione.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione sindacale è tenuta a trasmettere,
entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la delega in originale e copia del
documento d’identità dell’associato che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato
articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 3).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata, alla Direzione centrale Organizzazione e
comunicazione.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà
all’applicazione di una penale pari ad € 106,00 (euro centosei) per ogni singola irregolarità.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare
superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento,
all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme
e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
11. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di cui trattasi,
effettuate per conto dell’Associazione sindacale Unione Italiana Professionalità In Agricoltura
(U.I.P.A.), si istituisce il seguente conto:
GPN25211 – Contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e
compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto dell’Associazione sindacale Unione
Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.).
Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per
completare le operazioni contabili:
GPN35211 – Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e
dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto dell’Associazione
sindacale Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.);
GPN11211 – Debito v/ Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), per contributi
associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti
familiari (P.C.C.F.) riscossi per suo conto.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione
sindacale Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), saranno curati direttamente
dalla Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali.
Nell’Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPN25211
Denominazione completa Contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e
dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi
per conto Unione Italiana Professionalita' In Agricoltura
(U.I.P.A.)
Denominazione abbreviata CTR.ASSOC.AZ.ASS.MAN PCCF.RISC.C/UIPA
Validità e Movimentabilità Mese 07 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GPN35211
Denominazione completa Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici
di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari
(p.c.c.f.), riscossi per conto Unione Italiana Professionalita' In
Agricoltura (U.I.P.A.)
Denominazione abbreviata ACCR. CTR.ASSOC.AZ.ASS.MAN PCCF.RISC.C /UIPA
Validità e Movimentabilità Mese 07 Anno 2021 /M. N
Tipo variazione I
Codice conto GPN11211
Denominazione completa Debito v/ Unione Italiana Professionalita' In Agricoltura
(U.I.P.A.) per contributi associativi delle aziende assuntrici di
manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari
(p.c.c.f.) riscossi per suo conto.
Denominazione abbreviata DEB/UIPA CTR.ASSOC.AZ.ASS.MAN PCCF.RISC.
Validità e Movimentabilità Mese 07 Anno 2021 /M. R
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 120/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.