Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22/10/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 122
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione
contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate -
Decontribuzione Sud. Indicazioni operative. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: L’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti
per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha introdotto un’agevolazione
contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione
Sud), consistente in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30%
della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di
lavoro privati. Tale agevolazione spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre
2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del
settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione
della Commissione europea. Con la presente circolare, l’Istituto fornisce le
indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali
connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
INDICE
1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
2.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i
datori di lavoro e per le Strutture territoriali competenti. Attribuzione del codice autorizzazione
“0L”
3. Assetto e misura dell’esonero
4. Natura dell’esonero e condizioni di spettanza
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
6. Coordinamento con altri incentivi
7. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <ListaPosPA>
del flusso Uniemens
9. Istruzioni contabili
1. Premessa
Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-
19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela
dei livelli occupazionali, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia”, ha previsto, all’articolo 27, comma 1 (Allegato n. 1), in favore dei datori di
lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi
previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
L’agevolazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è
riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro
subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la
sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro
capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il
90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.
L'esonero in trattazione, infine, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del citato decreto-legge, è
concesso previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del
“Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati[1], anche non
imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di
lavoro domestico. Come premesso, l’accesso al beneficio è consentito in riferimento ai rapporti
di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un
prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra
il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle
seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i
lavoratori.
2.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse.
Indicazioni per i datori di lavoro e per le Strutture territoriali competenti.
Attribuzione del codice autorizzazione “0L”
Come precisato nel paragrafo precedente, il beneficio spetta a condizione che la prestazione
lavorativa si svolga in una delle regioni summenzionate.
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro,
avente sede legale in una regione diversa da quelle elencate al paragrafo precedente, abbia in
corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata
nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica
richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli,
inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione
“0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua
l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
Pertanto, le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle
comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata
all’interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al
datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico
aziendale”, possono attribuire il codice di autorizzazione “0L”con data inizio validità dal 1°
ottobre 2020 e con fine validità al 31 dicembre 2020.
3. Assetto e misura dell’esonero
L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
La norma in trattazione non prevede un limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo
sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un
tetto massimo mensile.
A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione
dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di
sgravio.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma
1, del decreto-legge n. 104/2020;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui
all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo,
della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi
prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di
solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di
solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del
D.lgs n. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016,
adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto
interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo
si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli
sgravi contributivi);
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al
finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Con riferimento al periodo di fruizione dell’agevolazione, si precisa che la stessa è applicabile
per il periodo, appositamente previsto dal decreto-legge n. 104/2020, intercorrente tra il 1°
ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020. Pertanto, lo sgravio in trattazione trova applicazione per
un periodo fisso e appositamente predeterminato.
Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso
esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale
ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
4. Natura dell’esonero e condizioni di spettanza
La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia
instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il
requisito geografico della prestazione lavorativa.
In quest’ottica, l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e,
pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi
all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece
subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del
documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni
fissate dalla stessa disposizione:
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all’articolo 27 del decreto-legge n.
104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, in quanto rivolto ad una
specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura
quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della
Commissione europea.
Il comma 1 dell’articolo 27, infatti, specifica che la misura è concessa nel rispetto delle
condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).
Al riguardo, si richiama quanto previsto nella sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", adottato in data 19 marzo 2020
(C/2020/1863), e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
Pertanto, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1, è subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla
Commissione europea, in data 30 settembre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto
aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 6959 final del 6 ottobre 2020.
Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato
compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o
altro onere);
- siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano
incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito
dell’epidemia da COVID-19;
- siano concessi entro il 30 giugno 2021.
Inoltre, rilevato che l’aiuto di cui all’articolo 27 è riconosciuto in conformità a quanto disposto
dal citato Temporary Framework, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo
53 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il
recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe
possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza di restituzione dei primi (c.d.
Clausola Deggendorf), “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati,
a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi
maturati fino alla data dell'erogazione”.
In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si
rammenta che l’Inps provvederà a registrare la misura, dopo la concessione, nel Registro
nazionale degli aiuti di Stato.
6. Coordinamento con altri incentivi
L’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero pari al 30% della contribuzione
datoriale complessivamente dovuta, a fronte di rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che
instaurandi.
In ragione dell’entità della misura di sgravio, la stessa risulta cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della
contribuzione previdenziale dovuta.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova
applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio,
incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente
svantaggiate, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o esonero
strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, disciplinato dall’articolo 1, commi
da 100 a 108, e 113 e 114, della legge n. 205/2017) che con riferimento agli incentivi di tipo
economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della
legge n. 68/1999 o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2,
comma 10-bis, della legge n. 92/2012).
7. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, a partire dal
flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione
valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento
<Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo>
deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato
di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud
art.27 D.L n.104/2020”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio
relativo al mese corrente.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in
aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”.
8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
<ListaPosPA> del flusso Uniemens
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di ottobre 2020 e fino a quello di dicembre
2020, i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica esporranno nel flusso Uniemens, sezione
ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità,
l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in
quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio;
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “12”, avente il significato
di “Esoneroper l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud - articolo 27 del
decreto-legge 14 agosto 2020”.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici.
9. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 27 del decreto-
legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, si istituisce,
nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali
– evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni
contributive), il seguente conto:
GAW37158 - per rilevare lo sgravio di oneri contributivi, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, a
favore dei datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro è situata in aree svantaggiate del Sud –
art. 27 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13
ottobre 2020, n. 126.
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà
contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite
nel precedente paragrafo 7. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso
Uniemens e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” al codice “L540”, avente il significato di
“Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27
D.L n.104/2020”.
Lo stesso conto verrà utilizzato altresì per la rilevazione contabile dell’esonero a favore dei
datori di lavoro iscritti alle gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive,
si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.
Si riporta, nell’Allegato n. 2, la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Circa l’individuazione dei datori di lavoro privati, cfr., da ultimo, la circolare n. 57/2020.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
D.L. 14 agosto 2020, n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
Art. 27. Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate -
Decontribuzione Sud
1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati
dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio
socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di
lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro
domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui
sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto
interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque
compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore
alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per
cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con
esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con riferimento ai datori di
lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma per i
dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere
apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del
rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante dal
precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata
agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta
ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione è
concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della
Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.
(1)
2. Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione
territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, da
adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le modalità ed il riferimento
ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato
unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di
accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione
territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di
Riforma.
3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di Stato,
l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
e le amministrazioni concedenti sono l'Istituto nazionale della previdenza sociale
e per quanto di competenza l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani, che provvedono al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal
Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
(1)
3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del
contagio da CO-VID-19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in
presenza di crisi presentati ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, per i quali i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37
della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono decorsi in data successiva alla
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020, in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione
della domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato il requisito
contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di
integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo
risulti accreditato per il medesimo trattamento. La domanda deve essere
presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve le domande già presentate
nei termini alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
(2)
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l'anno
2020, in 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno
2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di
euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di
indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
(3)
4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 17 è sostituito dal
seguente:
«17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020
l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di
liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini
della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli
di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato
mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo
dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il
medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal
presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni
successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le
rispettive leggi di bilancio».
(4)
(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.
(2) Comma inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.
(3) Comma così sostituito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.
(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37158
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi, dal 1° ottobre al 31 dicembre
2020, a favore dei datori di lavoro privati, la cui sede di
lavoro è situata in aree svantaggiate del Sud – art. 27 del
Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
Denominazione abbreviata SGR.CONT.DAT.LAV.AREE SVANT.SUD-ART.27 DL
104/2020
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