Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 122/2020

Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 21/10/2020 In vigore dal: 21/10/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 22/10/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 122 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: L’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha introdotto un’agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud), consistente in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati. Tale agevolazione spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione della Commissione europea. Con la presente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo. INDICE 1. Premessa 2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 2.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e per le Strutture territoriali competenti. Attribuzione del codice autorizzazione “0L” 3. Assetto e misura dell’esonero 4. Natura dell’esonero e condizioni di spettanza 5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato 6. Coordinamento con altri incentivi 7. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens 8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens 9. Istruzioni contabili 1. Premessa Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID- 19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha previsto, all’articolo 27, comma 1 (Allegato n. 1), in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L’agevolazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”. L'esonero in trattazione, infine, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del citato decreto-legge, è concesso previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863). 2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati[1], anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico. Come premesso, l’accesso al beneficio è consentito in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. 2.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e per le Strutture territoriali competenti. Attribuzione del codice autorizzazione “0L” Come precisato nel paragrafo precedente, il beneficio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle regioni summenzionate. Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle elencate al paragrafo precedente, abbia in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”. Pertanto, le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”, possono attribuire il codice di autorizzazione “0L”con data inizio validità dal 1° ottobre 2020 e con fine validità al 31 dicembre 2020. 3. Assetto e misura dell’esonero L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La norma in trattazione non prevede un limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile. A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: - i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020; - il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge; - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015; - il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi); - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con riferimento al periodo di fruizione dell’agevolazione, si precisa che la stessa è applicabile per il periodo, appositamente previsto dal decreto-legge n. 104/2020, intercorrente tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020. Pertanto, lo sgravio in trattazione trova applicazione per un periodo fisso e appositamente predeterminato. Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. 4. Natura dell’esonero e condizioni di spettanza La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. In quest’ottica, l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione: assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. Il comma 1 dell’articolo 27, infatti, specifica che la misura è concessa nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863). Al riguardo, si richiama quanto previsto nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863), e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Pertanto, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 settembre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 6959 final del 6 ottobre 2020. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: - siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); - siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; - siano concessi entro il 30 giugno 2021. Inoltre, rilevato che l’aiuto di cui all’articolo 27 è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal citato Temporary Framework, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza di restituzione dei primi (c.d. Clausola Deggendorf), “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione”. In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta che l’Inps provvederà a registrare la misura, dopo la concessione, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. 6. Coordinamento con altri incentivi L’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero pari al 30% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, a fronte di rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che instaurandi. In ragione dell’entità della misura di sgravio, la stessa risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, disciplinato dall’articolo 1, commi da 100 a 108, e 113 e 114, della legge n. 205/2017) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012). 7. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: - nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”; - nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); - nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente. I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”. 8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens A partire dalla denuncia del periodo retributivo di ottobre 2020 e fino a quello di dicembre 2020, i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica esporranno nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate: - nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio; - nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio; - nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio; - nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “12”, avente il significato di “Esoneroper l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud - articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020”. Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici. 9. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 27 del decreto- legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto: GAW37158 - per rilevare lo sgravio di oneri contributivi, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, a favore dei datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro è situata in aree svantaggiate del Sud – art. 27 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 7. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” al codice “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”. Lo stesso conto verrà utilizzato altresì per la rilevazione contabile dell’esonero a favore dei datori di lavoro iscritti alle gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA. Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento. Si riporta, nell’Allegato n. 2, la variazione intervenuta al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Circa l’individuazione dei datori di lavoro privati, cfr., da ultimo, la circolare n. 57/2020. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 D.L. 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Art. 27. Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud 1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. (1) 2. Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma. 3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le amministrazioni concedenti sono l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per quanto di competenza l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, che provvedono al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato. (1) 3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da CO-VID-19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le domande già presentate nei termini alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (2) 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114. (3) 4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 17 è sostituito dal seguente: «17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio». (4) (1) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. (2) Comma inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. (3) Comma così sostituito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. (4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. ALLEGATO 2 Allegato n. 2 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GAW37158 Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, a favore dei datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro è situata in aree svantaggiate del Sud – art. 27 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 Denominazione abbreviata SGR.CONT.DAT.LAV.AREE SVANT.SUD-ART.27 DL 104/2020

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