Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020. IncentivO Lavoro (IO Lavoro). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020. IncentivO Lavoro (IO Lavoro). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 26/10/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 124
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020. IncentivO Lavoro (IO
Lavoro). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
SOMMARIO: Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52
dell’11 febbraio 2020 ha previsto un incentivo per l’assunzione di soggetti
disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015 e dell’articolo 4,
comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019. L’incentivo è riconoscibile per le
assunzioni a tempo indeterminato, ivi comprese le conversioni di rapporti a
termine, effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 in regioni
“meno sviluppate”, “in transizione” o “più sviluppate”, nei limiti delle risorse
specificamente stanziate.
INDICE
1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
3. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
4. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate
5. Rapporti incentivati
6. Assetto e misura dell’incentivo
6.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante
7. Condizioni di spettanza dell’incentivo
8. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
8.1 L’incremento occupazionale netto
9. Coordinamento con altri incentivi
9.1 Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma
100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160
10. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
11. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
12. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in via esclusiva nella
sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
12.1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in cumulo con
l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 di cui
al precedente paragrafo 9.1 nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
13. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione <PosAgri>
del flusso Uniemens
13.1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in via esclusiva
13.2 Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in cumulo con l’esonero
contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 di cui al
precedente paragrafo 9.1
14. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in via esclusiva nella
sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
14.1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in cumulo con
l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 di cui
al precedente paragrafo 9.1 nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
15. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con il decreto direttoriale n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020 (Allegato n. 1), l’Agenzia
Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in attuazione della previsione contenuta
nell’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019),
nonché in virtù di una verificata disponibilità di risorse aggiuntive per l’attuazione di misure
dirette alle Regioni “più sviluppate”, ha disciplinato, per le assunzioni a tempo indeterminato
effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la nuova agevolazione
“IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”, disponendo che la gestione dello stessa sia, in qualità di
Organismo Intermedio, in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale n. 52/2020, il beneficio contributivo
trova applicazione laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione sia
ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle
Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana,
Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna),
indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti stabiliti all’articolo 12 del decreto
direttoriale n. 52/2020.
Pertanto, l’incentivo in trattazione trova applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato
effettuate sull’intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse specificamente stanziate (cfr. il
successivo paragrafo 4).
In caso di modifica della sede di lavoro da un macro-contenitore di Regioni ad un altro,
l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul
contatore regionale di destinazione.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli
adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non
imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto- legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26[1].
3. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del
D.lgs n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al
sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo
decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 52 citato,
sono incentivabili anche le assunzioni di soggetti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 4,
comma15-quater, del D.L. n. 4/2019,ossia di lavoratori, da considerarsi in stato di
disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte
sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età
compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al
beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.
Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25
anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 1,
comma 1, lett. a) del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre
2017. Al riguardo, si ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi
precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un
rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di
lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a
un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del
TUIR.
Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in
rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento
dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro
subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.
Si precisa, al riguardo, che nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, in
considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono
trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo
all’impresa utilizzatrice.
4. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate
L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata
l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate”
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma
di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in
transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
Come anticipato al paragrafo 1 e come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto
direttoriale n. 52/2020, in caso di modifica della sede di lavoro da un macro-contenitore di
Regioni ad un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della
disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione.
Pertanto, in caso di mancanza di risorse nella Regione di destinazione, l’agevolazione non
spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, che ammontano a €
329.400.000,00 (trecentoventinovemilioniquattrocentomila,00), a valere sulle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (PON SPAO) -
CCI 2014IT05SFOP002, Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di intervento 8.i e
del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" 2014–
2020 (POC SPAO) Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di intervento 8.i.
In particolare, il decreto direttoriale dell’ANPAL, all’articolo 12, ripartisce le risorse stanziate
secondo le seguenti modalità:
1. 234.000.000,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate
nelle Regioni “meno sviluppate”;
2. 12.400.000,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate
nelle Regioni “più sviluppate”;
3. 83.000.000,00,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate
nelle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”.
In considerazione della circostanza che per le Regioni “meno sviluppate” il decreto direttoriale
n. 52 prevede due stanziamenti differenti, si fa presente che, ai fini del legittimo
riconoscimento dell’agevolazione, l’INPS verificherà la disponibilità delle risorse in via prioritaria
sul contatore volto a finanziare le assunzioni esclusivamente nelle suddette Regioni e, in via
residuale, qualora non dovessero più sussistere risorse sufficienti, verificherà la disponibilità
delle risorse sul contatore destinato a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle
Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”.
5. Rapporti incentivati
L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n.
52/2020, può essere riconosciuto, ferma restando la disponibilità delle risorse, per le
assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
Ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a
tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato
professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato
instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia nelle ipotesi di rapporti
a tempo pieno che a tempo parziale.
Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine,
si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 52/2020; si ribadisce, inoltre, che per tali
ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di
lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro (cfr. l’art. 2, comma 3, del
decreto direttoriale n. 52/2020). Qualora alla data della trasformazione il lavoratore abbia
almeno 25 anni di età, rimane, invece, fermo il rispetto, anche per tale tipologia di rapporto,
del requisito previsto dall’articolo 2, comma 2, del citato decreto e consistente nell’essere privo
di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro
domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo
54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 (art. 4, comma 5, del decreto direttoriale n. 52/2020).
Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia
per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo
determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di
assegnazione.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo
la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove
assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di
cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
6. Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base
annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di
assunzione/trasformazione.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è,
pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel
corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66
euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo
5, comma 2, del decreto direttoriale n. 52/2020, il massimale dell’agevolazione deve essere
proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai
fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere
effettivamente oggetto di sgravio.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 1,
del decreto direttoriale n. 52/2020;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo
1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo,
della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015,
per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33,
comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale
intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016,
adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto
interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo
si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli
sgravi contributivi);
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al
finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla
circolare n. 40/2018.
Si fa, infine, presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di
stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la
previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la
restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento al periodo di fruizione dell’agevolazione, si precisa che la stessa è fruibile, a
pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.
Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere
sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo,
in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’esonero deve essere fruito, come espressamente
previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020, a pena di decadenza,
entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022. Ciò implica che non sarà possibile recuperare
quote di beneficio in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si
potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza
gennaio 2022.
6.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato
professionalizzante
Il decreto direttoriale n. 52/2020 dell’ANPAL, nel disciplinare all’articolo 4 le tipologie
contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche
nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Peraltro,
essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nelle ipotesi in
cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura
dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.
Nelle ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici mesi, l’importo
del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello
stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale il periodo formativo ha una
durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla
contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.
Il beneficio in trattazione non spetta, invece, con riferimento al periodo di mantenimento in
servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione.
Al riguardo si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero per i
rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi
dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad
applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.
7. Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
- rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia
di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo,
dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.
Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, si ricorda quanto
segue:
1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31,
comma 1, lettera a);
2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui,
prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non
abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché
abbia cessato un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di
esercizio del suddetto diritto di precedenza, si ribadisce quanto stabilito nell’interpello n.
7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle
more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari
a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di
rapporti stagionali), il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri
lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di
somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai
lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla
sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti,
da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di
relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli
assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31,
comma 1, lettera d);
5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla
modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte
dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).
Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si riepilogano, a titolo
esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in
quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:
- l’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in forza del quale spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex-
dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi sei mesi, di
licenziamento per riduzione di personale;
- l’articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015, in forza del quale spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo
determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o
più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per
un periodo superiore a sei mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto;
- l’articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di trasferimenti di
azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle
dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno
dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano,
ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza
delle quali l’azienda che subentra ad un’altra è obbligata ad assumere i dipendenti della
precedente azienda (cfr., al riguardo, il contratto collettivo multiservizi).
8. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento
(UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, nonché degli altri
Regolamenti disciplinanti gli aiuti “de minimis” per le imprese che forniscono servizi di
interesse economico generale, che operano nel settore della pesca e nella produzione primaria
di prodotti agricoli o oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto
direttoriale n. 52/2020, ossia laddove l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo
indeterminato determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori
occupati nei dodici mesi precedenti.
Si ribadisce sull’argomento che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno
dei due regimi applicabili in materia di aiuti (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” o applicazione dell’agevolazione
oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all’articolo 7 del decreto direttoriale n. 52/2020)
esclude l’operatività dell’altro, in quanto si tratta di regimi tra di loro alternativi.
8.1. L’incremento occupazionale netto
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato
in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto
comunitario.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento
occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello
stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro
soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo
pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di
lavoro-anno”.
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza
2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si
deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente
all’assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione”.
Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, come già chiarito
nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e come già applicato
per altre agevolazioni, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva
forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione
“stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo
in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e
non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un
incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo
eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere
legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di
incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante
le procedure di regolarizzazione.
Si precisa, sul punto, che l’agevolazione in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32 del
Regolamento (UE) n. 651/2014 e di quanto ribadito dall’articolo 7, comma 3, del decreto
direttoriale n. 52/2020 citato, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto
non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si
sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 150/2015 e
confermato all’articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020, inoltre, il calcolo della
forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese, avuto
riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE)
n. 1407/2013, nonché degli altri Regolamenti disciplinanti gli aiuti “de minimis”. L’incremento
deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non
rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.
Si precisa, al riguardo, che nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, in
considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono
trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito, come chiarito anche
dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell’interpello n. 3/2018, va effettuata in capo
all’impresa utilizzatrice.
Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di
lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di
lavoro cosiddetto occasionale di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 96/2017.
Il lavoratore assunto, o utilizzato mediante somministrazione, in sostituzione di un lavoratore
assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore
sostituito.
Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale, che, si ribadisce, è richiesto
solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti degli aiuti “de minimis”,
deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si
intende fruire dell’incentivo.
Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento;
l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del
beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di
recuperare il beneficio perso.
9. Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo, come previsto dall’articolo 8 del decreto direttoriale n. 52/2020, è
cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di
cittadinanza previsto dall’articolo 8 del D.L. n. 4/2019.
Al riguardo, si fa presente che, come previsto dall’articolo 8, comma 7, del decreto-legge
citato, nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza
dell’incentivo in trattazione, la residua agevolazione spettante per l’assunzione di un percettore
del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta.
In considerazione della circostanza che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di
accesso al predetto credito di imposta, le indicazioni per la fruizione saranno successivamente
fornite dall’Istituto con apposite disposizioni.
L’incentivo contributivo, come espressamente previsto dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 66
del 21 febbraio 2020 (Allegato n. 2), è, inoltre, cumulabile con l’esonero volto all’assunzione
stabile di giovani fino a trentacinque anni di età, previsto dall’articolo 1, comma 100, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), come modificato dall’articolo 1,
comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nel limite massimo
di un importo pari a 8.060 euro su base annua (cfr. il successivo paragrafo 9.1).
Infine, come espressamente previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto direttoriale n.
52/2020, l’incentivo è cumulabile, nei limiti massimi d’intensità di aiuto previsti dai
regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi regionali di natura economica
previsti e attuati in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni.
Ad esclusione dei casi espressamente elencati, l’incentivo non può essere cumulato con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, compresa
la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei
territori particolarmente svantaggiati (ex montani) o nelle zone svantaggiate.
9.1. Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1,
comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1,
comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
L’articolo 1 del decreto direttoriale n. 66/2020, dando attuazione a quanto già disposto
dall’articolo 1, comma 247, della legge n. 145/2018, prevede la possibilità di cumulare
l’incentivo in trattazione con l’esonero strutturale all’occupazione giovanile stabile introdotto
dalla legge di bilancio 2018, come modificata dalla legge di bilancio 2020.
Al riguardo, si fa presente che l’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017 ha disciplinato,
a favore di tutti i datori di lavoro privati, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a
carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di
3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani che, al momento dell’assunzione,
non abbiano compiuto trent’anni di età (cioè, non abbiano più di 29 anni e 364 giorni).
Solo per le assunzioni effettuate nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020, il limite anagrafico è
innalzato a trentacinque anni (cioè 34 anni e 364 giorni).
Se l’assunzione, effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio
2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche
all’incentivo IO Lavoro, quest’ultimo è fruibile per la parte residua della contribuzione datoriale,
sempre con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di contribuzione
datoriale esonerabile pari a 8.060 euro su base annua.
Pertanto, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e
l’incentivo IO Lavoro, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per
quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo IO Lavoro, cui va
sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla legge di
bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66
euro (€ 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per
un importo massimo di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero
contributivo.
Al fine di rendere più chiaro il sistema del cumulo, si espongono i seguenti esempi:
I. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Alfa è pari a 400 euro mensili.
Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero
introdotto dalla legge di bilancio 2018 per un importo massimo mensile pari a 200 euro (50%
dei contributi totali).
Il datore di lavoro potrà, inoltre, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico,
dell’incentivo IO Lavoro, per un ammontare mensile pari a 200 euro.
II. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Beta è pari a 600 euro mensili.
Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero
introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l’esonero per l’assunzione di giovani,
per ogni singolo mese, non può superare il massimale di 250 euro, l’importo fruibile non potrà
superare tale soglia.
Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico,
dell’incentivo IO Lavoro, esponendo a tale titolo l’importo complessivo pari a 350 euro (50 euro
non conguagliati con l’esonero, più 300 euro, pari al 50% della contribuzione datoriale).
III. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Gamma è pari a 800 euro
mensili.
Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero
introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l’esonero prevede un massimale
mensile di 250 euro, l’importo fruibile non potrà superare tale soglia.
Il datore di lavoro, nel caso descritto, potrà comunque fruire, per la restante quota di
contribuzione a suo carico, dell’incentivo IO Lavoro, nei limiti dell’importo massimo mensile
riconoscibile che, come sopra evidenziato, in cumulo con l’esonero previsto dalla legge di
bilancio 2018, ammonta a 421,66 euro. Quindi, rispetto ad una contribuzione datoriale mensile
pari a 800 euro, l’importo fruibile a titolo delle due agevolazioni sarà pari a 250 euro per
l’esonero strutturale previsto dalla legge di bilancio 2018 e 421,66 euro per l’incentivo IO
Lavoro.
10. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
Allo scopo di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare
l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve
inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IO Lavoro”,
disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni
(ex DiResCo)”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, fornendo le seguenti
informazioni:
- il lavoratore nei cui confronti potrebbe intervenire (o è già intervenuta) l’assunzione ovvero la
trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e
quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;
- se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti;
- se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1,
comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.
Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il
percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti”
> “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”.
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge le seguenti attività:
- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata,
scomputando, qualora il datore di lavoro abbia dichiarato di voler fruire dell’agevolazione in
cumulo con l’esonero strutturale volto all’assunzione di giovani, l’eventuale importo già fruibile
a tale titolo;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
- consulta gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di
assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio
della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia disoccupato;
- consulta gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere, mediante consultazione della
comunicazioni obbligatorie Unilav/Unisomm, se il soggetto di almeno 25 anni di età, alla data
di assunzione/trasformazione o, nel caso in cui l’assunzione/trasformazione non sia ancora
stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia privo di
impiego regolarmente retribuito, in quanto nei sei mesi precedenti non ha prestato attività
lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
- consulta il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) al fine di verificare se l’agevolazione
possa essere concessa[2](appurando, da un lato, il rispetto, da parte dell’azienda che intenda
fruire dell’agevolazione nei limiti del “de minimis”, del massimaleconcedibilein un triennio
mobile e, dall’altro, se il soggetto beneficiario delle agevolazioni risulti o meno tenuto alla
restituzione di aiuti oggetto di recupero da parte della Commissione europea);
- informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato
prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore
indicato nell’istanza preliminare.
Al fine di non far perdere la priorità acquisita con l’invio della richiesta alle istanze di
prenotazione dell’incentivo che dovessero essere inizialmente non accolte per carenza di fondi,
si fa presente che le stesse verranno contraddistinte dallo stato di “non accolta provvisoria” e,
nelle ipotesi in cui si libereranno delle risorse utili, le stesse, dopo avere superato
positivamente gli ulteriori controlli, verranno automaticamente accolte.
Analogamente, l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non
accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, non risulta validamente
rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), rimarrà nello stato di
“non accolta provvisoria”, senza perdere la priorità acquisita dalla data di prenotazione: l’INPS,
al fine di gestire tali situazioni, consulterà quotidianamente la banca dati dell’ANPAL con lo
scopo di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore.
Nelle ipotesi in cui la posizione del lavoratore verrà aggiornata nella banca dati dell’ANPAL, le
richieste in attesa, dopo avere superato positivamente gli ulteriori controlli, verranno
automaticamente accolte.
In tutte le ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro,
entro 10 giorni di calendario, ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l’art. 9,
comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020) - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma
della prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva
di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme,
ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra
domanda.
Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli
telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al
rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non
può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati
nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata
una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.
Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in
aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione
a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà
superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della
normativa in materia di aiuti di Stato (che impone l’individuazione di un importo massimo di
aiuti concedibili), il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di
diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva
trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante
e fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota
contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in
dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione
per l’ipotesi, descritta al precedente paragrafo 6.1, di rapporti di apprendistato per i quali è
previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il
datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non
oggetto di esonero.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL
effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei
presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta. Al riguardo, si precisa, in
particolare, che la verifica dell’ulteriore requisito di svantaggio del lavoratore di almeno 25
anni di età (consistente nel non aver svolto, nei sei mesi precedenti la data dell’evento
agevolato, attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito
che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi
dell’articolo 13 del TUIR) in ragione delle scadenze degli adempimenti fiscali, verrà effettuata
dall’Istituto successivamente all’autorizzazione alla fruizione del beneficio. Pertanto, sarà onere
dell’azienda accertare preventivamente il rispetto da parte del lavoratore del suddetto
requisito, in quanto, se dagli accertamenti ex post dovesse emergere il mancato rispetto dello
stesso, l’agevolazione già riconosciuta potrà essere revocata e l’importo già conguagliato
potrebbe essere recuperato.
11. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine
cronologico di presentazione delle istanze.
Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del
modulo telematico di richiesta dell’incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione
della presente circolare, non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma
saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.
In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo
indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo
telematico, pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, saranno
elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del
modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n.
52/2020).
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute
dall’INPS, contrassegnate dallo stato “Trasmessa”, e saranno suscettibili di annullamento ad
opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà
annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di
inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
Per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per
l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di
presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.
12. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in via
esclusiva nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in
materia di aiuti “de minimis”, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza
novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete
modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione
<DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IOLA”, avente il significato
di “Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto degli
aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio
relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo
ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020. Si sottolinea che la valorizzazione del
predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di
novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L528”, avente il significato di “Conguaglio incentivo IoLavoro di cui al Decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
- con il codice “L529”, avente il significato di “Arretrati da gennaio a ottobre 2020 incentivo
IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto degli aiuti “de
minimis”)”;
Ai fini dell’applicazione dei controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la
compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo
all’esonero contributivo arretrato “L529”;
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica
competenza.
Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione
<InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento
<ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.
Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti
previsti in materia di aiuti “de minimis” esporranno, a partire dal flusso Uniemens di
competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le
consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione
<DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “ILAV”, avente il significato
di “Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (oltre i limiti in
materia di aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio
relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo
ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020. Si sottolinea che la valorizzazione del
predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di
novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L530”, avente il significato di “Conguaglio incentivo IoLavoro di cui al Decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
- con il codice “L531”, avente il significato di “Arretrati da gennaio a ottobre 2020 incentivo
IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (oltre i limiti in materia di aiuti
“de minimis”)”.
Ai fini dell’applicazione dei controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la
compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo
all’esonero contributivo arretrato “L531”;
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica
competenza.
Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione
<InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento
<ImportoArrIncentivo>, a parità di CodiceCausale>.
I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati, sempre nel limite
dell’importo massimo mensile ammesso, o restituire somme non spettanti dovranno avvalersi
della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno
diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’incentivo
spettante.
Si fa infine presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di
lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di
cessione individuale del contratto di cui all’articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda di
cui all’articolo 2112 c.c., dopo la preventiva verifica della legittimità dell’operazione, effettuata
da parte della Struttura territoriale competente all’atto della compilazione del flusso ed al fine
della fruizione del beneficio residuo, il subentrante procederà nel seguente modo:
- indicherà il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo
assunzione 2T (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di
trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da
parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che
comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”);
- valorizzerà contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della
posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.
Nella medesima ipotesi il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in
questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la
contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.
12.1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in cumulo
con l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n.
205/2017 di cui al precedente paragrafo 9.1 nella sezione <PosContributiva> del
flusso Uniemens
I datori di lavoro autorizzati all’incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono
anche dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n.
205/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 160/2019, esporranno, a
partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta
l’incentivo in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e
l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento
<Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale
del mese.
Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti “de minimis”,
dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento
<Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IOLC”, avente il significato
di “Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli
aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio
relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo
ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020. Si sottolinea che la valorizzazione del
predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di
novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L532”, avente il significato di “Conguaglio incentivo IoLavoro di cui al Decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100
e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
- con il codice “L533”, avente il significato di “Arretrati da gennaio a ottobre 2020 incentivo
IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l’esonero previsto
dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de
minimis”)”.
Ai fini dell’applicazione dei controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la
compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo
all’esonero contributivo arretrato “L533”;
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica
competenza.
Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione
<InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento
<ImportoArrIncentivo>, a parità di CodiceCausale>.
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo in trattazione in cumulo con
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 oltre i limiti
previsti in materia di aiuti “de minimis”, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di
competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le
consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione
<DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “ILAC”, avente il significato
di “Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in
materia di aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio
relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo
ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020. Si sottolinea che la valorizzazione del
predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza
novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L534”, avente il significato di “conguaglio incentivo IoLavoro di cui al Decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100
e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
- con il codice “L535”, avente il significato di “Arretrati da gennaio a ottobre 2020 incentivo
IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l’esonero previsto
dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de
minimis”).
Ai fini dell’applicazione dei controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la
compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo
all’esonero contributivo arretrato “L535”;
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica
competenza.
Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione
<InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento
<ImportoArrIncentivo>, a parità di CodiceCausale>.
I datori di lavoro che devono recuperare importi non conguagliati, sempre nel limite
dell’importo massimo mensile ammesso, o restituire somme non spettanti si devono avvalere
della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno
diritto al beneficio, ma che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’incentivo
spettante.
Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già
godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del
contratto di cui all’articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda di cui all’articolo 2112 c.c.,
valgono le stesse indicazioni fornite alla fine del paragrafo precedente.
13. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione
<PosAgri> del flusso Uniemens
Per i lavoratori per i quali spetta l’incentivo, a decorrere dalle retribuzioni di competenza
novembre 2020, nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens, i datori di lavoro ammessi al
beneficio devono valorizzare, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la
tariffazione, gli elementi di seguito specificati in relazione alle diverse fattispecie.
13.1 Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in via
esclusiva
Esonero contributivo per i datori di lavoro che fruiscono dell’incentivo IoLavoro di cui al decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti “de minimis”
- elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione “L1” che assume il significato di “Incentivo
IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto degli aiuti “de
minimis”)”.
Esonero contributivo per i datori di lavoro che fruiscono dell’incentivo IoLavoro di cui al decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 oltre i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” alle
condizioni previste dall’articolo 7 del medesimo decreto
- elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione “L2” che assume il significato di “Incentivo
IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (oltre i limiti in materia di aiuti
“de minimis”)”.
13.2 Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in cumulo
con l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n.
205/2017 di cui al precedente paragrafo 9.1.
Esonero contributivo per i datori di lavoro che intendono fruire dell’incentivo IoLavoro di cui al
decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 nel rispetto degli aiuti “de minimis” in cumulo con
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017
- elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione “L3” che assume il significato di “Incentivo
IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l’esonero previsto
dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de
minimis”)”.
Esonero contributivo per i datori di lavoro che intendono fruire dell’incentivo IoLavoro di cui al
decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 oltre i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis”
alle condizioni previste dall’articolo 7 del medesimo decreto, in cumulo con l’esonero previsto
dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 oltre i limiti previsti in materia di
aiuti “de minimis”
- elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione “L4” che assume il significato di “Incentivo
IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l’esonero previsto
dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de
minimis”)”.
Le aziende agricole potranno verificare l’attribuzione dei Codici Agevolazione “L1”, “L2”, “L3” e
“L4”, consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione
aziendale nel Cassetto previdenziale delle aziende agricole.
In fase di trasmissione l’Istituto procederà a verificare che le agevolazioni indicate nei flussi
siano coerenti con le autorizzate rilasciate.
L’esposizione dei dati suddetti consentirà di procedere, in sede di tariffazione corrente, alla
quantificazione, nei limiti dell’importo autorizzato, dell’esonero spettante che sarà riportato nel
relativo prospetto di calcolo.
Per i periodi retributivi antecedenti al mese di novembre 2020, si evidenzia che i codici “L1”,
“L2”, “L3” e “L4” potranno essere comunque utilizzati per dichiarare il beneficio autorizzato se
è possibile inviare i flussi principali per sostituire quelli inviati in precedenza, privi dei codici di
agevolazione predetti.
Per i mesi per i quali non è più possibile inviare flussi principali per sostituire quelli inviati in
precedenza, è necessario trasmettere un flusso di variazione nel quale devono essere omessi i
consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione e devono essere valorizzati i
sottoindicati elementi come di seguito specificato:
- campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- campo/elemento <CodAgio> con i seguenti codici Agevolazione, che assumono il
significato di:
M1 = RECUPERO PREGRESSO L1
M2 = RECUPERO PREGRESSO L2
M3 = RECUPERO PREGRESSO L3
M4 = RECUPERO PREGRESSO L4
La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi
trasmessi entro il 28 febbraio 20210.
14. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in via
esclusiva nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di novembre 2020, i datori di lavoro iscritti alla
Gestione pubblica esporranno nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali
spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e
l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “V”, avente il significato
di “IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n.52 dell’11 febbraio
2020, nel rispetto degli aiuti “de minimis””;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio a ottobre 2020
potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens –
ListaPosPA di competenza dei mesi novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia
di aiuti “de minimis”, per esporre il beneficio spettante, dovranno invece compilare l’elemento
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “W”, avente il
significato di “IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n.52 dell’11
febbraio 2020 oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis””;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio a ottobre 2020
potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens –
ListaPosPA di competenza dei mesi novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici.
14.1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in cumulo
con l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n.
205/2017 di cui al precedente paragrafo 9.1nella sezione <PosPA> del flusso
Uniemens
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di novembre 2020, i datori di lavoro iscritti alla
Gestione Pubblica che intendono fruire dell’incentivo in cumulo con quello all’occupazione
giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017, esporranno nel
flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando,
secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della
gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile
pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “X”, avente il significato
di “IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n.52 dell’11 febbraio
2020, in cumulo con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma
100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto degli aiuti “de minimis””;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio a ottobre 2020
potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens –
ListaPosPA di competenza dei mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo in cumulo con quello
all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017, oltre
i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis”, per esporre il beneficio spettante, dovranno
invece compilare l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di
seguito indicate
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “Y”, avente il significato
di “IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 dell’11 febbraio
2020, in cumulo con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma
100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis””;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio a ottobre 2020
potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens –
ListaPosPA di competenza dei mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici.
15. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’incentivo oggetto del decreto direttoriale n. 52/2020, si
istituiscono nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni
contributive) nuovi conti suddivisi per tipologia di agevolazione.
Avuto riguardo ai datori di lavoro che fruiscono dell’Incentivo IoLavoro, codice tipo “IOLA”,
avente il significato di “Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020
(nel rispetto degli aiuti “de minimis”)” e dell’Incentivo IoLavoro in cumulo con l’esonero
contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, come
modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 160/2019, codice tipo “IOLC”, avente il
significato di “Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo
con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto
degli aiuti “de minimis”)” si istituisce il seguente conto:
GAW32195 - Incentivo ai datori di lavoro per le assunzioni di giovani disoccupati, effettuate
tra il 1°gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, nell’ambito del Programma (PON SPAO), anche
in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e segg., della legge n. 205/2017,
entro i limiti in materia di aiuti “de minimis”, di cui al Decreto Direttoriale dell’ANPAL n.
52/2020.
Con riferimento ai datori di lavoro che fruiscono dell’Incentivo IoLavoro, codice tipo incentivo
“ILAV”, avente il significato di “Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.
52/2020 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”) e dell’Incentivo IoLavoro in cumulo con
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in
materia di aiuti “de minimis”), contraddistinto nella dichiarazione Uniemens dal codice tipo
“ILAC”, avente il significato di “Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.
52/2020 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n.
205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”, si istituisce il seguente conto:
GAW32196 - Incentivo ai datori di lavoro per le assunzioni di giovani disoccupati, effettuate
tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, nell’ambito del Programma (PON SPAO), anche
in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e segg., della legge n. 205/2017,
(oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.
52/2020.
Al conto GAW32195, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM,
verranno imputate le somme evidenziate nel flusso Uniemens con i codici “L528” e “L532” per
l’incentivo corrente; “L529” e “L533”per il recupero degli arretrati da gennaio a ottobre 2020.
Similmente, al conto GAW32196 verranno rilevati gli importi che nel DM2013 “VIRTUALE” sono
evidenziati con i codici “L530”e “L534”per l’incentivo corrente; “L531”e “L535”per gli
arretrati da gennaio a ottobre 2020.
Ai fini della rilevazione contabile degli oneri relativi agli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro
agricoli, da imputare agli stessi conti, le istruzioni contabili verranno fornite direttamente alla
procedura conferente per i necessari adeguamenti.
I nuovi conti rileveranno anche gli oneri per gli incentivi a favore dei datori di lavoro che
utilizzano la dichiarazione Uniemens sezione <ListaPosPA>.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri di cui all’incentivo in argomento.
Si riportano in allegato le variazioni al piano dei conti (Allegato n. 3).
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
[1] Circa l’individuazione dei datori di lavoro privati, cfr. la circolare n. 57/2020, relativa
all’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 per l’assunzione a tempo
indeterminato di giovani.
[2] Come previsto nella circolare n. 157/2019, l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, ha disposto l’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, gestito dal Ministero
dello Sviluppo economico, al quale i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni, allo scopo di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla
normativa europea e nazionale nella suddetta materia.
Con successivo decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del
28 luglio 2017, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha emanato il
Regolamento per disciplinare il funzionamento del predetto Registro nazionale aiuti,
specificando la tipologia di aiuti di Stato oggetto della registrazione, nonché gli adempimenti
da porre a carico delle amministrazioni preposte alla concessione e gestione degli aiuti, ai fini
dell’implementazione della suindicata banca dati.
Pertanto, al fine di concedere legittimamente un’agevolazione, l’Istituto deve ottemperare agli
adempimenti connessi agli obblighi di consultazione e registrazione delle misure agevolative
previsti dal Registro nazionale aiuti e dei registri SIAN e SIPA. Tale consultazione avverrà in
maniera preventiva e puntuale per ogni singola richiesta di agevolazione subordinata al regime
“de miminis” e sarà propedeutica all’autorizzazione da parte dell’Istituto dell’aiuto.
Nello specifico, il controllo in materia di agevolazioni “de minimis” verrà effettuato prendendo
in considerazione l’importo calcolato nella domanda di prenotazione e verificando tramite RNA
che tale importo, unitamente agli altri importi “de minimis” autorizzati nel triennio di
riferimento alla medesima azienda, non comporti un superamento del massimale previsto.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
anlpa.ANPAL.Registro_Decreti.R.0000052.11-02-2020
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante
il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13,
(UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE)
n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;
VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999
recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante
modalità di applicazione dell'articolo 108 del suddetto trattato;
VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei
fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della
Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con
decisione C(2018) n. 598 dell’8 febbraio 2018;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione” (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione
Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni
approvate con Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 8927 del 18
dicembre 2017, Decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19
dicembre 2018 e Decisione C(2019) n. 4309 del 6 giugno 2019;
VISTA la nota prot. n. 17284 del 20 dicembre 2019 con la quale si è conclusa
la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza finalizzata
all’approvazione della modifica al PON SPAO, attualmente in fase di Decisione
di approvazione da parte della Commissione Europea;
CONSIDERATO che il PON SPAO prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario
1 “Occupazione”, le priorità di investimento 8i “L’accesso all’occupazione per le persone
in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano
ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale” e 8ii “L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro
dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi
né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità
emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea;
VISTA la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione
per l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che
regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di
Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante “Interventi urgenti a sostegno
2
dell’occupazione”, che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la
Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale;
VISTO l’articolo 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell’art.1 disciplina i criteri di cofinanziamento
dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio,
nonché i criteri di finanziamento e gli interventi complementari rispetto ai
Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;
VISTO in particolare, il comma 242 dell’articolo 1 della sopracitata Legge
147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 668, della Legge 23
dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il finanziamento dei Programmi di
Azione e Coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui
all’articolo 5 della Legge n. 183/1987;
VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente “Definizione dei
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi
complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell’Accordo di partenariato 2014/2020”;
VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente “Fondo sviluppo
e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi
dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
VISTA la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato
approvato il Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) finanziato dal Fondo di Rotazione per
l’attuazione delle Politiche Comunitarie, ex art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n.
183 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare gli
artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle
Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;
VISTO in particolare, l’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.
150 e l’art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il
subentro dell’ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi,
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
3
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2019,
registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2019 con protocollo n. 1-3331, con
il quale l’Avv. Paola NICASTRO è stata nominata Direttore Generale
dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO l’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui
l’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016 che disciplina i
rapporti giuridici tra l’ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del
PON SPAO, e l’INPS, in qualità di Organismo Intermedio;
VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.
148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n.
183”;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 recante la
definizione di “lavoratori svantaggiati” in applicazione dei principi stabiliti dal
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giungo 2014;
VISTO l’articolo 1, comma 247 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale
prevede nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa
programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a
tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni
di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
VISTA la nota prot. MLPS n. 0001200 del 5 febbraio 2020 con la quale il
Ministero del Lavoro ha espresso parere, senza rilievi, ex art. 3, comma 2, lettera
c) D. lgs. n. 150/2015 sulla riprogrammazione del Programma Operativo
Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO);
CONSIDERATO che l’elevato tasso di disoccupazione che caratterizza le
Regioni del Mezzogiorno rende necessario introdurre un incentivo che
favorisca le assunzioni di persone, con particolare riferimento ai giovani con
difficoltà di accesso all’occupazione;
CONSIDERATA la necessità di istituire anche per l’anno 2020, nell'ambito
degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure volte a favorire le
4
assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, come previsto dall’articolo 1
comma 247 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
CONSIDERATA una disponibilità di risorse aggiuntive per l’attuazione di
misure dirette alle persone per le Regioni “più sviluppate” connessa alla più
recente modifica al PON SPAO, in merito alla quale con nota ANPAL prot. n.
17284 del 20 dicembre 2019 si è conclusa la procedura di consultazione scritta
del Comitato di Sorveglianza;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 44 del 06.02.2020 con il quale è stato istituito
l’’“IncentivO Lavoro” (IO Lavoro);
CONSIDERATO l’errore materiale relativo al decreto sopra indicato in
relazione all’ambito territoriale di efficacia;
RITENUTO necessario procedere con le modifiche il presente decreto
annulla e sostituisce il decreto Direttoriale n. 44 del 06.02.2020.
DECRETA
Articolo 1
Principi generali
1. È istituito l’“IncentivO Lavoro” (IO Lavoro), la cui gestione della misura è
affidata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di
Organismo Intermedio.
2. Con cadenza mensile l’INPS comunica all’ANPAL i dati relativi agli importi
prenotati ed erogati per l’incentivo in parola e il saldo disponibile.
Articolo 2
Destinatari dell’incentivo
1. Ai datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone con le caratteristiche di cui al
successivo comma 2, spetta un incentivo il cui importo è definito ai sensi
dell’articolo 5 del presente decreto.
2. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano persone
disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D. lgs. n. 150/2015, dell’art. 4,
comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito
5
con modificazione della legge n. 26/2019), in possesso delle seguenti
caratteristiche:
a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
b) lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3, i soggetti di
cui al comma 2 non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei
mesi con il medesimo datore di lavoro.
Articolo 3
Ambito territoriale di ammissibilità
1. L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata
l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano,
Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo,
Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei
limiti stabiliti all’articolo 12 del presente Decreto Direttoriale.
2. In caso di modifica della sede operativa del lavoratore la spettanza
dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria
accantonata per la categoria di regione di destinazione, nei limiti previsti
all’articolo 12 del presente Decreto Direttoriale, laddove diversa dalla
categoria di regione originaria.
Articolo 4
Tipologie contrattuali incentivate
1. L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie
contrattuali:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di
somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante.
2. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
3. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non
6
è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all’art. 2 comma 2 del presente
decreto.
4. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di
cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
5. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro
domestico, occasionale o intermittente.
Articolo 5
Importo dell’incentivo
1. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di
lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo
di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro
su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base
mensile.
2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
3. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28
febbraio 2022.
Articolo 6
Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato
1. L’incentivo di cui al presente decreto è fruito alternativamente, nel rispetto
delle seguenti regole:
a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
b) oltre i limiti previsti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del presente
Decreto Direttoriale.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, in caso di accertato
superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di
stato in regime “de minimis”, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con
applicazione delle sanzioni civili di legge.
7
Articolo 7
Fruizione dell’incentivo art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n.
651/2014 del 17 giugno 2014
1. Gli incentivi di cui al presente decreto in alternativa al regime “de minimis” di
cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, possono essere fruiti
alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina
del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.
2. L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento
occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE)
n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al
comma 4.
3. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l’incremento
occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di
dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi
precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione
agevolata, secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del
decreto legislativo 150/2015.
4. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in
cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni
volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione
volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in
seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 32,
paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5. L’incentivo di cui al presente decreto è riconosciuto nei limiti dell’intensità
massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
6. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Articolo 8
Cumulabilità con altri incentivi
1. L’incentivo è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 8 del Decreto
Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione dalla legge n.
26/2019.
8
2. L’incentivo è inoltre cumulabile, nei limiti massimi di intensità di aiuto
previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi
di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni di cui all’articolo 3 del
presente Decreto Direttoriale in favore dei datori di lavoro che abbiano sede
nel territorio di tali Regioni.
Articolo 9
Procedimento di ammissione all’incentivo
1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro
interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS
esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati
relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità
definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata
dall’Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
2. L’INPS effettua le seguenti operazioni:
a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla
retribuzione del contratto sottoscritto;
b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione
all’incentivo;
c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta
prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
3. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia
già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione
effettuata in suo favore.
4. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante
conguaglio sulle denunce contributive.
Articolo 10
Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa
1. L’INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse
disponibili previste dai successivi articoli 11 e 12, sulla base di una stima
previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
9
2. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo
telematico dell’istanza preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo
l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Articolo 11
Dotazione finanziaria
1. La gestione della misura da parte dell’INPS avviene nel limite complessivo
di spesa pari a euro 329.400.000,00
trecentoventinovemilioniquattrocentomila,00) che graveranno sul
Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”
(PON SPAO) e sul Programma Operativo Complementare “Sistemi di
Politiche Attive per l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO).
Articolo 12
Risorse Impegnate
1. Per l’attuazione dell’incentivo denominato “IO Lavoro” è impegnato, in
favore dell’INPS, l’importo di euro 329.400.000,00
trecentoventinovemilioniquattrocentomila,00), a valere sulle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per
l'Occupazione” (PON SPAO) - CCI 2014IT05SFOP002, Asse Prioritario
di Intervento “Occupazione”, priorità di intervento 8.i e del Programma
Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione"
2014 – 2020 (POC SPAO) Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”,
priorità di intervento 8.i.
2. La gestione della misura da parte dell’INPS avverrà nei limiti delle risorse
stanziate secondo le modalità di seguito indicate:
a. 234.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i,
categoria di regioni “meno sviluppate” del Programma operativo
nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO);
b. 12.400.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i,
categoria di regioni “più sviluppate” del Programma operativo
nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO);
10
c. 83.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i,
del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive
per l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) categoria di regioni
“meno sviluppate” e “in transizione”.
Articolo 13
Disposizioni finali
1. La disciplina dei rapporti tra l’ANPAL e l’INPS, nonché dei reciproci
obblighi, è definita con il Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016.
2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in
apposita circolare emanata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS).
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito
internet dell’ANPAL www.anpal.gov.it.
ROMA, addì
Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005)
11
ALLEGATO 2
anlpa.ANPAL.Registro_Decreti.R.0000066.21-02-2020
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante
il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13,
(UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE)
n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;
VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999
recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante
modalità di applicazione dell'articolo 108 del suddetto trattato;
VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei
fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della
Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con
decisione C(2018) n. 598 dell’8 febbraio 2018;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione” (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione
Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni
approvate con Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 8927 del 18
dicembre 2017, Decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19
dicembre 2018 e Decisione C(2019) n. 4309 del 6 giugno 2019;
VISTA la nota prot. n. 17284 del 20 dicembre 2019 con la quale si è conclusa
la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza finalizzata
all’approvazione della modifica al PON SPAO, attualmente in fase di Decisione
di approvazione da parte della Commissione Europea;
CONSIDERATO che il PON SPAO prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario
1 “Occupazione”, le priorità di investimento 8i “L’accesso all’occupazione per le persone
in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano
ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale” e 8ii “L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro
dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi
né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità
emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea;
VISTA la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione
per l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che
regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di
Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante “Interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione”, che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la
Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale;
2
VISTO l’articolo 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell’art.1 disciplina i criteri di cofinanziamento
dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio,
nonché i criteri di finanziamento e gli interventi complementari rispetto ai
Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;
VISTO in particolare, il comma 242 dell’articolo 1 della sopracitata Legge
147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 668, della Legge 23
dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il finanziamento dei Programmi di
Azione e Coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui
all’articolo 5 della Legge n. 183/1987;
VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente “Definizione dei
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi
complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell’Accordo di partenariato 2014/2020”;
VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente “Fondo sviluppo
e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi
dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
VISTA la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato
approvato il Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) finanziato dal Fondo di Rotazione per
l’attuazione delle Politiche Comunitarie, ex art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n.
183 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare gli
artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle
Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;
VISTO in particolare, l’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.
150 e l’art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il
subentro dell’ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi,
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2019,
registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2019 con protocollo n. 1-3331, con
il quale l’Avv. Paola NICASTRO è stata nominata Direttore Generale
dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
3
VISTO l’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui
l’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016 che disciplina i
rapporti giuridici tra l’ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del
PON SPAO, e l’INPS, in qualità di Organismo Intermedio;
VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.
148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n.
183”;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 recante la
definizione di “lavoratori svantaggiati” in applicazione dei principi stabiliti dal
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giungo 2014;
VISTO l’articolo 1, comma 247 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale
prevede nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa
programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a
tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni
di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
VISTA la nota prot. MLPS n. 0001200 del 5 febbraio 2020 con la quale il
Ministero del Lavoro ha espresso parere, senza rilievi, ex art. 3, comma 2, lettera
c) D. lgs. n. 150/2015 sulla riprogrammazione del Programma Operativo
Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO);
VISTO l’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
bilancio 2018), come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
VISTO il Decreto Direttoriale n. 52 dell’11.02.2020 con il quale è stato istituito
l’IncentivOLavoro(IO Lavoro);
RITENUTO opportuno, prevedere la cumulabilità dell’incentivo anche con
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), come modificato dall’articolo 1, comma
10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
DECRETA
4
Articolo 1
Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 Cumulabilità con altri incentivi del
Decreto Direttoriale n. 52 dell’11.02.2020, l’incentivo è altresì cumulabile con
l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età,
previsto dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (legge di bilancio 2018), come modificato dall’articolo 1, comma 10, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nel limite massimo di
un importo pari a 8.060 euro su base annua.
Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito
internet dell’ANPAL www.anpal.gov.it
.
ROMA, addì
Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
5
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW32195
Denominazione completa Incentivo ai datori di lavoro per le assunzioni di giovani
disoccupati, effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31
dicembre 2020, nell’ambito del Programma (PON SPAO),
anche in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1,
comma 100 e segg., della Legge n. 205/2017, (entro i
limiti in materia di aiuti “de minimis”), di cui al Decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020.
Denominazione abbreviata INC.GIOV.DIS.ENTROLIMITI.D.ANPAL52/20-CUM.ESON.
Tipo variazione I
Codice conto GAW32196
Denominazione completa Incentivo ai datori di lavoro per le assunzioni di giovani
disoccupati, effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31
dicembre 2020, nell’ambito del Programma (PON SPAO),
anche in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1,
comma 100 e segg., della Legge n. 205/2017, (oltre i
limiti in materia di aiuti “de minimis”), di cui al Decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020
Denominazione abbreviata INC.GIOV.DIS.OLTRELIMITI.D.ANPAL52/20-CUM.ESON.
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