Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 124/2021
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Riferimento normativo
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 06/08/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 124
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1,
commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto per l’anno 2021
l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai
lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle
Casse previdenziali professionali autonome.
INDICE
1. Quadro normativo
2. Soggetti interessati
3. Requisiti generali per i lavoratori iscritti all’INPS
3.1 Precisazioni
4. Misura dell’esonero
4.1 Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività
commerciali
4.2 Soggetti iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
4.3 Soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995
5. Domanda di esonero
6. Indicazioni operative
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
8. Istruzioni contabili
1. Quadro normativo
L’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021, al fine di ridurre
gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei
lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, istituisce,
nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero
parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai
professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021
(importo definito dall’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69), che costituisce il relativo limite di spesa.
Tale Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti
agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito
nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano
subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a
quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Il comma 21 prevede che con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge medesima, sono definiti i criteri e le modalità per la
concessione dell'esonero di cui al comma 20, nonché la quota del limite di spesa di cui al
medesimo comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al
decreto legislativo n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.
Il comma 22-bis precisa che il beneficio in questione è concesso ai sensi della sezione 3.1
della Comunicazione della Commissione europea recante "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary
Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e che l’efficacia
delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
La Commissione europea, con decisione C (2021) 5350 final del 14 luglio 2021 (SA.63719), ha
autorizzato la misura di aiuto di cui all’oggetto.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, pubblicato sul
sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, emanato ai
sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 178/2020, sono definiti i criteri e le modalità per
la concessione dell'esonero in esame.
Il predetto decreto individua la quota del limite di spesa assegnata all’INPS nell’importo di
1.500 milioni di euro.
2. Soggetti interessati
In base a quanto previsto dal comma 20 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 e dal decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, sono beneficiari dell’esonero
contributivo in questione i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti:
a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome
speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR);
c) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal
decreto legislativo n. 103/1996;
d) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come
professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in
pensione;
e) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal
decreto legislativo n. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui
alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione.
3. Requisiti generali per i lavoratori iscritti all’INPS
Il comma 20 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 e l’articolo 2 del decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17
maggio 2021, numero repertorio 82/2021, individuano i requisiti che devono sussistere perché
i soggetti interessati possano beneficiare dell’esonero contributivo.
Per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, si precisa che l’esonero spetta a
favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che
risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1°
gennaio 2021. In ogni caso sono destinatari dell’esonero i soggetti che abbiano provveduto a
presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale.
Sono di conseguenza esclusi i soggetti che abbiano avviato l’attività dal 1° gennaio 2021
compreso.
Inoltre, i soggetti in questione devono:
a) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33%
rispetto a quelli dell'anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno
2020 e con inizio attività nel medesimo anno. Nel caso in cui il soggetto beneficiario
dell’esonero svolga l’attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere
verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente
l’attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea
partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività
individuale.
Gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura
per l’attività di amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio in quanto il
reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall’azienda;
b) avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività
che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro. Per i soggetti iscritti alle
Gestioni speciali autonome dell’INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla
Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR,
sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, trasmessa agli uffici finanziari
entro il termine ordinario o entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero. Per i
soggetti iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei
redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche presentata entro il termine di
presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla
Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi
dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile;
c) risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il
Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali del 30 gennaio 2015;
d) non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro
intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
e) non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui
all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto
dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e
n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che
risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.
La sussistenza di tali requisiti non è richiesta per il personale sanitario, già in quiescenza, di
cui alla legge n. 3/2018 iscritto alla Gestione separata, che può pertanto accedere al beneficio
indipendentemente dal fatto di trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2, commi 5 e 6,
del decreto interministeriale citato del 17 maggio 2021.
Per i professionisti e gli operatori di cui alla legge n. 3/2018 – in quiescenza – il beneficio è
previsto nel caso di incarico conferito nel corso del 2020 ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e il cui reddito è prodotto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR e dichiarato
nel quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi. Pertanto, sono esclusi i soggetti il cui
contributo previdenziale alla Gestione separata è stato assolto direttamente dal committente.
Il possesso dei requisiti sopra descritti sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria
responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, oltre al possesso di
tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà
dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e
di non aver superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19".
3.1 Precisazioni
Requisiti di cui alle lettere a) e b)
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), per i soggetti iscritti alle Gestioni
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i lavoratori autonomi in
agricoltura, è verificato in capo al titolare della posizione aziendale.
Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 un’attività che comporta l’obbligo di iscrizione
alle Gestioni speciali dell’AGO e alla Gestione separata dell’INPS non si applica il requisito di
cui alle lettere a) e b), relativo all’avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi.
Requisito di cui alla lettera c)
La verifica del possesso della regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 verrà effettuata con riferimento al codice fiscale
alfanumerico del titolare/professionista richiedente l’esonero.
L’articolo 47-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito in sede di conversione dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che, ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento
dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020,
la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre
2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il
31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
Requisiti di cui alle lettere d) ed e)
I requisiti di cui alle lettere d) ed e) sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale
e devono essere mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell’esonero (anno 2021).
La lettera d) richiede che il lavoratore titolare della posizione assicurativa per la quale viene
chiesto l’esonero non risulti titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del
contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo
13, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015. L’esonero non spetterà per i mesi nei quali
risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato.
La lettera e) dispone che ai fini dell’accesso all’esonero il richiedente titolare della posizione
aziendale non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota,
dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme
previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al
decreto legislativo n. 103/1996.
Sono altresì ritenuti incompatibili con tale misura:
- gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e l’assegno di esodo di cui all’articolo 4
della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l’indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207;
- gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;
- le rendite facoltative, nonché l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
L’esonero è invece compatibile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge n.
222/1984, con l’assegno ordinario di invalidità erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con le rendite, dirette e indirette, erogate
dall’INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.
4. Misura dell’esonero
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, all’articolo 1,
comma 1, specifica che l’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro
su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o
professionista.
Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto interministeriale citato prevede che l’esonero sia
riconosciuto dall’INPS nei limiti di spesa individuati nell’importo di 1.500 milioni di euro. In
caso di superamento del limite di spesa, l'Istituto provvede, ai sensi del comma 9 del predetto
articolo 2, a ridurre l'agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei
beneficiari. La riduzione avverrà in relazione all’importo dell’esonero potenzialmente
autorizzabile, calcolato sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di
esonero.
In caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta nei
mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di
prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. Pertanto, anche in tale
casistica verrà riproporzionato l’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile calcolato
sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero.
Poiché la legge dispone che, in caso di esito positivo della richiesta di accesso al beneficio,
resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in corrispondenza dei periodi
contributivi per i quali l’assicurato si avvalga dell’esonero accordato per legge, si procederà al
relativo accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto.
Il riconoscimento pieno dell’accredito ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica
è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non
oggetto di esonero.
Pertanto, il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica nota
per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei
requisiti di legge non ancora completate (ad esempio, verifica del limite di 50.000 euro di
reddito).
Ove, all’esito di detti controlli, emerga l’insussistenza di uno dei requisiti descritti ai paragrafi 2
e 3 della presente circolare, al lavoratore non sarà riconosciuto per intero l’accredito per il
periodo oggetto di esonero e si procederà alle consuete attività di recupero per l’importo
dell’esonero fruito.
Pertanto, in tali casi, l’estratto conto sarà aggiornato senza la valutazione dei periodi segnalati
con riserva e le prestazioni eventualmente liquidate saranno annullate e riliquidate, oppure
revocate ex tunc con il recupero delle somme indebitamente corrisposte.
4.1 Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti
attività commerciali
Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale
previsti dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica sulla contribuzione oggetto della
tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021,
al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza
obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento
dell'esonero.
Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di
pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per
l’anno 2021. Non è pertanto oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con
scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021. Inoltre, sono esclusi gli importi, pur
compresi nella suddetta tariffazione, di competenza di annualità pregresse.
L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla
somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale
dell’AGO e presente nel nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021. Per ciascun lavoratore
e collaboratore familiare è previsto il riconoscimento dell’esonero nel limite massimo
individuale di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.
Limitatamente ai commercianti non obbligati al pagamento del contributo sul reddito minimale,
l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti a
titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, calcolati ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge n. 233/1990, nel limite individuale massimo di 3.000 euro. Il reddito da
utilizzare quale base imponibile per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta è quello
indicato all’interno del quadro RR, sezione I, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche anno
d’imposta 2020.
4.2 Soggetti iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri
Per gli iscritti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, l’esonero ha ad
oggetto la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza del medesimo
anno con scadenza dei versamenti entro il 31 dicembre 2021, esclusi i premi e la
contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di
finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel
periodo di riferimento dell'esonero.
Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, aventi scadenza ordinaria
entro il 31 dicembre 2021, limitatamente alla contribuzione di competenza dell’anno 2021. Non
è pertanto oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 relativa alla IV rata con
scadenza ordinaria 16 gennaio 2022, in quanto successiva al 31 dicembre 2021. Sono esclusi
gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, ma di competenza di annualità pregresse.
L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla
somma della contribuzione esonerabile con riferimento ai lavoratori attivi del nucleo aziendale
alla data del 1° gennaio 2021. Per ciascun lavoratore e coadiuvante familiare è previsto il
riconoscimento dell’esonero nel limite massimo individuale di 3.000 euro, riparametrato e
applicato su base mensile.
4.3 Soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge n. 335/1995
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995 e che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR
e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero ha ad oggetto i contributi
complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al
25,98% (pertanto sia la quota di Invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) - pari al 25% - sia
l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, paternità, assegni per il
nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l’aliquota pari allo 0,26% istituita
dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 relativa all’ISCRO).
Per i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero ha ad oggetto i
contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva
pari al 24% (IVS). Sono esclusi, pertanto, i soli professionisti titolari di rapporto di lavoro
subordinato o titolari di pensione diretta.
Anche per i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o titolari di pensione diretta
l’esonero non spetterà nei mesi di coincidenza con l’attività autonoma che dà titolo all’esonero.
I contributi oggetto di esonero sono quelli dovuti a titolo di acconto per l’anno di imposta 2021
in scadenza nel medesimo anno e calcolati sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020 –
primo e secondo acconto – sempre nel limite di 3.000 euro massimo individuale.
Il redditoda utilizzare per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta è quello indicato
all’interno del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche anno
d’imposta 2020 esposto con il codice 11.
Le medesime disposizioni si applicano ai professionisti, e a altri operatori di cui alla legge n.
3/2018 in quiescenza, a cui sia stato conferito, nel corso del 2020, l’incarico di cui all’articolo
2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 e che sono obbligati al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione separata e alla presentazione del quadro
RR, sezione II, della dichiarazione fiscale annuale. Ne consegue quindi che sono esclusi dal
beneficio del provvedimento i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta
dall’azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).
5. Domanda di esonero
La presentazione della domanda di esonero avverrà attraverso distinti modelli che verranno
resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei predetti modelli verrà resa nota
con apposito messaggio. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza
entro il giorno 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021.
Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto attuativo stabilisce che l’esonero deve essere richiesto a
un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Pertanto, verrà
consentita la registrazione per una sola forma di previdenza gestita dall’INPS e il beneficiario,
nella domanda, dovrà dichiarare di non avere presentato ulteriori domande di esonero ai sensi
della medesima normativa.
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a
disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo nel
proprio Cassetto previdenziale.
Pertanto, per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:
Gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e
Commercianti > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020;
Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
nel Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale;
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi
Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020.
Si ricorda che le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono
attualmente le seguenti:
- PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l'INPS non rilascia più
nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
I beneficiari potranno verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza, accedendo nel
proprio Cassetto previdenziale, alla sezione relativa all’esonero in oggetto.
Si precisa che, nel caso in cui le risorse economiche stanziate non siano sufficienti a coprire la
totalità delle richieste avanzate, l’Istituto autorizza l’esonero riducendo in modo proporzionale
l’importo esonerabile a tutta la platea dei beneficiari.
Ai contribuenti la cui domanda di esonero ha avuto esito favorevole sarà comunicato
l’eventuale importo residuo da versare con le stesse modalità sopra descritte.
6. Indicazioni operative
L’esonero viene riconosciuto in relazione alla contribuzione dovuta, come sopra individuata ai
paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3.
I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare la
relativa istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che
interverranno successivamente alla pubblicazione della presente circolare, fermo restando che,
in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute
le sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dalle rispettive date di scadenza legale di versamento.
Sono confermati i termini di versamento degli importi dovuti a titolo di contributi riferiti ad
annualità pregresse presenti nella tariffazione 2021 dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni
speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi in
agricoltura.
La contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a
rimborso con domanda da presentare all’INPS entro il 31 dicembre 2021 in relazione
all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante all’interessato.
L’Istituto effettuerà le verifiche d’ufficio in merito alla sussistenza dei requisiti indicati al
paragrafo 3.
In particolare, verranno effettuati preliminarmente i controlli relativi all’assenza di contratto di
lavoro subordinato e di titolarità di pensione, i cui esiti verranno comunicati tramite il Cassetto
previdenziale agli interessati, e sarà altresì comunicato l’importo massimo accordato tenendo
conto anche delle risorse complessivamente disponibili per le Gestioni dell’Istituto.
L’Istituto comunicherà l’importo complessivamente spettante a ogni richiedente, tenendo conto
dei soggetti attivi, dei mesi di attività e della contribuzione potenzialmente esonerabile in
considerazione delle domande ricevute entro la data del 30 settembre 2021. Nel caso in cui
l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti
al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo
dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il
termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. In tal caso, non saranno dovuti sanzioni civili
e interessi.
Nel caso di cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva alla data del
30 settembre 2021 o comunicate successivamente a tale data, l’Istituto procederà a una
rideterminazione dell’ammontare dell’esonero e il contribuente dovrà procedere al pagamento
della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa, senza
sanzioni civili e interessi.
Inoltre, appena saranno disponibili i dati dei rapporti di lavoro subordinato per l’intero anno
2021, l’Istituto procederà a una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero anche nel caso
di rapporti di lavoro subordinato o di status di pensionato non coincidenti con tutto il periodo
dell’esonero.
Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’importo dell’esonero rideterminato, la
differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’articolo
116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.
Le modalità dei controlli aventi ad oggetto il limite reddituale e il calo di fatturato o dei
corrispettivi saranno definite tra l’Istituto e l’Agenzia delle Entrate. I controlli verranno
effettuati nel rispetto dei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla
normativa vigente.
I beneficiari dell’esonero, liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS e gli
iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO degli artigiani ed esercenti attività commerciali
dichiareranno nel quadro RR, sezioni I e II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche i
contributi oggetto di esonero.
L’Istituto trasmette agli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
l’elenco dei soggetti che hanno presentato istanza di esonero per ricevere le informazioni
necessarie a effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di
cooperazione tra le parti.
Come previsto al comma 8 dell’articolo 2 del decreto interministeriale, qualora a seguito dei
controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al beneficiario, l’Istituto procederà
al recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti, con aggravio delle
sanzioni civili calcolate ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000
a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti, nonché al recupero delle somme
indebitamente corrisposte a titolo di pensione o di altra prestazione previdenziale.
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
La misura è concessa – così come previsto dall’articolo 1, comma 22-bis, della legge n.
178/2020 e dall’articolo 5 del decreto interministeriale citato - ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea, recante "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato in
data 19 marzo 2020 C (2020) 1863, come da ultimo modificata dalla Comunicazione della
Commissione europea C (2021) 564 del 28 gennaio 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima Comunicazione.
In base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il
mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore
della pesca e dell’acquacoltura;
- gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà (ai sensi del regolamento
generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese (ai
sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in
difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti
per la ristrutturazione;
- gli aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
8. Istruzioni contabili
Al fine di rilevare contabilmente l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali
dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS, previsto
dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, il cui onere è posto a carico
dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni
contributive), si istituiscono i conti:
- GAW37192 per rilevare l’onere;
- GAW24192 per rilevare l’eventuale recupero.
Le istruzioni contabili verranno rese direttamente alle procedure gestionali interessate in
accordo con le istruzioni operative.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.
In allegato si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37192
Denominazione completa Esonero parziale dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori
autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni
INPS - art. 1, commi da 20 a 22 bis della Legge 30
dicembre 2020, n. 178
Denominazione abbreviata ESONERO PARZ. CTR AUT-GS -ART.1CC20-22BIS
L.178/20
Validità Mese 06 - Anno 2021
Movimentabilità P10 – movimentabilità automatica
Tipo variazione I
Codice conto GAW24192
Denominazione completa Entrate varie - Recupero dell’esonero parziale dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi
professionisti iscritti alle gestioni INPS - art. 1, commi
da 20 a 22 bis della Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Denominazione abbreviata E.V. REC ESON PARZ. CTR AUT-GS-ART.1CC20-22BIS
L.178/20
Validità Mese 06 - Anno 2021
Movimentabilità P10 – movimentabilità automatica
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 124/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Altre normative del 2021
Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe…
Risoluzione AdE 199
Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver…
Risoluzione AdE 73
IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma…
Interpello AdE 130
Accertamento cambio valute estere maggio 2021
Provvedimento AdE 3534884
Accertamento cambio valute estere febbraio 2021
Provvedimento AdE 3288768