Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Indennità a favore dei lavoratori marittimi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Indennità a favore dei lavoratori marittimi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 28/10/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 125
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia”. Indennità onnicomprensiva
finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività
lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Indennità a favore dei lavoratori marittimi. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
indennità onnicomprensiva introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 - in continuità con
le misure di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia - a favore di alcune
categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di indennità COVID-19
a favore dei lavoratori marittimi.
INDICE
1. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
del turismo e degli stabilimenti termali
2. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza
da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro
2.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali
2.2 Lavoratori intermittenti
2.3 Lavoratori autonomi occasionali
2.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
3. Lavoratori dello spettacolo
4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
5. Indennità a favore dei lavoratori marittimi
6. Presentazione della domanda
7. Finanziamento e monitoraggio
8. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 104 del 2020 e
altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità
9. Strumenti di tutela
10. Istruzioni contabili e fiscali
1. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali
La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede il riconoscimento di
una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori stagionali
dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente – con
la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17
marzo 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli
stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente paragrafo.
La medesima indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è
riconosciuta, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, anche a favore dei lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in
somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso
imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come
individuati nella tabella di seguito riportata.
Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, la richiamata disposizione normativa prevede
altresì che i predetti lavoratori – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-
legge n. 104 del 2020 – non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo
paragrafo 8), non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente e non siano, inoltre,
titolari di indennità di disoccupazione NASpI.
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo
6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per il periodo di fruizione
dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto
all’assegno per il nucleo familiare.
Per entrambe le categorie di lavoratori sopra richiamate, si precisa che è ammesso l’accesso
all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione
del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione - hanno instaurato e
comunque cessato alla data del 17 marzo 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che
l’indennità è rivolta ad una specifica categoria di lavoratori – stagionali dei settori del turismo e
degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti
nel settore del turismo e degli stabilimenti termali - si è reso necessario individuare in via
preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della
predetta indennità.
A tal fine - tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede
all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo
(CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata
dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO
2007, i CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti
termali.
In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività
economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa
l’indennità)
TURISMO
CSC
70501 1. Alberghi (ATECO 55.10.00):
a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel
(hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi
quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e
bevande).
2. Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
4. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):
a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di
pasti e bevande.
5. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o
bungalow per vacanze;
b. cottage senza servizi di pulizia.
CSC
50102 1. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC
70501 1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per
camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
2. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
3. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO
55.90.20):
a. case dello studente;
b. pensionati per studenti e lavoratori;
c. altre infrastrutture n.c.a.
CSC
70502 1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
70709
a attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie
eccetera, che dispongono di posti a sedere;
b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con
cucina.
CSC Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
50102
CSC
70502 1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
b. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
2. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
a. ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese
separate.
CSC
70502 1. Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
70709 1. bar;
2. pub;
3. birrerie;
4. caffetterie;
5. enoteche.
CSC
41601 1. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
70503
a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie
eccetera.
CSC
70504 1. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
40405
40407
70504
1. Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
CSC
70401 1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
a. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour,
servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
b. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli,
pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
2. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):
a. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di
viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più
dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di
interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
3. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
4. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC
40404 1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO
70705 56.10.20):
1. preparazione di pasti da portar via “take-away”;
2. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che
non dispongono di posti a sedere.
CSC
70708 1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
1. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di
trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e
sportivi;
2. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
3. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai
viaggiatori;
4. attività di promozione turistica.
STABILIMENTI TERMALI
CSC Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
11807
CSC Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
70708
Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale
rapporto di lavoro, si precisa che l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la
presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità della
indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO
sopra riportate.
Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno
stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di
consentire l’eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione
dell’esito stesso. Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali competenti per
residenza del lavoratore.
In particolare, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate.
A tal fine, sarà considerata quale documentazione probatoria utile il contratto o la lettera di
assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in
argomento, o in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di
somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione
sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.
2. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il
loro rapporto di lavoro
L’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 2 prevede un’indennità
onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di
lavoratori individuate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo articolo 9, comma 2, come di
seguito specificato.
2.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del
turismo e degli stabilimenti termali
L’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità
onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti
stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel predetto arco temporale.
Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 3 del citato articolo 9 del decreto-legge
n. 104 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non
siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la
titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari
di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo
6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il
periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione
figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
2.2 Lavoratori intermittenti
Il medesimo articolo 9, comma 2, alla lettera b) prevede il riconoscimento di un’indennità
onnicomprensiva di importo complessivo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di
cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno
trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Sono
destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di
rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di
disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente
senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 3 del citato articolo 9 del decreto-legge
n. 104 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non
siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la
titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari
di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo
6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il
periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione
figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
2.3 Lavoratori autonomi occasionali
La disposizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 104 del 2020
prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei
lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, la richiamata disposizione normativa prevede che
detti lavoratori - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 - siano
stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo
2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 15
agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.
Inoltre, la norma in commento prevede che i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro
autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 29 febbraio 2020, devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 con accredito di
almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020.
Anche per tale categoria di lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere
all’indennità gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto
di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto
(cfr. il successivo paragrafo 8).
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo
6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il
periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione
figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
2.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
L’articolo 9, comma 2, alla lettera d), infine, prevede un’indennità onnicomprensiva di importo
complessivo pari a 1.000 euro anche a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
La richiamata disposizione, in particolare, prevede che possono accedere alla suddetta
indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo 2019 - derivante
dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, alla data del 17
marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Anche per i suddetti lavoratori incaricati alle vendite a domicilio la norma prevede che – ai fini
dell’accesso all’indennità di cui trattasi - gli stessi, alla data di presentazione della domanda,
non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la
titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di
trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo
6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il
periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione
figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
3. Lavoratori dello spettacolo
Il citato articolo 9, al comma 4 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo
pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
che possiedono i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito anche decreto Cura
Italia). In particolare, stante la previsione di cui al citato articolo 38, possono accedere
all’indennità onnicomprensiva i lavoratori, come sopra individuati, che possono fare valere
almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al predetto Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di
trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-
legge n. 104 del 2020 (cfr. il successivo paragrafo 8).
Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i lavoratori di cui sopra non devono
essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data del 15 agosto 2020.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, la medesima indennità
onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette
contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000
euro.
Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente
circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di
fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa,
né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
In analogia a quanto previsto per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui al decreto Cura
Italia e al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 (di seguito anche decreto Rilancio Italia), nonché alle altre indennità
onnicomprensive di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, anche per
l’accesso all’indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo - con sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 ed un
reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro – i lavoratori interessati non devono
essere titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né titolari di
rapporto di lavoro dipendente, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-
legge n. 104 del 2020.
4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti
termali
L’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede, infine, un’indennità
onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo
determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere
cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 9, comma 5.
In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono
essere stati titolari - nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 -
di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro,
come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, i lavoratori in argomento devono fare valere nel
corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo
determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui
durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve
essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Infine, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di
trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di rapporto di lavoro
dipendente alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del
2020.
Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del
turismo e degli stabilimenti termali è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al
paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di
contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che
l’indennità è rivolta alla categoria dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del
turismo e degli stabilimenti termali, si è reso necessario individuare in via preliminare le
attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta
indennità.
Per l’individuazione, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, dei CSC
associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si
rinvia alla “Tabella codici ATECO” di cui al paragrafo 3 della presente circolare.
5. Indennità a favore dei lavoratori marittimi
L’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità pari a 600 euro, per
ciascuno dei mesi di giugno 2020 e luglio 2020, a favore dei lavoratori marittimi di cui
all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché di quelli di cui all'articolo 17, comma 2,
della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
Tali ultimi lavoratori, previsti dalla citata legge n. 856 del 1986, si individuano in quelli aventi
un rapporto alle dipendenze di aziende (cc.dd. concessionari di altri servizi di bordo)
autorizzate dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad operare in qualità di
appaltatrici dell’armatore per le attività e sulle navi indicate dal medesimo articolo 17.
In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità, l’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020
prevede che i lavoratori, come sopra individuati, devono avere cessato involontariamente il
contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro di cui al precedente capoverso nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e devono aver prestato almeno trenta
giornate nel medesimo arco temporale.
Inoltre, per l’accesso all’indennità di cui trattasi, l’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020
prevede che i predetti lavoratori – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del
decreto-legge medesimo - non devono essere titolari di contratto di arruolamento o di altro
rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di indennità di
malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei
lavoratori marittimi e non devono essere altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr.
il successivo paragrafo 8).
Tale indennità a favore dei suddetti lavoratori è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui
al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di
contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
6. Presentazione della domanda
Tutte le categorie di lavoratori di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104
del 2020 – qualora abbiano già beneficiato delle indennità COVID-19 di cui agli articoli 29, 38
e 44 del decreto Cura Italia e/o delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84, commi 5, 6, 8 e
10, del decreto Rilancio Italia – non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle
indennità onnicomprensive di cui al citato articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n.
104 del 2020.
Per tali beneficiari, l’indennità onnicomprensiva di cui trattasi verrà infatti erogata dall’INPS –
in presenza dei requisiti legislativamente previsti per ciascuna categoria di lavoratori dal citato
articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 - secondo le modalità di pagamento già indicate
dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione delle indennità COVID-19 di cui agli
articoli 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia e di cui all’articolo 84, commi 5, 6, 8 e 10, del
decreto Rilancio Italia.
I lavoratori che non hanno invece mai presentato domanda per tali benefici o i lavoratori che
non hanno beneficiato delle citate indennità COVID-19 di cui agli articoli 29, 38 e 44 del
decreto Cura Italia e/o delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84, commi 5, 6, 8 e 10, del
decreto Rilancio Italia, a seguito di reiezione della domanda medesima, possono presentare
domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 9, commi
1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104 del 2020.
I lavoratori marittimi di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 – non essendo
stati destinatari di analoga indennità COVID-19 per la categoria di appartenenza – sono tenuti,
invece, a presentare la domanda per l’accesso all’indennità di cui al medesimo articolo 10 del
decreto-legge in argomento, secondo le modalità di seguito specificate.
Fermo restando quanto sopra, per quanto concerne l’erogazione delle indennità di cui al citato
articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, e di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020, si
precisa quanto segue in ordine alla modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle
predette indennità da parte dei lavoratori che non hanno già beneficiato delle indennità
COVID-19 sopra richiamate.
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione
di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica,
utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel
sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono
attualmente le seguenti:
• PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1°
ottobre 2020);
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste
tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete
fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla
tariffa applicata dai diversi gestori).
Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito.
Le tipologie di indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi sono
specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet
dell’INPS.
7. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che tutte le indennità di cui
al medesimo articolo 9 sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di 680 milioni di
euro per l'anno 2020.
Il successivo articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che
l’indennità a favore dei lavoratori marittimi è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di
spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai richiamati articoli 9 e
10 del decreto-legge n. 104 del 2020 e comunica i risultati di tale attività al Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti
limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
8. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 104 del
2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità
Ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, le indennità di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo 9 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì
cumulabili con l’indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria di cui all'articolo 44 del decreto Cura Italia.
In analogia a quanto disposto dall’articolo 86 del decreto Rilancio Italia - che prevede
l’incumulabilità delle indennità di cui all’articolo 84 del medesimo decreto-legge con l’indennità
a favore dei lavoratori domestici, con l’indennità a favore dei lavoratori sportivi, con l’indennità
per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria- anche le indennità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 104 del 2020
non sono cumulabili con le predette indennità a favore dei lavoratori domestici, dei lavoratori
sportivi e dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Analogamente a quanto disposto per tutte le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e
Rilancio Italia in ordine alla non cumulabilità tra le stesse, le indennità di cui all’articolo 9 e 10
non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei
pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia.
Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i
lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del
turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020
dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari
di indennità di disoccupazione NASpI alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del
decreto-legge n. 104 del 2020.
Analogamente, per i lavoratori marittimi l’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020
prevede che, ai fini dell’accesso alla relativa indennità, gli stessi non devono essere titolari di
indennità di disoccupazione NASpI alla medesima data del 15 agosto 2020.
Per i lavoratori marittimi l’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede altresì che gli
stessi - per il riconoscimento dell’indennità COVID-19 di cui trattasi - non devono essere
titolari di indennità di malattia riconosciuta ai lavoratori dipendenti, compresa quella specifica
della categoria dei lavoratori marittimi, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del
predetto decreto.
Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n.
104 del 2020 a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e
degli stabilimenti termali, nonché l’indennità di cui all’articolo 10 del medesimo decreto-legge
a favore dei lavoratori marittimi sono incompatibili con l’indennità di disoccupazione NASpI.
Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico,
anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive,
sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con
l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,
degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179,
della legge n. 232 del 2016 e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5,
nonché di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 con il Reddito di cittadinanza –
in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto
Rilancio Italia - si richiama la disposizione di cui all’articolo 84, comma 13, del medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità
COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, di cui al
Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello
dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede ad
integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità
dovuto per ciascuna mensilità.
Le indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, e di cui all’articolo 10 del decreto-legge n.
104 del 2020 non sono compatibili con un beneficio del Reddito di cittadinanza in godimento
pari o superiore a quello dell’indennità.
In ragione di quanto sopra, ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5,
e di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020, qualora fossero titolari di un Reddito
di cittadinanza di importo inferiore a 1.000 euro (ovvero a 600 euro per i lavoratori marittimi),
non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di
cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 1.000 euro (ovvero fino all’ammontare di
600 euro per i lavoratori marittimi).
Tra le incompatibilità previste vi è anche quella con il Reddito di emergenza, istituito
dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per il quale l’articolo 23 del decreto-legge n.
104 del 2020 ha previsto l’erogazione – a domanda - di una ulteriore mensilità.
Si ricorda che già la previgente normativa ha sancito la non compatibilità del Reddito di
emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano
comunque percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-
legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, ovvero una delle indennità disciplinate in
attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge o di una delle indennità di cui agli
articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34 del 2020.
In applicazione della stessa ratio legis, il decreto-legge n. 104 del 2020 ha previsto che
l’ulteriore quota del Reddito di emergenza non sia altresì compatibile con la presenza, nel
nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle
indennità previste agli articoli 10 e 12 del medesimo decreto-legge.
Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per identità di ratio, il
Reddito di emergenza è inoltre incompatibile con l’indennità prevista dall’articolo 9 del
decreto-legge n. 104 del 2020.
Ai sensi del citato articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, le indennità di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo 9 sono, invece, cumulabili con l'assegno ordinario di
invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
In analogia a quanto previsto per le indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9 del decreto-
legge n. 104 del 2020 e per le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia,
anche l’indennità a favore dei lavoratori marittimi è cumulabile con l'assegno ordinario di
invalidità, di cui alla n. 222 del 1984.
Le indennità onnicomprensive di cui al richiamato articolo 9, commi 2, 4 e 5, del decreto-legge
n. 104 del 2020 sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con
l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità
di cui al richiamato articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, e di cui all’articolo 10 del decreto-legge n.
104 del 2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse
lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di
addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di
attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-
bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno
civile.
9. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità di cui all’articolo 9 e di cui
all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 l’interessato può proporre azione giudiziaria.
10. Istruzioni contabili e fiscali
Per le rilevazioni contabili previste per le indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del
decreto-legge n. 104 del 2020, i cui oneri sono rilevati nell’ambito della Gestione per gli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Gestione degli oneri per il
mantenimento del salario, contabilità separata (GAU), si confermano le istruzioni contabili già
illustrate nelle precedenti circolari, così come di seguito esposte, i cui conti verranno
opportunamente ridenominati.
Per l’indennità a favore dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di cui al comma 1 del citato
articolo 9, si confermano le istruzioni contabili contenute nella circolare n. 80 del 6 luglio 2020.
Per quanto riguarda le indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il
loro rapporto di lavoro, come individuati dal comma 2 dell’articolo 9, e cioè:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio,
si confermano le istruzioni contabili contenute nella circolare n. 67 del 29 maggio 2020.
Riguardo l’indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e successive modificazioni, nonché per i lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri
versati nel 2019, con un reddito non superiore a 35.000 euro, sono confermate le istruzioni
contabili contenute nella circolare n. 49 del 30 marzo 2020.
Per i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per i
quali è prevista l’indennità indicata dal comma 5 dell’articolo 9, sono confermate le istruzioni
contabili contenute nella circolare n. 94 del 14 agosto 2020.
Le indennità a favore dei lavoratori marittimi introdotte dall’articolo 10 del decreto-legge n.
104 del 2020, da rilevare nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali, Gestione degli oneri per il mantenimento del salario - contabilità
separata (GAU), verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la
procedura “Pagamenti accentrati”.
A tale fine, si istituisce il seguente conto:
GAU30263 - per rilevare le indennità corrisposte ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115
del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5
dicembre 1986, n. 856 - art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto in uso GAU10266, la cui
denominazione verrà opportunamente integrata.
La procedura gestionale che consente la liquidazione delle indennità ai beneficiari, tramite la
struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti
schemi.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla
contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata,
in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio esistente “3227”, a
cui verrà adeguata la denominazione.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si
istituisce il conto:
GAU24263 - per il recupero e il reintroito delle indennità corrisposte ai lavoratori marittimi di
cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2,
della legge 5 dicembre 1986, n. 856 - art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”,
il codice bilancio “1178”, che verrà ridenominato.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Tutte le indennità previste a favore dei lavoratori individuati dagli articoli 9 e 10 del decreto-
legge n. 104 del 2020 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, come
espressamente previsto dall’articolo 9, comma 7, e dall’articolo 10, comma 2, del medesimo
decreto-legge.
Nell’Allegato n. 1 sono riportate le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAU30254
Denominazione completa Indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo
e degli stabilimenti termali, le cui attività sono colpite
dall’emergenza COVID 19 - art. 29 del Decreto legge
17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27; art. 84 commi 5 e 6 del Decreto legge 19
maggio 2020, n. 34; art. 9, comma 1, del Decreto
legge 14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata IND.LAV.STAG-AR29 DL18-AR84 C5-6 DL34/20-AR9 C1
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU30257
Denominazione completa Indennità a favore dei lavoratori in somministrazione,
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, le cui
attività sono colpite dall’emergenza COVID 19 – art. 84
commi 5 e 6 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
art. 9, comma 1, del Decreto legge 14 agosto 2020, n.
104
Denominazione abbreviata IND.LAV.SOMMIN.-ART.84 C5-6 DL34/20-ART.9 C.1
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24254
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e reintroito dell’indennità a
favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, le cui attività sono colpite
dall’emergenza COVID 19 - art. 29 del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 - art. 84 commi 5 e 6 del
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; art. 9, comma 1,
del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata REC/RE IND.LAV.STAG-AR29 DL18-AR84 DL34/20-AR9
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24257
Denominazione completa Entrate varie – Recupero e reintroito dell’indennità a
favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati
presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del
turismo e degli stabilimenti termali, le cui attività sono
colpite dall’emergenza COVID 19 – art. 84 commi 5 e 6
del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; art. 9,
comma 1, del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata REC/RE IND.LAV.SOMM-AR84 C5-6 DL34/20-AR9 C1
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU30256
Denominazione completa Indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo, le cui
attività sono colpite dall’emergenza COVID 19 - art. 38
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27; art. 84 comma 10 del
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; art. 9, comma 4,
del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata IND.LAV.SP-AR38 DL18/20-AR 84 C10 DL34/20-AR9 C4
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24256
Denominazione completa Entrate varie – Recupero e reintroito delle indennità a
favore dei lavoratori dello spettacolo, le cui attività
sono colpite dall’emergenza COVID 19 - art. 38 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27; art. 84 comma 10 del
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; art. 9, comma 4,
del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata REC/RE.IND.SP-AR38 DL18-AR 84C10 DL34/20-AR9C4
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU10250
Denominazione completa Debiti verso i beneficiari delle indennità per i lavoratori
colpiti dall’emergenza COVID 19 - artt. 27, 28, 29, 30, 38
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84 del Decreto legge
19 maggio 2020, n. 34; art. 9 commi 1 e 4 del Decreto
legge 14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata DEB.V/BEN.IND.U.T-AR.27,28,29,38,38 DL18/20-AR9
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU30266
Denominazione completa Indennità corrisposte ai lavoratori stagionali ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto
Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84,
comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
art. 9, comma 2 lett.a) del Decreto legge 14 agosto
2020, n. 104
Denominazione abbreviata IND.LAV.STAG-ART44 DL 18/20-ART9 C.2 L.A
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU30267
Denominazione completa Indennità corrisposte ai lavoratori intermittenti ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto
Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84,
comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
art. 9 comma 2, lettera b) del Decreto legge 14 agosto
2020, n. 104
Denominazione abbreviata IND.LAV.INTERMITT-ART44 DL. 18/20-AR9 C2 L.B
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU30268
Denominazione completa Indennità corrisposte ai lavoratori autonomi occasionali,
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto
Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27; art. 84,
comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; art.
9 comma 2, lett. c) del Decreto legge 14 agosto 2020, n.
104
Denominazione abbreviata IND.LAV.AUT.OCC-ART.44 DL 18/20-ART59 C2 L.C
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU30269
Denominazione completa Indennità corrisposte ai lavoratori incaricati alle vendite
a domicilio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del
Decreto Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10; art. 44
del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27; art. 84,
comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
art. 9, comma 2, lett. d) del Decreto legge 14 agosto
2020, n. 104
Denominazione abbreviata IND.LAV.VEN.DOM-AR44 DL18/20-AR84 DL34/20-AR9
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24266
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o reintroito delle indennità a
favore dei lavoratori stagionali ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lett. a) del Decreto Interministeriale 30
aprile 2020, n. 10 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24
aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 8, del Decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34; art. 9, comma 2 lett.a)
del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata REC/REN- IND.LAV.STAG-ART44 DL 18/20-ART9 C.2
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24267
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o reintroito delle indennità a
favore dei lavoratori intermittenti ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lett. b) del Decreto Interministeriale 30
aprile 2020, n. 10 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24
aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 8, del Decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34; art. 9 comma 2, lettera
b) del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata REC/REN IND.LAV.INTERM-ART44 DL. 18/20-AR9 C2
L104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24268
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o reintroito delle indennità a
favore dei lavoratori autonomi occasionali, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto Interministeriale
30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del Decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge
24 aprile 2020, n. 27; art. 84, comma 8, del Decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34; art. 9 comma 2, lett. c) del
Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata REC/RE IND.LAV.AUT.OCC-ART.44 DL 18/20-ART59 C2
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24269
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o reintroito delle indennità a
favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio,
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del Decreto
Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10; art. 44 del
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27; art. 84,
comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
art. 9, comma 2, lett. d) del Decreto legge 14 agosto
2020, n. 104
Denominazione abbreviata REC/RE IND.LAV.V.DO-A44 DL18/20-A84 DL34/20-A9
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU30259
Denominazione completa Indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti a tempo
determinato del settore del turismo e degli stabilimenti
termali, emergenza COVID 19, di cui all’art. 2 del D.I.
13 luglio 2020, n. 12; art. 44 del Decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27; art. 9, comma 5 del
Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata IND.LAV.TEMPO DETERM-ART44 DL18/20-ART9 C5
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24259
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o reintroito delle indennità a
favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato
del settore del turismo e degli stabilimenti termali,
emergenza COVID 19, di cui all’art. 2 del D.I. 13 luglio
2020, n. 12; art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27; art. 9, comma 5 del Decreto legge 14
agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata REC/REN-IND.LAV.T.DET.-ART44 DL 18/20-ART9 C.5
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU10266
Denominazione completa Debiti verso i beneficiari per le indennità di cui all’art.
2, comma 1, lett. a) b), c), d) del D.I. 30 aprile 2020,
n. 10 e del D.I. 13 luglio 2020, n. 12; art. 44 del
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con
modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27; art. 84,
comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
art. 9, commi 2 e 5 e art. 10 del Decreto legge 14
agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata DEB.V/BENEF.IND.-AR44 DL 18/20-AR9C5-AR10
DL104/20
Tipo variazione I
Codice conto GAU30263
Denominazione completa Indennità corrisposte ai lavoratori marittimi di cui
all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonche' a
quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5
dicembre 1986, n. 856 - art. 10 del Decreto legge 14
agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata INDENN.LAVOR.MARITTIMI-ART.10 DL 104/2020
Tipo variazione I
Codice conto GAU24263
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o reintroito delle indennità a
favore dei lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del
Codice della Navigazione, nonche' a quelli di cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986,
n. 856 - art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104
Denominazione abbreviata E.V.-REC/REN-IND.LAV.MARITTIMI-ART.10 DL 104/20
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