Indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dai decreti-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 30 giugno 2021, n. 99 e 20 luglio 2021, n. 103. Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dai decreti-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 30 giugno 2021, n. 99 e 20 luglio 2021, n. 103. Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 09/08/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 125
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali
in costanza di rapporto di lavoro previsti dai decreti-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, 30 giugno 2021, n. 99 e 20 luglio 2021, n. 103. Proroga del
trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione
dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dai decreti-legge n.
73/2021, n. 99/2021 e n. 103/2021, in materia di tutele previste in costanza di
rapporto di lavoro e si riepilogano le relative istruzioni operative. Inoltre, si
forniscono indicazioni in ordine alla proroga del trattamento di integrazione
salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende
operanti nel settore aereo.
INDICE
Premessa
1. Trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
1.1 Datori di lavoro destinatari
1.2 Condizioni di accesso alla misura
1.3 Durata e caratteristiche del trattamento
1.4 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
2. Trattamento ordinario di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo
addizionale
2.1 Datori di lavoro destinatari
2.2 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
2.3 Indicazioni in merito al periodo di trattamenti oggetto della previsione ai sensi dell’articolo
40, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021
2.4 Caratteristiche degli interventi e disciplina di riferimento
2.5 Termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa ordinaria
3. Ulteriore trattamento CIGS ai sensi dell’art. 40-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
3.1 Datori di lavoro destinatari
3.2 Condizioni di accesso alla misura
3.3 Caratteristiche e durata del trattamento
4. Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in
favore delle aziende con particolare rilevanza strategica
5. Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività delle
aziende operanti nel settore aereo, ai sensi dell’articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge
n. 18/2020, come modificato dal decreto-legge n. 104/2020
5.1 Caratteristiche della prestazione
6. Datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in
pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Nuove disposizioni in materia di
integrazioni salariali ordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
6.1 Premessa e quadro normativo
6.2 Datori di lavoro destinatari
6.2.1 Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in
cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020
6.3 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui all’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n.
73/20214
6.4. Indicazioni in merito al periodo di trattamento richiedibile e alla modalità di trasmissione
delle domande
6.5 Termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens - CIG
6.6 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
7. Decreto–legge 20 luglio 2021, n. 103. Trattamento di integrazione salariale in favore di
imprese di rilevante interesse strategico nazionale
7.1 Datori di lavoro destinatari
7.2 Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa
integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020
7.3 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021
7.4 Modalità e termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens - CIG
7.5 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
8. Istruzioni procedurali
8.1. Introduzione di nuovi codici evento per i trattamenti CIGO di cui all’articolo 50-bis del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e all’articolo 3 del decreto-legge 21 luglio 2021, n. 103
9. Modalità di esposizione del conguaglio
10. Istruzioni contabili
Premessa
I decreti-legge 25 maggio 2021, n. 73 e 30 giugno 2021, n. 99, intervenendo, tra l’altro, in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, hanno previsto nuove misure
in favore dei datori di lavoro di lavoro, rientranti nel campo di applicazione della cassa
integrazione ordinaria (CIGO), che riducono o sospendono l’attività lavorativa a far tempo dal 1°
luglio 2021.
Si ricorda, infatti, che, in relazione all’impianto normativo delineato dal decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (c.d. decreto
Sostegni), per la generalità dei citati datori di lavoro, la possibilità di ricorrere agli interventi di
integrazione salariale con causale “COVID–19” si è conclusa al 30 giugno 2021.
Successivamente, in sede di conversione del decreto–legge n. 73/2021, la legge 23 luglio 2021,
n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 24 luglio 2021
(Supplemento Ordinario n. 25) ed entrata in vigore il 25 luglio 2021, all’articolo 1, comma 3, ha
abrogato il decreto–legge n. 99/2021, facendone salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla
base del medesimo decreto-legge, e ha integralmente recepito le relative disposizioni.
Infine, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 172 del 20 luglio 2021, è stato pubblicato il
decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di
interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del
lavoro”.
Il citato decreto-legge n. 103/2021, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, tra le altre disposizioni, contiene misure in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore
a mille unità, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico
nazionale
Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
illustrano le modifiche apportate dai citati provvedimenti legislativi sulle disposizioni relative ai
trattamenti di integrazione salariale e si riepilogano le relative istruzioni operative; inoltre, si
forniscono indicazioni in merito alla proroga del trattamento di integrazione salariale
straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.
1. Trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Il decreto-legge n. 73/2021 (di seguito, anche Sostegni-bis) – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– Serie Generale n. 123 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
106/2021, e recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”- al comma 1 dell’articolo 40 prevede, per
determinate categorie di datori di lavoro, la possibilità di ricorrere – in alternativa agli ordinari
ammortizzatori sociali di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 (CIGO/CIGS) – a un particolare
trattamento straordinario di integrazione salariale caratterizzato da criteri di calcolo della misura
e da una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale di cui al citato
decreto legislativo.
1.1 Datori di lavoro destinatari
Nell’introdurre la nuova misura, il medesimo comma 1 dell’articolo 40 fa riferimento ai “datori di
lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”.
La previsione, quindi, si rivolge ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del
trattamento ordinario di integrazione salariale secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.lgs
n. 148/2015.
In ordine all’operatività della disposizione, si precisa che, in considerazione dell’ampia portata
della norma, della sua finalità e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica di
accompagnamento al decreto–legge n. 73/2021, rientrano nella previsione legislativa di cui al
comma 1 dell’articolo 40 tutti i datori di lavoro in argomento, a prescindere dalle dimensioni
dell’organico aziendale.
Conseguentemente, il particolare trattamento straordinario di integrazione salariale in parola è
rivolto anche ai datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 che
occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della
domanda e che, quindi, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina generale in
materia di CIGS.
1.2 Condizioni di accesso alla misura
Per richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 dell’articolo
40 del decreto-legge n. 73/2021 i datori di lavoro di cui al precedente paragrafo 1.1 devono:
avere subito, nel primo semestre dell'anno 2021, un calo del fatturato del 50 per cento
rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019;
avere sottoscritto accordi collettivi aziendali, ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs 15 giugno
2015, n. 81, di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in
vigore del decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021), finalizzati al mantenimento dei livelli
occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Rispetto alla condizione relativa al calo di fatturato, la disposizione deve intendersi rivolta ai
datori di lavoro che, nei periodi oggetto di raffronto, abbiano subito una riduzione del fatturato in
misura almeno pari al 50 per cento.
Si precisa, inoltre, che il particolare trattamento di integrazione salariale straordinaria in parola è
una misura, alternativa agli ordinari strumenti di sostegno previsti dal D.lgs n. 148/2015 e
svincolata dalla normativa emergenziale.
Riguardo agli accordi da sottoscrivere, si precisa che le intese devono essere stipulate con le
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con la
rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o la rappresentanza sindacale aziendale (RSA).
Gli accordi, inoltre, devono rispettare le seguenti condizioni:
la riduzione media oraria convenuta non può essere superiore all’80 per cento dell’orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può
essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo oggetto dell’accordo;
nelle intese devono essere specificate le modalità attraverso le quali l'impresa, per
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l'orario -
nei limiti del normale orario di lavoro - con corrispondente riduzione del trattamento di
integrazione salariale di cui trattasi.
1.3 Durata e caratteristiche del trattamento
Il trattamento previsto dal comma 1 dell’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021 può essere
richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge (26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2021.
Si fa presente, inoltre, che - per espressa previsione legislativa - il trattamento in parola non
rientra nel computo dei limiti complessivi di durata previsti dall’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015.
In ordine alla determinazione del trattamento, si precisa, altresì, che il relativo ammontare è pari
al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non
lavorate, senza l'applicazione dei massimali mensili previsti dall'articolo 3, comma 5, del citato
D.lgs n. 148/2015 e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.
Inoltre, il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli
aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la
stipula dell'accordo collettivo di cui al comma 1 del menzionato articolo 40. Il trattamento di
integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
Per il trattamento in esame, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo
addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015; riguardo alle modalità di erogazione della
prestazione, si precisa che, trattandosi di una particolare tipologia di trattamento straordinario di
integrazione salariale il cui regime autorizzativo fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, l’Istituto consentirà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il
consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai
lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di
concessione e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.
Si ricorda che il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a
pena di decadenza, entro sei mesi alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine
di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (art. 7
del D.lgs n. 148/2015), assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi
UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l’utilizzo dei sistemi di pagamento di
legge. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un
saldo a credito per l’azienda.
Si ricorda, infine, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai
lavoratori restano a carico del datore di lavoro.
I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al
predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione
salariale.
1.4 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
Il trattamento speciale di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 40, comma 1, del
decreto Sostegni-bis, è concesso nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per
l'anno 2021. Ai fini del rispetto del citato tetto, il secondo comma del richiamato articolo 40
affida all’Istituto le attività di monitoraggio e prevede, altresì, che “qualora dal predetto
monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande”.
Come anticipato nel precedente paragrafo, si osserva che, in materia di trattamenti di
integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti secondo le
modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione. Tanto
premesso, si fa presente che l’attività di monitoraggio che la norma assegna all’INPS deve
intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall’Istituto a seguito di decreto di
concessione ministeriale.
2. Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo
addizionale
Il successivo comma 3 dell’articolo 40 del decreto Sostegni-bis prevede che i datori di lavoro
privati di cui al richiamato articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 69/2021, che - a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 -
sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di
cassa integrazione ordinaria o straordinaria di cui rispettivamente agli articoli 11 e 21 del D.lgs
n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del
medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021.
2.1 Datori di lavoro destinatari
La previsione di cui al citato articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021 fa riferimento ai
“datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”.
Al riguardo si osserva che, in relazione ai contenuti della norma in esame (esonero fino al 31
dicembre 2021 dal versamento del contributo addizionale riferito ai trattamenti di CIGO e CIGS),
la disposizione deve intendersi rivolta ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di
cassa integrazione ordinaria, nonché a quelli - sempre appartenenti al settore industriale -
che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre
precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della cassa
integrazione guadagni straordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 20 del D.lgs n.
148/2015. Non sono, invece, contemplati i datori di lavoro destinatari unicamente della disciplina
in materia di cassa integrazione straordinaria, come - ad esempio - le imprese esercenti attività
commerciali e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, i partiti politici e le
imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti.
2.2 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
L’esonero, fino al 31 dicembre 2021, dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo
5 del D.lgs n. 148/2015, per gli interventi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria
decorrenti dal 1° luglio 2021, è riconosciuto nel limite di spesa di 163,7 milioni di euro per l'anno
2021. Ai fini del rispetto del citato tetto, il comma 3, del richiamato articolo 40 affida all’Istituto
le attività di monitoraggio e dispone, altresì, che “qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
adottati altri provvedimenti concessori”.
Con riferimento alle domande di integrazione salariale straordinaria, per le ragioni già illustrate al
paragrafo 1.4, l’attività di monitoraggio che la norma assegna all’INPS deve intendersi riferita ai
provvedimenti di autorizzazione adottati dall’Istituto a seguito di decreto di concessione
ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.
In relazione alla portata della richiamata previsione, si precisa, inoltre, che, una volta raggiunto il
limite fissato dalla norma in esame, non saranno più autorizzate domande di accesso ai
trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale con l’esenzione dal contributo
addizionale.
2.3 Indicazioni in merito al periodo di trattamenti oggetto della previsione ai sensi
dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021
In ordine alla collocazione temporale del periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria
e straordinaria per i quali opera l’esenzione dal versamento del contributo addizionale, si osserva
che la decorrenza del 1° luglio 2021, prevista dall’articolo 40, comma 3, del menzionato decreto-
legge n. 73/2021, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in
regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dal decreto-legge n. 41/2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.
In relazione a quanto precede, al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore
dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell’attività aziendale per
assicurare una più agevole gestione delle richieste che, in via generale, prevedono interventi per
periodi che decorrono dall’inizio della settimana, - fermo restando il sopracitato limite massimo
di esonero fissato in 163,7 milioni di euro per l'anno 2021, - si fa presente che, su conforme
parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il periodo di trattamenti di integrazione
salariale ordinaria cui al citato articolo 40, comma 3, potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio
della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021.
Conseguentemente, potranno accedere all’intervento di integrazione salariale ordinaria senza
obbligo del versamento del contributo addizionale a far tempo dal 28 giugno 2021,
esclusivamente i datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno
2021, le 13 settimane di trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021
(casuale “COVID-19 DL 41/21”).
Laddove, invece, non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di
trattamenti di cui al menzionato articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, sarà
possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria senza obbligo di versamento
del contributo addizionale a far tempo dal 1° luglio 2021, o da data successiva, e fino al 31
dicembre 2021.
2.4 Caratteristiche degli interventi e disciplina di riferimento
In ordine alla portata della norma, si precisa che, riguardo alla cassa integrazione ordinaria,
rientrano nella previsione di esonero dal versamento del contributo addizionale tutte le richieste
di intervento diverse da quelle collegate ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE) che, ai
sensi di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, sono in ogni caso
esclusi da tale obbligo.
Si evidenzia, inoltre, che, in relazione alla formulazione del comma 3 dell’articolo 40 del decreto
Sostegni-bis, le sole deroghe alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015 che regola
l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi (CIGO - CIGS) sono rappresentate
dal mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale
di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 e, con riferimento alla CIGS, in considerazione della
proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, l’applicazione dell’articolo 20,
comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, che consente di derogare ai termini procedimentali di cui agli articoli 24 e 25
del D.lgs n. 148/2015. Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano
l’accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio:
l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi (cfr. gli articoli 4 e 22, comma 5, del
D.lgs n. 148/2015) e singoli dei trattamenti (cfr. gli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015); per
la cassa integrazione ordinaria, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso al
trattamento (cfr. l’art. 15 del D.lgs n. 148/2015), nonché l’obbligo a carico delle aziende
richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (cfr. l’art. 2 del D.M. n. 95442/2016),
che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione.
Inoltre, si ribadisce l’applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità di pagamento di
cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015.
In ordine alla previsione di cui all’articolo 12 del D.lgs n. 148/2015, si ricorda che tutti gli
interventi di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non
rientrano nel computo dei limiti complessivi e singoli di durata dei trattamenti di cui
rispettivamente agli articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015 e che gli stessi sono neutralizzati ai fini
delle richieste di cassa integrazione ordinaria in argomento.
Si evidenzia, infine, la stretta relazione che intercorre tra le disposizioni contenute ai commi 3 e
4 dell’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021.
Conseguentemente, ai datori di lavoro di cui al precedente paragrafo 2.1 che si avvalgono dei
trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale,
resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223 per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31 dicembre 2021
e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente
al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma al comma 5
dell’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021. Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n.
604 e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n.
604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 5 del suddetto articolo 40.
2.5 Termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa
integrazione ordinaria
Come anticipato, la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021
non modifica la disciplina ordinaria in materia di integrazioni salariali come definita dal D.lgs n.
148/2015, ma si limita a derogare agli obblighi di versamento del contributo addizionale.
Conseguentemente, ai fini della trasmissione delle domande di accesso alla cassa integrazione
ordinaria trova applicazione la disposizione contenuta nell’articolo 15 del citato decreto
legislativo.
In sede di prima applicazione della norma e in relazione a quanto indicato al precedente
paragrafo 2.2, le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività
decorrenti dal 28 giugno 2021 o da “luglio 2021”, dovranno essere trasmesse entro e non
oltre il 31 agosto 2021.
In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4
dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015. Gli importi eventualmente corrisposti, per una somma
equivalente all'integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.
3. Ulteriore trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73
In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è intervenuto anche il
decreto–legge 30 giugno 2021, n. 99. Il citato decreto-legge – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 30 giugno 2021 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione – tra le
altre disposizioni, ha previsto all’articolo 4, comma 8, l’inserimento, dopo l’articolo 40 del
decreto-legge n. 73/2021, dell’articolo 40-bis che prevede un ulteriore trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria in favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
69/2021, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.lgs n.
148/2015.
Come anticipato in premessa, il decreto-legge n. 99/2021 è stato abrogato dalla legge n.
106/2021 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73/2021- che, tuttavia, ha
fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in forza delle disposizioni dettate dall’abrogato
decreto e ne ha recepito i contenuti che si illustrano di seguito.
3.1 Datori di lavoro destinatari
La previsione di cui al citato articolo 40-bis del decreto-legge n. 73/2021 fa riferimento ai “datori
di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”.
Ai fini dell’identificazione dei soggetti ammessi al trattamento di CIGS di cui trattasi, si
richiamano le indicazioni fornite al precedente paragrafo 1.1.
3.2 Condizioni di accesso alla misura
La disposizione di cui trattasi si rivolge ai datori di lavoro come sopra individuati che, avendo
raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile - come
stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22, comma 5, del D.lgs n. 148/15 - non possono accedere ai
trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al medesimo decreto legislativo.
3.3 Caratteristiche e durata del trattamento
Il trattamento ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto-legge n. 73/2021 - concesso in deroga agli
articoli 4, 5, 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015 - può avere una durata massima di 13 settimane
fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
In relazione al trattamento CIGS di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento
del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015; riguardo alle modalità di
erogazione della prestazione, si precisa che, trattandosi di un trattamento straordinario di
integrazione salariale la cui potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, l’Istituto autorizzerà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il
consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai
lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di
concessione.
In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori ed alle quote di TFR
maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si rimanda a quanto precisato
al precedente paragrafo 1.3.
Ai datori di lavoro che accedono alla misura prevista dal menzionato articolo 40-bis del decreto-
legge n. 73/2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n.
223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31 dicembre
2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate
successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma.
Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai
sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le procedure di licenziamento in corso ai
sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al
comma 3 del suddetto articolo 40-bis.
3.4 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
L’ulteriore trattamento di CIGS in parola è riconosciuto nel limite di spesa di 351 milioni di euro
per l’anno 2021.
Ai fini del rispetto del citato tetto, l’articolo 40-bis del decreto-legge n. 73/2021 affida all’Istituto
le attività di monitoraggio e prevede, altresì, che “qualora dal predetto monitoraggio emerga il
raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande”.
Come anticipato al precedente paragrafo 3.3, al riguardo si osserva che, in materia di trattamenti
di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e
delle politiche Sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti secondo le
modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione. Tanto
premesso, si fa presente che l’attività di monitoraggio che la norma assegna all’INPS deve
intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall’Istituto a seguito di decreto di
concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.
4. Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione
dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica
L’articolo 45 del decreto Sostegni-bis, introducendo il comma 1-bis all’articolo 44 del decreto-
legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, prevede che, dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n.
73/2021) al 31 dicembre 2021, sia possibile prorogare ulteriormente, per un massimo di sei
mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle aziende con particolare
rilevanza strategica che cessano l’attività produttiva, qualora le attività necessarie al
completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale
abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale
in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione
del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.
Ricordiamo che la reintroduzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore
dei lavoratori dipendenti da aziende che cessano l’attività produttiva era già stata prevista, per il
triennio 2018-2020, dal suddetto articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109/2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018.
Si rammenta, altresì, che il trattamento CIGS in questione rappresenta una fattispecie autonoma
di ricorso alle integrazioni salariali straordinarie.
In merito ai contenuti della disposizione in esame, si rinvia alle indicazioni già fornite con il
messaggio n. 4265/2018.
Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro beneficiari dell’integrazione salariale in argomento
possono accedere alle misure e agli esoneri contributivi di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge
n. 109/2018, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge n. 103/2021.
Al riguardo, verranno successivamente fornite indicazioni di prassi ed operative, ferme restando
le istruzioni di cui al messaggio n. 3920/2020.
5. Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione
dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo, ai sensi dell’articolo 94, commi 2
e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dal decreto-legge n. 104/2020
L’articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 – recependo il disposto dell’articolo 4,
comma 1, dell’abrogato decreto-legge n. 99/2021 - ha, altresì, previso che la proroga di ulteriori
di sei mesi del trattamento di cassa integrazione straordinaria di cui all’articolo 44, comma 1-bis,
del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018, possa
essere concessa - in via eccezionale e previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle Regioni interessate - anche per i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, come modificato dal decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di
Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso
dell'anno 2020 (cfr. il messaggio n. 3922/2020).
La proroga del trattamento CIGS in parola – che può essere richiesta dalla data di entrata in
vigore dell’abrogato decreto-legge n. 99/2021 (30 giugno 2021) e fino al 31 dicembre 2021 - è
concessa in deroga ai limiti di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 nel limite massimo di
spesa 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022.
Per consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il predetto trattamento
di integrazione salariale viene esclusivamente corrisposto con pagamento diretto dell'INPS ai
lavoratori aventi diritto.
Parallelamente, ai fini degli interventi integrativi a carico del Fondo di solidarietà per il settore
del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il medesimo articolo 50-bis al comma 1 ha
disposto l’incremento della dotazione del citato Fondo di solidarietà in misura pari a 7,4 milioni di
euro per l'anno 2021 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.
In relazione alle quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si
rimanda a quanto precisato al precedente paragrafo 1.3.
6. Datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di
articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Nuove disposizioni
in materia di integrazioni salariali ordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19
6.1 Premessa e quadro normativo
L’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021 – recependo il disposto dell’articolo 4
dell’abrogato decreto-legge n. 99/2021 – ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di
CIGO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro
appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in
pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività
produttiva nel periodo collocato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.
Inoltre, per i datori di lavoro sopraindicati, resta precluso - fino al 31 ottobre 2021 - l'avvio delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese nel
medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le particolari situazioni previste dalla norma. Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere
dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n.
604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 5 del suddetto articolo 50-bis.
6.2 Datori di lavoro destinatari
Come anticipato in premessa, la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di trattamenti di
cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale ai sensi dell’articolo 19 del decreto-
legge n. 18/2020 è riservata esclusivamente ai datori di lavoro appartenenti ai settori delle
industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e
fabbricazione di articoli in pelle e simili.
In particolare, la norma prevede che tali datori di lavoro – individuati tramite i codici Ateco 13,
14 e 15 (classificazione attività economiche Ateco2007) - che sospendono o riducono l’attività
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono richiedere la
concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 19 del
decreto-legge n. 18/2020, per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per una
durata massima di 17 settimane.
Si precisa che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale in oggetto prescinde dal ricorso ai
trattamenti di integrazione salariale emergenziale previsti dalle vigenti disposizioni.
Si evidenzia, inoltre, che l’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 50-bis del decreto-legge n.
73/2021 dispone che per i trattamenti di integrazione salariale in argomento e, in relazione agli
stessi, non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.
In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori nelle ipotesi in cui il
pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro e per quanto attiene alle
quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si rimanda a
quanto precisato al precedente paragrafo 1.3.
6.2.1 Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si
trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge
n. 18/2020
Ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, la norma richiama, altresì,
l’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020.
Conseguentemente, anche le imprese – appartenenti ai settori sopra indicati - che alla data del
30 giugno 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 99/2021) avevano in corso
un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente
sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto
dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale
ordinario, per una durata massima di 17 settimane, per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al
31 ottobre 2021.
Anche per tale richiesta, i datori di lavoro seguiranno l’ordinario iter procedurale già descritto
nella circolare n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di
integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito
dell’adozione del relativo decreto direttoriale, l’Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di
cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.
Si ricorda che anche per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun
contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti; si applicano, inoltre, le più volte
citate disposizioni in materia di conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori e quelle
relative alle quote di TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale.
Per i restanti profili si richiamano le disposizioni applicative dettate nei paragrafi successivi.
6.3 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui all’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-
legge n. 73/2021
Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di al paragrafo 6.1 della presente circolare, si
precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n.
73/2021, i trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione ai lavoratori che risultino
alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30 giugno 2021 (data di entrata
in vigore dell’abrogato decreto-legge n. 99/2021).
Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze
dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi
dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già
precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai
sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa
subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato
impiegato presso il precedente datore di lavoro.
6.4 Indicazioni in merito al periodo di trattamento richiedibile e alla modalità di
trasmissione delle domande
In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti emergenziali, si osserva
che la decorrenza del 1° luglio 2021, già prevista dal menzionato articolo 4, comma 2, del
decreto–legge n. 99/2021 e confermata dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n.
73/2021, non consente ai datori di lavoro dei settori indicati di accedere alle previste misure di
sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dal decreto-legge n.
41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.
In relazione a quanto precede - ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti,
come definita dal decreto-legge n. 99/2021 (17 settimane) - si fa presente che, al fine garantire
la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della
sospensione/riduzione dell’attività aziendale e su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 4, comma 2, potrà
essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021.
Conseguentemente, qualora siano state richieste e autorizzate fino al 27 giugno 2021 le 13
settimane di trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 (casuale
“COVID-19 DL 41/21”), i datori di lavoro di cui trattasi potranno richiedere il nuovo periodo di
trattamenti ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, per un massimo
di 17 settimane, a far tempo dal 28 giugno 2021.
Nel diverso caso in cui non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di
trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, del menzionato decreto–legge n. 41/2021, la
prestazione sarà riconosciuta a partire dal 1° luglio 2021, sempre per un massimo di 17
settimane di trattamenti.
A titolo di esempio, laddove non siano state interamente autorizzate le 13 settimane di
trattamenti previste dal decreto-legge n. 41/2021 e il trattamento ai sensi dell’articolo 50-bis,
comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, è richiesto a partire dal 1° luglio 2021, il periodo
massimo di 17 settimane sarà riconosciuto, in via continuativa, fino e non oltre il 24 ottobre
2021.
Per assicurare, invece, la continuità nel sostegno in favore dei lavoratori in caso di prosecuzione
in successione della sospensione o riduzione dell’attività aziendale, la decorrenza del trattamento
ai sensi del citato articolo 50-bis, comma 2, potrà essere anticipata, presentando la relativa
domanda di concessione dal 28 giugno 2021 con termine del periodo al 24 ottobre 2021.
Atteso che per il finanziamento del nuovo periodo di trattamenti sono previste risorse specifiche
e che il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è assegnato all’Istituto, ai fini della gestione
delle istanze e per garantire una puntuale attività di rendicontazione contabile, sono state
istituite le nuove causali di seguito indicate.
Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 17 settimane di integrazione salariale, i datori di
lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti
con la nuova causale, denominata “COVID 19 - DL 99/21”.
Con riferimento alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del
trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso di cui al precedente paragrafo 6.2.1, le
relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova
causale “COVID 19 - DL 99/21 –sospensione CIGS”.
6.5 Termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens - CIG
Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale
per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei datori di lavoro
appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in
pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, l’articolo 50-bis, comma 3, del
decreto–legge n. 73/2021, richiamando l’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021, conferma la
disciplina a regime, secondo cui il termine per la presentazione delle domande e de relative ai
trattamenti di cassa integrazione ordinaria è fissato entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Conseguentemente, le istanze di accesso ai trattamenti decorrenti da “luglio 2021”, comprese
quelle per cui, secondo le indicazioni sopra illustrate, è possibile anticipare il
trattamento dalla data del 28 giugno 2021, devono essere trasmesse, a pena di decadenza,
entro il 31 agosto 2021.
Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento
o per il saldo dei trattamenti, in forza del richiamo all’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021, si
conferma che, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a
inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine
del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30
giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più
favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli
oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
6.6 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 50-bis del citato decreto-legge n. 73/2021,
i trattamenti di cassa integrazione ordinaria di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n.
18/2020, disciplinati dal comma 2 del medesimo articolo 50-bis, sono concessi nel limite
massimo complessivo di spesa di 185,4 milioni di euro.
Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la
relativa contribuzione figurativa che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario regime
previsto dal D.lgs n. 148/2015.
Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva
dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica,
dell’importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti di autorizzazione.
7. Decreto–legge 20 luglio 2021, n. 103. Trattamento di integrazione salariale in
favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale
Come anticipato in premessa, il decreto-legge n. 103/2021, ha introdotto all’articolo 3 un
ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale in favore
delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che - secondo quanto
previsto dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 - gestiscono almeno uno stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale.
Inoltre, per i datori di lavoro sopraindicati, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli
articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale
fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto
per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le
procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte
salve le particolari situazioni previste al comma 3 del suddetto articolo 3.
7.1 Datori di lavoro destinatari
L’articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021 prevede, per i datori di lavoro che gestiscono almeno
uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la possibilità di richiedere, in via
eccezionale, un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria di tipo
emergenziale.
In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro di cui trattasi – che sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica - possono richiedere la
concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 19 del
decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per una durata
massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
In ordine alla decorrenza dei periodi richiedibili oggetto del trattamento in argomento, si precisa
che, nel silenzio della norma, tale termine iniziale deve intendersi in senso “mobile”, atteso che
dall’espressione utilizzata “trattamenti ulteriori”, appare evidente la volontà del legislatore di
concedere i trattamenti in continuità rispetto a quelli previsti dal decreto-legge n. 41/2021.
Si ricorda che per i trattamenti di integrazione salariale in argomento a carico dei datori di lavoro
richiedenti non è dovuto alcun contributo addizionale e si applicano le disposizioni richiamate al
paragrafo 1.3 in materia di conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori e quelle relative
alle quote di TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale.
7.2 Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si
trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge
n. 18/2020
Ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, il menzionato articolo 3 del
decreto-legge n. 103/2021 richiama, altresì, l’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020.
Conseguentemente, anche le imprese, come sopra individuate, che hanno in corso un
trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere
il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza
epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per
una durata massima di 13 settimane, fino al 31 dicembre 2021.
Anche alle integrazioni salariali in argomento si applicano le disposizioni richiamate all’ultimo
capoverso del paragrafo precedente ed il datore di lavoro non è tenuto al versamento del
contributo addizionale.
Per tale richiesta, i datori di lavoro seguiranno l’ordinario iter procedurale già descritto nella
circolare n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di
integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito
dell’adozione del relativo decreto direttoriale, l’Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di
cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.
7.3 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui all’articolo 3 del decreto-legge n.
103/2021
Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge n. 103/21, si precisa che i
trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultino alle
dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 21 luglio 2021 (data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 103/2021).
Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze
dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi
dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già
precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai
sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa
subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato
impiegato presso il precedente datore di lavoro.
7.4 Modalità e termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens -
CIG
Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di integrazione salariale di cui
all’articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021, i datori di lavoro sopra indicati dovranno trasmettere
domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 - DL
103/21”.
Con riferimento alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del
trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso (cfr. il precedente paragrafo 7.2), le
relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova
causale “COVID 19 - DL 103/21 –sospensione CIGS”.
Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale
da parte dei datori di lavoro destinatari delle tutele di cui all’articolo 3 del decreto-legge n.
103/2021, si osserva che la norma non prevede disposizioni specifiche.
Conseguentemente, trova applicazione la disciplina a regime che regola i trattamenti di tipo
emergenziale, come da ultimo definita dai commi 3 e 4 dell’articolo 8 del decreto-legge n.
41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.
Ai sensi della richiamata normativa, il termine per la presentazione delle domande relative ai
trattamenti di cassa integrazione ordinaria è fissato entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Conseguentemente, le istanze di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria decorrenti
da luglio 2021, comprese quelle per cui, secondo le indicazioni sopra illustrate, è
possibile anticipare il trattamento dalla data del 28 giugno 2021, devono essere
trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2021.
Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento
o per il saldo dei trattamenti, in applicazione della disciplina a regime sopra richiamata, si
conferma che, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a
inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine
del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30
giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più
favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli
oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori nelle ipotesi in cui il
pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro e per quanto attiene alle
quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si rimanda a
quanto precisato al precedente paragrafo 1.3.
7.5 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
In forza di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 103/2021, i
trattamenti di cassa integrazione ordinaria di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n.
18/2020, disciplinati dal comma 1 del medesimo articolo 3, sono concessi nel limite massimo
complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per l'anno 2021.
Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la
relativa contribuzione figurativa che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario regime
previsto dal D.lgs n. 148/2015.
Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva
dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica,
dell’importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti di autorizzazione.
8. Istruzioni procedurali
Con riferimento al trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del decreto-legge n.
73/2021 in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente
nuovo codice evento:
133 – contratto di solidarietà emergenziale – art. 40 D.L. 73/2021.
Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa, sono istituiti appositi codici di
conguaglio UniEmens e relativi conti, di seguito illustrati.
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la
liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “133”, con emissione dei
pagamenti tramite procedura centralizzata.
Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto sia delle prestazioni e relativa contribuzione
figurativa e ANF.
Con riferimento all’ulteriore trattamento CIGS di cui all’articolo 40-bis del decreto-legge n.
73/2021, in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente
nuovo codice evento:
169 – CIGS 13 settimane in deroga – art. 40bis DL n. 73/2021.
Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa sono istituiti appositi codici di
conguaglio UniEmens e relativi conti, di seguito illustrati.
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la
liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “169”, con emissione dei
pagamenti tramite procedura centralizzata.
Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto sia delle prestazioni e relativa contribuzione
figurativa e ANF.
Per la proroga dei trattamenti di cui all’articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n.
18/2020, prevista dall’articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021,in “Sistema
UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice
evento:
143 – proroga crisi con cessazione imprese trasporto aereo – DL 99/2021.
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la
liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “143”, con emissione dei
pagamenti tramite procedura centralizzata.
Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto sia delle prestazioni e relativa contribuzione
figurativa e ANF, sia dell’importo del contributo addizionale non dovuto dall’azienda ma gravante,
appunto, sullo stanziamento dedicato a tale misura.
Per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività
in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica,in “Sistema UNICO”, nell’ambito del
codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:
144 – proroga crisi con cessazione 2021.
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la
liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “144”, con emissione dei
pagamenti tramite procedura centralizzata.
Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto delle prestazioni e relativa contribuzione
figurativa e ANF.
8.1. Introduzione di nuovi codici evento per i trattamenti CIGO di cui all’articolo 50-bis
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e all’articolo 3 del decreto-legge 21 luglio
2021, n. 103
Ai fini dell’individuazione delle nuove prestazioni di trattamenti di integrazione salariale ordinaria
ai sensi dall’articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 106/2021 e dell’articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021, sono stati istituiti - all’interno
del codice intervento 100 - i nuovi codici evento che di seguito si elencano:
COVID 19 – DL 99/21 -Fondo CIGO 75
COVID 19 – DL 99/21 - deroga lim. DLgs 148/15 76
COVID 19 – DL 99/21 Sospensione CIGS - Fondo CIGO 77
COVID 19 – DL 99/21 Sospensione CIGS - deroga lim. DLgs 148/15 78
COVID 19 - DL 103/21 Fondo CIGO 79
COVID 19 - DL 103/21 - deroga lim. DLgs 148/15 80
COVID 19 - DL 103/21 sospensione CIGS - Fondo CIGO 81
COVID 19 - DL 103/21 sospensione - deroga lim. DLgs 148/15 82
Si evidenzia che, ai fini dell’imputazione della spesa, rimangono a carico del finanziamento
statale esclusivamente le autorizzazioni che eccedono i limiti previsti per le integrazioni salariali
ordinarie di cui al D.lgs n. 148/2015.
Diversamente, la copertura degli oneri compresa la connessa contributiva figurativa rimane a
carico della gestione di afferenza (GPT).
Pertanto, nel caso di pagamento a conguaglio, le aziende esporranno i codici di conguaglio già in
uso: L038 “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”, come descritto nel
paragrafo seguente.
9. Modalità di esposizione del conguaglio
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di
integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende
dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio
“Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente
al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende
o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di
<Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in
caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto
l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket
in <IdentEventoCig>.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i
loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di
<Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso
di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione;
dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in
<IdentEventoCig>.
In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata
tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i
termini di decadenza delle autorizzazioni.
a) Trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di
lavoro, all’interno dell’elemento CongCIGSAltCaus presente in DenunciaAziendale/ ConguagliCIG/
CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre valorizzeranno il codice di nuova
istituzione “L066”, avente il significato di “Conguaglio CIGS articolo 40 comma 1 DL 73/2021” e
nell’elemento <CongCIGSAltImp> l’indicazione dell’indennità straordinaria posta a conguaglio
relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
a.1) Trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale senza obbligo di
versamento del contributo addizionale (art. 40, comma 3, del D.L. n. 73/2021)
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro utilizzeranno i codici conguaglio già
in uso (cfr. la circolare n. 9/2017).
b) Ulteriore trattamento CIGS in deroga ai sensi dell’art. 40-bis del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento
CongCIGSAltCaus presente in DenunciaAziendale/ ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/
CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L067”, avente il
significato di “Conguaglio CIGS articolo 40-bis DL 73/2021” e nell’elemento <CongCIGSAltImp>
l’indicazione dell’indennità straordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non
soggetta al contributo addizionale.
c) Ulteriore trattamento di CIGO in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili,
confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di
articoli in pelle e simili. Articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021
Per le prestazione che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il
conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento
<CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre
valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L082”, avente il significato di “Conguaglio CIGO
Art.50-bis del decreto legge n.73/2021”, e, nell’elemento <CongCIGOAltImp>, l’indicazione
dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo
addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice
conguaglio già in uso L038 (cfr. la circolare n. 9/2017).
d) Ulteriore trattamento di CIGO per le aziende che si trovano in cassa integrazione
straordinaria ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021
Per le prestazione che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il
conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento
<CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre
valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L083”, avente il significato di “Conguaglio CIGO
Art.50-bis del decreto legge n.73/2021”, e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione
dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo
addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice
conguaglio già in uso L038 (cfr. la circolare n. 9/2017).
e) Trattamento di CIGO in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.
Articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021
Per le prestazione che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il
conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento
<CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre,
valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L084”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art
3 Decreto – legge 20 luglio 2021, n. 103”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione
dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo
addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice
conguaglio già in uso L038 (cfr. la circolare n. 9/2017).
f) Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si
trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n.
103/2021
Per le prestazione che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il
conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento
<CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre
valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L085”, avente il significato di “Conguaglio CIGO Art.
3 decreto-legge n. 103/2021”, e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità
ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice
conguaglio già in uso L038 (cfr. la circolare n. 9/2017).
10. Istruzioni contabili
Per le rilevazioni contabili, in relazione alla nuova disposizione normativa introdotta dall’articolo
45 del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, che
proroga ulteriormente, in via eccezionale, il trattamento straordinario di integrazione salariale
per cessazione di attività delle imprese con particolare rilevanza strategica sul territorio, disposto
dall’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
130/2018, si confermano le istruzioni contabili ed i conti GAU30219 - competenza anni
precedenti e GAU30289 – competenza anno in corso, istituiti con il messaggio n. 4265/2018, e
da abbinare al nuovo codice evento “144 – proroga crisi con cessazione 2021”. Per i recuperi di
prestazioni e per la rilevazione della contribuzione figurativa, si confermano rispettivamente in
conti GAU24229 e GAU32289.
Relativamente alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per cessazione
dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo, per effetto dell’articolo 94, commi 2 e 2-bis,
del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, disposta dall’articolo 50-bis, comma 1,
del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, si
confermano le istruzioni contabili fornite con il con messaggio n. 3922/2020, il cui conto
GAU30239 sarà da abbinare al nuovo codice evento “143 - proroga crisi con cessazione imprese
trasporto aereo – DL 99/2021”. Si confermano inoltre i conti GAU24239 per il recupero delle
prestazioni e GAU32163 per la rilevazione della contribuzione figurativa.
Tutti i conti sopra citati, verranno adeguati nella denominazione.
Per quanto riguarda le altre prestazioni a carico dello Stato, disciplinate nella presente circolare,
gli oneri saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali – evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del
salario (GAU) come di seguito illustrato.
Le prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite il sistema del
conguaglio dei contributi saranno rilevati ai seguenti conti di nuova istituzione:
GAU30302 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati di cui all’art. 8,
comma 1 del decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, a sostegno
dell’occupazione nella fase di ripresa delle attività dopo emergenza epidemiologica da COVID-19,
ammessi al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 40 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, da
abbinare al codice elemento “L066”, avente il significato di “Conguaglio CIGS articolo 40, comma
1, DL 73/2021”;
GAU30303 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati di cui all’art. 8,
comma 1 del decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, per fronteggiare
situazioni di particolare difficoltà economica, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di
cui al DM 5/2/69 – art. 40 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,da abbinare al codice elemento istituzione
“L067”, avente il significato di “Conguaglio CIGS articolo 40-bis DL 73/2021”;
GAU30413 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori
di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di
articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, ammessi a conguaglio con il
sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 50-bis, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n.
106, da abbinare al codice elemento “L082”.
GAU30414 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle
aziende appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di
articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sono stati autorizzati alla
sospensione dei programmi di CIGS, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al
DM 5/2/69 - art. 50-bis, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, da abbinare al codice
elemento “L083”.
GAU30415 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’ art. 19 del D.L. n.18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti da
imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ammesse a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 3, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, da abbinare al
codice elemento “L084”.
GAU30416 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti da
imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che sono state autorizzate alla
sospensione dei programmi di CIGS, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al
DM 5/2/69 - art. 3, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, da abbinare al codice elemento
“L085”.
Le istruzioni contabili che seguono sono relative alle prestazioni che saranno corrisposte
direttamente dall’Istituto ai lavoratori, tramite la procedura “Pagamenti accentrati”. A tale scopo,
si istituiscono i seguenti conti:
GAU30312 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati di cui
all’art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, a sostegno
dell’occupazione nella fase di ripresa delle attività dopo emergenza epidemiologica da COVID-19
– art. 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106;
GAU30313 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati di cui
all’art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, per
fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica – art. 40 bis del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
GAU30433 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli
di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili – art.
50-bis, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106;
GAU30434 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dalle aziende appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che sono
stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS - art. 50-bis, comma 2, della legge 23
luglio 2021, n. 106;
GAU30435 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n.18/2020, corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti da imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale – art. 3, del decreto-legge
20 luglio 2021, n. 103;
GAU30436 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti da imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che sono stati autorizzati
alla sospensione dei programmi di CIGS - art. 3, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103.
I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno
essere imputati al conto già esistente GAU10160.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla
contabilità della Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura
automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in
uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio esistente
“3219”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero
rentroitate, si istituiscono i seguenti conti:
GAU24312 – per rilevare il recupero e/o il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati di cui
all’art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, a sostegno
dell’occupazione nella fase di ripresa delle attività dopo emergenza epidemiologica da COVID-19
– art. 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106;
GAU24313 – per rilevare il recupero e/o il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati di cui
all’art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, per
fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica – art. 40 bis del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
GAU24433 – per rilevare il recupero e/o il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale
ordinaria e connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili – art. 50-
bis, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106;
GAU24434 - per rilevare il recupero e/o il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale
ordinaria e connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti
dalle aziende appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento
e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sono stati autorizzati
alla sospensione dei programmi di CIGS - art. 50-bis, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n.
106;
GAU24435 – per rilevare il recupero e/o il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale
ordinaria e connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n.18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti
da imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale – art. 3, del decreto-legge 20 luglio
2021, n. 103;
GAU24436 - per rilevare il recupero e/o il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale
ordinaria e connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n.18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti
da imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale – art. 3, del decreto-legge 20 luglio
2021, n. 103.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il
codice bilancio già esistente “1171”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032,
eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “1171”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti
inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Gli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con
onere a carico dello Stato, sono da attribuire ai seguenti conti (sezione Dare):
GAU32312 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di
integrazione salariale straordinaria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati di cui
all’art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, a sostegno
dell’occupazione nella fase di ripresa delle attività dopo emergenza epidemiologica da COVID-19
– art. 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106;
GAU32313 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di
integrazione salariale straordinaria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati di cui
all’art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, per
fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica – art. 40 bis del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
GAU32433 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di
integrazione salariale ordinaria, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili – art. 50-
bis, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106;
GAU32434 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di
integrazione salariale ordinaria, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, ai lavoratori dipendenti
dalle aziende appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento
e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sono stati autorizzati
alla sospensione dei programmi di CIGS - art. 50-bis, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n.
106;
GAU32435 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di
integrazione salariale ordinaria, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, ai lavoratori dipendenti da
imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale – art. 3, del decreto-legge 20 luglio
2021, n. 103;
GAU32436 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di
integrazione salariale ordinaria, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, ai lavoratori dipendenti da
imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che sono stati autorizzati alla
sospensione dei programmi di CIGS - art. 3, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103.
I conti sopra indicati andranno utilizzati in contropartita dei conti già in uso della serie *22XXX
delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30302
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1 del
decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n.
69/2021, a sostegno dell’occupazione nella fase di
ripresa delle attività dopo emergenza epidemiologica
da COVID-19, ammessi al conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 40 del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata ONERE CIGS SOST.RIPR.OCC- ART40 DL.73/2021-DM
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30303
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1 del
decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n.
69/2021, per fronteggiare situazioni di particolare
difficoltà economica, ammessi a conguaglio con il
sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 40 bis
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata ONERE CIGS PART.DIFF.EC.-ART40BIS DL73/21-DM
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30413
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020,
corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
appartenenti ai settori delle industrie tessili,
confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in
pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e
simili, ammessi a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 50-bis, comma 2,
della legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata ON.CIGO SETT.TESSILE-ART50-BIS C2 DL73/21-DM
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30414
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020,
corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende
appartenenti ai settori delle industrie tessili,
confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in
pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e
simili, che sono stati autorizzati alla sospensione dei
programmi di CIGS, ammesse a conguaglio con il
sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 50-bis,
comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata ON.CIGO GIA’ CIGS TESSILE-A50BIS C2 DL73/21-DM
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30415
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n.18/2020,
corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un
numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale, ammesse a conguaglio
con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art.
3, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103
Denominazione abbreviata ONERE CIGO GR.IMPRESE-ART.3 D.L. 103/2021-DM
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30416
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020,
corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un
numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale, che sono state
autorizzate alla sospensione dei programmi di CIGS,
ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di
cui al DM 5/2/69 - art. 3, del decreto-legge 20 luglio
2021, n. 103
Denominazione abbreviata ON.CIGO GIA’ CIGS GR.IMPR-ART3 DL 103/2021-DM
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30312
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro privati di cui all’art. 8,
comma 1 del decreto-legge n. 41/2021, convertito
dalla Legge n. 69/2021, a sostegno dell’occupazione
nella fase di ripresa delle attività dopo emergenza
epidemiologica da COVID-19 – art. 40 del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata ON.CIGS SOST.RIPR.OCC-ART40 D.L. 73/2021-DIR
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30313
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro privati di cui all’art. 8,
comma 1 del decreto-legge n. 41/2021, convertito
dalla Legge n. 69/2021, per fronteggiare situazioni di
particolare difficoltà economica – art. 40 bis del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata ON.CIGS PART.DIFF.EC-ART.40BIS DL73/2021-DIR
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30433
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020,
corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie
tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di
articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in
pelle e simili – art. 50-bis, comma 2, della legge 23
luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata ON.CIGO SETT.TESSILE-ART50-BIS C2 DL73/21-DIR
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30434
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020,
corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle
aziende appartenenti ai settori delle industrie tessili,
confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in
pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e
simili che sono stati autorizzati alla sospensione dei
programmi di CIGS - art. 50-bis, comma 2, della
legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata ON.CIGO GIA’CIGS TESSILE-A50BIS C2 DL73/21-DIR
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30435
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n.18/2020,
corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da
imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a
mille unità, che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale – art. 3,
del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103
Denominazione abbreviata ON.CIGO GR.IMPRESE-ART.3 DL.103/2021-DIR
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30436
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020,
corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da
imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a
mille unità, che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale, che sono
stati autorizzati alla sospensione dei programmi di
CIGS - art. 3, del decreto-legge 20 luglio 2021, n.
103
Denominazione abbreviata ON.CIGO GIA’CIGS GR.IMPR-ART3 DL 103/2021-DIR
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU24312
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF
corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
privati di cui all’art. 8, comma 1 del decreto-legge n.
41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, a
sostegno dell’occupazione nella fase di ripresa delle
attività dopo emergenza epidemiologica da COVID-19
– art. 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106
Denominazione abbreviata REC/REN.CIGS SOST.RIPR.OCC-19-AR40 DL73/21
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU24313
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF
corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
privati di cui all’art. 8, comma 1 del decreto-legge n.
41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, per
fronteggiare situazioni di particolare difficoltà
economica – art. 40-bis del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge
23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata REC/REN.CIGS PART.DIFF.EC-AR40BIS DL 73/2021
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU24433
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti
di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, di
cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro appartenenti
ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e
fabbricazione di articoli in pelle e simili – art. 50-bis,
comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata REC/REN.CIGO SETT.TESS-AR50-BIS C2 DL 73/21
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU24434
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti
di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, di
cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai
lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai
settori delle industrie tessili, confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e
fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sono stati
autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS -
art. 50-bis, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n.
106
Denominazione abbreviata REC/RE.CIGO GIA’CIGS TESSILE-A50BIS C2 DL73/21
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU24435
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti
di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, di
cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai
lavoratori dipendenti da imprese, con un numero di
dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale – art. 3, del decreto-legge 20
luglio 2021, n. 103
Denominazione abbreviata REC/REN.CIGO GR.IMPRESE-ART.3 DL 103/2021
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU24436
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti
di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, di
cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai
lavoratori dipendenti da imprese, con un numero di
dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale – art. 3, del decreto-legge 20
luglio 2021, n. 103
Denominazione abbreviata REC/REN.CIGO GIA’CIGS GR.IMPR-ART3 DL103/21
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32312
Denominazione completa Onere per la copertura figurativa dei periodi di
fruizione del trattamento di integrazione salariale
straordinaria dei lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1 del decreto-
legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021,
a sostegno dell’occupazione nella fase di ripresa delle
attività dopo emergenza epidemiologica da COVID-19
– art. 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGS SOS.R.OCC-ART40 DL73/2021
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32313
Denominazione completa Onere per la copertura figurativa dei periodi di
fruizione del trattamento di integrazione salariale
straordinaria dei lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1 del decreto-
legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021,
per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà
economica – art. 40 bis del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge
23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGS PA.DIFF.EC-ART40-BIS DL73/2021
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32433
Denominazione completa Onere per la copertura figurativa dei periodi di
fruizione del trattamento di integrazione salariale
ordinaria, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro appartenenti
ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e
fabbricazione di articoli in pelle e simili – art. 50-bis,
comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGO SETT.TESS-A50BIS C2 DL73/21
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32434
Denominazione completa Onere per la copertura figurativa dei periodi di
fruizione del trattamenti di integrazione salariale
ordinaria, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, ai
lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai
settori delle industrie tessili, confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e
fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sono stati
autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS -
art. 50-bis, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n.
106
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGO GIA’CIGS TES-A50BIS C2 DL73/21
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32435
Denominazione completa Onere per la copertura figurativa dei periodi di
fruizione dei trattamenti di integrazione salariale
ordinaria, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, ai
lavoratori dipendenti da imprese, con un numero di
dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale – art. 3, del decreto-legge 20
luglio 2021, n. 103
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGS GR.IMPR-ART3 DL103/2021
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32436
Denominazione completa Onere per la copertura figurativa dei periodi di
fruizione dei trattamenti di integrazione salariale
ordinaria, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, ai
lavoratori dipendenti da imprese, con un numero di
dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale, che sono stati autorizzati alla
sospensione dei programmi di CIGS - art. 3, del
decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGO GIA’CIGS GR.IMP-AR3 DL103/2021
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P
Tipo variazione V
Codice conto GAU30219
Denominazione completa Onere per la proroga dei trattamenti straordinari
d’integrazione salariale per cessazione attività,
corrisposti direttamente ai beneficiari - art. 44 del
D.L. 109/2018; art. 1 comma 278 della Legge 30
dicembre 2020, n. 178; art. 45 del decreto-legge n.
73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106 - anni precedenti
Denominazione abbreviata ON.CIGS-AR.44 DL109/2018- L178/20-DL73/21 A.P.
Validità/Movimentabilità Mese 11 Anno 2018/M. P
Tipo variazione V
Codice conto GAU30289
Denominazione completa Onere per la proroga dei trattamenti straordinari
d’integrazione salariale per cessazione attività,
corrisposti direttamente ai beneficiari - art. 44 del
D.L. 109/2018; art. 1 comma 278 della Legge 30
dicembre 2020, n. 178; art. 45 del decreto-legge n.
73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106 - anno in corso
Denominazione abbreviata ON.CIGS-AR.44 DL109/2018- L178/20-DL73/21 A.C.
Validità/Movimentabilità Mese 11 Anno 2018/M. P
Tipo variazione V
Codice conto GAU24229
Denominazione completa Entrate varie - recuperi e reintroiti delle prestazioni di
integrazione salariale straordinaria per cessazione
attività - art. 44 del D.L. 109/2018; art. 1 comma
278 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178; art. 45
del decreto-legge n. 73 convertito con modificazioni
dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata REC.REIN.CIGS ART44 DL109/18-L.178/20-DL73/21
Validità/Movimentabilità Mese 11 Anno 2018/M. P
Tipo variazione V
Codice conto GAU32289
Denominazione completa Onere per la copertura figurativa dei periodi di
integrazione salariale straordinaria per cessazione di
attività - art. 44 del D.L. 109/2018; art. 1 comma
278 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178; art. 45
del decreto-legge n. 73 convertito con modificazioni
dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata ON.COP.FIG.CIGS-A44 DL109/18-L178/20-DL73/21
Validità/Movimentabilità Mese 13 Anno 2019/M. N
Tipo variazione V
Codice conto GAU30239
Denominazione completa Trattamenti straordinari d’integrazione salariale, per
cessazione attività, ai lavoratori dipendenti di aziende
del settore aereo - art. 94 del Decreto-legge del 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 e art. 20 del Decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104; art. 50-bis, comma 1,
del decreto-legge n. 73/2021 convertito dalla Legge
n. 106/2021
Denominazione abbreviata CIGS.SETT.AEREO-AR94DL18/20-DL104/20-DL73/21
Validità/Movimentabilità Mese 10 Anno 2020/M. P
Tipo variazione V
Codice conto GAU24239
Denominazione completa Entrate varie - recuperi e reintroiti delle prestazioni di
integrazione salariale straordinaria - art. 94 del
Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e
art. 20 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
art. 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021
convertito dalla Legge n. 106/2021
Denominazione abbreviata REC.CIGS AEREO-AR94DL18/20-DL104/20-DL73/21
Validità/Movimentabilità Mese 10 Anno 2020/M. S
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