Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21)
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21)
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Roma, 10/08/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 126
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma
9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21)
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine agli effetti della
sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria derivanti dalla lettura coordinata dell’articolo
37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 11, comma 9, del
decreto-legge n. 183/2020. Si forniscono altresì le relative istruzioni
operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni
interessate.
INDICE:
1. Premessa
2. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
3. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
4. Effetti conseguenti all’applicazione della sospensione dei termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30
giugno 2020
4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine
finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020
4.3 Prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020
5. Gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine
rapporto e trattamenti di fine servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Effetti della
sospensione della prescrizione
6. Gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine
rapporto e trattamenti di fine servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro
privati. Effetti della sospensione della prescrizione
1. Premessa
L’articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, dispone al comma 9 che: “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è
differito alla fine del periodo”.
Con la presente circolare si illustrano gli effetti della citata disposizione, avuto riguardo altresì
alle previsioni di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che sono state oggetto di
trattazione nella circolare n. 64 del 28 maggio 2020 al paragrafo 10.
2. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
L’articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione
dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo
di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in
materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l’effetto di
sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l’inizio della sua decorrenza, a
seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione
oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini
del decorso della prescrizione.
In ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione, si fa integrale rinvio ai
contenuti della citata circolare n. 64/2020.
3. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021
L’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della
prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il
periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno
2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall’articolo 37, comma 2,
del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
L’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina, analogamente a quanto già
precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell’inizio della sua
decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della
prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a
decorrere.
4. Effetti conseguenti all’applicazione della sospensione dei termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
La lettura coordinata delle due norme (articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e
articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020), che hanno introdotto due differenti
periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo alle seguenti
fattispecie[1].
4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e
il 30 giugno 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di
sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo
termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando
129 giorni all’originario termine di maturazione della prescrizione.
Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni
esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di
scadenza della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della
sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2
luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato
un atto interruttivo della prescrizione;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della
sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6
novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato
notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Se l’atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e
b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere
dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l’atto
interruttivo.
Ricorrendo tale ipotesi opererà l’ulteriore sospensione della prescrizione di cui all’articolo 11,
comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021.
4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020,
termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30
giugno 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal 1° luglio
2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30
giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a
partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129
giorni corrispondenti all’intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020).
Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della
prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per
stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della
sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto, l’atto interruttivo della
prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della
sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto, l’atto interruttivo della
prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.
Se l’atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e
b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere
dalla data di notifica dell’atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre
2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l’ulteriore sospensione della prescrizione di cui all’articolo
11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30
giugno 2021.
c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della
sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a
decorrere dalla stessa data, per effetto dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020, opera l’ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020
al 30 giugno 2021, l’atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non
oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto 2020 + 129 giorni + 182 giorni).
4.3 Prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020,
il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all’articolo 37,
comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all’articolo 11, comma 9, del
decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
Gli effetti delle sospensioni disposte dalle due previsioni normative cessano per tutti i crediti
per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021: da tale data, infatti, il
computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l’ordinario regime della
prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335.
Resta inteso che il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina
sempre l’inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione. In particolare, ove l’atto
interruttivo sia stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso della prescrizione
(31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a
decorrere dal termine ultimo del periodo di sospensione e, pertanto, dal 1° luglio 2021[2].
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2943 c.c., ha efficacia interruttiva ogni atto che valga a
costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale; in ambito stragiudiziale l’atto
consiste in una richiesta o intimazione scritta del creditore indirizzata al debitore e diretta a
ottenere l’esecuzione della prestazione (pagamento dei contributi). La legge attribuisce il
medesimo effetto al riconoscimento del debito da parte di colui (contribuente) nei confronti del
quale il diritto può essere fatto valere.
Per quanto riguarda gli atti interruttivi posti in essere dall’Istituto e ritenuti idonei ai fini
dell’interruzione della prescrizione, oltre a richiamare quanto già rappresentato in proposito
con la circolare n. 69 del 25 maggio 2005, si precisa che tra questi rientra qualunque concreta
attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della
contribuzione omessa.
Al contrario, come già si è avuto modo di chiarire, non sono idonei a determinare l’interruzione
del termine di prescrizione atti d’iniziativa, assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano
i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva. Ricorrendo tale
fattispecie, l’omissione contributiva dovrà essere notificata al contribuente riportando nell’atto
di diffida il riferimento all’atto di accertamento posto a base della richiesta.
5. Gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti
di fine rapporto e trattamenti di fine servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Effetti della sospensione della prescrizione
Le disposizioni in esame non trovano applicazione al regime di prescrizione delle contribuzioni
di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute alle gestioni previdenziali esclusive e per
i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine
servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e afferenti ai periodi di
competenza fino al 31 dicembre 2015.
Rispetto a tali contribuzioni, infatti, i termini di prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10,
della legge n. 335/1995 non si applicano fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 3,
comma 10-bis, della stessa legge.
Diversamente, rispetto alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute
alle medesime gestioni e afferenti ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2016, assoggettate
all’ordinario regime della prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della citata legge n.
335/1995, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-
legge n. 18/2020 e all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020.
In tale caso, valgono le medesime indicazioni contenute nel paragrafo 4.3, relativamente
all’ipotesi in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi dal 31 dicembre 2020.
Pertanto, avuto riguardo alle sospensioni disposte dai citati articoli 37, comma 2, del decreto-
legge n. 18/2020, e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, il computo del nuovo
termine di scadenza della prescrizione subirà l’allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182
giorni) dell’originario termine di maturazione della stessa. A titolo esemplificativo, per il
periodo di competenza gennaio 2016, la prescrizione maturerà il 24 dicembre 2021 (dal 17
febbraio 2021 originario termine di prescrizione + 311 giorni).
6. Gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti
di fine rapporto e trattamenti di fine servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti
di datori di lavoro privati. Effetti della sospensione della prescrizione
Per i datori di lavoro privati che versano i contributi per i propri dipendenti presso una delle
gestioni pubbliche il computo della prescrizione non si applica ai periodi di competenza
anteriori al 12/2014 fino al 31 dicembre 2019 (5 anni dal 31 dicembre 2019), termine
inizialmente fissato al 31 dicembre 2018 e successivamente prorogato (cfr. la circolare n. 117
dell’11 dicembre 2018).
Restano esclusi dal procedimento di regolarizzazione i contributi dovuti dai predetti datori di
lavoro privati per i periodi di competenza anteriori al 12/2014 (competenza 11/2014), per i
quali alla data del 1° gennaio 2020 non risultino effettuate le relative denunce e/o non sia
stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Analogamente, non ricorrendo alcuna delle due predette fattispecie (denuncia e/o notifica di un
atto interruttivo) non potranno essere oggetto di regolarizzazione i contributi relativi ai periodi
di competenza 12/2014 e 01/2015, restando esclusa l’applicazione della sospensione dei
termini di prescrizione di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, tenuto
conto della scadenza della prescrizione maturata in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Per i termini di prescrizione in scadenza dal 23 febbraio 2020 si fa rinvio alle indicazioni di cui
ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
[1] Si evidenzia che tutti gli esempi formulati fanno riferimento alle ipotesi di prescrizione
relativa alla notifica di atti di accertamento. Le regole trovano applicazione anche con riguardo
alla prescrizione relativa a tutte le scadenze legali degli adempimenti mensili o periodici.
[2] Ad esempio, se il termine di prescrizione doveva maturare il 16 gennaio 2021, lo stesso,
per effetto della sospensione (129 giorni + 182 giorni), sarebbe maturato il 23 novembre
2021. Qualora l’atto interruttivo della prescrizione sia stato notificato il 15 gennaio 2021, il
nuovo termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021, senza
possibilità di avvalersi per intero dei giorni di sospensione della prescrizione di cui all’articolo
37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020.
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