Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 127/2020
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblowing)
Riferimento normativo
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblowing)
Testo normativo
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Roma, 06/11/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 127
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito di cui
all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d.
whistleblowing)
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni integrative rispetto alla
circolare n. 54/2018 su oggetto, contenuti, destinatari e modalità di
trasmissione della segnalazione di illecito da parte del dipendente o del
collaboratore dell’Istituto.
INDICE
1. Premessa
2. Oggetto della segnalazione
3. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante
4. Procedura per la segnalazione di illeciti
5. Gestione riservata delle segnalazioni
6. Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori dell’Istituto
7. Pubblicazioni
1. Premessa
L’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, prevede un sistema di garanzie
a carico del pubblico dipendente (c.d. whistleblower) che, nell’interesse dell’integrità della
pubblica Amministrazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del
proprio rapporto di lavoro.
Con la circolare n. 54 del 26 marzo 2018 sono state fornite, per la tutela del dipendente o
collaboratore dell’Istituto che segnala illeciti, le indicazioni attuative di dettaglio, concernenti
l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della citata norma, le disposizioni per la
procedura e la gestione della segnalazione di illecito, nonché la procedura per la segnalazione
all’ANAC di misure discriminatorie o comunque ritorsive nei confronti del segnalante.
La prassi attuativa e le indicazioni dell’ANAC hanno evidenziato la necessità di fornire ulteriori
chiarimenti inerenti all’oggetto della segnalazione e alla distinzione fra segnalazione anonima e
riservatezza dell’identità del segnalante, nonché di aggiornare le disposizioni concernenti sia la
ricezione della segnalazione che la procedura e la gestione della segnalazione, al fine di
promuovere una sempre più efficace applicazione della disciplina de qua.
Pertanto, con la presente circolare si forniscono le seguenti indicazioni, che integrano quelle
già previste dalla citata circolare n. 54/2018.
2. Oggetto della segnalazione
Le condotte illecite, oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 54-bis
del D.lgs n. 165/2001, comprendono non solo le fattispecie riconducibili all’elemento oggettivo
dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II, Capo I del
Codice Penale, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si
riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un
interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla
cura imparziale dell’interesse pubblico. Si deve ritenere che la categoria di fatti illeciti
comprenda altresì i casi in cui si configurano condotte, situazioni, condizioni organizzative o
individuali che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla
commissione di fatti corruttivi in senso proprio.
3. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante
Le disposizioni contenute nell’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001, che garantiscono la
riservatezza del segnalante, presuppongono che il segnalante medesimo renda nota la propria
identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come “dipendente pubblico
che segnala illeciti”, quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda
conoscibile. In sostanza, la ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente,
mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti
pubblici individuabili e riconoscibili.
4. Procedura per la segnalazione di illeciti
Come indicato nel messaggio n. 2974 del 2 agosto 2019 il dipendente che intenda segnalare
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con
l’Istituto, può rappresentare l’illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) mediante l’apposita procedura informatica per la segnalazione degli illeciti.
La procedura informatizzata consente, in sintesi, di:
- inserire in modo semplice ma dettagliato una segnalazione di illecito da parte di un
dipendente dell’Istituto;
- trasmettere la segnalazione al RPCT, che la gestisce secondo le proprie competenze
coinvolgendo, ove ritenuto necessario, il Direttore centrale Risorse umane e il Capo dell’Ufficio
dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa;
- garantire l’anonimato del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione.
Tutte le informazioni tese all’individuazione del segnalante, inclusa la matricola, sono, infatti,
cifrate. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamenti cui non è opponibile il diritto
all’anonimato;
- accertare, in presenza dei predetti obblighi di legge e regolamenti, l’identità del
segnalante. Detta possibilità è riservata, in via esclusiva, al RPCT;
- rendere noto al segnalante lo stato di lavorazione della segnalazione.
Alla procedura e al “Manuale Utente” che ne dettaglia le funzionalità, si accede sul sito intranet
dell’Istituto, tramite la home page della Direzione centrale Antifrode, anticorruzione e
trasparenza, selezionando, all’interno del menu “Anticorruzione/Trasparenza”, la voce
“Segnalazione illeciti/Whistleblower”.
5. Gestione riservata delle segnalazioni
L’RPCT svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati, avvalendosi di un minimo numero
indispensabile di dipendenti, comunque nominativamente individuati.
Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l’RPCT potrà inoltrare la
segnalazione a soggetti terzi, per approfondimenti istruttori o per l’adozione dei provvedimenti
di competenza, come indicato al precedente paragrafo 4.
Nei casi in cui l’RPCT decida di inoltrare la segnalazione al di fuori della procedura informatica
ai seguenti soggetti:
- il dirigente della Struttura in cui si è verificato il fatto o della Struttura sovraordinata,
solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- il Direttore centrale Risorse umane;
- il Capo dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa,
la segnalazione e l’eventuale documentazione verrà trasmessa espungendo tutti i riferimenti
dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.
I dipendenti dell’Istituto – dirigenti e non - che vengono coinvolti dal RPCT nella gestione della
segnalazione sono, comunque, tenuti alla cura dell’anonimato del segnalante e alla trattazione
della segnalazione:
- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di
trattamento in modo da evitare rischi, anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito.
6. Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori dell’Istituto
Come già illustrato nella citata circolare n. 54/2018, le tutele assicurate dal menzionato
articolo 54-bis si applicano anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni
o servizi e che realizzano opere in favore dell’Istituto, nel caso in cui gli stessi segnalino illeciti
di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l’Istituto.
L’Istituto garantisce altresì le modalità di “gestione riservata delle segnalazioni” di cui al
paragrafo 5 della presente circolare anche ai consulenti e collaboratori esterni, con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, che segnalino illeciti di cui siano venuti a
conoscenza in ragione del loro rapporto con l’Istituto.
La segnalazione di illeciti da parte dei predetti soggetti dovrà essere inoltrata al RPCT tramite il
nuovo “Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte dei consulenti e collaboratori
esterni dell’Inps e dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di lavori, beni o servizi
in favore dell’Istituto (art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001)” (COD.MV69), debitamente compilato e
sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica segnalazioneilleciti@inps.it. Il modulo,
in formato pdf editabile, è pubblicato nella sotto sezione “Altri contenuti” > “Prevenzione della
corruzione” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
7. Pubblicazioni
La presente circolare, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il “Modulo per la segnalazione di
condotte illecite da parte dei consulenti e collaboratori esterni dell’Inps e dei lavoratori e
collaboratori delle imprese fornitrici di lavori, beni o servizi in favore dell’Istituto (art. 54 bis
del D.Lgs. 165/2001)” nella stessa richiamati, sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto,
come precisato al paragrafo 6. La piattaforma informatica e il relativo manuale, come indicato
al paragrafo 4, sono pubblicati sulla rete intranet.
La presente circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale con le consuete
modalità e notificata al personale assente dal servizio per periodi di lunga durata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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