D.M. 12 maggio 2021, n. 110, “Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 186 del 5 agosto 2021, di attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nuova modalità di presentazione della domanda di adesione alla gestione
D.M. 12 maggio 2021, n. 110, “Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 186 del 5 agosto 2021, di attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nuova modalità di presentazione della domanda di adesione alla gestione
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
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Roma, 19/08/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 128
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: D.M. 12 maggio 2021, n. 110, “Regolamento recante adesione alla
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 186 del 5 agosto 2021, di
attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160. Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Nuova modalità di presentazione della domanda di
adesione alla gestione
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’adesione alla
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, a seguito della
previsione di cui all’articolo 1, commi 483, 484 e 485, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e al regolamento attuativo di cui al D.M. 12 maggio
2021, n. 110, “Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 186 del 5 agosto 2021, nonché relativamente alla nuova
modalità telematica di presentazione della domanda di adesione.
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo
3. Ambito di applicazione
4. Termini e modalità per l'esercizio della facoltà di adesione alla gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali
4.1 Presentazione della domanda tramite web, direttamente dagli interessati
4.2 Presentazione delle domande tramite Patronato
4.3 Supporto del Contact Center
5. Effetti della comunicazione di adesione
6. Obbligo contributivo
7. Rinvio al messaggio n. 3282/2017
1. Premessa
L'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto la riapertura dei
termini per l’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo
1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i pensionati già dipendenti
pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei
dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché per i dipendenti o
pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in
vigore della suddetta legge (1° gennaio 2020) non risultano iscritti alla citata gestione unitaria.
Il successivo comma 484 ha rinviato per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 483 ad
apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 186 del 5 agosto 2021 è stato pubblicato il D.M. 12
maggio 2021, n. 110, “Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali”, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze, con cui è stato adottato il Regolamento di attuazione dell'articolo
1, comma 483, della legge n. 160/2019, in vigore con decorrenza 20 agosto 2021.
Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alle disposizioni contenute nel
suddetto decreto.
Riguardo la nuova modalità telematica di presentazione della domanda di adesione alla
gestione unitaria, si richiamano le istruzioni operative di cui al messaggio n. 2883 del 12
agosto 2021, e a quanto descritto al successivo paragrafo 4.
2. Quadro normativo
La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito, gestione credito) è stata
istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 245, della legge n. 662/1996, a cui ha fatto seguito il
decreto ministeriale attuativo 28 luglio 1998, n. 463.
Alla predetta gestione sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti con contribuzione alle casse
pensionistiche e/o ai fondi per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) della Gestione
dipendenti pubblici (cfr. il messaggio n. 4325 del 30 aprile 2014).
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, recante
“Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP”, così come
modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è stata introdotta l’iscrizione facoltativa
alla gestione credito per talune categorie di dipendenti e pensionati, previa manifestazione di
volontà di adesione esplicita da esercitarsi entro precisi termini (cfr., da ultimo, il messaggio n.
3282 dell’11 agosto 2017).
La legge n. 160/2019, all’articolo 1, commi da 483 a 485, cui ha fatto seguito il D.M. n.
110/2021, ha previsto la riapertura dei termini per l’iscrizione facoltativa alla gestione credito
per determinate categorie di pensionati e dipendenti.
3. Ambito di applicazione
Ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.M. n. 110/2021 possono aderire alla gestione credito solo i
dipendenti in servizio e i pensionati diretti che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultano
iscritti alla suddetta gestione. In particolare, si tratta di:
a) pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle
seguenti casse della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione
pubblica: Cassa Trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (CTPS), Cassa Pensioni
Dipendenti Enti Locali (CPDEL), Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), Cassa Pensioni Ufficiali
Giudiziari (CPUG), Cassa Pensioni Sanitari (CPS). Ne fanno parte anche i pensionati che, a
seguito della privatizzazione dell’ente datoriale, hanno mantenuto l’iscrizione a una delle
suddette casse pensionistiche, nonché i sottufficiali in ausiliaria che fruiscono di un trattamento
provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa;
b) pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione
speciale di previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione pubblica bensì a carico di gestioni o
fondi speciali diversi dalle suddette casse pensionistiche pubbliche (ad esempio, FPLD, INPGI,
ENPAM);
c) dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi (ex ENPAS o ex
INADEL) per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
4. Termini e modalità per l'esercizio della facoltà di adesione alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali
La volontà di adesione deve essere manifestata all’INPS dai soggetti individuati al precedente
paragrafo 3, perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. n.
110/2021 (data ultima per aderire 20 febbraio 2022), avvalendosi della procedura telematica
“Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”.
4.1 Presentazione della domanda tramite web, direttamente dagli interessati
Il servizio di presentazione delle domande è reso disponibile sul sito internet dell’Istituto
(www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Adesione alla
gestione delle prestazioni creditizie e sociali”.
Per potere accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di una delle seguenti
credenziali: SPID almeno di livello 2, CIE, CNS o PIN dispositivo (si ricorda che, a decorrere dal
1° ottobre 2020, l’Istituto non rilascia più nuovi PIN). Dopo aver superato la fase di
autenticazione, nella home page della procedura si può accedere alle seguenti funzionalità:
- Nuova domanda;
- Consultazione domanda;
- Consultazione stato lavorazione pratica.
Al richiedente è consentito:
- inserire una domanda di adesione;
- scaricare, visualizzare e stampare (in formato pdf) la domanda protocollata;
- sostituire la domanda già acquisita e procedere con l’inserimento di una nuova domanda (in
tal caso le informazioni salvate della precedente domanda saranno sovrascritte).
4.2 Presentazione delle domande tramite Patronato
Le istanze in esame possono essere presentate anche tramite Patronato. L’accesso online da
parte dei Patronati avviene attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”
> “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”.
I Patronati possono accedere alle medesime funzionalità previste per i cittadini.
Nel caso in cui la domanda sia stata presentata dal Patronato, cui è stato attribuito regolare
mandato, il cittadino interessato avrà comunque la possibilità di consultare e verificare, tramite
le credenziali in suo possesso (SPID, CIE, CNS o PIN dispositivo), lo stato di definizione della
pratica.
4.3 Supporto del Contact Center
La domanda può essere altresì presentata avvalendosi del supporto offerto dal servizio di
Contact Center Multicanale, disponibile telefonicamente al numero verde 803.164 (riservato
all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere
esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente), che
provvederà a fornire al cittadino tutte le informazioni in materia, nonché l’assistenza in merito
al servizio web, per orientarlo al corretto utilizzo dello stesso, supportandolo in tutte le fasi,
dalle modalità di accesso alla presentazione della domanda.
5. Effetti della comunicazione di adesione
La comunicazione di adesione da parte dei soggetti di cui al precedente paragrafo 3 comporta
l’iscrizione alla gestione credito a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui è presentata
la comunicazione stessa.
Dalla medesima data decorre il relativo obbligo contributivo per il quale si rinvia al successivo
paragrafo 6.
L'adesione alla gestione credito una volta esercitata è irrevocabile.
6. Obbligo contributivo
Per i dipendenti, l'iscrizione alla gestione predetta, sia in forma facoltativa che obbligatoria,
comporta il versamento del contributo pari allo 0,35 per cento, a carico del dipendente,
commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, determinata ai sensi dell’articolo 2,
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’art. 1, comma 242, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, l’art. 2 del D.M. n. 463/1998 e l’art. 3 del D.M. n. 45/2007).
Il versamento del contributo avviene con le stesse modalità previste per quello concernente il
trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni e
degli enti nei confronti del dipendente.
Per i pensionati, l’adesione comporta un contributo pari allo 0,15 per cento dell’ammontare
lordo del trattamento pensionistico con una corrispondente trattenuta mensile.
Nessun contributo è dovuto dai pensionati indicati al precedente paragrafo 3, se titolari di
pensione con un importo inferiore o uguale al trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Tale importo è automaticamente adeguato prendendo
a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti.
Come anticipato, l'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è
irrevocabile ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge n. 160/2019.
Il contributo è a totale carico dell’interessato e non è rimborsabile ancorché non siano state
erogate prestazioni.
Per le indicazioni relative alla gestione delle denunce contributive e dei versamenti, si rinvia al
paragrafo 5 del messaggio n. 3282/2017.
7. Rinvio al messaggio n. 3282/2017
Nei paragrafi precedenti sono state fornite indicazioni per le categorie di pensionati e
dipendenti interessati dalla riapertura dei termini per l’adesione alla gestione credito di cui al
D.M. n. 110/2021 per i quali è stato previsto il termine dei sei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto stesso entro il quale manifestare la volontà di adesione, chiarendo altresì
che l'iscrizione alla gestione e il relativo obbligo contributivo decorrono dal primo giorno utile
del mese in cui è presentata la comunicazione di adesione.
Per le categorie non rientranti nell’ambito di applicazione del D.M. n. 110/2021, e quindi per i
lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 2020 e per i pensionandi dalla medesima data, restano
confermati i termini per aderire e le indicazioni contenuti nel messaggio n. 3282/2017.
In particolare, i dipendenti assunti e/o trasferiti presso enti e amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 non iscritti alla Gestione dipendenti
pubblici ai fini delle prestazioni pensionistiche o del trattamento di fine rapporto o fine servizio,
possono aderire manifestando la relativa volontà entro 30 giorni dalla data di assunzione o
dalla data del trasferimento.
Il citato messaggio n. 3282/2017 disciplina anche la facoltà di adesione alla gestione credito
per i periodi successivi al pensionamento, per i dipendenti in servizio già iscritti
obbligatoriamente o per adesione alla suddetta gestione e prossimi al pensionamento.
Tale facoltà di adesione deve essere esercitata entro l’ultimo giorno di servizio.
Per quanto concerne il personale in ausiliaria, si ricorda che per mantenere l’iscrizione alla
gestione credito dopo la cessazione dall’ausiliaria, gli ufficiali devono manifestare la volontà di
aderire alla gestione medesima entro l’ultimo giorno di iscrizione obbligatoria, quindi entro
l’ultimo giorno di ausiliaria.
I sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria possono chiedere di aderire alla gestione
credito entro l’ultimo giorno di servizio antecedente al collocamento in ausiliaria.
Fatta eccezione per i diversi termini di adesione previsti ed evidenziati per le categorie
esaminate al presente paragrafo rispetto ai dipendenti e pensionati destinatari delle
disposizioni di cui al D.M. n. 110/2021, si fa presente che dalla data del 20 agosto 2021 tutti i
soggetti che possono aderire devono avvalersi della modalità telematica di presentazione della
domanda di adesione descritta al predetto paragrafo 4. Detta modalità, illustrata con il
messaggio n. 2883/2021, sostituisce quanto indicato nel messaggio n. 3282/2017.
Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali indicazioni operative per la
gestione delle richieste di adesione secondo la nuova modalità telematica.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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