Obblighi di iscrizione e contributivi del personale civile e del Corpo militare dell’Associazione Italiana della Croce Rossa e, successivamente, dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178
Obblighi di iscrizione e contributivi del personale civile e del Corpo militare dell’Associazione Italiana della Croce Rossa e, successivamente, dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
Roma, 04/02/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 13
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Obblighi di iscrizione e contributivi del personale civile e del Corpo
militare dell’Associazione Italiana della Croce Rossa e,
successivamente, dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana per
effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto effettua una ricognizione normativa per
chiarire gli obblighi d’iscrizione e contributivi dell’Associazione Italiana della
Croce Rossa e dell’ ”Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana” di cui al
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che ha riorganizzato
l’Associazione medesima, con particolare riferimento al personale del Corpo
militare, compreso quello inserito nel contingente di personale in servizio
attivo di cui all’articolo 5, comma 6, del medesimo decreto.
INDICE
1. Il quadro normativo
2. Obblighi di iscrizione e contributivi della Croce Rossa per il personale appartenente al Corpo
militare
3. La riorganizzazione della Croce Rossa: il personale del Corpo militare volontario e, in
particolare, il contingente di personale in servizio attivo, ex articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178
4. Regime applicabile al personale trasferito per mobilità ad altre Amministrazioni pubbliche
1. Il quadro normativo
L’Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito Croce Rossa) - fondata il 15 giugno 1864,
successivamente trasformata in corpo morale con il Regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 -
rientrava tra gli enti con obbligo di iscrizione e contributivo al Fondo Previdenza Lavoratori
Dipendenti (FPLD) gestito dall’INPS.
Successivamente, con l’emanazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, la Croce
Rossa è stata inquadrata tra gli enti pubblici, segnatamente tra gli enti di assistenza generica.
La legge, da ultimo richiamata, non conteneva alcuna disposizione in ordine al regime
pensionistico di iscrizione del personale dipendente che, pertanto, continuava ad essere iscritto
al FPLD.
La Croce Rossa, quale ente pubblico, si è avvalsa della legge 8 agosto 1991, n. 274, che,
all’articolo 5, comma 7, ha disposto per diverse categorie di enti pubblici la riapertura dei
termini per esercitare la facoltà prevista dall’articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379; tale
facoltà ha consentito agli Enti destinatari della norma di iscrivere il proprio personale alle
Casse pensioni degli ex Istituti di Previdenza allora gestite dal Ministero del Tesoro, a
condizione che l’Ente adottasse la deliberazione di massima, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della legge.
La Croce Rossa ha adottato, infatti, in data 26 febbraio 1992, l’Ordinanza Commissariale n.
4086, avente ad oggetto l’iscrizione obbligatoria del personale non medico alla Cassa pensioni
dipendenti enti locali (CPDEL) e del personale medico alla Cassa pensioni sanitari (CPS); il
Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro del Lavoro e della
previdenza sociale, ha approvato la suddetta Ordinanza Commissariale, con decreto del 31
gennaio 1994.
Conseguentemente, con il perfezionamento del citato iter procedimentale, il personale assunto
dalla Croce Rossa, a decorrere dal 31 gennaio 1994, è stato iscritto, in relazione alla categoria
di appartenenza, obbligatoriamente alla CPS o alla CPDEL, Casse gestite dall’ex INPDAP, per
effetto del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, ed attualmente dall’INPS, per effetto del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
Al personale già iscritto, alla data del 31 gennaio 1994, al FPLD è stata invece riconosciuta la
facoltà di optare per l’iscrizione alle casse pensionistiche suindicate (CPS o CPDEL), entro
cinque anni dalla data di approvazione dell’Ordinanza (quindi, entro il 31 gennaio 1999); ciò
ha comportato che i dipendenti - già in servizio alla data del 31 gennaio 1994 - che non
avevano esercitato la citata opzione, continuavano ad essere iscritti al FPLD.
Da ultimo, l’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e ss. mm. ii., ha
disciplinato la riorganizzazione della Croce Rossa trasferendo dal 1° gennaio 2016 le sue
funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana, soggetto di diritto privato;
per effetto dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo[1] la Croce Rossa ha assunto, fino
alla cessazione della sua attività, la denominazione di “Ente Strumentale alla Croce Rossa
Italiana” (di seguito ESACRI), ente pubblico non economico, conservando pertanto la natura di
ente con personalità giuridica di diritto pubblico, già riconosciuta alla Croce Rossa dal decreto-
legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1995,
n. 490.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.lgs n. 178/2012 e ss.mm.ii., l'ESACRI è stato posto in
liquidazione coatta amministrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il personale dell’ESACRI proveniente dalla Croce Rossa conserva il regime di iscrizione
preesistente.
Considerata la natura di ente pubblico non economico della Croce Rossa e, quindi, dell’ESACRI
per effetto del processo di trasformazione della Croce Rossa medesima, tutti i dipendenti sono
iscritti obbligatoriamente all’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP); gli iscritti alla
CPS o alla CPDEL sono iscritti, inoltre, obbligatoriamente anche alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali.
I dipendenti iscritti al FPLD hanno avuto la facoltà di aderire alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali per effetto delle disposizioni del decreto del Ministro
dell’Economia e finanze 7 marzo 2007, n. 45 e successive modifiche.
Il personale dell’ESACRI, come quello della Croce Rossa Italiana, non è iscrivibile al Fondo ex
INADEL o ex ENPAS in quanto dipendente di enti non rientranti tra quelli con obbligo di
iscrizione ai citati fondi per le prestazioni di fine servizio.
Infine, il personale con contratto di lavoro a tempo determinato è obbligatoriamente soggetto
all’Assicurazione Sociale per l’Impiego ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.[2]
Il personale assunto dall’Associazione della Croce Rossa Italiana, compreso quello che ha
esercitato l’opzione per la risoluzione del contratto con l’ESACRI e la contestuale assunzione da
parte dell’Associazione, è iscritto ai fini pensionistici al FPLD in quanto dipendente da un datore
di lavoro privato; si evidenzia, inoltre, che il personale proveniente dall’ESACRI che viene
assunto dall’Associazione non può essere iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali anche se in precedenza è stato iscritto obbligatoriamente o per adesione alla
gestione predetta; detto personale non può, altresì, essere iscritto all’Assicurazione sociale vita
(Gestione ex ENPDEP).
2. Obblighi di iscrizione e contributivi della Croce Rossa per il personale
appartenente al Corpo militare
La Croce Rossa, in epoca antecedente al suo riordino, comprendeva tra i propri dipendenti
anche personale militare iscritto nel c.d. “Ruolo speciale ad esaurimento del Corpo militare
della Croce Rossa”, istituito per effetto dell’articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730[3].
Detto personale ha inoltrato all’INPS numerose diffide per l’iscrizione alla Cassa trattamenti
pensionistici dei dipendenti dello Stato (a seguire CTPS) rivendicando il diritto al trasferimento
a tale cassa dei contributi versati ad altra gestione pensionistica sostenendo di appartenere
alle Forze Armate.
Per fornire riscontro alle richieste di chiarimento pervenute in ordine all’iscrivibilità alla CTPS
del personale del corpo militare della Croce Rossa, si ritiene opportuno riepilogare la normativa
vigente in materia di obblighi di iscrizione alla CTPS.
L’articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito, a partire dal 1° gennaio
1996, la CTPS come gestione separata nell’ambito dell’ex INPDAP ed ha individuato le seguenti
categorie di personale iscrivibile: i dipendenti dello Stato ovvero categorie di personale il cui
trattamento pensionistico è a carico del bilancio dello Stato.
Ai fini del trattamento pensionistico assicurato ai dipendenti dello Stato, il D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (“Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato”), all’articolo 1 dispone che sono considerati dipendenti dello Stato gli
impiegati civili e gli operai dello Stato, nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della
giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli
istituti di istruzione statali e i militari delle Forze Armate e dei Corpi di polizia.
Considerato che il personale del Corpo militare della Croce Rossa non è compreso tra le
categorie di personale iscrivibile alla CTPS secondo le norme di carattere generale, l’obbligo di
iscrizione a tale cassa potrebbe derivare soltanto da una norma specifica che equipari detto
personale al personale delle Forze Armate ovvero dei Corpi di polizia.
A tal proposito, si deve considerare che l’articolo 1626 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66[4] (“Codice dell'ordinamento militare”), definisce il Corpo militare della Croce Rossa un
corpo speciale volontario ausiliario delle Forze Armate di Stato; tale norma, riproponendo la
disposizione di cui all’articolo 1 del Regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484[5] (“Norme per
disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed
amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana”), conferma la non appartenenza dello
stesso alle Forze Armate.
L’esclusione del Corpo militare della Croce Rossa anche dai Corpi di polizia trova conferma nel
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che precisa che le Forze di polizia sono costituite
dalle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e
Corpo forestale dello Stato[6]) e dalle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei
Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
A ciò si aggiunga che l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ("Collegato lavoro"),
nel riconoscere la specificità del ruolo e dello stato giuridico del personale appartenente alle
Forze Armate, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - in dipendenza della
peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e
regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i
correlati impieghi in attività usuranti - non ha annoverato il Corpo militare della Croce Rossa.
L’esclusione dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia del personale militare della Croce Rossa
risulta altresì confermata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale; la Corte, infatti, nelle
motivazioni dell’ordinanza n. 273/1999, ha ritenuto che il personale militare della Croce Rossa
non appartiene né alle Forze Armate né alle Forze di Polizia e che, tra l’altro, non si tratta di
personale dipendente dello Stato, ma di personale di un ente eretto a suo tempo in corpo
morale, divenuto ente privato di interesse pubblico ed, infine, ente pubblico di assistenza
generica nell’ambito degli enti pubblici non economici di cui alla legge n. 70/1975.
Per le ragioni sin qui esposte, esclusa quindi l’appartenenza del corpo militare della Croce
Rossa alle Forze Armate e ai Corpi di polizia, l’obbligo di iscrizione alla CTPS può discendere da
disposizioni che equiparino, sotto il profilo pensionistico, il servizio reso dai militari della Croce
Rossa a quello reso dal personale delle Forze Armate.
La conclusione anzidetta trova, infatti, conferma nelle disposizioni degli articoli 1759 e 1760
del Codice dell’Ordinamento Militare; in particolare l’articolo 1759[7], dopo aver escluso la
valutabilità, agli effetti di pensione, del servizio volontario prestato dal personale militare della
Croce Rossa in tempo di pace come servizio prestato allo Stato, dispone invece
l’equiparazione, sotto il profilo pensionistico, al servizio reso allo Stato del servizio prestato in
tempo di guerra o di grave crisi internazionale al seguito delle Forze Armate; il successivo
articolo 1760 prevede che le pensioni normali (pensioni degli iscritti alle gestioni esclusive
dell’AGO, gestite dall’ex INPDAP) correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi
internazionale dal personale del corpo militare della Croce Rossa Italiana siano liquidate
secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze Armate. Tale disposizione
determina l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla CTPS del personale del corpo militare
della Croce Rossa iscritto alle casse pensionistiche ex INPDAP (CPDEL o CPS), esclusivamente
per i periodi di servizio prestato in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, con il
conseguente diritto alle maggiorazioni di servizio previste per il personale delle Forze Armate.
Pertanto, ferme restando le disposizioni in materia di riunione e ricongiunzione dei servizi
prestati con obbligo di iscrizione a più casse pensionistiche a carico della gestione esclusiva ex
INPDAP (legge n. 523/1954 e D.P.R. n. 1092/1973), trova applicazione, limitatamente ai
periodi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, la speciale disciplina in
materia pensionistica prevista per il personale delle Forze Armate.
Per le prestazioni di fine servizio e, in particolare, per definire l’iscrivibilità del personale
militare della Croce Rossa al fondo ex ENPAS, si rileva che dalla normativa vigente di carattere
generale, di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (“Testo unico che disciplina le prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”) non è possibile ricavare indici
positivi per il riconoscimento dell’obbligo di iscrizione al suddetto fondo.
Agli effetti dell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 1032/1973, infatti, sono dipendenti statali gli
impiegati civili e gli operai dello Stato, nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della
giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli
istituti di istruzione statali.
L’articolo 1, comma 3, del D.P.R. n. 1032/1973 prevede il conseguimento del diritto
all’indennità di buonuscita dei militari delle Forze Armate e dei Corpi di polizia in servizio
permanente o continuativo alla cessazione dal servizio e dopo un anno di iscrizione al Fondo ex
ENPAS; detto personale è iscritto al Fondo ex ENPAS dalla data in cui transita nei ruoli del
servizio permanente; i periodi precedenti al servizio permanente possono essere valorizzati -
ai fini dell’indennità di buonuscita - tramite riscatto oneroso a carico dell’iscritto dopo il
passaggio nei ruoli (cfr. l’art. 1909 del D.lgs n. 66/2010).
Ciò premesso, si evidenzia che durante il servizio non riconducibile a situazioni di guerra o di
grave crisi internazionale, anche per il personale inquadrato nel c.d. “Ruolo speciale ad
esaurimento del Corpo militare della Croce Rossa” permanevano gli obblighi di contribuzione
indicati al paragrafo 1, tenuto conto che gli stessi avevano instaurato un rapporto di lavoro
subordinato a seguito dei provvedimenti di assunzione adottati all’epoca dalla Croce Rossa
medesima.
3. La riorganizzazione della Croce Rossa: il personale del Corpo militare
volontario e, in particolare, il contingente di personale in servizio attivo, ai
sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178
A seguito del processo di riorganizzazione della Croce Rossa - operato dal decreto legislativo n.
178/2012, e ss. mm. ii., a norma dell’articolo 2 della legge n. 183/2010 - il corpo militare della
Croce Rossa ha assunto la denominazione di “Corpo militare volontario”.
Il citato D.lgs n. 178/2012 ha disciplinato l’inquadramento giuridico ed economico del
personale militare della Croce Rossa; il personale già in servizio continuativo per effetto di
provvedimenti di assunzione è transitato in un ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale
civile dell’ESACRI (cfr. l’art. 5, c. 5, del D.lgs n. 178/2012) a decorrere dal 21 luglio 2016, data
di entrata in vigore del D.P.C.M. 25 marzo 2016.[8]
Tale decreto ha definito i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti per il personale civile e militare già appartenente al corpo militare. Dalla data di
immissione nel predetto ruolo il personale militare è stato collocato in congedo, come previsto
dal D.lgs n. 178/2012 ed iscritto, a domanda, nel ruolo del Corpo militare volontario.
Il Corpo militare di cui all’articolo 5, comma 3, del D.lgs n. 178/2012 è, quindi, costituito
esclusivamente da personale volontario in congedo; detto personale resta disciplinato dal
Codice dell’Ordinamento Militare per quanto non diversamente previsto dal D.lgs n. 178/2012;
il servizio prestato dal Corpo militare è gratuito (cfr. l’art. 5, c. 4, del D.lgs n. 178/2012) e gli
appartenenti al ruolo unico sono soci dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, subentrata
nelle funzioni della Croce Rossa.
Per assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze Armate resi dai
Corpi ausiliari, il D.lgs n. 178/2012 ha previsto la costituzione, previo espletamento di
un’apposita procedura di selezione, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio
attivo avente, altresì, la qualifica di militare in congedo; il suddetto personale, assicurate
prioritariamente le funzioni ausiliarie, ha concorso agli impieghi di protezione civile.
Durante l’espletamento del servizio attivo, il personale inquadrato, a decorrere dal 21 luglio
2016, nel ruolo dell’ESACRI ha diritto alla conservazione del posto di lavoro con l’obbligo
dell’ESACRI, come indicato nel parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, all’erogazione
del trattamento economico e degli oneri previdenziali ed assicurativi previsti per il personale
civile dell’ente medesimo (cfr. paragrafo 1, fatto salvo quanto indicato in precedenza per
eventuali periodi di servizio riconducibili a situazioni di guerra o di grave crisi internazionale).
A decorrere dal 1° ottobre 2017, data prevista dal decreto del 9 giugno 2017 del Ministro della
Difesa di concerto con il Ministro della Salute (cfr. l’art. 5, c. 6, del D.lgs n. 178/2012), anche il
personale in servizio attivo del corpo militare è stato immesso nel ruolo civile dell’ESACRI ed
inquadrato secondo le tabelle di equiparazione del citato D.P.C.M. 25 marzo 2016.
4. Regime applicabile al personale trasferito per mobilità ad altre
Amministrazioni pubbliche
Per gli aspetti relativi agli obblighi di iscrizione e contributivi relativi al personale dell’ESACRI
trasferito per mobilità ad altre Amministrazioni pubbliche si rinvia alle indicazioni contenute nel
messaggio n. 1422 del 30 marzo 2018 (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Articolo 2 del D.lgs n. 178/2012: “1. La CRI è riordinata secondo le disposizioni del
presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la
denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana», di seguito denominato Ente,
mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non
più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.”
[2] Per la determinazione della misura della contribuzione dovuta si rinvia alla circolare n.
140/2012.
[3] Articolo 12 della legge n. 730/1986: “1. Il personale convenzionato da enti,
amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo, con i fondi appositamente stanziati
e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e
febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo,
Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in
Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo
dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio
1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque
prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un
concorso riservato, al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli
speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati
prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è
immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di
Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale
convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli
speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti. 2. La immissione nei ruoli
speciali di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al
pubblico impiego, ad eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo
comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6. Non possono in ogni
caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai
sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n.
646. 3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei
ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto
attività di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1”.
[4] Articolo 1626 del D.lgs n. 66/2010: “1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di
pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa Italiana arruola proprio personale
che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate”.
[5] Articolo 1 del Regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484: “Per il funzionamento dei suoi
servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana arruola un proprio
personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa), che costituisce un corpo
speciale volontario, ausiliario delle Forze armate dello Stato”. Il Regio decreto è stato abrogato
dal D.lgs n. 66/2010.
[6] Il Corpo Forestale dello Stato è cessato il 31/12/2016 e gran parte delle competenze e del
personale sono state trasferite nel neocostituito Comando Unità Carabinieri per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare – cfr. D.lgs 19 agosto 2016, n. 177.
[7] Articolo 1759 del Codice dell’ordinamento militare: “1. Il servizio volontario prestato dal
personale militare della Croce rossa Italiana in tempo di pace non può essere in nessun caso
valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici. 2. Il servizio
prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al
seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso
allo Stato”.
[8] Articolo 6, comma 1, del D.lgs n. 178/2012: “1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalità di
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale
civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5
già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale
e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione,
previa informativa alle organizzazioni sindacali”.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 30-03-2018
Messaggio n. 1422
OGGETTO: Chiarimenti sulla facoltà di opzione per il personale trasferito per
mobilità e, in particolare, per il personale proveniente
dall’Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), dall’Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) e dagli Enti di
area vasta
A seguito dei vari procedimenti di mobilità avvenuti tra le amministrazioni pubbliche,
appartenenti anche a comparti di contrattazione collettiva differenti, e con particolare
riferimento agli obblighi di iscrizione e contribuzione relativi al personale coinvolto nei processi
di mobilità proveniente dall’Associazione Italiana della Croce Rossa, dall’Ente strumentale alla
Croce Rossa Italiana (ESACRI) e dagli Enti di area vasta, si forniscono i necessari chiarimenti in
ordine alla possibilità del suddetto personale di avvalersi della facoltà di opzione per
mantenere il regime pensionistico e il trattamento di fine servizio dell’ente di provenienza.
Il quadro normativo di riferimento, connesso all’esercizio della facoltà di opzione per il
mantenimento della posizione assicurativa già costituita in base alla gestione pensionistica
dell'amministrazione o ente di provenienza - articolo 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, e
relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 104/1993) - ha subito, nel corso del tempo,
rilevanti modifiche che hanno inciso sulla portata generale della disposizione citata.
La disciplina di cui alla legge n. 554/1988, inizialmente limitata ai processi di mobilità per
l’anno 1989, ha trovato applicazione anche per i seguenti anni:
per il 1990, con l’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37;
per il 1991, con l’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
per il 1992, con l’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
dal 1993, la disposizione contenuta nell’articolo 6 della legge n. 554/1988 è
espressamente richiamata dall’articolo 35 (“Procedimento per l’attuazione della mobilità”)
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che conserva la validità anche negli anni
successivi a seguito delle modifiche e degli aggiornamenti di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dell’articolo 16 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546.
Il richiamo operato dal citato articolo 35 del D.lgs n. 29/1993 ha mantenuto la sua efficacia
fino al 22 aprile 1998. Dal 23 aprile 1998 è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, che ha riscritto l’articolo 35, modificandone la rubrica (“Eccedenze di personale e
mobilità collettiva”) e disciplinando la mobilità all’articolo 33 (“Passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse”) – ora articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 -
privandola, tuttavia, della disposizione contenuta nel testo originario che accordava la facoltà
di opzione.
Ne consegue che dal 23 aprile 1998 il personale transitato a seguito di processi di mobilità non
può esercitare la facoltà di opzione ex art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Pertanto, escluso per il personale trasferito per mobilità, in termini generali, l’esercizio della
facoltà di opzione di cui all’articolo 6 della citata legge n. 544/1988, in considerazione dei
numerosi quesiti pervenuti occorre soffermarsi sulla mobilità del personale in sovrannumero
degli Enti di area vasta, del personale dall’Associazione Italiana della Croce Rossa e, a seguito
della trasformazione di quest’ultima, dell’ESACRI, oggetto della disciplina speciale di mobilità
dettata dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14
settembre 2015, emanato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 165/2001. Detto
decreto, nel disciplinare la mobilità del personale, non prevede alcuna disposizione in ordine al
regime previdenziale del personale trasferito.
L’articolo 10, comma 1, del citato decreto dispone, infatti, che le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, operano all’atto
dell’inquadramento del personale in mobilità l’equiparazione tra le aree funzionali e le
categorie di inquadramento del personale appartenente allo stesso o diverso comparto di
contrattazione collettiva ai sensi del decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri adottato
ex art. 29-bis del D.lgs n. 165/2001 (D.P.C.M. 26 giugno 2015).
Il successivo comma 3 del richiamato articolo 10 dispone, senza eccezione alcuna,
l’applicabilità dell’articolo 30, comma 2-quinques, del D.lgs n. 165/2001 ai dipendenti della
CRI trasferiti in esito alle procedure di mobilità di cui al D.P.C.M. 26 giugno 2016. Tale articolo
dispone che, salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel
comparto dell’amministrazione di destinazione.
Considerato che nei processi di mobilità disciplinati dal D.M. 14 settembre 2015 non è prevista
alcuna facoltà di opzione per mantenere il regime pensionistico e previdenziale dell’ente di
provenienza, si chiarisce che il D.P.C.M. 26 giugno 2015, richiamato talvolta nei diversi quesiti,
rileva esclusivamente per le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale.
Parimenti, il successivo D.P.C.M. 25 marzo 2016 attiene esclusivamente ai criteri e alle
modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo
militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile della CRI
richiamando altresì all’articolo 2, per la mobilità intercompartimentale del personale civile, il
D.P.C.M. 26 giugno 2015.
Dalla data di trasferimento cessano altresì le iscrizioni per le prestazioni creditizie e
assistenziali non obbligatorie per l’amministrazione di destinazione.
Resta confermata, per i lavoratori non iscritti obbligatoriamente alla gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali, la facoltà di aderire ex D.M. n. 45/2007, entro 30 giorni dal
trasferimento, alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cfr. da ultimo la
circolare n. 6/2014) nonché, per i dipendenti che cessano dall’iscrizione all’Assicurazione
sociale vita (gestione ex ENPDEP), la facoltà di proseguire volontariamente l’iscrizione previa
presentazione della domanda di prosecuzione entro un mese dalla cessazione dal servizio con
diritto a pensione (cfr. la circolare n. 104/2014).
Si evidenzia, infine, che il personale trasferito per mobilità ha diritto alla liquidazione di
un’unica indennità di fine servizio, comunque denominata, ai sensi dell’articolo 6, comma 4,
della legge n. 554/1988, nonché degli articoli 12 e ss. del relativo Regolamento di attuazione
(D.P.R. n. 104/1993), sia pure con le specificità previste dall’articolo 6, comma 7-bis, del D.lgs
n. 178/2012 riguardo ai tempi di trasferimento delle risorse all’Ente previdenziale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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