Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Effetti sulle indennità di fine servizio comunque denominate delle disposizioni di cui all’articolo 23
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Effetti sulle indennità di fine servizio comunque denominate delle disposizioni di cui all’articolo 23
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 17/11/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 130
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Effetti sulle indennità di fine
servizio comunque denominate delle disposizioni di cui all’articolo 23
SOMMARIO: Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l’accesso al finanziamento
agevolato per coloro i quali, collocati a riposo con diritto a pensione c.d.
quota 100 o aventi i requisiti pensionistici di cui all’articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2011, n. 214, hanno visto differire nel tempo la decorrenza dei
termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata.
INDICE
1. Premessa
2. Ambito soggettivo
3. Modalità di concessione del finanziamento
4. Fondo di garanzia
5. Flusso operativo
6. Adeguamento flusso cessione di cui al D.P.R. n. 180/1950
1. Premessa
L’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
per il personale degli enti pubblici di ricerca di richiedere alle banche o agli altri intermediari
finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro (cfr. il successivo paragrafo 3), il
finanziamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non
superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile
per l’erogazione di tale indennità.
Per tutti i dipendenti pubblici rimane in ogni caso fermo il diritto di cedere in tutto o in parte il
trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR), così come disciplinato dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, in relazione
alla prestazione netta spettante e detratto l’eventuale importo oggetto di anticipo finanziario di
cui al citato articolo 23, comma 2.
2. Ambito soggettivo
La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico di cui al
comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione c.d. quota 100), nonché a
quelli che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del
decreto in commento, al trattamento di pensione in base ai requisiti di cui all’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2011, n. 214.
Dall’interpretazione letterale della norma in esame discende che sono esclusi dalla possibilità di
ottenere il finanziamento agevolato non soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal
servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire
l’indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al
pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra
indicate. Pertanto, è escluso dall’applicazione della norma in argomento il personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco.
3. Modalità di concessione del finanziamento
Ai sensi dell’articolo 23, commi 2 e seguenti, del decreto-legge n. 4/2019, il finanziamento del
trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell’importo netto
di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte
dell’INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore. L’importo ceduto non può
essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù di
una qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro
solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità dei crediti
derivanti dal trattamento di fine servizio e di fine rapporto maturato.
La concreta attuazione della norma, ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge n.
4/2019, è stata demandata ad un Regolamento disciplinato con il D.P.C.M. 22 aprile 2020, n.
51 (G.U. Serie Generale n. 150 del 15 giugno 2020), nonché ad uno specifico Accordo quadro
tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’Economia e delle finanze, il
Ministro della Pubblica amministrazione e l’Associazione Bancaria Italiana, sentito l’INPS,
approvato con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020 (G.U.
Serie Generale n. 221 del 5 settembre 2020). Detto Accordo definisce i termini e le modalità di
adesione della banca, le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di
anticipo del TFS/TFR, lo schema della proposta di contratto, le modalità di presentazione della
domanda e le modalità di comunicazione con l’ente erogatore.
4. Fondo di garanzia
L’articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019 prevede, a copertura del rischio di credito
dei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca o dagli intermediari finanziari, l’istituzione di
un Fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, con
una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l'anno 2019.
La garanzia del Fondo copre l'80% dell’importo dell’anticipo del TFS/TFR ed è a prima
richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla
garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di
ultima istanza.
Il Fondo di garanzia è affidato in gestione all’INPS.
5. Flusso operativo
L’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019 prevede che il flusso per la concessione
dell’anticipo finanziario si attivi a fronte di una richiesta di certificazione prodotta dall’iscritto
con domanda online in base alla modalità di trasmissione attualmente prevista per le istanze
prodotte all’Istituto ai fini della cessione ordinaria di cui al D.P.R. n. 180/1950.
La Struttura territoriale competente deve provvedere a rilasciare la certificazione all’utente
entro il termine di 90 giorni dalla data della domanda (cfr. l’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. n.
51/2020), rendendola disponibile per l’utente nell’Area riservata del cittadino del Portale INPS.
La certificazione non ha un termine di validità e l’eventuale successivo contratto di anticipo
finanziario, perfezionato tra la le parti e notificato alle Strutture territoriali INPS tramite PEC
dalla banca o dagli intermediari finanziari, diviene efficace solo dopo la produzione da parte
della competente Struttura territoriale della cosiddetta “presa d’atto” positiva, che dovrà
essere obbligatoriamente rilasciata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del
contratto di anticipo finanziario.
L’INPS provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla
normativa vigente, la somma oggetto del credito ceduto, trattenendo tale importo
dall’indennità di fine servizio comunque denominata (TFS/TFR) spettante all’iscritto.
6. Adeguamento flusso cessione ordinaria di cui al D.P.R. n. 180/1950
A seguito dell’introduzione dell’anticipo finanziario di cui al decreto-legge n. 4/2019, viene
adeguato il flusso della cessione ordinaria di cui all’articolo 1 del D.P.R. n. 180/1950, così
come modificato dal comma 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10.
Infatti, dal momento che la nuova disciplina dell’anticipo finanziario di cui all’articolo 23 del
decreto-legge n. 4/2019 non contempla alcun termine di validità della certificazione rilasciata
dall’ente erogatore ai fini dell’anticipo del TFS/TFR, non deve essere più considerato perentorio
il termine di 15 giorni lavorativi previsto dalla circolare INPDAP n. 12 del 28 giugno 2011 per
la validità della certificazione dell’importo del TFS/TFR, rilasciata dall’INPS ai fini della cessione.
Pertanto, i pensionati che avranno ricevuto dall’INPS, previa domanda inoltrata tramite
procedura online, la certificazione dell’importo del TFS/TFR cedibile ai fini della cessione
ordinaria, potranno utilizzarla a tale fine anche decorsi i 15 giorni lavorativi dal rilascio della
stessa. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la Struttura territoriale
competente dovrà obbligatoriamente effettuare, entro il termine di 30 giorni, da intendersi non
perentorio, dalla notifica dell’avvenuta conclusione del contratto, le verifiche necessarie a
confermare o modificare la somma precedentemente certificata. Le risultanze di tale verifica
dovranno essere comunicate all’istituto bancario/finanziario attraverso la conferma della
avvenuta notifica del contratto di cessione (c.d. presa d’atto).
In ordine agli aspetti di carattere prettamente operativo, si fa riserva di fornire ulteriori
istruzioni con un successivo messaggio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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