Fondo di Garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. anticipo TFS/TFR). Istruzioni operative
Fondo di Garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. anticipo TFS/TFR). Istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17/11/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 131
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Fondo di Garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 23
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. anticipo
TFS/TFR). Istruzioni operative
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto, in qualità di gestore del Fondo di garanzia
per l’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti di fine servizio e dei
trattamenti di fine rapporto da parte dei dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, adotta,
ai sensi delle vigenti disposizioni, le istruzioni operative per il rilascio della
garanzia nei confronti degli Enti erogatori, nonché delle banche e degli
intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei
predetti trattamenti.
INDICE
1. Il Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti di fine servizio
2. Istruzioni per il rilascio della garanzia
3. Istruzioni per il pagamento della commissione di accesso
4. Rilascio della garanzia all’INPS nella qualità di Ente amministratore delle gestioni
previdenziali e di Ente erogatore
5. Richiesta di intervento del Fondo di garanzia ed estinzione anticipata del finanziamento
1. Il Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti di fine
servizio
L’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l’istituto dell’anticipo finanziario delle indennità di fine
servizio, comunque denominate, nel limite massimo di 45.000,00 euro, mediante cessione pro
solvendo dei corrispondenti crediti dei lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche,
indicate al comma 1 dello stesso articolo, nei confronti degli Enti responsabili per l’erogazione
della prestazione.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51 (di seguito,
“Regolamento”), è stata adottata la disciplina in materia di anticipo del trattamento di fine
servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR), in attuazione dell’articolo 23, comma 7,
del decreto-legge n. 4/2019, e con il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19
agosto 2020 è stato altresì approvato l’Accordo quadro tra i Ministeri competenti e
l’Associazione Bancaria Italiana che definisce, tra l’altro, i termini e le modalità di adesione
delle banche e degli intermediari finanziari (di seguito, “Banca” o “Banche”) alla disciplina
agevolata del finanziamento di anticipo delle indennità di fine servizio.
L’articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto l’istituzione del Fondo di
garanzia a copertura del rischio di credito connesso ai finanziamenti di anticipo del TFS/TFR (di
seguito, “Fondo di garanzia” o “Fondo”) e il successivo comma 8 ha disposto che la gestione
del Fondo sia affidata all’INPS sulla base di un’apposita convenzione, stipulata il 28 ottobre
2020 fra l’Istituto stesso, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’Economia
e delle finanze e il Ministro per la Pubblica Amministrazione.
Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato
rispetto a quello del gestore ed opera nei limiti delle risorse disponibili. La dotazione iniziale del
Fondo, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, è pari a 75 milioni di
euro e si incrementa per effetto dei versamenti della commissione di accesso al Fondo stesso a
copertura del rischio di credito del finanziamento erogato dalla Banca, fissata nella misura dello
0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, sulla base di
quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del Regolamento, l’80% dell’importo dell’anticipo di
TFS/TFR.
La predetta garanzia è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie
o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, laddove rilevanti ai fini dell’ammissibilità
dell’intervento del Fondo di garanzia e a condizione che la non veridicità di dati, notizie o
dichiarazioni fosse nota alla Banca al momento della conclusione del contratto.
L’articolo 17 del Regolamento stabilisce che il gestore predispone le istruzioni operative volte a
definire gli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso agli interventi del Fondo, ivi incluse le
modalità di comunicazione ai fini dell’ammissione alla garanzia.
2. Istruzioni per il rilascio della garanzia
L’articolo 6, comma 5, del Regolamento prevede che l’Ente erogatore, prima dell’invio alla
Banca della presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR,
acquisisca dall’INPS il rilascio della garanzia a tutela del finanziamento che la Banca si
appresta ad effettuare.
A tal fine, l’Ente erogatore è tenuto preliminarmente a perfezionare la registrazione all’apposita
sezione del portale lavoropubblico.gov. Detta registrazione certifica, a tutti gli effetti di legge,
che l’Ente erogatore registrato rientra nell’ambito dei datori di lavoro di cui all’articolo 23,
comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 e costituisce titolo per accedere al nuovo servizio
realizzato sul portale dell’Istituto (www.inps.it) denominato “Servizio Online Enti Erogatori”. In
particolare, il servizio è specificamente dedicato ai soli datori di lavoro indicati all’articolo 23,
comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 che gestiscono direttamente il TFS/TFR dei propri
dipendenti, fatta eccezione dell’INPS, per il quale è stata prevista un’apposita procedura di
trasferimento delle informazioni e dei dati contabili.
L’applicativo verifica la registrazione dell’Ente erogatore nella sezione del citato portale
lavoropubblico.gov.it dedicata alle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 23, comma 1,
del decreto-legge n. 4/2019. Nel caso di Enti non configurati in tale portale, la procedura non
permette la prosecuzione delle attività e propone all’utente le indicazioni necessarie per
indirizzare l’Ente ad effettuare detta registrazione.
Al fine di consentire al “Servizio Online Enti Erogatori” di effettuare i controlli, i Gestori del
predetto servizio e del portale lavoropubblico.gov.it porranno in essere i necessari scambi di
flussi informativi. In particolare, a seguito dell’avvenuta registrazione nell’apposita sezione del
citato portale lavoropubblico.gov.it, i servizi del portale medesimo inviano all’INPS una
comunicazione contenente il codice fiscale e l’indirizzo PEC dell’Ente registrato. Analogamente,
a seguito della registrazione della Banca nell’apposita sezione del portale lavoropubblico.gov, i
servizi del portale inviano all’INPS una comunicazione contenente il codice fiscale e l’indirizzo
PEC dell’Istituto bancario registrato.
Il personale dell’Ente erogatore già abilitato accede all’applicativo “Servizio Online Enti
Erogatori” utilizzando le usuali credenziali di accesso ai servizi dell’Istituto.
Tale servizio mette a disposizione degli Enti le funzionalità di “Richiesta di rilascio della
garanzia”, per effettuare l’acquisizione online della garanzia, e di “Visualizzazione delle
richieste di rilascio della garanzia”, per monitorare lo stato delle richieste inviate all’Istituto.
Accedendo alla prima funzionalità la procedura richiede l’inserimento delle seguenti
informazioni:
- dati identificativi dell’Ente erogatore;
- dati identificativi del dipendente che richiede il finanziamento;
- numero della proposta di contratto di finanziamento e dati relativi alla proposta del
contratto di finanziamento.
In funzione dei predetti dati, la procedura calcola la misura della commissione di accesso al
Fondo di garanzia e evidenzia il riepilogo delle informazioni relative alla proposta di contratto
di finanziamento, consentendo di apportare le necessarie modifiche. Selezionando l’opzione
“invio” viene perfezionata la domanda di rilascio della garanzia a fronte della predetta proposta
di contratto di finanziamento.
La procedura effettua, inoltre, i controlli previsti dalla normativa vigente, in particolare:
- verifica la registrazione della Banca destinataria della proposta di finanziamento
nell’apposita sezione del portale Lavoropubblico.gov.it dedicata alle banche aderenti
all’Accordo quadro approvato con il citato D.M. 19 agosto 2020. Nel caso di Banche non
configurate in tale portale, la procedura non permette la prosecuzione delle attività e informa
l’utente della circostanza;
- accerta la sussistenza dei presupposti per l’accantonamento delle risorse finanziarie a
copertura del rischio derivante dalla proposta di finanziamento, nel bilancio del Fondo di
garanzia, determinandone la relativa misura.
Esperiti i predetti controlli con esito positivo, la procedura rilascia la garanzia del Fondo a
copertura del rischio della proposta di contratto di finanziamento, con evidenza dei relativi dati
identificativi e del numero di iscrizione al Fondo che contraddistingue univocamente la garanzia
medesima. In assenza di anomalie, il rilascio della garanzia avviene in tempo reale.
L’attestato di rilascio della garanzia, il cui facsimile è accluso alla presente circolare, è inviato
all’Ente erogatore via PEC ed è anche da esso consultabile, attraverso la funzionalità
“Visualizzazione delle richieste di rilascio della garanzia”.
Una volta acquisita la garanzia e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta
di contratto di finanziamento da parte della Banca, l’Ente erogatore è tenuto a comunicare alla
Banca, a mezzo di posta elettronica certificata, la presa d’atto dell’avvenuta conclusione del
contratto di anticipo del TFS/TFR, allegando alla comunicazione l’attestazione di avvenuto
rilascio della garanzia in formato pdf.
Al riguardo, si precisa che gli Enti erogatori nelle comunicazioni sono tenuti ad utilizzare il
medesimo indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella registrazione al portale
lavoropubblico.gov.
3. Istruzioni per il pagamento della commissione di accesso
Inoltre, l’articolo 9, comma 5, del Regolamento prevede che la concessione della garanzia del
Fondo sia subordinata all’avvenuto pagamento della commissione di accesso alla garanzia
medesima, da parte della Banca, pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo del TFS/TFR.
Pertanto, per il perfezionamento del rilascio della garanzia, ciascuna Banca è tenuta a porre in
essere i seguenti adempimenti:
- effettuare il versamento delle commissioni di accesso entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20
ottobre e il 20 gennaio rispettivamente per l’insieme dei contratti stipulati nel primo, secondo,
terzo e quarto trimestre di ogni anno civile, sul conto di Tesoreria n. 6167 intestato a
“DIR.CEN. F.C.B. GAR. TFS. A.23 C.3 L.26-19” (IBAN: IT88V0100003245348200006167) con
causale “commissioni Fondo garanzia - periodo __/___[1] - __________[2] - ______[3];
- preliminarmente al relativo versamento delle commissioni di accesso, comunicare
all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.gov.it, utilizzando il proprio indirizzo PEC registrato
nel portale lavoropubblico.gov, i dati identificativi dei contratti di finanziamento stipulati nel
trimestre di riferimento per i quali si effettuerà il versamento delle relative commissioni di
accesso, sulla base del fac-simile di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare. Detta
comunicazione potrà essere effettuata anche attraverso la trasmissione di un file composto
sulla base delle specifiche tecniche che saranno fornite dall’Istituto e rese disponibili sul
“Servizio Online Enti Erogatori”.
4. Rilascio della garanzia all’INPS nella qualità di Ente amministratore delle gestioni
previdenziali e di Ente erogatore
L’attestazione di avvenuto rilascio della garanzia nei confronti dell’INPS, nella sua veste di Ente
amministratore delle gestioni previdenziali o di Ente erogatore per i propri dipendenti, è
redatta sulla base delle medesime specifiche di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare ed è
trasmessa alle Banche, da parte dello stesso Istituto unitamente alla comunicazione di presa
d’atto.
Le operazioni di versamento della commissione di accesso saranno regolate sulla base di
trasferimenti fra diversi conti di contabilità di nuova istituzione. A tal proposito, con apposita
comunicazione verranno fornite le indicazioni operative ai competenti Uffici dell’Istituto.
5. Richiesta di intervento del Fondo di garanzia ed estinzione anticipata del
finanziamento
Qualora l’Ente erogatore sia impossibilitato a rimborsare l’importo dell’anticipo, per
l’attivazione della garanzia la Banca, accertato il mancato rimborso e trascorsi trenta giorni
dall’inadempimento, è tenuta a notificare all’INPS, entro nove mesi dalla data
dell’inadempimento, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo.
L’articolo 14 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che, in caso di
estinzione anticipata del finanziamento in misura totale o parziale, da parte del richiedente, la
Banca ne dia contezza all’Ente erogatore e all’INPS – Fondo di garanzia, contestualmente
all’avvenuta estinzione.
Con successive istruzioni operative l’Istituto definirà gli adempimenti procedurali da porre in
essere da parte della Banca ai fini dell’attivazione della garanzia del Fondo, nonché a seguito
dell’estinzione anticipata del finanziamento.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Inserire il periodo cui si riferisce il pagamento. Ad esempio, per il 2° trimestre 2021:
02/2021.
[2] Inserire la denominazione della Banca, così come registrata al portale lavoropubblico.gov.it
[3] Inserire il codice ABI della Banca.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Fac-simile attestato di garanzia
Spett.le _______________1
Oggetto: rilascio garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 23, del decreto-legge n.
4/2019. Proposta contrattuale di finanziamento n. ______2 a favore di ______________,3 cod.
fisc. _______,4 da parte di __________.5
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in
qualità di gestore del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo del trattamento di fine servizio
(TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’art. 23, comma 3 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
- visto l’art. 23 del decreto-legge n. 4/2019;
- visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51, recante il
regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell’art. 23, comma 7 del
decreto-legge n. 4/2019;
- visto il decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 agosto 2020, recante l’approvazione dell’Accordo quadro per il
finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio di cui all’art.
23, comma 2, del decreto-legge n.4/2019;
- valutata la richiesta da parte di codesto Ente di rilascio della garanzia del Fondo, ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile
2020, n. 51;
- accertata la registrazione di codesto Ente all’apposita sezione del portale
Lavoropubblico.gov.it dedicata alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 23, comma 1,
del decreto-legge n. 4/2019;
- accertata la registrazione della Banca destinataria della proposta di finanziamento in
oggetto all’apposita sezione del portale Lavoropubblico.gov.it dedicata alle banche
aderenti all’Accordo quadro approvato con il citato Decreto del Dipartimento della
Funzione Pubblica del 19 agosto 2020;
- accertata la sussistenza dei presupposti per l’accantonamento, nel bilancio di questo
Fondo di garanzia, delle risorse finanziarie a copertura del rischio derivante dalla proposta
di finanziamento in oggetto;
rilascia la presente garanzia per il finanziamento di cui alla proposta contrattuale in oggetto,
iscritta al n. _____6 del registro del Fondo.
1 Riferimenti identificativi dell’Ente erogatore: denominazione, indirizzo, codice fiscale.
2 Numero della proposta contrattuale di finanziamento.
3 Nome e Cognome del dipendente richiedente l’anticipazione.
4 Codice fiscale del dipendente richiedente l’anticipazione.
5 Denominazione della Banca ricevente la proposta di finanziamento.
6 Numero univoco di registrazione al Fondo di garanzia rilasciato dall’INPS.
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del DPCM 22 aprile 2020, n. 51, la garanzia La valida nei limiti
dell’80 per cento della misura dell’anticipo di TFS/TFR di cui alla proposta in oggetto.
L’efficacia della garanzia, è subordinata all’avvenuto pagamento, da parte della Banca ricevente
la proposta stessa, della commissione di accesso al Fondo, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del
D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51, sulla base delle modalità stabilite dall’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale.
Dati riepilogativi del contratto di finanziamento
✓ Dati identificativi dell’Ente erogatore (identificativo attribuita dalla procedura Inps, codice
fiscale, denominazione, sede legale, recapito telefonico, PEC)
✓ Dati anagrafici del dipendente destinatario del finanziamento dell’anticipo TFS/TFR
(codice fiscale, cognome, nome)
✓ Specifiche della proposta di contratto di finanziamento (tipologia indennità di fine servizio,
data e numero della proposta, denominazione della Banca, importo dell’anticipazione,
commissione di accesso al Fondo di garanzia)
✓ Numero di iscrizione al fondo di garanzia rilasciato dall’INPS
Roma, ______7
Il Direttore
della Direzione Centrale Bilanci,
Contabilità e Servizi fiscali
7 Data di rilascio della garanzia.
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
Fac-simile comunicazione trimestrale
commissioni di accesso al Fondo di garanzia
__________1
__________2
anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it
Oggetto: contratti di finanziamento di cui all’art. 23, del decreto-legge n. 4/2019.
Versamento della commissione di accesso riferita ai contratti stipulati nel trimestre
__/____3.
Con la presente, la Banca <Nome Banca>, codice ABI <codice>, comunica i dati identificati
dei contratti stipulati nel trimestre in oggetto, in relazione ai quali provvederà, entro il
giorno 20 del mese corrente, al versamento della commissione di accesso al Fondo di
garanzia nei termini e con le modalità fissati da codesto Istituto.
Informazioni in merito ai contratti stipulati
Dati identificativi dell’Ente erogatore:
- codice fiscale
- denominazione
Dati identificativi del lavoratore che ha ottenuto il finanziamento:
- codice fiscale
- cognome
- nome
Specifiche dei contratti:
- data di stipula
- numero della proposta
- numero di iscrizione al fondo di garanzia rilasciato dall’INPS
- importo del finanziamento
- importo della commissione di accesso
Banca _____
1 Denominazione della Banca utilizzata i fini della registrazione al portale Lavoropubblico.gov.it.
2 Codice ABI della Banca.
3 Trimestre e anno di riferimento. Es. 2’ trimestre 2021: 02/2021.
1
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