Imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra. Esonero dei datori di lavoro dal versamento dei contributi previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 e dei lavoratori autonomi agricoli dal versamento della contribuzione di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificaz
Imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra. Esonero dei datori di lavoro dal versamento dei contributi previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 e dei lavoratori autonomi agricoli dal versamento della contribuzione di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, modificato, da ultimo, dall’articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 08/09/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 131
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra.
Esonero dei datori di lavoro dal versamento dei contributi
previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2020 e
gennaio 2021 e dei lavoratori autonomi agricoli dal versamento della
contribuzione di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2020
e gennaio 2021, ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, modificato, da ultimo, dall’articolo 19,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le istruzioni operative
in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui agli articoli
16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche
e integrazioni che dispongono l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di
vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. Ai
sensi del comma 2, del suddetto articolo 16-bis, modificato dall’articolo 19
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, l'esonero è riconosciuto nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai
sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione
europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e
alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti beneficiari dell’esonero
3. Misura dell’esonero e risorse stanziate
4. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
5. Lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero
6. Modalità di accesso all’esonero, disposizioni transitorie e controlli
6.1 Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione privata
6.1.1 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens
6.2 Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
6.3 Datori di lavoro privati che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera
agricola
7. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha disposto, ai commi 1 e 2, che: “1.
Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle
aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità
relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al
netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza
obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento
dell'esonero. 2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai
coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese
di novembre 2020”.
Per espressa previsione normativa resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi.
Successivamente, l’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto al
comma 1: “Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che
svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è
riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020”.
Il decreto-legge n. 137/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, che ha, inoltre, abrogato il decreto-legge
n. 149/2020 a decorrere dalla medesima data, disponendo che rimanessero validi gli atti e i
provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge abrogato. Le disposizioni contenute nel comma 1 dell’articolo 21 del decreto-
legge n. 149/2020 sono state recepite dal comma 1 dell’articolo 16-bis del citato decreto-legge
n. 137/2020, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 176/2020.
L’Istituto, con il messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020, in attesa della conversione dei
decreti-legge n. 137/2020 e n. 149/2020, ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione
dell’esonero in esame.
L’articolo 16-bis del decreto-legge n. 137/2020 è stato in seguito modificato dall’articolo 19 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, che ha esteso l’esonero al periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021 e
ha subordinato, espressamente, il riconoscimento della misura agevolativa al rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, segnatamente, delle sezioni 3.1 e
3.12 della Comunicazione della Commissione europea, recante un “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”[1].
Il riconoscimento dell’esonero in commento anche ai sensi della sezione 3.12 del citato Quadro
Temporaneo ha reso necessaria la ridefinizione della procedura di concessione del beneficio, in
precedenza disciplinata con riferimento esclusivamente alla sezione 3.1 del predetto Quadro
temporaneo. L’Istituto, tenuto conto della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19
e acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i messaggi
n. 2263 dell’11 giugno 2021 e n. 2418 del 25 giugno 2021 - facenti seguito ai messaggi n. 103
del 13 gennaio 2021 e n. 587 del 10 febbraio 2021 - ha comunicato ai contribuenti
potenzialmente destinatari dell’esonero il differimento delle scadenze dei versamenti alla
definizione della procedura di esonero, per la quale si rinvia al successivo paragrafo 6.
2. Soggetti beneficiari dell’esonero
L’esonero straordinario dal versamento della contribuzione è destinato alle imprese
appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le imprese
produttrici di vino e birra, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale e contenere
gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19. L’esonero è riconosciuto con
riferimento, sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sia per la contribuzione relativa
ai lavoratori autonomi in agricoltura, segnatamente, agli imprenditori agricoli professionali, ai
coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.
L’esonero non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo
a riferimento l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[2].
Al riguardo si rappresenta che le aziende interessate dall’esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis
del decreto-legge n. 137/2020 sono quelle la cui attività è identificata dagli stessi codici Ateco
indicati nell’Allegato 3 del medesimo decreto-legge n. 137/2020, già riportati nell’Allegato n. 1
al messaggio n. 4272/2020, che si allega anche alla presente circolare (Allegato n. 1).
3. Misura dell’esonero e risorse stanziate
Per espressa previsione del comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020, l'esonero
è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni
delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente
e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza
dei mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 al netto di ogni altra agevolazione
o riduzione delle aliquote.
Non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL, ai sensi del comma 1
dell’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 e in forza del richiamo alla definizione di
“medesimo esonero” di cui al comma 2 dello stesso articolo 16 e di “medesimo beneficio”
disposto dal successivo articolo 16-bis.
Inoltre, con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sono escluse le seguenti
contribuzioni:
- ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del
lavoratore;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo
1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo,
della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre
2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista
dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà
territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale
della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 e al
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal
decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma
9, del D.lgs n. 148/2015;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al
finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni
previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto dalla circolare n.
40/2018.
L’esonero in esame è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n.
296/2006, alle seguenti condizioni:
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia
di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e
mezzadri) l’esonero è riconosciuto per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio
2021 nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta con riferimento a
ciascun mese in cui l’esonero è fruibile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
in relazione alle sole unità attive nei mesi di riferimento. Per i lavoratori autonomi agricoli per i
quali la contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta in misura ridotta, l’importo è
riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta. L’esonero spetta al netto di ogni altra
agevolazione o riduzione delle aliquote, è compatibile con altri esoneri nei limiti della
contribuzione residua ed è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione
previdenziale ai sensi della normativa in materia di DURC.
Agli oneri per i benefici di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, valutati,
rispettivamente, dal comma 7 dell’articolo 16 in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83
milioni di euro per l'anno 2021 e, dal comma 3 dell’articolo 16-bis in 112,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 34 del
medesimo decreto. Alle predette risorse si aggiungono le risorse valutate in 301 milioni di euro
per l'anno 2021 per gli oneri derivanti dall’estensione ai medesimi soggetti dell’esonero in
trattazione al mese di gennaio 2021, introdotta dall’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021,
per i quali si provvede ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto.
L’ordine di presentazione delle istanze non dà diritto ad alcuna precedenza nell’erogazione del
contributo. Nel caso del superamento delle risorse complessivamente destinate all’esonero,
pari a 385,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 610,8 milioni di euro per l’anno 2021, l’INPS
provvede a ridurre l’esonero autorizzato in misura proporzionale a tutta la platea dei
beneficiari aventi diritto.
4. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L'esonero in esame è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, modificato
dall’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021: “L'esonero è riconosciuto nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni
3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” e
nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione”.
I benefici di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020 sono quindi autorizzati
nell’ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio
2020, recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei
settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai
settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19”,
approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020[3]. A seguito delle modifiche
introdotte dall’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021 è stato precisato che gli aiuti
inizialmente riferiti alla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della
Commissione europea, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, possono essere concessi anche
ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della
medesima Comunicazione.
In base alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo, la Commissione considera aiuti di Stato
compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli o 270.000 euro per impresa operante nel settore della
pesca e dell’acquacoltura;
- gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà (ai sensi del regolamento
generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese (ai
sensi dell’Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già
in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti
per la ristrutturazione;
- gli aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Come indicato in precedenza, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 19 del decreto-
legge n. 41/2021, i contribuenti possono accedere all’esonero anche ai sensi della sezione 3.12
del Quadro Temporaneo relativa agli aiuti concessi alle imprese sotto forma di sostegno a costi
fissi non coperti. L’esonero ai sensi della sezione 3.12 è vincolato alle seguenti condizioni:
a) l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel
periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una
parte di tale periodo;
b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il
periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo
del 2019;
c) per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo
ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili)
durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di
aiuto temporanee contemplate dal Quadro Temporaneo o sostegno da altre fonti. L'intensità di
aiuto non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le
piccole imprese (ai sensi dell'Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria),
per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 per cento dei costi fissi non coperti. A tal fine,
le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite, durante il periodo
ammissibile, sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti nell'ambito della misura in esame
possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto
è determinato dopo la quantificazione delle perdite sulla base di conti certificati o, con
un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio, in
relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti
fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati;
d) l'importo complessivo dell'aiuto non deve superare i 10 milioni di euro per impresa. L'aiuto
può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in
altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il
valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale dei 10 milioni di euro
per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
e) gli aiuti nell'ambito della misura in esame non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi
costi ammissibili;
f) l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del
regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto
precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi
dell'Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in
difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti
per la ristrutturazione.
Inoltre, rilevato che l’esonero contributivo in esame è riconosciuto in conformità a quanto
disposto dal citato Quadro Temporaneo, trova applicazione la previsione normativa di cui
all’articolo 53, comma 1, del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di
agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione
europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza
della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), “accedono agli aiuti previsti da atti
legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella
vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863,
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non
rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione”.
In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS
provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato ovvero nei registri
Sian e Sipa per gli aiuti, rispettivamente, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura.
Nello specifico, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli[4] (massimale aiuto concedibile 225.000 euro) la registrazione della misura verrà
effettuata nel registro Sian, mentre per le imprese operanti nel settore della pesca e
dell’acquacoltura (massimale aiuto concedibile 270.000 euro) la registrazione verrà disposta
sul registro Sipa.
Infine, per le attività concernenti i restanti settori produttivi[5] (massimale aiuto concedibile
1.800.000 euro) la registrazione della misura sarà effettuata sul Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato (RNA).
Per le aziende che accedono all’esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, i
controlli della sussistenza delle condizioni che legittimano l’accesso alla predetta sezione
saranno effettuati dalle Istituzioni competenti in materia, individuate d’intesa con il Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali.
Al riguardo, si evidenzia che il punto 87, lettera b, del predetto Quadro Temporaneo individua
tra le condizioni di ammissibilità degli aiuti sotto forma di costi fissi non coperti (sezione 3.12)
la circostanza che l’aiuto sia concesso a imprese che abbiano subito nel periodo ammissibile
(1° marzo 2020 - 31 dicembre 2021) un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al
corrispondente periodo del 2019; la nota n. 75 chiarisce altresì che il periodo di riferimento è
“un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o
nel 2021”. Pertanto, dal combinato disposto del punto 87, lettera b), del Quadro Temporaneo
e della correlata nota esplicativa n. 75, si evince che per i benefici concessi, tanto nel 2020
quanto nel 2021, il periodo di raffronto del calo del fatturato debba essere sempre con le
corrispondenti mensilità dell’anno 2019.
In caso non si riscontrino i requisiti per accedere all’esonero ai sensi della sezione 3.12,
l’Istituto provvederà a recuperare l’importo dell’esonero fruito al ricevimento della
comunicazione da parte delle Istituzioni competenti relativa all’esito negativo dei controlli.
5. Lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero
L’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dispone: “Per gli imprenditori agricoli
professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli
articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16
gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi
contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021”.
Con i messaggi n. 103/2021 e n. 587/2021, l’Istituto ha fornito le indicazioni per la
sospensione della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 in attesa di conoscere l’importo da
versare con la predetta rata per effetto dell’esonero relativo alla contribuzione dovuta per i
mesi di novembre e dicembre 2020. Come precisato in premessa, con i messaggi n.
2263/2021 e n. 2418/2021, è stato comunicato il differimento delle scadenze dei versamenti
relativi alla contribuzione relativa ai mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
L’importo da versare per la quarta rata del 2020 con scadenza originaria il 16 gennaio 2021, e
per la prima rata dell’emissione 2021 con scadenza il 16 luglio 2021, sarà reso noto agli
interessati con specifica comunicazione individuale (c.d. news individuale), nella quale saranno
fornite le indicazioni per provvedere al versamento dell’importo dovuto.
6. Modalità di accesso all’esonero, disposizioni transitorie e controlli
Per accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza
utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020
anno 2020-2021”, conforme anche alle disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 19 del
decreto-legge n. 41/2021, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 69/2021, che sarà
reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
Per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16
bis DL 137/2020 anno 2020-2021” sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi
in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
Nella domanda il contribuente dovrà specificare se richiede l’esonero ai sensi della sezione 3.1
e/o 3.12 del Quadro Temporaneo e l’importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.
La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con apposito
messaggio. L’istanza dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di
tale messaggio.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun
contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva.
La notifica avverrà via PEC per le aziende e tramite i canali di “Comunicazione bidirezionale”
per i lavoratori autonomi agricoli.
Si evidenzia che, nel caso in cui le risorse necessarie a coprire la totalità delle richieste
risultino superiori agli importi complessivamente destinati alla misura agevolativa (cfr. il
paragrafo 3 della presente circolare), l’importo complessivo dell’esonero per i mesi di
novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, potenzialmente autorizzabile, sarà ridotto in
misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari.
Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, i beneficiari dell’esonero dovranno
provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato in via
definitiva.
Facendo seguito a quanto anticipato nei precedenti paragrafi, si evidenzia che con i messaggi
n. 2263/2021 e n. 2418/2021, in attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero
di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, è stato comunicato il differimento
delle scadenze dei versamenti per tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in
agricoltura, che possono accedere potenzialmente all’esonero stesso che afferisce alla
contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
In particolare, per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano
differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto
trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021 e, nelle more della definizione delle istanze,
anche le somme che saranno richieste con l’emissione relativa al primo trimestre 2021, con
scadenza 16 settembre 2021; per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente
risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e
16 febbraio 2021.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, risultano
differiti i termini di versamento - in precedenza sospesi al 16 febbraio 2021 dall’articolo 10,
comma 6, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021
- delle somme richieste per l’anno 2020 con la quarta rata dell’emissione 2020 con originaria
scadenza 16 gennaio 2021, e delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata
dell’emissione 2021 con scadenza 16 luglio 2021.
In attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, ai fini della verifica della
regolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei predetti importi.
Si evidenzia, inoltre, che in attesa della definizione dell’istanza di esonero, il differimento dei
versamenti comporta l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali
domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende.
Una volta definita l’istanza di esonero con esito positivo, il contribuente dovrà indicare
l’importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa per la regolarizzazione con
modalità rateale ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
Anche dopo l’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto è legittimato ad
effettuare i controlli di propria pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti
di legge per la fruizione dell’esonero, segnatamente, la verifica della regolarità contributiva e la
verifica del codice Ateco che legittima l’accesso all’esonero dichiarato nell’istanza.
Si evidenzia che per le aziende e i lavoratori autonomi in agricoltura che versano la
contribuzione agricola unificata l’importo autorizzato sarà ulteriormente ridotto in presenza di
situazioni che riducono l’importo tariffato.
In caso di esito negativo dei controlli suindicati, nonché della carenza dei requisiti per accedere
all’esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, ovvero in caso di fruizione
dell’esonero in misura eccedente a quella spettante (cfr. il paragrafo 4 della presente
circolare), l’Istituto provvederà a richiedere il versamento della contribuzione omessa
maggiorata delle sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n.
388/2000 dalle rispettive date di scadenza originaria di versamento.
6.1 Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione privata
In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti,
contraddistinte dai codici Ateco di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, verrà attribuito
centralmente il codice di autorizzazione “8J”, previa comunicazione dell’accoglimento della
istanza e dell’importo autorizzato anche a seguito della sua riduzione proporzionale per
insufficienza delle risorse.
Il codice “8J” assume il più ampio significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e Articolo 16 e
16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020”.
Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale Aziende”,
fatta salva la revoca dell’autorizzazione qualora a seguito degli ulteriori controlli si rilevi la non
conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera
di Commercio, ovvero denunciati all’Agenzia delle Entrate.
6.1.1 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens
Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante nelle mensilità di novembre
e dicembre 2020 e gennaio 2021, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all’interno di
<CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di
nuova istituzione “L548”, avente il significato di “esonero contributivo a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge
n.176/2020 - mensilità di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021”; nell’elemento
<ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Si sottolinea che la valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata nella
prima denuncia utile, comunque entro quella del mese di competenza ottobre 2021.
Nel caso in cui le aziende interessate abbiano già assolto l’obbligo contributivo con la
presentazione di denunce insolute o parzialmente insolute provvederanno all’invio di un flusso
regolarizzativo per ogni mese interessato della sola denuncia aziendale, utilizzando il codice di
nuova istituzione “L550”, avente il significato di “esonero contributivo a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge
n.176/2020”, presente all’interno di <DenunciaAziendale>/ <AltrePartiteACredito>/
<CausaleACredito indicando l’importo indicato nell’istanza.
La procedura provvederà alla ricostruzione di una “proposta Vig” a credito dell’azienda, credito
che verrà imputato dall’operatore a copertura dei mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio
2021.
6.2 Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che rientrano nel novero di quelle per le
quali sarà stato attribuito centralmente il codice di autorizzazione di cui al paragrafo 6.1,
avranno cura di compilare la ListaPosPA, valorizzando secondo le consuete modalità,
l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in
quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato, nella prima denuncia utile,
comunque entro quella del mese di competenza ottobre 2021, l’elemento <RecuperoSgravi>
di <GestPensionistica>, relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021,
secondo le modalità di seguito indicate:
nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento;
nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di oggetto dell’esonero;
nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “13” avente il
significato di “Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020”;
nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici.
6.3 Datori di lavoro privati che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola
In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti
verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8K”, che assume il significato di
“Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis
DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020”, previa comunicazione dell’accoglimento
dell’istanza e dell’importo autorizzato anche a seguito della riduzione proporzionale per
insufficienza delle risorse.
Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale Aziende
agricole”, fatta salva la revoca dell’autorizzazione, qualora a seguito degli ulteriori controlli, si
rilevi la non conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili
in Camera di Commercio, ovvero denunciati all’Agenzia delle Entrate.
Per le eventuali somme versate, che risultino in eccedenza sulle emissioni interessate
dall’esonero, è possibile richiederne la compensazione con le consuete istanze disponibili nei
“Cassetti Previdenziali”.
7. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dagli articoli 16 e 16-bis del
decreto- n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, modificato
dall’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
69/2021, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre
agevolazioni contributive), il seguente conto:
GAW37189 - per rilevare lo sgravio di oneri contributivi a favore delle filiere agricole, della
pesca e dell’acquacoltura, per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 – art. 16 e
16 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla Legge 18
dicembre 2020, n. 176; Art. 19 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge
21 maggio 2021, n.69.
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà
contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite
nel precedente paragrafo 6. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso
Uniemens e riportate nel DM “VIRTUALE”, ai codici “L548”, avente il significato di “esonero
contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n.
137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020 - mensilità di novembre, dicembre 2020 e
gennaio 2021” e “L550”, avente il significato di “esonero contributivo a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.
176/2020” in caso di flusso regolarizzativo.
Lo stesso conto verrà utilizzato altresì per la rilevazione contabile dell’esonero a favore dei
datori di lavoro iscritti alle Gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive,
si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, per i datori di lavoro che versano la
contribuzione agricola unificata e per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.
Si riporta, nell’Allegato n. 2, la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Si fa riferimento alla Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 nella versione
consolidata a seguito delle modifiche intervenute con Comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile
2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del
13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.
[2] Per una completa disamina dei datori di lavoro privati, cfr. la circolare n. 133/2020 e le
circolari ivi richiamate.
[3] La misura di aiuto, autorizzata fino al 31 dicembre 2020 con Decisione C(2020) 4977 final
del 15 luglio 2020, è stata successivamente prorogata al 30 giugno 2021 dalla Decisione
C(2020) 8830 final del 7 dicembre 2020, e ulteriormente differita al 31 dicembre 2021 dalla
Decisione C(2021) 3364 final del 6 maggio 2021.
[4] Si precisa che le attività delle aziende produttrici di vino – comprese le cooperative agricole
di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 - identificate dal codice ATECO 01.21.00, rientrano
nell’ambito della produzione primaria dei prodotti agricoli, come evidenziato con parere reso in
data 18 giugno 2021 dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali.
[5] Tra le quali vanno ricomprese le attività di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e di agriturismo, nonché le attività connesse a quelle agricole e forestali.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Codici ateco
Articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
• 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi
connessi
• 02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
• 03.xx.xx Pesca e acquacoltura
• 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
• 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
• 11.05.00 Produzione di birra
• 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi),
piante officinali, semi oleosi, patate da semina
• 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
• 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
• 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
• 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
• 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
• 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37189
Denominazione completa Sgravio di oneri contributivi a favore delle filiere agricole,
della pesca e dell’acquacoltura, per i mesi di novembre e
dicembre 2020 e gennaio 2021 – articoli 16 e 16 bis del
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176; art.
19 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito
dalla Legge 21 maggio 2021, n.69
Denominazione abbreviata SGRV.ON.CTR.AGR.PESCA ACQ.-A16-16BIS DL 137/2020
Validità e Movimentabilità
Mese 09 Anno 2021 /M. P
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