Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti. Abrogazione dell’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111. Articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Variazioni al piano dei conti
Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti. Abrogazione dell’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111. Articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 20/11/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 132
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per
sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza in favore dei
lavoratori dipendenti. Abrogazione dell’articolo 5 del decreto-legge 8
settembre 2020, n. 111. Articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono ulteriori istruzioni amministrative in
materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena
scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in
presenza, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 21-bis, comma 3, del
decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall’articolo 22 del decreto-
legge n. 137/2020, aggiuntive rispetto alle indicazioni contenute nella
circolare n. 116/2020, che rimangono operative.
INDICE
Premessa
1. Ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena
scolastica del figlio e introduzione della possibilità di avvalersi del congedo per sospensione
dell’attività didattica del figlio in presenza
2. Compatibilità con l’altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio
e per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza
3. Modalità di presentazione della domanda
4. Istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, ha introdotto, a favore dei genitori
lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena
scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza
del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal
Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a
seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la
prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di
svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei
genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di
quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del
citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
La legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, ha abrogato il decreto-legge n. 111/2020 e, ferma restando la validità degli atti e dei
provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto stesso, ha introdotto l’articolo 21-bis nel decreto-legge n. 104/2020, che, al comma 3,
dispone la nuova disciplina del congedo straordinario per quarantena scolastica.
In particolare, è stata prevista la possibilità di utilizzare il congedo di cui trattasi, in alternativa
al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi
dal plesso scolastico, come specificato successivamente.
L’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha modificato ulteriormente il citato
articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, elevando fino a 16 anni l’età del figlio per il
quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile
per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio
stesso (cfr. il comma 1) e riconoscendo ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni
la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al
riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla
conservazione del posto di lavoro (cfr. il comma 3).
In quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento
solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
Inoltre, il decreto-legge n. 137/2020 ha ampliato la possibilità di avvalersi del congedo di cui
al citato articolo 21-bis (sempre nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione in
modalità agile ed in alternativa a tale modalità) prevedendone la fruizione anche nel caso in
cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente
minore di anni 14 (cfr. il comma 3).
Con la presente circolare, in attuazione delle novità introdotte dalle norme descritte, si
forniscono ulteriori istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo
COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli
in presenza da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, ferma restando la validità
delle indicazioni operative fornite con la circolare n. 116/2020.
Si rappresenta, infine, che con successiva circolare saranno fornite indicazioni relative al
congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle
scuole secondarie di primo grado di cui all’art. 13 del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
riconosciuto a favore dei genitori lavoratori dipendenti per i periodi di sospensione dell’attività
didattica indicati nell’Ordinanza del Ministero della Salute adottata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.
1. Ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per
quarantena scolastica del figlio e introduzione della possibilità di avvalersi del
congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza
L’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 introduce la possibilità di fruire del congedo
COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del
lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso
scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria
in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati,
nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e
linguistiche.
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, anche negli ulteriori casi di contatto sopra descritti,
resta ferma la necessità che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del
Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Si specifica che il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra
individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre
2020, data di entrata in vigore della citata legge n. 126/2020.
Pertanto, si chiarisce che, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale
data, i richiedenti possono accedere al congedo di cui trattasi, con riconoscimento del relativo
indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 14 ottobre 2020.
Il novellato articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 introduce, inoltre, come anticipato in
premessa, la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo COVID-19 per
sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.
Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza
sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale,
comunale o dalle singole strutture scolastiche.
Si specifica che il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza può essere fruito
solo a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n.
137/2020.
Pertanto, i richiedenti possono accedere al congedo di cui trattasi, con riconoscimento del
relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 29 ottobre 2020.
Si precisa, in merito, che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego
delle domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio ovvero per
sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso sono presi in carico dalle Strutture
territoriali competenti e riesaminati in autotutela, sulla base delle istruzioni sopra fornite.
Pertanto, anche gli eventuali ricorsi già presentati presso il Comitato Provinciale di cui
all’articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono definiti dalla Struttura territorialmente
competente in autotutela.
Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all’Autorità giudiziaria.
2. Compatibilità con l’altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena
scolastica del figlio e per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza
Il comma 5 del dell’articolo 21-bis in commento ha confermato l’incompatibilità del congedo di
cui trattasi con:
il contemporaneo svolgimento - da parte dell’altro genitore - di lavoro in modalità agile,
anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio
minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21-bis;
la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena
scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello
stesso di cui al comma 3 dell’articolo 21-bis;
il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.
Nel medesimo comma 5 è stata altresì introdotta la possibilità di fruire contemporaneamente
del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica
in presenza dello stesso da parte dell’altro genitore che “sia genitore anche di altri figli minori
di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai
commi 1, 2 o 3”.
Pertanto, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio
con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena
scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso,
l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma
potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non
stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la
sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.
In relazione alle disposizioni in materia di prestazione di lavoro in modalità agile di cui
all’articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché alla novità normativa introdotta dall’articolo 21-ter del
decreto-legge n. 104/2020 sul lavoro agile per genitori di figli con disabilità, si precisa che la
fruizione del congedo di cui al comma 3 dell’articolo 21-bis del medesimo decreto - come
modificato dall’articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020 - è compatibile con il contemporaneo
svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in
condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Restano valide le indicazioni fornite nei paragrafi 2.3 e 2.4 della circolare n. 116/2020 in tema
di compatibilità/incompatibilità.
3. Modalità di presentazione della domanda
Come già precisato nella circolare n. 116/2020, si ricorda che la domanda di congedo per
quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità
telematica attraverso uno dei seguenti canali:
tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di
SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home
page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non
rilascia più nuovi PIN;
tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata
dai diversi gestori);
tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
L’applicazione è stata aggiornata per recepire l’estensione del congedo di quarantena scolastica
del figlio convivente disposta dalla Dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto
verificatosi nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in
strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e
all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Saranno successivamente fornite le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo
per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente. A tal proposito si
specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di
presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.
Si precisa che la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio può
essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del
provvedimento, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura
INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati
del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.
Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il
genitore dovesse ritenere utile all’identificazione del provvedimento di quarantena disposto dal
Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
4. Istruzioni contabili
I conti di seguito elencati, già istituiti nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT - Gestione degli oneri per
trattamenti di famiglia, vengono opportunamente ridenominati in riferimento agli interventi
normativi di ampliamento delle fattispecie per le quali è riconosciuto il beneficio economico
riconosciuto ai lavoratori del settore privato:
GAT30181 – per rilevare l’onere per le indennità corrisposte direttamente;
GAT30182 – per rilevare l’onere per le indennità anticipate dai datori di lavoro ammessi al
sistema del conguaglio;
GAT24181 – Entrate varie - Recuperi e reintroiti delle indennità.
Si allega la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAT30182
Denominazione Onere per l’indennità riconosciuta ai lavoratori
completa dipendenti del settore privato, in congedo COVID-19 per
quarantena scolastica dei figli e sospensione didattica in
presenza, anticipata dai datori di lavoro ammessi al
sistema del conguaglio - art. 5 del Decreto Legge 8
settembre 2020, n. 111 e art. 21-bis della Legge 13
ottobre 2020, n. 126, modificato dall’art.22 del Decreto
legge 28 ottobre 2020, n. 137
Denominazione INDEN. COVID QUAR.SCOL. CONG. L126/2020 DL137/20
abbreviata
Tipo variazione V
Codice conto GAT30181
Denominazione Onere per l’indennità riconosciuta ai lavoratori
completa dipendenti del settore privato, in congedo COVID-19 per
quarantena scolastica dei figli e sospensione didattica in
presenza, corrisposta direttamente - art. 5 del Decreto
Legge 8 settembre 2020, n. 111 e art. 21-bis della
Legge 13 ottobre 2020, n. 126 modificato dall’art.22 del
Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137
Denominazione IND.COVID QUAR.SCOL.PAG.DIR L.126/2020 D.L.137/2020
abbreviata
Tipo variazione V
Codice conto GAT24181
Denominazione Entrate Varie – Recuperi e reintroiti delle indennità per
completa congedo (Covid-19) ai lavoratori dipendenti del settore
privato per quarantena scolastica dei figli e sospensione
didattica in presenza - art. 5 del Decreto Legge 8
settembre 2020, n. 111 e art. 21-bis della Legge 13
ottobre 2020, n. 126, modificato dall’art.22 del Decreto
legge 28 ottobre 2020, n. 137
Denominazione E.V. REC. IND. QUAR. SCOL. L.126/2020 DL137/2020
abbreviata
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 132/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.