Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 137/2021
Contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012. Chiarimenti
Riferimento normativo
Contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 17/09/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 137
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del
c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a
35, della legge n. 92/2012. Chiarimenti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alla
determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto
dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012, come modificato
dall’articolo 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
INDICE
1. Premessa
2. La misura del contributo
3. Il massimale ASpI e NASpI
4. Contributo versato in misura maggiore o minore di quella dovuta
1. Premessa
La legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 2, commi da 31 a 35, disciplina il c.d. ticket di
licenziamento.
In particolare, il comma 31 della citata disposizione, come modificato dall’articolo 1, comma
250, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che: “Nei casi di interruzione di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal
requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1°
gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del
massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli
ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con
contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione
di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Con la circolare n. 40/2020 l’Istituto ha fornito un quadro riepilogativo delle fattispecie che
comportano l’obbligo contributivo in argomento e delle tipologie contrattuali per le quali,
invece, il contributo non è dovuto.
Si precisa, al riguardo, che ulteriori ipotesi di esclusione dall’obbligo contributivo sono state
illustrate con il messaggio n. 3920/2020 (esonero previsto dall’articolo 43-bis del decreto-
legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130) e con la circolare n. 48/2021, con riferimento alle risoluzioni dei rapporti di
lavoro determinate e concordate ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 41 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (indennità mensile relativa al c.d. contratto di espansione).
2. La misura del contributo
I criteri di calcolo del contributo in parola sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della legge n.
92/2012, il quale stabilisce, come riportato in premessa, che il contributo è pari al “41 per
cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale
negli ultimi tre anni”.
Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale e,
conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di
lavoro, che esso sia part-time o full-time.
Alla luce di quanto sopra, al fine di determinare l’esatto importo dovuto, è necessario
prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole
di computo esposte al paragrafo 3.1 della citata circolare n. 40/2020; il contributo deve essere
infatti calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite
massimo di 36 mesi.
Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi
di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve
essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi:
lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
pari a 12 mesi:
contributo dovuto = 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto
di lavoro;
lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
pari a 6 mesi:
contributo dovuto = 6/12 del 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il
rapporto di lavoro;
lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
pari a 28 mesi:
contributo dovuto = 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto
di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12 del 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è
cessato il rapporto di lavoro.
La misura del contributo nelle ipotesi di licenziamento collettivo è determinata utilizzando per
ogni singolo lavoratore i criteri sopraesposti e considerando altresì:
se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento
collettivo, abbia formato o meno oggetto dell’accordo sindacale di cui all’articolo 4,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. In caso non sia stata oggetto di accordo, a
decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo è moltiplicato per 3 volte (cfr. l’art. 2, comma
35, della legge n. 92/2012);
se l’azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione
della CIGS ed è quindi tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione
salariale straordinaria (cfr. l’art. 20 del decreto legislativo n. 148/2015). A decorrere dal
1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento
collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento
dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale del c.d. ticket di
licenziamento è innalzata all'82% (cfr. l’art. 1, comma 137, della legge 27 dicembre
2017, n. 205). Sono esclusi dall’innalzamento dell’aliquota i licenziamenti collettivi la cui
procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto
di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018 (cfr. il paragrafo 3.2 della
circolare n. 40/2020)
Pertanto, si riportano i seguenti ulteriori esempi relativi alle ipotesi di interruzione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento collettivo intervenute a decorrere
dal mese di gennaio 2018:
azienda che non rientra nell’ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo
con accordo:
contributo dovuto pari al 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto
per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;
azienda che non rientra nell’ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo
senza accordo:
contributo dovuto pari al 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto
per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3 (cfr. l’articolo
2, comma 35, della legge n. 92/2012);
azienda che rientra nell’ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo con
accordo:
contributo dovuto pari all’82% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto
per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (cfr. l’art. 1, comma 137, della
legge n. 205/2017);
azienda che rientra nell’ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo senza
accordo:
contributo dovuto pari all’82% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto
per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3 (cfr. l’art. 2,
comma 35, della legge n. 92/2012 e l’art. 1, comma 137, della legge n. 205/2017).
Si precisa, inoltre, che al ricorrere delle fattispecie di cui al messaggio n. 528/2021, ossia nelle
ipotesi in cui il datore di lavoro sia tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento in
quanto il rapporto di lavoro si è risolto durante il c.d. blocco dei licenziamenti legato alla fase
emergenziale, per adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo
alla risoluzione del rapporto di lavorocon riconoscimento dell’indennità NASpIal lavoratoreche
vi aderisce, il contributo è dovuto nella misura pari al 41% del massimale mensile NASpI per
ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni, anche qualora si verifichi
la contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono alla citata
fattispecie di accordo.
3. Il massimale ASpI e NASpI
Il massimale di ASpI (oggi NASpI), come chiarito, è la base di calcolo per determinare la
misura del contributo dovuto.
La misura del contributo è stata quindi determinata, sino alla data di istituzione della NASpI
(1° maggio 2015), tenendo conto del massimale ASpI, che veniva annualmente individuato in
applicazione dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 92/2012.
A decorrere dalla data di istituzione della NASpI (1° maggio 2015), l’importo del massimale è
invece determinato in applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il
quale prevede ai commi 1 e 2 che: “La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e
moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel
2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la
retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del
predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la
retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015
l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell'anno precedente”.
In applicazione dei criteri contenuti nelle disposizioni normative richiamate, il massimale
dell’indennità di disoccupazione è annualmente determinato e comunicato dall’Istituto con
specifica circolare.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva degli importi annui del massimale in argomento,
sulla base dei quali calcolare il contributo in commento, e delle circolari di riferimento.
Anno Circolare INPS Retribuzione imponibile Massimale
2013 (ASpI) 14/2013 1.180,00 1.152,90
2014 (ASpI) 12/2014 1.192,98 1.165,58
2015 (ASpI) 19/2015 1.195,37 1.167,91
2015 (NASpI) 94/2015 1.195,00 1.300,00
2016 (NASpI) 48/2016 1.195,00 1.300,00
2017 (NASpI) 36/2017 1.195,00 1.300,00
2018 (NASpI) 19/2018 1.208,15 1.314,30
2019 (NASpI) 5/2019 1.221,44 1.328,76
2020 (NASpI) 20/2020 1.227,55 1.335,40
2021 (NASpI) 7/2021 1.227,55 1.335,40
4. Contributo versato in misura maggiore o minore di quella dovuta
Da recenti controlli sulle banche dati dell’Istituto è emerso che la modalità di calcolo del
contributo del c.d. ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta
conformemente al disposto dell'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 e delle ulteriori
disposizioni richiamate al precedente paragrafo 2, non essendo stata correttamente valorizzata
la base di calcolo del contributo, pari all'importo del massimale annuo AspI/NASpI.
Ciò ha determinato, come si può evincere dalla tabella riportata al precedente paragrafo, che
alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di
rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI.
Per le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di
istituzione della NASpI, invece, il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di
importo inferiore a quello dovuto.
Tenuto conto di quanto esposto e rappresentato, con apposito successivo messaggio saranno
fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di
pubblicazione della presente circolare.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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