Zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del “ponte Morandi” verificatosi il 14 agosto 2018. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73/E del 5 agosto 2019
Zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del “ponte Morandi” verificatosi il 14 agosto 2018. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73/E del 5 agosto 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 04/02/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 14
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge
n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, nel territorio della
Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del “ponte
Morandi” verificatosi il 14 agosto 2018. Risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 73/E del 5 agosto 2019
SOMMARIO: L’articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018, convertito dalla legge n.
130/2018, ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana nel territorio
della Città metropolitana di Genova a causa del crollo del “ponte Morandi”
verificatosi il 14 agosto 2018. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.
73/E del 5 agosto 2019 ha introdotto un nuovo codice tributo per l’utilizzo in
compensazione, tramite modello “F24”, delle agevolazioni disciplinate
dall’articolo 8 del predetto D.L. n. 109/2018 e ss.mm.ii. Con la presente
circolare si forniscono le istruzioni operative sotto il profilo contributivo.
INDICE:
1. Quadro normativo
2. Ambito di applicazione
1. Quadro normativo
L’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, ha istituito la zona franca urbana (ZFU) nel territorio della
Città metropolitana di Genova, colpita dal crollo del “ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto
2018.
In particolare, la citata disposizione ha previsto in favore delle imprese che hanno la sede
principale o una sede operativa all'interno della zona franca urbana e che hanno subito, a
causa dell'evento, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto
2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio
2015-2017, alcune misure agevolative di natura fiscale, nonché l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria
infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Detto
esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che
svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana. L’esonero spetta altresì alle imprese che
avviano la propria attività all'interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019,
limitatamente al primo anno di attività.
2. Ambito di applicazione
La modalità di concessione delle suddette agevolazioni fiscali e contributive, che sono
riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, nei limiti delle risorse
disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di stato, è stata
regolamentata dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE), quale autorità competente, con
le circolari n. 73726/2019 e n. 202506/2019. L’elenco dei soggetti ammessi a fruire delle
agevolazioni in argomento è stato reso noto dal medesimo Dicastero con la pubblicazione del
decreto direttoriale del 17 luglio 2019.
Ciò premesso, con riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali previsto a seguito dell’istituzione della zona franca urbana (cfr. art. 8, comma 2,
lett. d), del D.L. n. 109/2018 e ss.mm.ii.), al fine di semplificare lo svolgimento degli
adempimenti contributivi da parte dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste per la ZFU,
si rammenta quanto segue.
Nel dettaglio, in ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, l’articolo 8,
comma 7, del citato D.L. n. 109/2018, fa esplicito rinvio, in quanto compatibili, alle
disposizioni di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 aprile 2013, che
prevedono la riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da
presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE).
A tal proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, mediante modello “F24”, delle
agevolazioni previste dall’articolo 8 in commento, è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate,
con Risoluzione n. 73/E del 5 agosto 2019, il codice tributo “Z161” (denominato “ZFU - CITTA’
METROPOLITANA DI GENOVA - Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti -
articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018 e succ. modif.”).
Detto codice, in applicazione delle precisazioni contenute nella citata Risoluzione, dovrà essere
esposto nella sezione “Erario” del modello “F24”, in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere
al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di imposta per il quale è riconosciuta
l’agevolazione nel formato “AAAA”.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono
utilizzare il credito verso l’erario per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
dovuti.
La compensazione dovrà essere effettuata fino alla concorrenza dei contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro, del committente ovvero dovuti dai lavoratori autonomi.
Con particolare riferimento ai soggetti che svolgono attività agricole, si evidenzia che la quota
di contribuzione INAIL, esclusa dall’esonero, deve essere versata con le consuete modalità.
In considerazione dell’impianto normativo sopra declinato, qualora i soggetti beneficiari delle
agevolazioni in argomento abbiano già adempiuto agli obblighi di natura previdenziale in
scadenza nell’anno 2018 e nell’anno 2019, i medesimi – ai fini dell’effettivo godimento delle
misure concesse – possono utilizzare il credito verso l’erario riconosciuto dal MISE anche per il
pagamento dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto in scadenza nel corso del 2020. Detta
rimodulazione del mero effetto finanziario, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti, può
essere effettuata fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente
concessa.
Si rammenta che l’importo dell’agevolazione riconosciuta è parametrato all’ammontare della
contribuzione dovuta per l’anno 2018 e per l’anno 2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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