Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esige
Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 27/01/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 14
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per
gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società
sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre
2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela
del lavoro e per esigenze indifferibili”
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine al dettato del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che, all’articolo 3-quater – introdotto
dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 – ha previsto per gli
organismi sportivi in oggetto ulteriori misure concernenti la sospensione dei
versamenti contributivi, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19.
INDICE
Premessa
1. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 3-quater del decreto-legge n.
146/2021
2. Modalità di recupero dei contributi sospesi
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 17 dicembre
2021, n. 215, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili”.
Il citato decreto-legge n. 146/2021, all’articolo 3-quater – introdotto dalla legge di conversione
in oggetto – ha previsto alcuni interventi, ai fini contributivi, per gli organismi sportivi di
seguito specificati, al fine di fare fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di contenimento
e gestione di quest’ultima.
Nello specifico, il comma 1 del citato articolo 3-quater ha disposto la sospensione dei termini,
dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali,
per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e società sportive professionistiche e
dilettantistiche.
Pertanto, sulla base di quanto previsto dall’articolo sopra richiamato, si forniscono, con la
presente circolare, indicazioni di carattere generale relative alla misura contenuta nella
previsione normativa in trattazione.
Con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative con riferimento alle
diverse Gestioni interessate.
1. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 3-quater del decreto-
legge n. 146/2021
L’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021 prevede che “a favore delle
federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni
e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato”
sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in
scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021.
Si precisa che la disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma
soltanto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza nell’arco
temporale sopra ricordato, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle
rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
Con riferimento alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto indicato nella circolare n.
52/2020, paragrafo 3.
Si evidenzia altresì che, con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la
sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria
(art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione
previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria
dovuta a carico del datore di lavoro.
2. Modalità di recupero dei contributi sospesi
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a
carico dei lavoratori) sospesi ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-quater del decreto-legge n.
146/2021 dovranno essere effettuati, in applicazione delle previsioni di cui al successivo
comma 2, senza applicazione di sanzioni e di interessi,in nove rate mensili a
decorrere dal 31 marzo 2022.
Entro la medesima data del 31 marzo 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate
sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale
interessato dalla sospensione.
Da ultimo, si rappresenta che, nelle fattispecie in argomento, non si procede al rimborso dei
contributi previdenziali e assistenziali già versati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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