Trasferimento del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Precisazioni e invio telematico della richiesta
Trasferimento del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Precisazioni e invio telematico della richiesta
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19/01/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 14
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Trasferimento del montante maturato a seguito del versamento
dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Precisazioni e
invio telematico della richiesta
SOMMARIO: Con la presente circolare si rende nota la possibilità di presentare in via
telematica la richiesta di trasferimento, nella gestione previdenziale INPS di
iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell’onere
dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 184/1997. Si forniscono inoltre precisazioni in ordine alla
possibilità di trasferire il predetto montante agli enti privati di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 e ai Fondi
di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di
sicurezza sociale europeo.
INDICE
1. Premessa
2. Presentazione telematica della richiesta di trasferimento, nella gestione previdenziale INPS
di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di
riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 184/1997
2.1 Presentazione della domanda tramite web direttamente dagli interessati
2.2 Presentazione delle domande tramite gli Istituti di Patronato
2.3 Supporto del Contact Center Multicanale
3. Trasferimento del montante maturato presso il FPLD nelle Casse di previdenza per i liberi
professionisti e nei Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di
sicurezza sociale europeo
4. Istruzioni per gli operatori di Sede
1. Premessa
L’articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto i commi 4-bis, 5-
bis e 5-ter all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante “Attuazione della
delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”, relativamente al
riscatto dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici.
Ai sensi del citato comma 5-bis, la facoltà di riscatto di cui all’articolo 2, comma 5, del
medesimo decreto legislativo n. 184/1997 può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti
ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Il
contributo da riscatto è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a
domanda dell'interessato, “presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia
stato iscritto”. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di
trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato
può, quindi, inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di
diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza.
L’esercizio della facoltà di riscatto di cui al citato comma 5-bis non fa, pertanto, acquisire la
qualità di “iscritto” a una gestione previdenziale e il contributo versato quale onere di riscatto
non determina la creazione di una posizione contributiva in una gestione previdenziale, ma
viene soltanto accreditato in apposita evidenza contabile separata del FPLD. Solo dopo avere
acquisito l’iscrizione in una gestione previdenziale, l’interessato può avanzare la richiesta di
trasferimento del montante maturato nella gestione di iscrizione indicando, nel caso di diverse
gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza[1].
Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’invio telematico delle richieste di
trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato a
seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5-
bis, del decreto legislativo n. 184/1997.
2. Presentazione telematica della richiesta di trasferimento, nella gestione
previdenziale INPS di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento
dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 184/1997
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale
dell’Istituto www.inps.it;
Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato
all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere
esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
Istituti di Patronato – attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. Le
Strutture territoriali, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non
imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente e formalmente l’interessato circa
l’improcedibilità della domanda fino alla trasmissione telematica della stessa. Diversamente,
qualora si accerti che la causa che impedisce l’invio telematico sia addebitabile ai sistemi
informatici dell’INPS, le Strutture territoriali provvederanno alla protocollazione in entrata
dell’istanza, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali.
La richiesta di trasferimento può essere avanzata solo dopo aver concluso il pagamento
dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente
onere).
2.1 Presentazione della domanda tramite web direttamente dagli interessati
L’istanza è presentata attraverso il “Portale dei servizi per la gestione della posizione
assicurativa”,accessibile dal sito istituzionale dell’Istituto (www.inps.it) e già appositamente
implementato. L’applicativo è consultabile attraverso diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari,
tablet, pc).
Per potere accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE
(Carta di Identità Elettronica) 3.0.
Dopo la fase di autenticazione, dalla home page si accede al servizio “Domanda di
ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati” e, quindi, alla sezione
“Trasferimento riscatto inoccupati”.
Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al
successivo invio della domanda di trasferimento.
Il richiedente è inizialmente invitato a confermare i propri dati anagrafici e i dati di contatto
che trova già precompilati in base alle informazioni associate all’utenza con la quale ha
effettuato l’accesso al portale. Tali dati possono essere aggiornati selezionando l’apposita
funzione disponibile nel sito web dell’Istituto alla sezione “MyINPS”.
Le diverse sezioni dell’applicativo sono presentate in sequenza, rendendo la compilazione
semplice e intuitiva. La modalità di compilazione della richiesta è analoga a quella della
domanda di ricongiunzione; per la descrizione dei principali contenuti si rinvia alla circolare n.
101 del 19 settembre 2022.
Per una descrizione analitica delle varie funzioni è comunque disponibile il Manuale utente
consultabile on line o scaricabile direttamente dal sito istituzionale.
2.2 Presentazione delle domande tramite gli Istituti di Patronato
Le domande possono essere presentate anche tramite gli Istituti di Patronato, che possono
accedere alle medesime funzionalità previste per i cittadini.
Nella sezione “Consultazione Domande”, attraverso l’inserimento del codice fiscale o del
numero di protocollo dell’istanza di trasferimento è possibile individuare una domanda
presentata da un determinato soggetto.
2.3 Supporto del Contact Center Multicanale
Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Multicanale
disponibile telefonicamente al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama
da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da
telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente) che provvederà a fornire al cittadino tutte
le informazioni in materia, nonché l’assistenza in merito al servizio web per orientarlo nel
corretto utilizzo dello stesso, supportandolo in tutte le fasi, dalle modalità di accesso alla
presentazione della domanda.
Per gli utenti dotati di SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0, il Contact Center Multicanale
compila l’istanza sulla base delle indicazioni fornite dall’iscritto e la invia all’Istituto per la
successiva lavorazione. Per tali possessori di SPID almeno di Livello 2, CIE 3.0 o CNS,
l’acquisizione potrà avvenire tramite Contact Center Multicanale solo se gli stessi sono dotati di
PIN telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale
“MyINPS” del portale istituzionale.
3. Trasferimento del montante maturato presso il FPLD nelle Casse di previdenza per
i liberi professionisti e nei Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati
aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo
Come indicato in premessa, il montante maturato ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 184/1997 è trasferito, a domanda, presso la “gestione previdenziale nella
quale l’interessato sia o sia stato iscritto”.
Acquisite le valutazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che il tenore
letterale del citato comma 5-bis, che richiama in modo generico le gestioni previdenziali a cui
il richiedente è iscritto o è stato iscritto, non pare precludere la possibilità di un trasferimento
del montante maturato presso l’INPS agli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.
È quindi possibile, nel rispetto dell’autonomia ordinamentale riconosciuta dalla legge alle Casse
previdenziali, consentire a tali soggetti l’acquisizione del montante contributivo sulla base delle
determinazioni che ogni singolo Ente vorrà adottare. In tali ipotesi, l’istanza di trasferimento
del montante maturato in INPS è presentata dall’interessato direttamente alla propria Cassa
professionale di iscrizione che, all’esito delle proprie valutazioni, provvede a richiedere
all’Istituto le somme dovute.
Parimenti, il trasferimento in argomento è possibile anche verso i Fondi di previdenza
dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo (da intendersi
questi ultimi come gestioni previdenziali di “primo pilastro” e non come fondi pensione privati)
e la relativa istanza è presentata presso i Fondi di destinazione.
4. Istruzioni per gli operatori di Sede
Per la gestione delle istanze presentate nelle procedure conferenti saranno fornite successive
istruzioni alle Strutture territoriali.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Come precisato con la circolare n. 29 dell’11 marzo 2008, la valutazione a fini pensionistici
del periodo di riscatto effettuato ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
184/1997 è di tipo contributivo e i periodi così riscattati non danno luogo al passaggio dal
sistema contributivo a quello misto.
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