Contratto di espansione ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015. Integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione oraria. Precisazioni in ordine all’obbligo contributivo del datore di lavoro. Istruzioni operative e contabili
Contratto di espansione ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015. Integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione oraria. Precisazioni in ordine all’obbligo contributivo del datore di lavoro. Istruzioni operative e contabili
Testo normativo
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Roma, 09/12/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
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territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 143
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Contratto di espansione ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs n.
148/2015. Integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione
oraria. Precisazioni in ordine all’obbligo contributivo del datore di
lavoro. Istruzioni operative e contabili
SOMMARIO: La presente circolare recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali relative all’esonero dall’obbligo di versamento del contributo
addizionale per il datore di lavoro che accede al contratto di espansione.
INDICE
1. Premessa
2. Esonero dall’obbligo di versamento del contributo addizionale
3. Oneri di spesa e monitoraggio
4. Istruzioni operative
5. Istruzioni contabili
1. Premessa
Come noto, l’articolo 26-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha novellato l’articolo 41 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introducendo nel nostro ordinamento, in via
sperimentale per gli anni 2019-2020, il contratto di espansione.
Il nuovo articolo 41 del citato decreto legislativo, rubricato “Contratto di espansione”, prevede
che le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità e che rientrano nell’ambito di
applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20 del d.lgs. n. 148/2015), qualora
intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano
modifiche dei processi aziendali, possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con
la rappresentanza sindacale unitaria, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto
più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di
reindustrializzazione o riorganizzazione.
Il comma 2 dell’articolo 41 precisa il contenuto che deve avere il suddetto contratto, definito
di natura gestionale.
In particolare, per quanto attiene ai lavoratori già in organico, il contratto deve indicare“la
riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché
il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5” (cfr. l’art.
41, comma 2, lett. d, del D.lgs n. 148/2015).
La norma prevede, quindi, che per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo
pensionistico di cui al comma 5 dell’articolo 41, al fine di garantire loro un’adeguata attività
formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze
professionali, l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al
trattamento straordinario di integrazione salariale.
Le caratteristiche e la durata dell’integrazione salariale, alla quale possono accedere i
lavoratori indicati nel contratto di espansione, sono precisate al comma 7 dell’articolo 41.
2. Esonero dall’obbligo di versamento del contributo addizionale
Con la circolare n. 98 del 3 settembre 2020, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, l’Istituto ha illustrato i profili normativi e operativi inerenti
all’applicazione dell’integrazione salariale prevista dal comma 7 dell’articolo 41 e ha
comunicato le disposizioni di prassi ed operative alle quali deve attenersi il datore di lavoro.
In particolare, con la suddetta circolare si è rilevato che all’integrazione salariale di cui al
comma 7 dell’articolo 41 sono applicabili le disposizioni relative alla disciplina del contributo
addizionale (cfr. l’art. 5 del D.lgs n. 148/2015) e al termine di decadenza per il conguaglio
delle prestazioni erogate dal datore di lavoro (cfr. l’art. 7 del D.lgs n. 148/2015).
Con riferimento all’obbligo di versamento del contributo addizionale, al paragrafo 4 della citata
circolare n. 98/2020 si è specificato che per l’integrazione straordinaria connessa al contratto
di espansione “l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla
retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate”.
Al riguardo, è necessario fare presente che, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali ha successivamente precisato che l’impresa che accede allo
strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento
del contributo addizionale.
Pertanto, le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 sono superate.
Conseguentemente, per le integrazioni salariali di cui all’articolo 41, comma 7, del D.lgs n.
148/2015, riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21,
comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro non è tenuto al
versamento del contributo addizionale.
Il datore di lavoro potrà quindi procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a
tale titolo con le modalità esposte al successivo paragrafo 4.
Restano ferme, invece, sia le disposizioni in materia di decadenza previste dall’articolo 7,
commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015, sia le indicazioni già fornite ai punti 1, 2 e 3
della citata circolare n. 98/2020 in ordine agli aspetti legati all’ambito di applicazione
dell’intervento di CIGS, alla natura e caratteristiche dello stesso e alla durata del trattamento.
3. Oneri di spesa e monitoraggio
Il trattamento di integrazione salariale erogato in riferimento alle riduzioni orarie previste dal
contratto di espansione è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di
euro per l’anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020 (cfr. l’art. 41, comma 7, del
D.lgs n. 148/2015).
Alla luce di quanto sopra illustrato, nell’attività di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa
affidata all’Istituto si deve computare anche il mancato gettito conseguente all’esonero dal
versamento del contributo addizionale (oltre l’onere della contribuzione figurativa, come già
indicato dalla circolare n. 98/2020).
4. Istruzioni operative
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, vengono confermate le modalità operative
indicate nella circolare n. 98/2020. I datori di lavoro esporranno il codice già in uso “L046”,
avente il significato di “Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n. 148/2015 (contratto
espansione)”, nell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/
<CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, e l’importo
posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.
Si ricorda infine, che per l’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione
“l’azienda non è tenuta al pagamento del contributo addizionale”. Nel caso in cui sul periodo di
paga settembre 2020 le aziende interessate abbiano provveduto al versamento del contributo
addizionale, la procedura di calcolo provvederà alla sua restituzione con l’emissione di
eventuale nota di rettifica.
5. Istruzioni contabili
I sistemi di rilevazione contabile saranno adeguati per recepire quanto precisato al precedente
paragrafo 4.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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