Convenzione tra l’INPS e la Unione Nazionale Aziende Pensionati Professionisti (UNIAP), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione tra l’INPS e la Unione Nazionale Aziende Pensionati Professionisti (UNIAP), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 28/09/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 144
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Unione Nazionale Aziende Pensionati
Professionisti (UNIAP), per la riscossione dei contributi per
assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi
dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione della
riscossione e trasferimento alla Unione Nazionale Aziende Pensionati
Professionisti (UNIAP),dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai
contratti di lavoro
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione
3. Misura del contributo
4. Fornitura dati
5. Rapporti finanziari, spese e rimesse
6. Clausola di salvaguardia
7. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
8. Istruzioni operative e contabili
1. Premessa
In data 3 settembre 2021 è stata sottoscritta una convenzione con la Unione Nazionale
Aziende Pensionati Professionisti (UNIAP), sulla base dello schema convenzionale
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27 gennaio 2021,
per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di
lavoro, dovuti dalle aziende (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei
requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su
specifica richiesta dell’Associazione sindacale.
Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di
tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto
interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione dei contributi di assistenza
contrattuale senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla
convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro,
dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore
dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente
alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come
stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni, e sarà operata con le
medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei
contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è
quindi esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei
contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di
accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o
dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione
coattiva del contributo associativo stesso.
3. Misura del contributo
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la
quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti
alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi
di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza
contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il
contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del
processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di
versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di
scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per
assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali
obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno
rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso
attraverso apposito procedimento di rimborso.
Qualora l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti
all’Uniemens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine
sopra indicato, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi
previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette
operazioni di imputazione, l’eventuale eccedenza che residua sarà riversata
all’Associazione.
L’Istituto si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso
Uniemens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale e nel flusso del
modello F24.
4. Fornitura dati
Nell’applicazione “Servizi per le aziende e consulenti”, accessibile dai servizi on line del
sito Istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Associazione i dati relativi alle
aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del
periodo contributivo e dell’ammontare del versamento e, su richiesta dell’Associazione
stessa, il “Dichiarato” e/o l’“Insoluto”.
Per accedere al servizio on line l’Associazione deve fornire all’Istituto i dati anagrafici,
corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della citata
applicazione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle
norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dall’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali (cfr. gli articoli 7 e 10 della convenzione).
5. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 5 e 6 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione
sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla presente
convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a. euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione
della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione
medesima;
b. euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c. euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per assistenza
contrattuale effettuato da ogni azienda.
Il versamento dell’’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione
sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
6. Clausola di salvaguardia
L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra le aziende e l’Associazione
sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle
somme versate dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso i soggetti terzi,
comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è
sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi
eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione sindacale
stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o
già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice
presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso
risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni
attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione
sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di
quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
7. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente
dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico
dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo
esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o
regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 12
della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS,
l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione
diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e
imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura
procedurale e/o gestionale.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all’Associazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione
sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate
dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione,
ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione,
nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei
seguenti casi:
perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla
stipula della convenzione;
mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla
convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante
dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione
medesima, che costituisce parte integrante della convenzione;
ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto
ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione;
eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi
legali rappresentanti;
uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con
particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti
cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione, per fatti compiuti
nell’esercizio delle proprie funzioni;
mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nell’articolo 10
della convenzione, in materia di protezione dei dati personali.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, a
seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto
conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della
convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle
competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo
PEC.
8. Istruzioni operative e contabili
Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens si forniscono, di
seguito, le istruzioni per le imprese aderenti alla Unione Nazionale Aziende Pensionati
Professionisti (UNIAP), a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W466”.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione>
del flusso Uniemens, le imprese dovranno validare il nuovo codice causale “W466”
avente il significato di “Ass. Contr. Unione Nazionale Aziende Pensionati Professionisti
(UNIAP)” e il relativo <ImportoContributo>.
I contributi di assistenza contrattuale di cui trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel
flusso Uniemens con il citato codice “W466”, sono imputati, in sede di specificazione
contabile, al conto GPA25810, di nuova istituzione.
Il riversamento della contribuzione a titolo di assistenza contrattuale all’Associazione
avverrà mediante la nuova procedura accentrata dedicata alla gestione dei sindacati,
secondo le modalità di seguito illustrate.
Entro la fine del mese successivo a quello della ripartizione contabile dell’Uniemens, le
somme riscosse sono accreditate mediante mandato automatizzato e accentrato
generato dalla procedura “Gestione sindacati” alla citata Associazione, al netto del
rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta, previa verifica della
regolarità contributiva che verrà effettuata attraverso la procedura “Durc on-line”.
Prima del riversamento, la procedura automatizzata provvede a rilevare il debito verso
la Unione Nazionale Aziende Pensionati Professionisti (UNIAP), con la predisposizione
della seguente scrittura in P.D.:
GPA35810 a GPA11810
per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25810.
Per assicurare in ciascun esercizio la concordanza dei saldi dei conti GPA25810 e
GPA35810, gli stessi devono essere movimentati soltanto mediante procedura
automatizzata.
In occasione dei riversamenti degli importi contabilizzati dai flussi Uniemens del mese di
dicembre e del periodo suppletivo, la scrittura in P.D.:
GPA35810 a GPA11810
deve avvenire in conto esercizio precedente.
All’atto del riversamento alle Associazioni sindacali, sull’ammontare dei contributi
riscossi saranno trattenute le somme, spettanti all’Istituto, a titolo di rimborso spese per
l’effettuazione del servizio in argomento, con contestuale emissione della fattura
elettronica.
I rimborsi saranno imputati in AVERE del conto GPA24042 in uso, mentre le somme per
la relativa imposta di bollo, se dovuta, saranno imputate in AVERE del conto GPA25228.
La reportistica sullo stato delle ripartizioni contabili delle somme riscosse con il flusso
Uniemens continua a essere reperibile nella procedura “Gestione contributiva”,
raggiungibile da “Soggetto contribuente”, alla voce “Contabilità” - “quote associative”.
Nell’Allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti GPA25810, GPA35810 e
GPA11810, di nuova istituzione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
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ALLEGATO 2
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA11810
Denominazione completa Debito verso Unione Nazionale Aziende Pensionati
Professionisti (UNIAP) per contributi di assistenza
contrattuale riscossi per suo conto.
Denominazione DEB./UNIAP. CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO
abbreviata
Validità e Movimentabilità Mese 09 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GPA25810
Denominazione completa Contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto di
Unione Nazionale Aziende Pensionati Professionisti
(UNIAP) mediante UNIEMENS.
Denominazione CTR. RISC./UNIAP CON UNIEMENS
abbreviata
Validità e Movimentabilità Mese 09 Anno 2021 /M. N
Tipo variazione I
Codice conto GPA35810
Denominazione completa Accreditamento a Unione Nazionale Aziende Pensionati
Professionisti (UNIAP) dei contributi di assistenza
contrattuale riscossi per suo conto.
Denominazione ACCR.UNIAP CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO
abbreviata
Validità e Movimentabilità Mese 09 Anno 2021 /M. R
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