Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 14/12/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 146
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al
sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative
sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
indennità una tantum previste dal decreto-legge n. 157 del 2020 - in
continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto
Cura Italia), al decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio Italia), al
decreto-legge n. 104 del 2020 e al decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d.
decreto Ristori) - a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari
dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del richiamato decreto
Ristori, nonché di indennità onnicomprensive a favore di alcune categorie di
lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
INDICE
1. Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15
del decreto-legge n. 137 del 2020
2. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva
di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020
3. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza
da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che
non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n.
137 del 2020
3.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo
15 del decreto-legge n. 137 del 2020
3.2 Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui
all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
3.3 Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di
cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
3.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità
onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non
hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137
del 2020
5. Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui
all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
5.1 Indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo di cui ai decreti-legge Cura Italia, Rilancio
Italia e di cui al decreto-legge n. 104 del 2020. Requisito dell’assenza di titolarità di rapporto
di lavoro dipendente
6. Presentazione della domanda
7. Finanziamento e monitoraggio
8. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 137 del 2020 e
altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità
9. Strumenti di tutela
10. Istruzioni contabili e fiscali
1. Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui
all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, all’articolo 9, comma 1, ha previsto – a favore dei
soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, commi
1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori) – l’erogazione
una tantum, della medesima indennità, di importo pari a 1.000 euro.
In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità onnicomprensiva” di
cui all’articolo 15 del citato decreto Ristori sono:
i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali;
i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e
degli stabilimenti termali;
i lavoratori intermittenti;
i lavoratori autonomi occasionali;
i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
i lavoratori dello spettacolo;
i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Pertanto, in attuazione della previsione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto- legge n. 157
del 2020, tutti i lavoratoriappartenenti alle categorie di cui sopra,che hanno già fruito
dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020, non
devono presentare una nuova domandaai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui
all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020, ma la relativa indennità sarà ai
predetti lavoratori erogata dall’INPS, secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è
stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 15.
2. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non
hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-
legge n. 137 del 2020
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito
dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che,
pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di
seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-
legge n. 157 del 2020.
La disposizione di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede il
riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei
lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente – con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge n. 157 del 2020, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del
turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente
paragrafo.
Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui trattasi, la disposizione di cui al citato
articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede altresì che detti lavoratori
abbiano svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di
lavoro rientrante nei predetti settori - per almeno trenta giornate nell’arco temporale dal 1°
gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e che non siano, alla medesima data del 30 novembre
2020, titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di
indennità di disoccupazione NASpI, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di
lavoro dipendente.
La medesima indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è
riconosciuta, ai sensi del citato articolo 9, comma 2, anche a favore dei lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente - nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto-
legge n. 157 del 2020 - un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici
operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella
riportata in calce al presente paragrafo.
Ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, la richiamata disposizione normativa di cui al
comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede che i predetti lavoratori
abbiano svolto - come lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali - la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e che non siano –
alla data del 30 novembre 2020 - titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo
paragrafo 8), né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolari, alla data del 1° dicembre
2020, di rapporto di lavoro dipendente.
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo
6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione
non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo
familiare.
Per entrambe le categorie di lavoratori sopra richiamate, si precisa che è ammesso l’accesso
all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione
del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione - hanno instaurato e
comunque cessato alla data del 30 novembre 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che
l’indennità è rivolta ad una specifica categoria di lavoratori – stagionali dei settori del turismo e
degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti
nel settore del turismo e degli stabilimenti termali - si è reso necessario individuare in via
preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della
predetta indennità.
A tal fine - tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede
all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo
(CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata
dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO
2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli
stabilimenti termali.
In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività
economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa
l’indennità)
TURISMO
CSC
70501 1. Alberghi (ATECO 55.10.00):
a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel
(hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi
quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e
bevande).
2. Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
4. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):
a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di
pasti e bevande.
5. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o
bungalow per vacanze;
b. cottage senza servizi di pulizia.
CSC
50102 1. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC
70501 1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per
camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
2. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
3. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO
55.90.20):
a. case dello studente;
b. pensionati per studenti e lavoratori;
c. altre infrastrutture n.c.a.
CSC
70502 1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
70709
a attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie
eccetera, che dispongono di posti a sedere;
b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con
cucina.
CSC Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
50102
CSC
70502 1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
b. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
2. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
a. ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese
separate.
CSC
70502 1. Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
70709 1. bar;
2. pub;
3. birrerie;
4. caffetterie;
5. enoteche.
CSC
41601 1. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
70503
a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie
eccetera.
CSC
70504 1. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
40405
40407
70504
1. Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41)
CSC
70401 1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
a. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour,
servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
b. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli,
pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
2. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):
a. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di
viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più
dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di
interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
3. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
4. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC
40404 1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO
70705 56.10.20):
1. preparazione di pasti da portar via “take-away”;
2. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che
non dispongono di posti a sedere.
CSC
70708 1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
1. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di
trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e
sportivi;
2. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
3. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai
viaggiatori;
4. attività di promozione turistica.
STABILIMENTI TERMALI
CSC Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
11807
CSC Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
70708
Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale
rapporto di lavoro, si precisa che l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la
presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità della
indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO
sopra riportate.
Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno
stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di
consentire l’eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione
dell’esito stesso.
Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali dell’Istituto competenti in base
alla residenza del lavoratore richiedente.
In particolare, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate.
A tal fine, sarà considerata quale documentazione probatoria utile il contratto o la lettera di
assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in
argomento o, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, agenzia di
somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione
sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.
3. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il
loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di
cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
Il citato articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020, al comma 3 prevede un’indennità
onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore di alcune categorie di
lavoratori individuate alle lettere a), b), c), e d) del medesimo comma 3, come di seguito
specificato.
I successivi paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono riferiti ai lavoratori che non hanno già fruito
dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che,
pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di
seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 3, lettere a),
b), c) e d), del decreto-legge n. 157 del 2020.
3.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del
turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità
onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi
da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità
onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto,
possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito
specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a), del
decreto-legge n. 157 del 2020.
L’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede un’indennità
onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti
stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 157 del
2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto
arco temporale.
Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 4 del citato articolo 9 del decreto-legge
n. 157 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non
siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la
titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari
di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo
6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il
periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione
figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Per questa categoria si chiarisce, come per le precedenti previsioni legislative della stessa
indennità COVID-19, l’esclusione dal beneficio in parola di tutti i lavoratori stagionali del
settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di
lavoro, in quanto assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi
nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione
agricola e della indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3.2 Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva
di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità
onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto,
possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito
specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), del
decreto-legge n. 157 del 2020.
Il medesimo articolo 9, comma 3, alla lettera b) prevede il riconoscimento di un’indennità
onnicomprensiva dell’importo complessivo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di
cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno
trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020,
di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2020. Sono destinatari dell’indennità
onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di
tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i
lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di
risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 4 del citato articolo 9 del decreto-legge
n. 157 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non
siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la
titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari
di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo
6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il
periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione
figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
3.3 Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità
onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito
dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che,
pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di
seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c),
del decreto-legge n. 157 del 2020.
La disposizione di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 157 del 2020
prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei
lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, la richiamata disposizione normativa prevede che
detti lavoratori - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020,
di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2020 - siano stati titolari di contratti autonomi
occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non
abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 1° dicembre 2020.
Inoltre, la norma sopra richiamata prevede che i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro
autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 30 novembre 2020, devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020, con accredito di
almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre
2020.
Anche per tale categoria di lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere
all’indennità gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto
di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto
(cfr. il successivo paragrafo 8).
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo
6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il
periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione
figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
3.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito
dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del
2020
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che nonhanno già
fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e
che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di
seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 3, lettera d),
del decreto-legge n. 157 del 2020.
L’articolo 9, comma 3, alla lettera d) prevede un’indennità onnicomprensiva di importo
complessivo pari a 1.000 euro anche a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
La richiamata disposizione, in particolare, prevede che possono accedere alla suddetta
indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per l’anno 2019
un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro e che siano titolari
di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
n. 335/1995, alla data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del
2020, e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Anche per i suddetti lavoratori incaricati alle vendite a domicilio la norma prevede che – ai fini
dell’accesso all’indennità di cui trattasi - gli stessi, alla data di presentazione della domanda,
non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la
titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di
trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo
6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il
periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione
figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del
decreto-legge n. 137 del 2020
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo
15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la
fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva
di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 157 del 2020.
L’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede un’indennità
onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo
determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere
cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a), b), e c) del richiamato articolo 9, comma 5.
In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono
essere stati titolari - nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre
2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2020 - di uno o più rapporti di lavoro
dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui
durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve
essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, i lavoratori in argomento devono fare valere nel
corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo
determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui
durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve
essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Infine, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di
trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020 (cfr. il successivo paragrafo
8), né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 1° dicembre 2020.
Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del
turismo e degli stabilimenti termali è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al
paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di
contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che
l’indennità è rivolta alla categoria di lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del
turismo e degli stabilimenti termali, si è reso necessario individuare in via preliminare le
attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta
indennità.
Per l’individuazione, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, dei CSC
associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si
rinvia alla “Tabella codici ATECO” di cui al paragrafo 2 della presente circolare.
5. Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità
onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito
dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che,
pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di
seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto-
legge n. 157 del 2020.
Il richiamato articolo 9, al comma 6 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo
complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo.
L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 157 del 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro,
che non siano titolari alla predetta data del 30 novembre 2020 di trattamento pensionistico
diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli
articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione
dell’indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 81 del
2015.
Ai sensi del medesimo articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 157 del 2020, l‘indennità
onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7
contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 157 del 2020, da
cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
In analogia a quanto previsto per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui ai decreti-legge n.
18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (c.d. Cura Italia) e 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d.
Rilancio Italia), nonché alle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di
cui all’articolo 15, comma 6, del decreto Ristori, anche per l’accesso all’indennità
onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevista a
favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con sette contributi
giornalieri versati nell’anno 2019 ed un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000
euro, i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla
data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2020 (cfr. il
successivo paragrafo 8), né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13,
14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di
disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.
Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente
circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di
fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa,
né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
5.1 Indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo di cui ai decreti-legge Cura
Italia, Rilancio Italia e di cui al decreto-legge n. 104 del 2020. Requisito dell’assenza
di titolarità di rapporto di lavoro dipendente
L’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 157 del 2020 introduce un’importante novità in
ordine al requisito dell’assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente previsto per la
categoria dei lavoratori dello spettacolo dall’articolo 38, comma 2, del decreto Cura Italia,
come anche richiamato dall'articolo 84, comma 10, del decreto Rilancio Italia e dall'articolo 9,
comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020.
In particolare, il citato articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede che il
richiamato requisito, relativo alla assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente previsto
dalle sopra citate disposizioni normative, deve intendersi riferito esclusivamente ai contratti di
lavoro a tempo indeterminato.
In ragione di quanto sopra, dalla lettura sistematica delle previsioni di cui ai commi 6 e 7
dell’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020, si evince che i lavoratori dello spettacolo – in
presenza di tutti gli altri requisiti legislativamente previsti dalle disposizioni sopra richiamate di
cui ai decreti Cura Italia, Rilancio Italia e di cui al decreto-legge n. 104 del 2020 – possono
accedere alle relative indennità COVID-19 di cui ai citati decreti-legge anche laddove siano
titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di tipo intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.
6. Presentazione della domanda
Come già precisato al paragrafo 1 della presente circolare, i lavoratori già beneficiari
dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n.
137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una
tantum di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020, ma la stessa verrà
erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il
pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 15.
I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo
15 del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento
dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157
del 2020 entro la data del 31 dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria
previsione legislativa, considerata l’assenza della sanzione decadenziale
Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con
apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.
Con riferimento alle indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Ristori si
precisa che le relative domande - come già indicato con la circolare n. 137 del 2020 – possono
essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020. Il relativo
servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile nel sito internet
dell’Istituto www.inps.it.
Infine, per quanto concerne le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020,
si fa presente che le relative domande - come già indicato con il messaggio n. 4589 del 2020 -
possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 15 dicembre 2020,
secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 157 del 2020. Il
relativo servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile nel sito
istituzionale dell’Istituto.
Al fine di effettuare i necessari adempimenti di fine anno, si comunica che il 18 dicembre 2020
scadono i termini di presentazione delle indennità COVID-19 per le quali il legislatore non ha
previsto scadenza espressa; in particolare, alla predetta data scadranno i termini per la
presentazione delle domande di indennità a favore dei lavoratori a tempo determinato dei
settori del turismo e degli stabilimenti termali di cui al D.M. 13 luglio 2020, n. 12 (circolare n.
94 del 14 agosto 2020), delle domande di indennità a favore dei lavoratori delle c.d. ex zone
rosse di cui all’articolo 44-bis del decreto Cura Italia (circolare n. 104 del 18 settembre 2020),
delle domande di indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8,
del decreto Rilancio Italia (circolare n. 118 dell’8 ottobre 2020), delle domande di indennità a
favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 104 del decreto-legge n. 104 del 2020
(circolare n. 125 del 28 ottobre 2020).
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione
di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica,
utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel
sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono
attualmente le seguenti:
• PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste
tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete
fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla
tariffa applicata dai diversi gestori).
Le tipologie di indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5, e 6, del decreto-
legge n. 157 del 2020 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19”
presente sul sito internet dell’INPS.
7. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede che tutte le indennità di cui
al medesimo articolo 9 sono erogate dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni
di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al richiamato articolo 9,
comma 9, del decreto-legge n. 157 del 2020, e comunica i risultati di tale attività al Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai
predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
8. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-
legge n. 157 del 2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità
Ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 157 del 2020, le indennità di cui ai
commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 9 non sono tra esse cumulabili.
In analogia a quanto disposto dall’articolo 86 del decreto Rilancio Italia - che prevede
l’incumulabilità delle indennità di cui all’articolo 84 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020
con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità a favore dei lavoratori
sportivi, con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria - anche le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n.
157 del 2020 non sono cumulabili con le predette indennità.
Analogamente a quanto disposto per tutte le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e
Rilancio Italia in ordine alla non cumulabilità tra le stesse, le indennità di cui all’articolo 9 del
decreto-legge n. 157 del 2020 oltre a non essere tra loro cumulabili – come espressamente
previsto dal comma 8 del medesimo articolo 9 – le stesse non sono altresì cumulabili con
l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto
Rilancio Italia e con l’indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 10 del
decreto-legge n. 104 del 2020.
Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i
lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del
turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 157 del 2020
dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari
di indennità di disoccupazione NASpI alla data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore dello
stesso decreto-legge n. 157 del 2020. Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 2
dell’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 a favore dei lavoratori stagionali e in
somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con
l’indennità di disoccupazione NASpI.
Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico,
anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive,
sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con
l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli
enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6
con il Reddito di cittadinanza – in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui
all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia e di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020
- si richiama la disposizione di cui all’articolo 84, comma 13, del decreto n. 34 del 2020, che
ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei
familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali
l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in
luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede ad integrare il beneficio del Reddito
di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.
Le indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 non
sono quindi compatibili con un beneficio del Reddito di cittadinanza in godimento pari o
superiore a quello dell’indennità.
In ragione di quanto sopra, ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e
6, del decreto-legge n. 157 del 2020, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza di
importo inferiore a 1.000 euro, non verrà erogata l’indennità COVID-19 ma verrà riconosciuto
un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 1.000 euro.
Tra le incompatibilità previste vi è anche quella con il Reddito di emergenza (Rem), istituito
dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per il quale l’articolo 14 del decreto Ristori
ha previsto l’erogazione di ulteriori due mensilità.
Si ricorda che già la previgente normativa ha sancito la non compatibilità del Reddito di
emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano
comunque percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-
legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, ovvero una delle indennità disciplinate in
attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge o di una delle indennità di cui agli
articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34 del 2020.
In applicazione della stessa ratio legis, il decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto che le
ulteriori quote di Rem non siano altresì compatibili con la presenza, nel nucleo familiare, di
componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità previste
all’articolo 15 del medesimo decreto-legge.
Pertanto, in analogia alle previsioni di cui alle disposizioni sopra richiamate, si precisa che
anche le indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020
sono incompatibili con il Reddito di emergenza.
In analogia a quanto disposto per le indennità COVID-19 di cui ai decreti-legge Cura Italia e
Rilancio Italia, nonché, da ultimo, dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020,
le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020
sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Le indennità onnicomprensive di cui al richiamato articolo 9, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto-
legge n. 157 del 2020 sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI,
con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.
Si ribadisce che per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali,
nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 104
del 2020, l’articolo 15, comma 2, del decreto Ristori ed infine l’articolo 9, comma 2, del
decreto-legge n. 157 del 2020 dispongono che, per l’accesso alla relativa indennità, gli stessi
lavoratori non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI rispettivamente alla
data del 15 agosto 2020 (articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020), del 29
ottobre 2020 (articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020) e del 30 novembre 2020
(articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 157/2020).
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità
di cui al richiamato articolo 9 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie
derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di
studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo
svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui
all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per
anno civile.
9. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva di cui
all’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 l’interessato può proporre azione giudiziaria.
10. Istruzioni contabili e fiscali
Gli oneri per le indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del
2020, sono rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, contabilità
separata (GAU), ai conti già istituiti, opportunamente ridenominati.
Per le indennità previste dal comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020,
destinate ai soggetti già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e dell’articolo 15, comma
1, del decreto-legge n. 137 del 2020, si confermano le istruzioni contenute nella circolare n.
137 del 26 novembre 2020, con imputazione degli oneri ai conti di seguito specificati:
ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, il
conto GAU30254;
ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, il conto GAU30257;
ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e
degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, il conto
GAU30266;
ai lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, il conto GAU30267;
ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, il conto GAU30268;
agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, il conto GAU30269;
ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di
cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 27/2020, e successive modificazioni, nonché ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui
deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro, il conto GAU30256;
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti
termali, il conto GAU30259.
Per l’indennità a favore dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali, individuati dal comma 2 del citato articolo 9, si confermano le istruzioni
contabili contenute nella circolare n. 80 del 6 luglio 2020, con l’imputazione dell’onere al conto
GAU30254.
Il medesimo comma 2 dell’articolo 9 prevede una analoga indennità per i lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, il cui onere graverà sul conto GAU30257.
Per quanto riguarda le indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il
loro rapporto di lavoro, come individuati dal comma 3 dell’articolo 9, si confermano le
istruzioni contabili contenute nella circolare n. 67 del 29 maggio 2020 e precisamente:
per i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e
degli stabilimenti termali, l’imputazione avverrà al conto GAU30266;
per i lavoratori intermittenti, l’imputazione avverrà al conto GAU30267;
per i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria, l’imputazione avverrà al conto GAU30268;
per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, l’imputazione avverrà al conto
GAU30269.
Per i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per i
quali è prevista l’indennità indicata dal comma 5 dell’articolo 9, sono confermate le istruzioni
contabili contenute nella circolare n. 94 del 14 agosto 2020, con l’imputazione al conto
GAU30259.
Riguardo all’indennità prevista dal comma 6 dell’articolo 9, a favore dei lavoratori iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1°
gennaio 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 50.000 euro, nonché per i lavoratori con
almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 e con un reddito non superiore ai
35.000 euro, sono confermate le istruzioni contabili contenute nella circolare n. 49 del 30
marzo 2020, con l’imputazione degli oneri al conto GAU30256.
Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la
procedura “Pagamenti accentrati”.
I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto in uso GAU10250 e
GAU10266, la cui denominazione verrà opportunamente integrata.
La procedura gestionale che consente la liquidazione delle indennità ai beneficiari, tramite la
struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti
schemi.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla
contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata,
in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio esistente “3227”, a
cui verrà adeguata la denominazione.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si
utilizzeranno i conti in uso GAU24254, GAU24257, GAU24266, GAU24267, GAU24268,
GAU24269, GAU24259, GAU24256, che saranno opportunamente ridenominati.
Ai citati conti è abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il
codice bilancio esistente “1178”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Come già evidenziato, per espressa previsione del comma 9 dell’articolo 9 del decreto-legge n.
157/2020, tutte le indennità disciplinate dal medesimo articolo non concorrono alla formazione
del reddito, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Nell’Allegato n. 1 sono riportate le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAU30254
Denominazione completa Indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo e
degli stabilimenti termali, le cui attività sono colpite
dall’emergenza COVID 19 - art. 29 del D.L. 17/03/2020, n.
18 convertito dalla L. 24/04/2020, n. 27; art. 84 commi 5
e 6 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020;
art. 9, comma 1, del D.L. n. 104/2020 convertito dalla L.
n. 126/2020; art. 15 commi 1 e 2 del D.L. n. 137/2020;
art. 9 commi 1 e 2 del D.L. n. 157/2020
Denominazione abbreviata IND.LAV.STAG.TUR.DL18-DL34-DL104-DL137-DL157/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU30257
Denominazione completa Indennità a favore dei lavoratori in somministrazione,
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
del turismo e degli stabilimenti termali, le cui attività sono
colpite dall’emergenza COVID 19 – art. 84 commi 5 e 6 del
D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito dalla L. 17/07/2020, n.
77; art. 9, comma 1, del D.L. n. 104/2020 convertito dalla
L. n. 126/2020; art. 15 commi 1 e 2 del D.L. n. 137/2020;
art. 9 commi 1 e 2 del D.L. n. 157/2020
Denominazione abbreviata IND.LAV.SOMMIN.-DL.34-DL.104-DL.137-DL.157/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU30266
Denominazione completa Indennità corrisposte ai lavoratori stagionali ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.I. 30 aprile 2020, n. 10
– art. 44 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con
modificazioni in L. 24/04/2020, n. 27; art. 84, comma 8,
del D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020; art. 9,
comma 2 lett. a) del D.L. n. 104/2020 convertito dalla L.
n. 126/2020; art. 15 commi 1 e 3, lett. a) del D.L. n.
137/2020; art. 9 commi 1 e 3 lett. a) del D.L. n. 157/2020
Denominazione abbreviata IND.LAV.STAG-DL 18-DL34-DL104-DL137-DL 157/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU30267
Denominazione completa Indennità corrisposte ai lavoratori intermittenti ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.I. 30 aprile 2020, n. 10
– art. 44 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con
modificazioni in L. 24/04/2020, n. 27; art. 84, comma 8,
del D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020; art. 9,
comma 2 lett. b) del D.L. n. 104/2020 convertito dalla L.
n. 126/2020; art. 15 commi 1 e 3, lett. b) del D.L. n.
137/2020; art. 9 commi 1 e 3 lett. b) del D.L. n. 157/2020
Denominazione abbreviata IND.LAV.INTERM-DL18-DL34-DL104-DL137-DL157/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU30268
Denominazione completa Indennità corrisposte ai lavoratori autonomi occasionali, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del D.I. 30 aprile 2020,
n. 10 – art. 44 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con
modificazioni in L. 24/04/2020, n. 27; art. 84, comma 8,
del D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020; art. 9,
comma 2 lett. c) del D.L. n. 104/2020 convertito dalla L. n.
126/2020; art. 15 commi 1 e 3, lett. c) del D.L. n.
137/2020; art. 9 commi 1 e 3 lett. c) del D.L. n. 157/2020
Denominazione abbreviata IND.LAV.AUT.OCC-DL18-DL34-DL104-DL137-DL157/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU30269
Denominazione completa Indennità corrisposte ai lavoratori incaricati alle vendite a
domicilio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.I. 30
aprile 2020, n. 10; art. 44 del D.L. 17/03/2020, n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24/04/2020, n. 27; art.
84, comma 8, del D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n.
77/2020; art. 9, comma 2 lett. d) del D.L. n. 104/2020
convertito dalla L. n. 126/2020; art. 15 commi 1 e 3, lett.
d) del D.L. n. 137/2020; art. 9 commi 1 e 3 lett. d) del
D.L. n. 157/2020
Denominazione abbreviata IND.LAV.VEN.DOM-DL18-DL34-DL104-DL137-DL157/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU30259
Denominazione completa Indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti a tempo
determinato del settore del turismo e degli stabilimenti
termali, emergenza COVID 19, di cui all’art. 2 del D.I. 13
luglio 2020, n. 12; art. 44 del D.L. 17/03/2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020; art. 9,
comma 5 del D.L. n. 104/2020 convertito dalla L. n.
126/2020; art. 15 commi 1 e 5 del D.L. n. 137/2020; art.
9 commi 1 e 5 del D.L. 157/2020
Denominazione abbreviata IND.LAV.TEM.DETERM-DL18-DL104-DL137-DL157/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU30256
Denominazione completa Indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo, le cui
attività sono colpite dall’emergenza COVID 19 - art. 38 del
D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito dalla L. 24/04/2020, n.
27; art. 84 comma 10 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla
L. n. 77/2020; art. 9, comma 4, del D.L. n. 104/2020
convertito dalla L. n. 126/2020; art. 15 commi 1 e 6 del
D.L. n. 137/2020; art. 9 commi 1 e 6 del D.L. 157/2020
Denominazione abbreviata IND.LAV.SPETT.-DL18-DL34-DL104-DL137-DL157/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24254
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito delle indennità a
favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, le cui attività sono colpite
dall’emergenza COVID 19 - art. 29 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18 convertito dalla L. 24/04/2020, n. 27; art. 84 commi
5 e 6 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020;
art. 9, comma 1, del D.L. n. 104/2020 convertito dalla L. n.
126/2020; art. 15 commi 1 e 2 del D.L. n. 137/2020; art. 9
commi 1 e 2 del D.L. n. 157/2020
Denominazione abbreviata REC/REN.IN.STAGTUR-DL18-DL34-DL104-DL137-DL157/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24257
Denominazione completa Entrate Varie – recupero e/o rentroito delle indennità a
favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso
imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, le cui attività sono colpite
dall’emergenza COVID 19 – art. 84 commi 5 e 6 del D.L.
19/05/2020, n. 34 convertito dalla L. 17/07/2020, n. 77;
art. 9, comma 1, del D.L. n. 104/2020 convertito dalla L. n.
126/2020; art. 15 commi 1 e 2 del D.L. n. 137/2020; art. 9
commi 1 e 2 del D.L. n. 157/2020
Denominazione abbreviata REC/REN.IND.LAV.SOMMIN-DL34-DL104-DL137-DL157/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24266
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o reintroito delle indennità a
favore dei lavoratori stagionali ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lett. a) del D.I. 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del D.L.
17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni in L.
24/04/2020, n. 27; art. 84, comma 8, del D.L. n. 34/2020
convertito dalla L. n. 77/2020; art. 9, comma 2 lett. a) del
D.L. n. 104/2020 convertito dalla L. n. 126/2020; art. 15
commi 1 e 3, lett. a) del D.L. n. 137/2020; art. 9 commi 1 e
3 lett. a) del D.L. n. 157/2020
Denominazione abbreviata REC/REN IN.LAVSTAG-DL18-DL34-DL104-DL 137-DL157/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24267
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o reintroito delle indennità a
favore dei lavoratori intermittenti ai sensi dell’art. 2, comma
1, lett. b) del D.I. 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del D.L.
17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni in L.
24/04/2020, n. 27; art. 84, comma 8, del D.L. n. 34/2020
convertito dalla L. n. 77/2020; art. 9, comma 2 lett. b) del
D.L. n. 104/2020 convertito dalla L. n. 126/2020; art. 15
commi 1 e 3, lett. b) del D.L. n. 137/2020; art. 9 commi 1 e
3 lett. b) del D.L. n. 157/2020
Denominazione abbreviata REC/REN IND.L.INTER-DL18-DL34-DL104-DL137-DL157/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24268
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o reintroito delle indennità a
favore dei lavoratori autonomi occasionali, ai sensi dell’art.
2, comma 1, lett. c) del D.I. 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44
del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni in
L. 24/04/2020, n. 27; art. 84, comma 8, del D.L. n.
34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020; art. 9, comma 2
lett. c) del D.L. n. 104/2020 convertito dalla L. n.
126/2020; art. 15 commi 1 e 3, lett. c) del D.L. n.
137/2020; art. 9 commi 1 e 3 lett. c) del D.L. n. 157/2020
Denominazione abbreviata REC/RE IND.L.AU.OCC-DL18-DL34-DL104-DL137-DL157/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24269
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o reintroito delle indennità a
favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.I. 30 aprile 2020,
n. 10; art. 44 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con
modificazioni in L. 24/04/2020, n. 27; art. 84, comma 8, del
D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020; art. 9,
comma 2 lett. d) del D.L. n. 104/2020 convertito dalla L. n.
126/2020; art. 15 commi 1 e 3, lett. d) del D.L. n.
137/2020; art. 9 commi 1 e 3 lett. d) del D.L. n. 157/2020
Denominazione abbreviata REC/RE IND.L.VE.DOM-DL18-DL34-DL104-DL137-DL157/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24259
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o reintroito delle indennità a
favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del
settore del turismo e degli stabilimenti termali, emergenza
COVID 19, di cui all’art. 2 del D.I. 13 luglio 2020, n. 12; art.
44 del D.L. 17/03/2020, n. 18, con modificazioni dalla L. n.
27/2020; art. 9, comma 5 del D.L. n. 104/2020 convertito
dalla L. n. 126/2020; art. 15 commi 1 e 5 del D.L. n.
137/2020; art. 9 commi 1 e 5 del D.L. 157/2020
Denominazione abbreviata REC/REN-IND.L.T.DET-DL18/20-DL104/20-DL137-DL157/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24256
Denominazione completa Entrate varie – Recupero e reintroito delle indennità a
favore dei lavoratori dello spettacolo, le cui attività sono
colpite dall’emergenza COVID 19 - art. 38 del D.L.
17/03/2020, n. 18 convertito dalla L. 24/04/2020, n. 27;
art. 84 comma 10 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n.
77/2020; art. 9, comma 4, del D.L. n. 104/2020 convertito
dalla L. n. 126/2020; art. 15 commi 1 e 6 del D.L. n.
137/2020; art. 9 commi 1 e 6 del D.L. 157/2020
Denominazione abbreviata REC/RE.IND.SPETT-DL18-DL34-DL104-DL137-DL157/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU10250
Denominazione completa Debiti verso i beneficiari delle indennità per i lavoratori
colpiti dall’emergenza COVID 19 - artt. 27, 28, 29, 30, 38
del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito dalla L. 24/04/2020,
n. 27 – art. 84 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n.
77/2020; art. 9 commi 1 e 4 del D.L. n. 104/2020
convertito dalla L. n. 126/2020; art. 15 commi 1, 2, 5 e 6
del D.L. n. 137/2020; art. 9 commi 1, 2, 5 e 6 del D.L. n.
157/2020
Denominazione abbreviata DEB.V/BEN.IN.U.TANTUM-DL18-DL34-DL104-DL137-157/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU10266
Denominazione completa Debiti verso i beneficiari per le indennità di cui all’art. 2,
comma 1, lett. a) b), c), d) del D.I. 30/04/2020, n. 10 e
del D.I. 13/07/2020, n. 12; art. 44 del D.L. n. 18/2020
convertito con modificazioni in L. n. 27/2020; art. 84,
comma 8, del D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n.
77/2020; art. 9, commi 2 e 5 e art. 10 del D.L. n.
104/2020 convertito dalla L. n. 126/2020; art. 15 commi 1
e 3 del D.L. n. 137/2020; art. 9 commi 1 e 3 del D.L.
157/2020
Denominazione abbreviata DEB.V/BENEF.IND-DL18-DL34-DL104-DL137-DL157/2020
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