Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 15/2026

Ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103

Pubblicato: 08/02/2026 In vigore dal: 08/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Entrate Roma, 09/02/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 15 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 SOMMARIO: Con la presente circolare si chiarisce l’applicazione dell’istituto della ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo. INDICE 1. Premessa 2. Ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/1990 della contribuzione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e degli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 2.1 Ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata 2.2 Ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata 2.2.1 Platea esclusa dalla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata 2.2.2 Determinazione dell’onere 2.2.3 Accredito del periodo ricongiunto ed efficacia ai fini del diritto e della misura della pensione 2.2.4 Modalità di versamento dell’onere 3. Domande e ricorsi pendenti 1. Premessa In virtù della sua particolare configurazione, la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di seguito, Gestione separata), pur essendo un Fondo obbligatorio, non risulta ascrivibile ai Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestiti dall’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). Ispirata integralmente al sistema di calcolo contributivo della pensione, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la Gestione separata è stata esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi (cfr. la legge 7 febbraio 1979, n. 29, e la legge 5 marzo 1990, n. 45). La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26039/2019, ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990 (c.d. ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata e in entrata verso la Cassa professionale). Tale orientamento si è consolidato nel tempo, alla luce di successive sentenze di merito, che, richiamando tale pronuncia, hanno ribadito che la legge n. 45/1990 riconosce un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale. In attuazione di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale e previa condivisione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la presente circolare supera l’attuale orientamento amministrativo seguito in materia e fornisce indicazioni per l’esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 (di seguito, anche Enti privati), sia in entrata (verso la Gestione separata) che in uscita (dalla medesima Gestione verso gli Enti privati), in conformità ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa. 2. Ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/1990 della contribuzione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e degli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 Per quanto non diversamente illustrato nella presente circolare, alla ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 45/1990. 2.1 Ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata In tema di ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata, ai fini dell’elaborazione del prospetto contributivo e della conseguente determinazione dell’importo da trasferire, si applicano i criteri stabiliti dalla legge n. 45/1990, in conformità alle disposizioni amministrative emanate in materia. 2.2 Ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata Relativamente alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, di seguito si illustrano il criterio di determinazione dell’onere, la valutazione dell’anzianità contributiva ricongiunta ai fini del diritto e della misura della pensione in relazione alle regole proprie della Gestione separata e la decorrenza del trattamento pensionistico. A tale riguardo, la natura interamente contributiva delle prestazioni previste nella Gestione separata non può in nessun modo essere superata a legislazione vigente; pertanto, anche i periodi oggetto di ricongiunzione devono seguire una valutazione secondo il sistema di calcolo contributivo. Tale principio costituisce il criterio regolatore nella disciplina degli aspetti sopra indicati. 2.2.1 Platea esclusa dalla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata La domanda di ricongiunzione verso la Gestione separata deve riguardare, tutti e per intero, i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili; sono, pertanto, esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi che hanno dato luogo a pensione, in quanto tale contribuzione non è più disponibile. Si precisa, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166[1], ha differito la decorrenza dell'obbligo assicurativo: a) al 1° aprile 1996 per i soggetti che non sono pensionati o non sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; b) al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o che sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie. Conseguentemente, il termine per l'iscrizione alla Gestione separata, già differito al 31 marzo 1996 dall'articolo 5 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 84[2], è stato ulteriormente differito al 30 aprile 1996 per i soggetti indicati alla precedente lettera a) e al 31 luglio per quelli di cui alla lettera b). Non essendo consentita la ricongiunzione parziale e considerato che la ricongiunzione non può essere utilizzata quale strumento per estendere retroattivamente l’ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione, devono ritenersi esclusi dall’operazione di ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata gli Enti privati nei quali il richiedente sia titolare, anche solo in parte, di periodi contributivi antecedenti alla data di introduzione dell’obbligo contributivo (1° aprile 1996). 2.2.2 Determinazione dell’onere L’articolo 2, comma 2, della legge n. 45/1990, con una formulazione analoga a quanto stabilito dalla legge n. 29/1979, dispone che: ”La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1”. A seguito della pubblicazione della legge n. 335/1995, che ha previsto il calcolo contributivo della pensione per i periodi successivi al 31 dicembre 1995 (salvo il caso in cui il soggetto possieda un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla medesima data), il legislatore, con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha ridefinito i criteri di calcolo dell’onere di riscatto, senza tuttavia fornire indicazioni esplicite in merito alle modalità di calcolo dell’onere per i periodi oggetto di ricongiunzione che si collocano nel sistema contributivo. Il decreto legislativo n. 184/1997, di riordino e armonizzazione delle disposizioni dei diversi regimi previdenziali in tema di riscatti e di ricongiunzioni, all’articolo 2 disciplina la facoltà di riscattare i corsi universitari di studio e definisce le modalità di calcolo del relativo onere. I commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 2 disciplinano le modalità di calcolo dell’onere, stabilendo che: “3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. 4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali. 5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto”. Le modalità di calcolo definite dai citati commi 4 e 5 dell’articolo 2, da individuare sulla base dei criteri stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo, sono rispettivamente: il calcolo della riserva matematica di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che determina il beneficio pensionistico teorico e l’utilizzo dei coefficienti di capitalizzazione di cui alle tabelle del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 31 agosto 2007, in vigore dal 21 novembre 2007, per i lavoratori dipendenti e quelle di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle previdenza sociale 22 aprile 2008, in vigore dal 6 maggio 2008, per i lavoratori autonomi; il calcolo a percentuale, checomporta l’applicazione dell’aliquota contributiva obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), vigente alla data di presentazione della domanda, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e rapportata al periodo oggetto di riscatto; la rivalutazione del montante individuale dei contributi, afferente ai periodi oggetto di riscatto, ha effetto dalla data della domanda di riscatto (cfr. l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997). L’articolo 4 del decreto legislativo n. 184/1997 estende le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 2 a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge n. 1338/1962. Su tale quadro normativo, nel corso del tempo, sono state apportate rilevanti modifiche, come di seguito indicate: l’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, con riferimento agli iscritti presso gli Enti costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103/1996, che intendono avvalersi della facoltà di ricongiunzione, ha stabilito che: “[…] l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione,in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo”; l’articolo 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - estendendo le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della legge n. 29/1979, alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, comma primo, della medesima legge (prima a titolo gratuito) - ha espressamente previsto che: “L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”. I medesimi criteri trovano applicazione anche per quantificare l’onere del trasferimento nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative dai Fondi speciali elettrici, telefonici e volo, per i soggetti cessati dal servizio dal 31 luglio 2010. Pertanto, il criterio della riserva matematica di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962 non è applicabile per la quantificazione dell’onere di ricongiunzione per i periodi da valutare nel sistema contributivo e il richiamo alle modalità di calcolo di cui all’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo n. 184/1997, contenuto nell’articolo 12, comma 12-septies, del decreto- legge n. 78/2010, ha legittimato l’applicazione di tale modalità anche alle ricongiunzioni. Pur essendo il decreto-legge n. 78/2010 riferito in modo esplicito alla ricongiunzione disciplinata dall’articolo 1 della legge n. 29/1979, il medesimo trova applicazione anche con riguardo alle ricongiunzioni regolate dalla legge n. 45/1990, in considerazione della sostanziale omogeneità delle due discipline, sia sotto il profilo strutturale che sistematico, oltre che per le finalità e le modalità applicative. Tenuto conto che i periodi contributivi ricongiunti nella Gestione separata sono valutati nel sistema contributivo, ai fini della determinazione dell’onere relativo alla ricongiunzione in entrata in tale Gestione si applica il criterio di calcolo delineato dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997. L’onere, quindi, è determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale, ossia applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione nella Gestione pensionistica interessata. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo ricongiunto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi ricongiunti. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di ricongiunzione. Per la determinazione dell’onere si utilizzano i seguenti parametri: aliquota contributiva: si utilizza l’aliquota di finanziamento IVS in vigore nella Gestione separata alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione. Poiché le aliquote IVS nella Gestione separata sono diversificate, o lo sono state nel tempo, a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, del reddito e della contemporanea titolarità di ulteriori rapporti assicurativi o di pensioni (dirette o indirette), si chiarisce, in ottica di semplificazione, che l’aliquota IVS da utilizzare è quella riferita ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non titolari di pensione, pari, per il 2025, al 33%; retribuzione di riferimento: l’aliquota è applicata alla retribuzione di riferimento individuata nella retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda (o al minore numero di mesi disponibili). L’importo retributivo di riferimento è determinato utilizzando anche le retribuzioni dei periodi ricongiunti (ove ricadenti nell’arco temporale degli ultimi dodici mesi), provenienti da altra gestione pensionistica. In presenza di un valore medio annuo di riferimento di importo inferiore all’ammontare stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233,per l’anno di presentazione della domanda di ricongiunzione, il calcolo dell’onere dovuto dal richiedente deve essere determinato con riferimento al predetto minimale. Analogamente, nel caso in cui il valore medio annuo di riferimento sia superiore al massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, vigente nell’anno di presentazione della domanda di ricongiunzione, il calcolo dell’onere dovuto dal richiedente deve essere determinato con riferimento al predetto massimale. Dall’onere contributivo così determinato è sottratto l’ammontare dei contributi trasferito dalle gestioni di provenienza, ottenendo così l’onere netto da porre a carico dell’interessato. Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle disposizioni di carattere generale dettate in materia di determinazione degli oneri di riscatto di periodi da valutare con il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997. 2.2.3 Accredito del periodo ricongiunto ed efficacia ai fini del diritto e della misura della pensione Il periodo ricongiunto è accreditato sulla posizione assicurativa dell'interessato per anno e con periodicità mensile, considerando ciascun mese pari a trenta giorni o a 4,333 settimane. Le frazioni inferiori al mese sono arrotondate per eccesso qualora superiori a quindici giorni e per difetto qualora pari o inferiori a tale soglia. Coerentemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997, al periodo ricongiunto è attribuito un valore di coperturadeterminato sulla medesima retribuzione presa a base per il calcolo dell'onere, rapportata alla durata del periodo riconosciuto. Per espressa previsione normativa, i periodi ricongiunti danno luogo alla “costituzione delle corrispondenti posizioni assicurative” nella gestione pensionistica in cui viene trasferita la contribuzione per effetto della ricongiunzione. Ciò significa che i periodi ricongiunti mantengono la medesima estensione e durata temporale originariamente riconosciuta presso la gestione o le gestioni di provenienza, anche in deroga al criterio di attribuzione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995. I contributi ricongiunti sono tuttavia registrati dall'inizio dell'anno di riferimento, ferma restando la durata originaria del periodo. Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi ricongiunti sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando gli effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente [3] acquisiti nella posizione assicurativa dell’interessato (efficacia retroattiva) . In merito agli effetti patrimoniali deve tenersi conto del disposto normativo in base al quale la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla citata legge n. 335/1995, ha effetto dalla “data della domanda di riscatto” (cfr. l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997). In coerenza con le logiche finanziarie del sistema contributivo il legislatore ha previsto di non valorizzare come versato ab origine il contributo determinato con il metodo di calcolo a percentuale. Per quantificare il montante contributivo relativo ai periodi ricongiunti deve essere applicata ai rispettivi valori retributivi (retribuzione utilizzata per il calcolo dell'onere, rapportata ai mesi ricongiunti) l’aliquota di computo vigente alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione (aliquota di computo riferita ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e non titolari di pensione pari, per il 2025, al 33%). La contribuzione così ottenuta deve essere rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, al tasso di capitalizzazione, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, come disposto dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 335/1995. Poiché l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997 stabilisce che la rivalutazione del montante individuale ha effetto dalla data della domanda di ricongiunzione, tale rivalutazione deve essere effettuata al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione di quello nel corso del quale la domanda è stata presentata (il montante relativo ai periodi ricongiunti deve essere rivalutato a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda). Coerentemente a quanto chiarito in via amministrativa per tutte le operazioni di ricongiunzione, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda stessa. 2.2.4 Modalità di versamento dell’onere In merito agli aspetti non espressamente illustrati nella presente circolare (termini di versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti) si rinvia alle disposizioni fornite in applicazione della legge n. 45/1990. 3. Domande e ricorsi pendenti Le disposizioni fornite con la presente circolare si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima e anche a tutte le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti. In considerazione delle diverse fattispecie applicative che possono configurarsi, si fa riserva di fornire, con successivi messaggi, eventuali ulteriori indicazioni operative. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Il decreto-legge n. 166/1996 è decaduto per decorrenza dei termini e i suoi effetti sono stati fatti salvi dall’articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608. [2] Il decreto-legge n. 84/1996 è decaduto per decorrenza dei termini e i suoi effetti sono stati fatti salvi dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 608/1996. [3] Cfr. la circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 77 del 20 ottobre 1979, nella quale viene precisato che i periodi di iscrizione trasferiti mediante ricongiunzione nel FPLD sono utili al pari degli equivalenti periodi di iscrizione originaria nel Fondo stesso agli effetti sia dell’insorgenza del diritto sia della misura dei vari trattamenti di pensione.

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