Ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103
Ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Roma, 09/02/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
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territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 15
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103
SOMMARIO: Con la presente circolare si chiarisce l’applicazione dell’istituto della
ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui
ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,
recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il
precedente indirizzo amministrativo.
INDICE
1. Premessa
2. Ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/1990 della contribuzione della Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e degli Enti privati di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996
2.1 Ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata
2.2 Ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata
2.2.1 Platea esclusa dalla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata
2.2.2 Determinazione dell’onere
2.2.3 Accredito del periodo ricongiunto ed efficacia ai fini del diritto e della misura della
pensione
2.2.4 Modalità di versamento dell’onere
3. Domande e ricorsi pendenti
1. Premessa
In virtù della sua particolare configurazione, la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di seguito, Gestione separata), pur essendo un Fondo
obbligatorio, non risulta ascrivibile ai Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi
dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
gestiti dall’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). Ispirata
integralmente al sistema di calcolo contributivo della pensione, su conforme parere del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la Gestione separata è stata esclusa dall’ambito di
applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi (cfr. la legge 7
febbraio 1979, n. 29, e la legge 5 marzo 1990, n. 45).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26039/2019, ha riconosciuto il diritto, in capo a un
libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione
separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’articolo
1, comma 2, della legge n. 45/1990 (c.d. ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata e in
entrata verso la Cassa professionale). Tale orientamento si è consolidato nel tempo, alla luce di
successive sentenze di merito, che, richiamando tale pronuncia, hanno ribadito che la legge n.
45/1990 riconosce un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero
professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo
della prestazione previdenziale.
In attuazione di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale e previa condivisione con il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la presente circolare supera l’attuale orientamento
amministrativo seguito in materia e fornisce indicazioni per l’esercizio della ricongiunzione tra
la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 (di seguito, anche Enti privati), sia in entrata
(verso la Gestione separata) che in uscita (dalla medesima Gestione verso gli Enti privati), in
conformità ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.
2. Ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/1990 della contribuzione della Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e degli Enti privati
di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996
Per quanto non diversamente illustrato nella presente circolare, alla ricongiunzione tra la
Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria si applicano le disposizioni di cui
alla legge n. 45/1990.
2.1 Ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata
In tema di ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata, ai fini dell’elaborazione del
prospetto contributivo e della conseguente determinazione dell’importo da trasferire, si
applicano i criteri stabiliti dalla legge n. 45/1990, in conformità alle disposizioni amministrative
emanate in materia.
2.2 Ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata
Relativamente alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, di seguito si illustrano
il criterio di determinazione dell’onere, la valutazione dell’anzianità contributiva ricongiunta ai
fini del diritto e della misura della pensione in relazione alle regole proprie della Gestione
separata e la decorrenza del trattamento pensionistico.
A tale riguardo, la natura interamente contributiva delle prestazioni previste nella Gestione
separata non può in nessun modo essere superata a legislazione vigente; pertanto, anche i
periodi oggetto di ricongiunzione devono seguire una valutazione secondo il sistema di calcolo
contributivo. Tale principio costituisce il criterio regolatore nella disciplina degli aspetti sopra
indicati.
2.2.1 Platea esclusa dalla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata
La domanda di ricongiunzione verso la Gestione separata deve riguardare, tutti e per intero, i
periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili; sono,
pertanto, esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi che hanno dato luogo a pensione, in
quanto tale contribuzione non è più disponibile.
Si precisa, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166[1],
ha differito la decorrenza dell'obbligo assicurativo:
a) al 1° aprile 1996 per i soggetti che non sono pensionati o non sono iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie;
b) al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o che sono iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie.
Conseguentemente, il termine per l'iscrizione alla Gestione separata, già differito al 31 marzo
1996 dall'articolo 5 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 84[2], è stato ulteriormente differito
al 30 aprile 1996 per i soggetti indicati alla precedente lettera a) e al 31 luglio per quelli di cui
alla lettera b).
Non essendo consentita la ricongiunzione parziale e considerato che la ricongiunzione non può
essere utilizzata quale strumento per estendere retroattivamente l’ambito di operatività della
Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione, devono ritenersi esclusi
dall’operazione di ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata gli Enti privati nei quali il
richiedente sia titolare, anche solo in parte, di periodi contributivi antecedenti alla data di
introduzione dell’obbligo contributivo (1° aprile 1996).
2.2.2 Determinazione dell’onere
L’articolo 2, comma 2, della legge n. 45/1990, con una formulazione analoga a quanto stabilito
dalla legge n. 29/1979, dispone che: ”La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione
delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza
tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme
versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1”.
A seguito della pubblicazione della legge n. 335/1995, che ha previsto il calcolo contributivo
della pensione per i periodi successivi al 31 dicembre 1995 (salvo il caso in cui il soggetto
possieda un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla medesima data), il legislatore,
con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha ridefinito i criteri di calcolo dell’onere di
riscatto, senza tuttavia fornire indicazioni esplicite in merito alle modalità di calcolo dell’onere
per i periodi oggetto di ricongiunzione che si collocano nel sistema contributivo.
Il decreto legislativo n. 184/1997, di riordino e armonizzazione delle disposizioni dei diversi
regimi previdenziali in tema di riscatti e di ricongiunzioni, all’articolo 2 disciplina la facoltà di
riscattare i corsi universitari di studio e definisce le modalità di calcolo del relativo onere. I
commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 2 disciplinano le modalità di calcolo dell’onere, stabilendo
che: “3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della
pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione
temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste
dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. 4. Ai fini del calcolo
dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema
retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti
attuariali. 5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema
contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il
riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è
rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e
proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi
disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto”.
Le modalità di calcolo definite dai citati commi 4 e 5 dell’articolo 2, da individuare sulla base
dei criteri stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo, sono rispettivamente:
il calcolo della riserva matematica di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, che determina il beneficio pensionistico teorico e l’utilizzo dei coefficienti di
capitalizzazione di cui alle tabelle del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza
sociale 31 agosto 2007, in vigore dal 21 novembre 2007, per i lavoratori dipendenti e
quelle di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle previdenza sociale 22 aprile 2008, in
vigore dal 6 maggio 2008, per i lavoratori autonomi;
il calcolo a percentuale, checomporta l’applicazione dell’aliquota contributiva obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), vigente alla data di presentazione della
domanda, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto, alla retribuzione
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della
domanda e rapportata al periodo oggetto di riscatto; la rivalutazione del montante
individuale dei contributi, afferente ai periodi oggetto di riscatto, ha effetto dalla data
della domanda di riscatto (cfr. l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997).
L’articolo 4 del decreto legislativo n. 184/1997 estende le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
del citato articolo 2 a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica
l'articolo 13 della legge n. 1338/1962.
Su tale quadro normativo, nel corso del tempo, sono state apportate rilevanti modifiche, come
di seguito indicate:
l’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, con riferimento agli iscritti
presso gli Enti costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103/1996, che intendono
avvalersi della facoltà di ricongiunzione, ha stabilito che: “[…] l'istituto della
ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle
prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva
matematica a carico del richiedente la ricongiunzione,in quanto incompatibile con il
sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo”;
l’articolo 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - estendendo le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della legge n. 29/1979, alle ricongiunzioni di
cui all'articolo 1, comma primo, della medesima legge (prima a titolo gratuito) - ha
espressamente previsto che: “L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in
base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 184”. I medesimi criteri trovano applicazione anche per quantificare l’onere del
trasferimento nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative
dai Fondi speciali elettrici, telefonici e volo, per i soggetti cessati dal servizio dal 31 luglio
2010.
Pertanto, il criterio della riserva matematica di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962 non
è applicabile per la quantificazione dell’onere di ricongiunzione per i periodi da valutare nel
sistema contributivo e il richiamo alle modalità di calcolo di cui all’articolo 2, commi da 3 a 5,
del decreto legislativo n. 184/1997, contenuto nell’articolo 12, comma 12-septies, del decreto-
legge n. 78/2010, ha legittimato l’applicazione di tale modalità anche alle ricongiunzioni. Pur
essendo il decreto-legge n. 78/2010 riferito in modo esplicito alla ricongiunzione disciplinata
dall’articolo 1 della legge n. 29/1979, il medesimo trova applicazione anche con riguardo alle
ricongiunzioni regolate dalla legge n. 45/1990, in considerazione della sostanziale omogeneità
delle due discipline, sia sotto il profilo strutturale che sistematico, oltre che per le finalità e le
modalità applicative.
Tenuto conto che i periodi contributivi ricongiunti nella Gestione separata sono valutati nel
sistema contributivo, ai fini della determinazione dell’onere relativo alla ricongiunzione in
entrata in tale Gestione si applica il criterio di calcolo delineato dall’articolo 2, comma 5, del
decreto legislativo n. 184/1997.
L’onere, quindi, è determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale, ossia applicando
l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda di
ricongiunzione nella Gestione pensionistica interessata. La base di calcolo dell’onere è costituita
dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data
della domanda ed è rapportata al periodo ricongiunto. Tale retribuzione è attribuita
temporalmente e proporzionalmente ai periodi ricongiunti. La rivalutazione del montante
individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della
domanda di ricongiunzione.
Per la determinazione dell’onere si utilizzano i seguenti parametri:
aliquota contributiva: si utilizza l’aliquota di finanziamento IVS in vigore nella Gestione
separata alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione. Poiché le aliquote
IVS nella Gestione separata sono diversificate, o lo sono state nel tempo, a seconda della
categoria di appartenenza del lavoratore, del reddito e della contemporanea titolarità di
ulteriori rapporti assicurativi o di pensioni (dirette o indirette), si chiarisce, in ottica di
semplificazione, che l’aliquota IVS da utilizzare è quella riferita ai collaboratori coordinati
e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non titolari di pensione, pari,
per il 2025, al 33%;
retribuzione di riferimento: l’aliquota è applicata alla retribuzione di riferimento
individuata nella retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti
rispetto alla data della domanda (o al minore numero di mesi disponibili). L’importo
retributivo di riferimento è determinato utilizzando anche le retribuzioni dei periodi
ricongiunti (ove ricadenti nell’arco temporale degli ultimi dodici mesi), provenienti da altra
gestione pensionistica. In presenza di un valore medio annuo di riferimento di importo
inferiore all’ammontare stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.
233,per l’anno di presentazione della domanda di ricongiunzione, il calcolo dell’onere
dovuto dal richiedente deve essere determinato con riferimento al predetto minimale.
Analogamente, nel caso in cui il valore medio annuo di riferimento sia superiore al
massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995,
vigente nell’anno di presentazione della domanda di ricongiunzione, il calcolo dell’onere
dovuto dal richiedente deve essere determinato con riferimento al predetto massimale.
Dall’onere contributivo così determinato è sottratto l’ammontare dei contributi trasferito dalle
gestioni di provenienza, ottenendo così l’onere netto da porre a carico dell’interessato.
Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle disposizioni di carattere generale
dettate in materia di determinazione degli oneri di riscatto di periodi da valutare con il sistema
contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997.
2.2.3 Accredito del periodo ricongiunto ed efficacia ai fini del diritto e della misura
della pensione
Il periodo ricongiunto è accreditato sulla posizione assicurativa dell'interessato per anno e con
periodicità mensile, considerando ciascun mese pari a trenta giorni o a 4,333 settimane. Le
frazioni inferiori al mese sono arrotondate per eccesso qualora superiori a quindici giorni e per
difetto qualora pari o inferiori a tale soglia.
Coerentemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997,
al periodo ricongiunto è attribuito un valore di coperturadeterminato sulla medesima
retribuzione presa a base per il calcolo dell'onere, rapportata alla durata del periodo
riconosciuto.
Per espressa previsione normativa, i periodi ricongiunti danno luogo alla “costituzione delle
corrispondenti posizioni assicurative” nella gestione pensionistica in cui viene trasferita la
contribuzione per effetto della ricongiunzione. Ciò significa che i periodi ricongiunti mantengono
la medesima estensione e durata temporale originariamente riconosciuta presso la gestione o
le gestioni di provenienza, anche in deroga al criterio di attribuzione dei contributi di cui
all’articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995. I contributi ricongiunti sono tuttavia
registrati dall'inizio dell'anno di riferimento, ferma restando la durata originaria del periodo.
Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi ricongiunti sono considerati nella loro
collocazione temporale, esplicando gli effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente
[3]
acquisiti nella posizione assicurativa dell’interessato (efficacia retroattiva) .
In merito agli effetti patrimoniali deve tenersi conto del disposto normativo in base al quale la
rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla citata legge n.
335/1995, ha effetto dalla “data della domanda di riscatto” (cfr. l’art. 2, comma 5, del decreto
legislativo n. 184/1997). In coerenza con le logiche finanziarie del sistema contributivo il
legislatore ha previsto di non valorizzare come versato ab origine il contributo determinato con
il metodo di calcolo a percentuale.
Per quantificare il montante contributivo relativo ai periodi ricongiunti deve essere applicata ai
rispettivi valori retributivi (retribuzione utilizzata per il calcolo dell'onere, rapportata ai mesi
ricongiunti) l’aliquota di computo vigente alla data di presentazione della domanda di
ricongiunzione (aliquota di computo riferita ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in
via esclusiva alla Gestione Separata e non titolari di pensione pari, per il 2025, al 33%).
La contribuzione così ottenuta deve essere rivalutata su base composta al 31 dicembre di
ciascun anno, al tasso di capitalizzazione, con esclusione della contribuzione dello stesso anno,
come disposto dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 335/1995. Poiché l’articolo 2, comma 5,
del decreto legislativo n. 184/1997 stabilisce che la rivalutazione del montante individuale ha
effetto dalla data della domanda di ricongiunzione, tale rivalutazione deve essere effettuata al
31 dicembre di ciascun anno, con esclusione di quello nel corso del quale la domanda è stata
presentata (il montante relativo ai periodi ricongiunti deve essere rivalutato a partire dal 31
dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda).
Coerentemente a quanto chiarito in via amministrativa per tutte le operazioni di ricongiunzione,
la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al primo giorno del mese
successivo a quello in cui è stata presentata la domanda stessa.
2.2.4 Modalità di versamento dell’onere
In merito agli aspetti non espressamente illustrati nella presente circolare (termini di
versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti)
si rinvia alle disposizioni fornite in applicazione della legge n. 45/1990.
3. Domande e ricorsi pendenti
Le disposizioni fornite con la presente circolare si applicano alle domande di ricongiunzione e ai
relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima e anche a tutte
le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di
pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti. In considerazione delle
diverse fattispecie applicative che possono configurarsi, si fa riserva di fornire, con successivi
messaggi, eventuali ulteriori indicazioni operative.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Il decreto-legge n. 166/1996 è decaduto per decorrenza dei termini e i suoi effetti sono
stati fatti salvi dall’articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
[2] Il decreto-legge n. 84/1996 è decaduto per decorrenza dei termini e i suoi effetti sono stati
fatti salvi dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 608/1996.
[3] Cfr. la circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 77 del 20 ottobre
1979, nella quale viene precisato che i periodi di iscrizione trasferiti mediante ricongiunzione
nel FPLD sono utili al pari degli equivalenti periodi di iscrizione originaria nel Fondo stesso agli
effetti sia dell’insorgenza del diritto sia della misura dei vari trattamenti di pensione.
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