Convenzione tra l’INPS e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione tra l’INPS e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07/10/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 150
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL
TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA
PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA,
AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE
PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE
(FEDERTERZIARIO), per la riscossione dei contributi associativi
dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno
1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei
conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle
deleghe, riscossione e trasferimento all’Associazione sindacale
CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO
AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE,
ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE
PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO),
dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività
commerciali.
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione e di riversamento delle quote associative
3. Presentazione e decorrenza della delega
4. Revoca della delega: decorrenza e validità
5. Misura della quota associativa
6. Fornitura dati
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Controlli a campione e applicazione di penali
11. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 3 settembre 2021 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale
CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA
PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO
PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE
(FEDERTERZIARIO), sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei contributi
associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell’articolo
unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei
requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica
richiesta dell’Associazione sindacale.
Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno
sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la
convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del
servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione e di riversamento delle quote associative
La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione
medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei
contributi obbligatori dovuti per legge dagli associati all’INPS, e sarà operata con le medesime
modalità e la medesima periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni.
Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato,
unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l’importo della quota associativa
e l’Associazione destinataria dello stesso.
Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto previdenziale Artigiani e
Commercianti” alla sezione “Posizione Assicurativa” > “Dati del modello F24” e alla sezione
“Comunicazione bidirezionale” > “Modelli F24”.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.
È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo
stesso.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote di contributo associativo, versate
dall’associato entro la data d’inizio della fase di abbinamento con il modello di versamento
F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria
legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata,
gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle predette operazioni di
imputazione, le eventuali somme residue saranno riversate all’Associazione.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati
successivamente al termine sopra indicato e dette somme saranno rese disponibili all’associato
per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di
rimborso.
3. Presentazione e decorrenza della delega
Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione, tramite la
procedura informatica “Gestione deleghe integrata”, inoltra, in formato digitale, la delega
acquisita e la copia di un documento d’identità dell’associato in corso di validità.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente le autorizzazioni necessarie per il
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dall’associato e riportare gli estremi di un
documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale
dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della
documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale.
L’Associazione sindacale, che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa, per
consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa
vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di
prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dall’associato e copia del documento d’identità.
La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il
documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto
delle norme di sicurezza.
Qualora nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per
due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in considerazione
nessuna di esse ai fini della riscossione.
L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe,
pervenuti dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri
archivi.
La delega produce gli effetti per l’Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla
data della sua ricezione.
La procedura informatica per l’invio telematico delle deleghe è a disposizione delle Associazioni
dal giorno 2 del mese di maggio al giorno 1 del mese di marzo dell’anno successivo. La delega
inviata dopo la chiusura della procedura informatica produrrà effetti per l’INPS a partire dalla
tariffazione relativa all’anno successivo.
4. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e
l’Associazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato
attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione stessa.
La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente
sia attraverso l’Associazione sindacale.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale revocata e allegando
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà, nel più
breve tempo possibile, all’elaborazione della richiesta e alla relativa comunicazione
all’Associazione sindacale competente, tramite procedura informatica.
L’Associazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve
trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare
entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d’identità, attenendosi alle
modalità indicate al precedente paragrafo 3.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
tariffazione utile (esercizio annuale successivo) dalla data di definizione della richiesta da parte
dell’Istituto.
5. Misura della quota associativa
La misura della quota associativa è stabilita dall’Associazione e da questa notificata all’Istituto
tramite procedura informatica.
La quota associativa è stabilita in misura fissa, anche differenziata a livello provinciale.
6. Fornitura dati
Tramite l’applicazione “Gestione deleghe integrata”, accessibile dai servizi on line del sito
istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Associazione, contestualmente al versamento
delle quote associative, l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo
oggetto del riversamento.
Con la definizione dei rapporti finanziari l’INPS trasmetterà all’Associazione un apposito
rendiconto riepilogativo, nel quale saranno indicati l’ammontare delle quote distinte per
emissione contributiva di riferimento, i costi del servizio reso dall’Istituto, nonché l’ammontare
delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di
sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli
8 e 13 della convenzione).
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione
sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in oggetto
l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
1. Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
2. Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
3. Euro 1,36 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code-line;
4. Euro 2,83 annui per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
5. Euro 0,25 trimestrale per la gestione del singolo modello F24.
Il versamento dell’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione
sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Associazione
sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido
rilascio della delega, l’Associazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel
giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate,
anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali
spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi
professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla
stessa in caso di mancato rispetto degli obblighi nella medesima previsti a carico
dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei
poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali
non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano
opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale,
nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti
interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva
comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all’Associazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della
convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato alla convenzione, che costituisce parte integrante della
medesima;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di
altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione sindacale e/o dei suoi legali
rappresentanti;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali
previste dallo Statuto dell’Associazione sindacale, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie
funzioni;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione sindacale, indicati nell’articolo 13
della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
• ove siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del
totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale stessa.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione
della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici
procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione
ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità
giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Associazione
sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% delle
deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall’Associazione sindacale e
validate ai fini della tariffazione.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione sindacale è tenuta a trasmettere,
entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la delega in originale e copia del
documento d’identità dell’associato che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi dell’articolo
4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 3).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e
comunicazione interna.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità superiori al 10% del numero di
deleghe acquisite o trasmesse dall’Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione,
l’Istituto procederà all’applicazione di una penale pari a € 144,00 (euro centoquarantaquattro)
per ogni singola irregolarità.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare
superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento,
all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme
e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
11. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali, versati unitamente ai contributi obbligatori mediante F24, riscossi per
conto dell’Associazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI,
DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE,
ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL
LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), è stato istituito il seguente conto:
GPA25812 – Contributi associativi degli artigiani e esercenti attività commerciali, riscossi per
conto dell’Associazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI,
DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE,
ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL
LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO).
Tale conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici
delle riscossioni.
Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per
completare le operazioni contabili:
GPA35812 – per l’accreditamento alla Associazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL
TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE,
COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE
PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO) dei contributi
associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per suo conto;
GPA11812– per la rilevazione del debito verso l’Associazione sindacale CONFEDERAZIONE
ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA
INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE
LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), per
contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per suo
conto.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione
sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO
AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA,
AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO
AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), saranno curati direttamente dalla Direzione
centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali.
Nell’Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(INPS) E CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL
LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE,
COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE,
DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE
(FEDERTERZIARIO), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
DOVUTI DAGLI ISCRITTI, AI SENSI DELL’ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4
GIUGNO 1973 N. 311.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma,
via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del
Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione, Rocco Lauria, giusta
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2021;
(in appresso anche più brevemente “Istituto” o “INPS”);
E
- Confederazione Italiana del terziario, dei servizi, del lavoro
autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale,
artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni
e del lavoro autonomo in generale (FEDERTERZIARIO) con sede in
Roma (RM), via Cesare Beccaria, 16, 00196, codice fiscale 96349910586,
nella persona del legale rappresentante Sig. Patrizi Nicola, nato a Avezzano
AQ il 18/03/1970, codice fiscale PTRNCL70C18A515Y;
(in appresso anche più brevemente “organizzazione sindacale” o
“organizzazione”);
VISTI
il comma 1 dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, in base al
quale “L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a
carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi
associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza
contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.
il comma 2 dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 in base al
quale “I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le
organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre
all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai soli
fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il
1
corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le
spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi
siano sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivante
dall'applicazione della convenzione”;
l’art. 17, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che
ricomprende nella riscossione unificata di tributi e contributi anche le
quote associative dovute ai titolari di posizione assicurativa in una delle
gestioni amministrate da enti previdenziali;
l’art. 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre
2006, n. 286, in base al quale l’interpretazione autentica delle norme in
materia di riscossione unificata di cui all’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n.
241, è che le stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella legge 4
giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle
Associazioni sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi di
assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro;
il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per
brevità, solo “Regolamento UE”;
il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE”;
il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, così come integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.
101, di seguito, per brevità, solo il “Codice”;
il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di
scambio dei dati personali tra PP.AA.”;
il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157
del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali
(data breach);
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 5 in data
27 gennaio 2021 con la quale, è stato adottato il nuovo schema di
Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi
associativi, ai sensi della citata legge 4 giugno 1973, n. 311;
il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
approvato il testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 1527 data 9 febbraio 2021;
• la nota prot. n. 16130 in data 9 agosto2019 con la quale il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell’Associazione
sindacale, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
• la nota prot. n. 11970 in data 25 settembre 2019 con la quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l’Istituto ad
assumere il servizio di esazione dei contributi associativi.
2
CONSIDERATO
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività
istituzionali dell’Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall’Istituto ai sensi della presente
Convenzione, risulta opportuno che l’Associazione risulti tempo per
tempo in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei
confronti dell’Istituto;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, la Confederazione Italiana del
terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale,
commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere
professioni e del lavoro autonomo in generale (FEDERTERZIARIO) affida
all'INPS la riscossione dei contributi associativi che gli artigiani e i
commercianti iscritti alla Confederazione medesima e alle Associazioni ad essa
aderenti sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i
quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S. presso l'INPS.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi associativi di cui al precedente art. 1 sarà
effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa
trimestrale, dovuti per legge dagli associati, con le stesse modalità e con la
stessa periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e
successive modificazioni e integrazioni.
A tal fine, l’avviso di pagamento dei contributi che l’Istituto rende disponibile ai
contribuenti in sede di prima imposizione o in occasione delle tariffazioni
annuali indicherà, unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi
obbligatori, anche l’importo della quota associativa dovuta e l’indicazione
dell’Associazione beneficiaria.
Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale
Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa – Dati del modello
F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.
3
È escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo
associativo stesso.
L’INPS procederà al riversamento delle quote associative di cui alla presente
Convenzione versate dall’associato entro la fase di abbinamento dei modelli
F24, di norma sette giorni successivi alla data di scadenza indicata per il
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per
la singola rata, le somme versate - entro il termine indicato al comma
precedente - saranno prioritariamente imputate al pagamento dei contributi
previdenziali obbligatori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, le
eventuali somme residue saranno riversate all’Associazione.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i
pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al comma 5 del
presente articolo, per cui dette somme saranno rese disponibili all’associato
per operazioni di compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito
rimborso.
ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo
L’ammontare in misura fissa, anche diversificato per provincia, del contributo
associativo è stabilito dall’Associazione e notificato all’INPS tramite procedura
informatica.
In fase di prima applicazione, qualora l’Associazione non provveda a
comunicare l’importo delle quote associative per tutte le strutture INPS nel cui
ambito territoriale è operativa, il contributo associativo verrà determinato
automaticamente applicando:
- per un’Agenzia complessa, l’importo della quota associativa indicata per la
competente Direzione provinciale;
- per una Direzione provinciale, l’importo della “Quota Nazionale Integrativa”
che le Associazioni devono comunicare obbligatoriamente tramite procedura
informatica.
Le successive variazioni/integrazioni degli importi quote associative dovranno
essere comunicate all’Istituto entro il 15 gennaio, con le stesse modalità sopra
indicate.
Entro il 31 gennaio l’INPS, tramite procedura informatica, metterà a
disposizione dell’Associazione un prospetto riepilogativo degli importi delle
quote associative. Entro e non oltre il 7 febbraio le Associazioni, tramite
procedura informatica, potranno apportare un ulteriore e definitiva
modifica/integrazione a tale prospetto riepilogativo.
4
In caso di mancata comunicazione di modifica/integrazione del prospetto
riepilogativo entro la data prevista, si riterranno validi gli importi dell’anno
precedente.
ARTICOLO 4
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L'autorizzazione ad effettuare la riscossione dei contributi associativi, di cui
all'articolo 1 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica
di apposita delega all’INPS.
La procedura informatica per l’invio telematico delle deleghe, con allegata
copia di un documento d’identità in corso di validità, è a disposizione delle
Associazioni dal giorno 2 del mese di maggio al giorno 1 del mese di marzo
dell’anno successivo. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine per l’invio dei
dati è posticipato al primo giorno seguente non festivo.
La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso
Istituto, deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e
riportare gli estremi del documento di riconoscimento. L’operatore che
acquisisce la delega o il responsabile della struttura territoriale
dell’Associazione deve validare il modulo di delega apponendo la firma in
modalità digitale.
Per gli associati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota
associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per
analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 20
dicembre 2000 n. 445. I moduli per l’autenticazione della firma effettuata dai
soggetti previsti dall’articolo 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000 sono disponibili
nella procedura informatica “Gestione deleghe integrata”.
La delega inviata dopo la chiusura della procedura informatica, produrrà effetti
per l'INPS a partire dalla tariffazione relativa all’anno successivo.
Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più
deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto
stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
Le deleghe non attribuite in sede di elaborazione finale non possono essere
ripresentate per la tariffazione dell’anno successivo.
L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici
o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati
dei propri archivi.
L’Associazione che acquisisce/trasmette la delega alla riscossione, deve
custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo
la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a
decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega
sottoscritta dall’associato e copia del documento d’identità, al fine di consentire
5
le eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione secondo le predette
modalità dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il
documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della
data e il rispetto delle norme di sicurezza.
L’Associazione, per conto e nell’interesse di ciascun associato, su formale
richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da
intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da
parte dell’associato.
ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente
tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale
comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata
all’Associazione competente.
La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato,
sia direttamente, sia attraverso le organizzazioni sindacali interessate secondo
le modalità concordate con l’Istituto.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la
delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione
sindacale interessata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento
in corso di validità; in tal caso l’Istituto provvede, nel più breve tempo
possibile, all’elaborazione della richiesta ed alla relativa comunicazione
all’Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica. La revoca
è efficace dalla prima tariffazione utile (esercizio annuale successivo).
Nel caso in cui pervenga una delega su una posizione sulla quale è già attiva
una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se
associata ad una revoca di quella esistente, contenente l’indicazione
dell’Associazione sindacale interessata e gli estremi di un documento di
riconoscimento valido del revocante.
L’Associazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una
nuova delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca
acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia
del documento d’identità, attenendosi alle modalità indicate all’articolo 4.
In tal caso l'Istituto provvede, nel più breve tempo possibile, all'elaborazione
della richiesta e alla comunicazione all'Associazione sindacale interessata
tramite procedura informatica. La revoca è efficace dalla prima tariffazione
utile (esercizio anno successivo).
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ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative
L’INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell’Associazione, senza
oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, l’ammontare delle quote
associative riscosse al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, ove dovuti
all’Istituto, entro le seguenti date: 16 luglio, 16 ottobre, 16 febbraio e 16
aprile.
In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le
quote del contributo associativo versate dall’associato successivamente alla
data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del contribuente per
il loro utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a
quella data. Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita
richiesta di rimborso da parte del contribuente.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovuto all’Associazione risulti
inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le
somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o
superiore ad Euro 50,00.
Le rimesse monetarie all’Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione
della presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto
corrente bancario indicato dall’Associazione sindacale unitamente al relativo
codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e,
conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato
accredito di somme a favore dell’Associazione sindacale conseguente
all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso da parte
dell’Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto che
verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. Nel caso di esito di
irregolarità nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva”,
ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità
indicate, le rimesse monetarie all’Associazione sono sospese in attesa della
regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli
accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di
verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile
disciplinata dalla seguente Convenzione.
L’Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al
comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di
difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei
compiti istituzionali.
7
ARTICOLO 7
Costi e fatturazione
L’Associazione prende espressamente atto e accetta che l’espletamento del
servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l’Istituto la gestione
e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.
L’Associazione si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per il
servizio di riscossione delle quote associative, di cui alla presente Convenzione,
nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente
Convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito
indicati:
a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi
all’attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della
Convenzione medesima;
b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c) Euro 1,36 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code-
line;
d) Euro 2,83 annui per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
e) Euro 0,25 trimestrale per la gestione del singolo modello F24.
Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall’Associazione
mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria
provinciale di Roma, conto corrente intestato all’Istituto contraddistinto
dall’IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale:
“denominazione Associazione - costo attivazione Convenzione riscossione
quote associative L. 311/1973”. La ricevuta di avvenuto pagamento è
trasmessa all’Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
I corrispettivi periodici, di cui alle precedenti lettere b), c), d) riferiti ad ogni
anno civile sono trattenuti sul versamento del mese di luglio.
Qualora l’importo di tale versamento non consenta di recuperare l’intera
somma si procederà ad effettuare l’imputazione del costo annuale residuo sui
versamenti successivi, fino a copertura dell’intero corrispettivo.
L’Istituto si riserva la facoltà di variare la misura dei costi di cui alle precedenti
lettere b), c), d), e).
L’eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all’Associazione,
a seguito delle quale l’Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni
dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.
8
È a carico dell’Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente
Convenzione.
L’Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in
applicazione dell’articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 8
Fornitura dati
L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite l’applicazione “Gestione
deleghe integrata” sui servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo
scopo essere sviluppato i dati di seguito indicati.
Contestualmente al versamento delle quote associative, l’INPS fornisce
all’Associazione l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel
periodo oggetto del riversamento.
In occasione della definizione dei rapporti finanziari l’INPS trasmetterà un
apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno:
- l’ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione
contributiva di riferimento;
- l’ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al
precedente articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula
della presente Convenzione;
- l’ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime
emissioni.
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità –
on line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convenzione, nei limiti di
quanto disposto dal precedente art. 1, l’Associazione viene abilitata ad
accedere, tramite autenticazione, alla funzione di “Gestione deleghe integrata”
del Portale istituzionale.
L’Associazione fornisce all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di
identità dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della suddetta applicazione.
L’INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede a registrare
l’Associazione come aderente alla Convenzione e ad abilitare i suoi operatori ad
accedere alle relative funzionalità.
È fatto obbligo all’Associazione di informare i propri associati circa il
trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per
l’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art.
13.
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I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in
conformità all’art. 32 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice, nonché al
provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di
sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche
Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in
materia.
L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente
menzionata nella presente Convenzione.
ARTICOLO 9
Verifiche
L’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione pari al
10% (con arrotondamento all’unità superiore) delle deleghe alla riscossione
del contributo associativo trasmesse dall’Associazione e validate ai fini della
tariffazione.
Dette verifiche sono effettuate, secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto
e comunicati da quest’ultimo all’Associazione, per l’accertamento delle
seguenti irregolarità:
delega priva di firma;
delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso
dal dichiarante, in assenza dell’autenticazione della firma resa ai sensi
dell’articolo 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000;
delega recante firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del
cittadino, alle competenti autorità, compreso l’INPS;
mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell’Associazione
sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione è tenuta a
trasmettere all’Istituto, entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata
dall’Istituto con PEC, la delega in originale, e la copia del documento d’identità
dell’associato, conservata ai sensi dell’articolo 4.
La documentazione richiesta deve essere inoltrata con raccomandata con
ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione
dell’INPS.
L’Associazione, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia
dei documenti trasmessi a seguito della richiesta di documentazione avanzata
dall’Istituto, unitamente alla “nota di prelievo” contenente gli estremi e la
motivazione della richiesta medesima.
10
Eseguita la verifica, l’INPS ne trasmette l’esito motivato all’Associazione.
Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’Associazione
ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente
corredate di ulteriore documentazione.
Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica
all’Associazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando
l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Penali
L’INPS si riserva, a seguito delle risultanze delle verifiche di cui all’articolo
precedente, l’applicazione di penali qualora le irregolarità accertate siano
superiori al 10% del numero di deleghe acquisite/trasmesse dall’Associazione e
validate ai fini della tariffazione.
Per le irregolarità accertate nell’attività di verifica delle deleghe acquisite ai fini
della tariffazione di ciascun anno, la penale, da applicare per ciascuna
irregolarità, è pari a € 144,00 (euro centoquarantaquattro) calcolata come di
seguito esplicitato, in base ai dati relativi all’anno 2020:
1) determinazione, per ciascuna Associazione, di un importo unico di quota
associativa mediante l’applicazione della media ponderata, sommando i
valori scaturiti dalla moltiplicazione delle quote associative (che per ogni
Associazione può differenziarsi per provincia e all'interno della provincia)
per il numero di deleghe a cui la singola quota è imputata, dividendo il
valore ottenuto per il totale delle deleghe acquisite dall’Associazione e
validate ai fini della tariffazione;
2) determinazione importo unico di penale mediante la successiva
applicazione della media aritmetica tra la somma dei valori scaturiti dalle
medie ponderate e il numero delle Associazioni.
La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno
dell’anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la
determinazione degli importi delle penali.
La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del primo
riversamento delle quote successivo all’intervenuto accertamento e
contestazione delle stesse e fino ad integrale concorrenza degli importi
applicati.
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L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla
risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo
annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al
10% dell’ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate,
nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale.
ARTICOLO 11
Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato – e l’Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e
qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della
presente Convenzione e in particolare verso le imprese aderenti
all’Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi
telematici di cui all’articolo 4. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e
qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da
creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle
somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti
in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.
L’Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui
all’art. 1 e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie
conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della
delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente
soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota
specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto
o chiamato in giudizio dall’Associazione in controversie giudiziarie per questioni
attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui
all’articolo 1.
Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 12
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente
Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a
carico dell’Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai
seguenti profili:
a) uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione;
b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
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c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per
il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che
necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.
d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non
sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15 e che rendano
opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo
testo convenzionale.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità
telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti
cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella
presente convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione a
supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma,
l’INPS comunica all’Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del
suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione
ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente
corredate di relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’INPS comunica
all’Associazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo
ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle
eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in
accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di
recesso a favore dell’Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione
scritta da far pervenire all’ INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Tenuto conto che l’Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui
all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione
unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità
previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex
lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti
dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati
mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato
che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno
dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte
dell’Associazione;
13
d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei
suoi legali rappresentanti;
e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente
Convenzione;
f) mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente
Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o
delle facoltà da essa conferiti;
g) adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche
ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto
dell’Associazione, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nel
successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
i) ove siano applicate all’Associazione penali per un ammontare superiore
al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento,
all’Associazione sindacale stessa.
All’atto dell’acquisizione della notizia dell’insorgenza di una delle cause di
risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà all’Associazione la propria
volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.,
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della
risoluzione della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato,
tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della presente Convenzione, ove
l’Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti
autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
In tali casi le quote associative relative alla tariffazione in corso verranno
accantonate in attesa degli esiti degli accertamenti disposti dalle competenti
autorità, qualora gli stessi non dovessero intervenire entro la data del 28
febbraio, non si procederà alla tariffazione relativa all’anno successivo.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante
dell’Associazione deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante
dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma
7, lett. b).
La “dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione
della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
14
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 13
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei
dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa
osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n.
101/2018 e nel Codice con particolare riferimento a ciò che concerne la
sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di
sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e
nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata
sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di
misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti
non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai
sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza
parametrato al rischio individuato.
Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole
e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta
alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento,
il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione,
integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5
e 6 del citato Regolamento UE.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non
vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di
fuori dei casi di previsione di legge.
Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che
siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del
Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n.
10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò,
le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio
assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti
al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai
dati.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo
strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei
precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena
siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
15
Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli
interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della
presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli
artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di
controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi,
previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza,
nonché ad offrire la propria collaborazione nell’espletamento delle suddette
attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati
o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti
effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in
modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta
segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle
prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio
2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l’impegno reciproco a collaborare ai
fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
ARTICOLO 14
Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito
dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia
dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari
adempimenti amministrativi e procedurali. La medesima Convenzione ha
durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere rinnovata, previa verifica dei
requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.
L’Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il
triennio successivo, deve inoltrare all’Istituto apposita istanza entro il mese di
giugno 2023.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento
dell’Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di
scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia
fino al 31 dicembre 2026.
In tal caso, l’istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa
vigente. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della
verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione
delle quote associative, l’Istituto procederà alla risoluzione del rapporto
convenzionale attraverso l’applicazione dell’art. 12 della presente Convenzione.
16
L’Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da
comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima
della data di scadenza del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessario
l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
ARTICOLO 15
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata
esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità
previste per l’adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua
vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in
materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano
opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 16
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad
essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del
Foro di Roma.
ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la
normativa vigente.
ARTICOLO 18
Oneri fiscali
Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’Associazione sindacale dovrà
essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo
1552. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla
Convenzione debitamente sottoscritta con modalità digitale.
(INPS) ( F E D E R T E R Z IARIO)
Il Direttore Centrale Il Rappresentante legale
Organizzazione e Comunicazione
Rocco Lauria . Patrizi Nicola
17
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale
rappresentante dell’Associazione sindacale dichiara di avere preso visione e di
accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della
convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto); ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione);
ARTICOLO 3 (Determinazione della quota del contributo associativo); ARTICOLO 4
(Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 5 (Revoca
della delega alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 6 (Modalità di
versamento delle quote associative); ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione); ARTICOLO 8
(Fornitura dati); ARTICOLO 9 (Verifiche); ARTICOLO 10 (Penali); ARTICOLO 11
(Clausola di salvaguardia); ARTICOLO 12 (Recesso, risoluzione e sospensione della
convenzione); ARTICOLO 13 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali);
ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e durata); ARTICOLO 15 (Revisioni e integrazioni);
ARTICOLO 16 (Foro competente); ARTICOLO 17 (Rinvio alla normativa vigente);
ARTICOLO 18 (Oneri fiscali).
(FEDERTERZIARIO)
Il Rappresentante legale
Patrizi Nicola
18
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA25812
Denominazione completa Contributi associativi degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali riscossi per conto
CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI
SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA
PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE,
ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO
PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E
DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE
(FEDERTERZIARIO)
Denominazione abbreviata CTR.ASS.ART.ECOMM.RISC. C/FEDERTERZIARIO
Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GPA35812
Denominazione completa Accreditamento alla CONFEDERAZIONE ITALIANA
DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO
AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA
INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA,
AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE
LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO
IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), di contributi
associativi degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali riscossi per suo conto
Denominazione abbreviata AC.CTR.ASS.ART.ECOMM.RISC.C/FEDERTERZIARIO
Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2021 /M. N
Tipo variazione I
Codice conto GPA11812
Denominazione completa Debito verso CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL
TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO
E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE,
COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL
LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE
PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN
GENERALE (FEDERTERZIARIO) per contributi
associativi degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali riscossi per suo conto
Denominazione abbreviata D/ FEDERTERZIARIO CTR.ASS.ARTIG. E COMM.
Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2021 /M. R
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