Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 152/2021
Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli
Riferimento normativo
Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Roma, 14/10/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 152
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale
indebitamente versata alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi
agricoli
SOMMARIO: Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito alla
restituzione dei contributi indebitamente versati alla Gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che,
costituendo un indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 c.c., sono soggetti
all’ordinario termine di prescrizione decennale.
In tema di contribuzione dei lavoratori autonomi agricoli, l’articolo 12, primo comma, della
legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che: “I contributi di cui alla presente legge,
indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle
prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi,
all’assicurato o ai suoi aventi causa”.
Tale disposizione ha sostituito quanto previsto dall’articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9,
recante “Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri”.
Dalla citata disposizione emerge che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata
alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura
delle prestazioni previdenziali spettanti ai predetti lavoratori autonomi.
Pertanto, il contribuente che ha versato contributi non dovuti ha diritto alla ripetizione della
somma indebitamente versata; unica eccezione al principio di ripetizione dei citati contributi è
quella relativa alla sussistenza del dolo, che impedisce la restituzione di quanto versato.
Si precisa che, poiché tali versamenti costituiscono per l’Istituto, ai sensi dell’articolo 2033
c.c., un’ipotesi di indebito oggettivo, il diritto al rimborso è soggetto alle regole di prescrizione
ordinaria di cui all’articolo 2946 c.c., applicabile a tutti i diritti per i quali, come per il caso del
diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più
breve o l’imprescrittibilità.
Di conseguenza, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all’ordinario
termine di prescrizione decennale stabilito dal citato articolo 2946 c.c., decorrente dalla data
nella quale è stato effettuato il versamento della contribuzione non dovuta.
Si ribadisce inoltre, come anticipato, che la contribuzione indebitamente versata non ha alcuna
validità ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa, in quanto non costituisce
contribuzione utile, sia ai fini del diritto che ai fini della misura, per l’erogazione delle
prestazioni previdenziali; tale interpretazione è stata esplicitata dalla Corte di Cassazione in
varie sentenze (ad esempio, cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 25488/2007).
In relazione alle domande di rimborso presentate dai contribuenti che hanno effettuato
versamenti non dovuti, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura, nel procedere alle
operazioni di rimborso, di restituire esclusivamente gli importi per i quali non sia intervenuta la
prescrizione decennale, il cui termine decorre dalla data nella quale sono stati effettuati i
predetti versamenti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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