Ampliamento delle attività che comportano l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per effetto del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Istruzioni operative
Ampliamento delle attività che comportano l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per effetto del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 20/10/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 155
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Ampliamento delle attività che comportano l’obbligo di assicurazione
al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per effetto del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Istruzioni
operative
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le novità normative introdotte
dall’articolo 66 del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
106/2021, in ordine agli obblighi assicurativi derivanti dallo svolgimento di
attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati
presso le Amministrazioni pubbliche o da queste organizzate, nonché di
attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo,
cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi
organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come
scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di
attività educative collegate allo spettacolo.
INDICE
1. Premessa
2. Attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le
Amministrazioni pubbliche o da queste organizzate
3. Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici,
televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da
soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale
l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo
spettacolo
4. Istruzioni operative
1. Premessa
L’articolo 66, comma 17, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni
bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto due nuove
fattispecie che comportano l’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo (di seguito, anche FPLS) e per le quali, tra l’altro, sono esclusi gli adempimenti
relativi al certificato di agibilità di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.
In particolare, al n. 2) della lettera b) del comma 17 in parola è previsto che all'articolo 2 del
D.lgs 30 aprile 1997, n. 182, dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:
“2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie
professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le
amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici,
televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti
pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la
diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
2-ter. Per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non sono richiesti gli
adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708”.
Il legislatore, pertanto, per entrambe le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del citato comma
2-bis, individua in via preliminare la platea di riferimento in relazione all’appartenenza del
lavoratore a una delle categorie professionali di cui all'articolo 3, comma 1, del D.lgs C.P.S. n.
708/1947.
D’altronde, l’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo insorge sempre per effetto del mero svolgimento di una
delle attività artistiche, tecniche o amministrative elencate nell’articolo 3 citato. Tale elenco, da
considerarsi tassativo, è stato adeguato e integrato dal Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con i decreti del 15 marzo
2005.
Pertanto, la necessaria appartenenza del lavoratore a figure professionali predeterminate dal
legislatore continua a essere il presupposto indefettibile per l’insorgenza dell’obbligo
assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Per altro verso, con la norma in commento, l’obbligo assicurativo per i soggetti già iscritti, in
quanto appartenenti a categorie tassativamente individuate, è esteso al ricorrere dell’ulteriore
presupposto dello svolgimento di specifiche attività (formazione/insegnamento e attività
promozionali) non riconducibili in via generale a quelle tipiche del settore dello spettacolo nei
confronti di soggetti datoriali determinati.
Vengono introdotti, quindi, elementi che hanno portata innovativa nell’impianto normativo che
regola il regime speciale dell’obbligo assicurativo nei confronti dei lavoratori dello spettacolo,
poiché per la configurazione di entrambe le fattispecie sono rilevanti gli ulteriori profili
riguardanti le specifiche attività svolte fuori dall’ambito dello spettacolo e – con particolare
riferimento all’ipotesi di cui alla lettera a) – la tipologia dell’utilizzatore nei confronti del quale
tale attività è esercitata.
Infatti, ad oggi, l’obbligo contributivo nei confronti della Gestione per i lavoratori dello
spettacolo sorge in tutti i casi in cui un soggetto appartenente alle categorie professionali
indicate svolga attività di spettacolo, intesa come manifestazione a carattere artistico,
ricreativo o culturale (ovvero ogni attività volta alla formazione di un prodotto con funzione
culturale o di divertimento) indirizzata a un pubblico presente o virtuale e la cui fruizione può
avvenire dal vivo (concerto, spettacolo in piazza, spettacolo teatrale, etc.) ovvero a distanza di
tempo e di luogo, mediante la riproduzione di un supporto a tale fine predisposto (registrazioni
fonografiche, radiotelevisive, cinematografiche, etc.).
Inoltre, l’obbligo contributivo a favore del FPLS è da sempre pacifico nei casi di utilizzazione di
soggetti appartenenti alle predette categorie nell’ambito di spettacoli organizzati anche da
soggetti datoriali che non esercitano professionalmente o istituzionalmente tale attività.
Ciò premesso, ne consegue che, fermo il necessario presupposto dell’appartenenza del
lavoratore a una delle categorie professionali elencate all’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n.
708/1947, con le disposizioni introdotte dal decreto Sostegni bis, l’obbligo contributivo verso la
gestione spettacolo sorge in relazione ai soggetti già iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo ogni qualvolta questi svolgano una delle specifiche attività - diverse da quelle tipiche
del settore dello spettacolo - individuate alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell’articolo 2 del
D.lgs n. 182/1997, introdotto dal decreto Sostegni bis.
Al pari di quanto previsto per la generalità dei lavoratori dello spettacolo, sono altresì dovute
dai lavoratori autonomi e subordinati interessati dalle disposizioni in esame le contribuzioni
“minori” previste dalla normativa vigente.
2. Attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti
accreditati presso le Amministrazioni pubbliche o da queste organizzate
Con la fattispecie di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 2 del D.lgs n. 182/1997 è
previsto l’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei confronti
di tutti i soggetti che - in quanto appartenenti a una delle categorie professionali elencate
all’articolo 3, comma 1, del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, e successive modificazioni - risultino già
iscritti, nelle ipotesi in cui svolgano attività di insegnamento o di formazione retribuite nei
confronti di pubbliche Amministrazioni ovvero nei confronti di enti accreditati presso di esse.
Inoltre, si evidenzia che per attività retribuite di formazione si devono intendere non solo
quelle aventi ad oggetto la formazione impartita dalle predette figure professionali, bensì
anche quelle riguardanti la formazione ricevuta laddove, a fronte di tali attività di formazione
“passiva”, il lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo percepisca una
qualche forma di retribuzione.
Nell’individuare la fattispecie in parola, il legislatore ha tenuto conto della ormai acclarata
circostanza secondo cui i percorsi professionali di artisti e lavoratori dello spettacolo possono
comprendere anche la mobilità fra settori; in particolare, verso il settore della formazione e
dell’insegnamento, fin qui escluso dall’alveo delle attività per le quali insorge l’obbligo
assicurativo alla Gestione per i lavoratori dello spettacolo.
Stante la ratio della disposizione in commento, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo, è necessario
che l’attività di insegnamento e formazione abbia ad oggetto le medesime discipline (ovvero
abbia ad oggetto le medesime attività) per le quali il soggetto che le esercita risulti già iscritto
e, in ogni caso, occorre che la materia di insegnamento sia strettamente connessa alle attività
tipiche per le quali generalmente è già prevista l’assicurazione al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo.
In tal senso, la continuità di iscrizione al FPLS è garantita solo nelle ipotesi in cui l’attività di
insegnamento e formazione sia riferita e circoscritta all’ambito delle discipline “artistiche” e
“tecniche” o comunque connessa al settore dello spettacolo e relativa a una delle qualifiche
professionali tassativamente individuate per le quali il lavoratore dello spettacolo risulti già
iscritto al Fondo.
Pertanto, l’obbligo contributivo insorge con esclusivo riferimento a quei soggetti che, in qualità
di lavoratori dello spettacolo, svolgano una ulteriore attività di insegnamento e formazione
riconducibile in senso lato alla propria categoria professionale preventivamente individuata. Ciò
vale sempre per le qualifiche professionali “ontologicamente” appartenenti al settore dello
spettacolo come gli attori e i ballerini, anche laddove non sussista una perfetta coincidenza con
la qualifica rivestita.
Diversamente, nel caso di lavoratori appartenenti alle categorie “generiche” quali truccatori,
maestranze e tecnici, per i quali l’iscrizione al FPLS derivi dallo svolgimento di prestazioni
direttamente connesse con la realizzazione e la produzione di spettacolo, l’obbligo insorge ogni
qualvolta essi siano chiamati a svolgere attività di insegnamento e formazione corrispondente
alla qualifica professionale rivestita in ragione dell’attinenza dell’attività all’ambito dello
spettacolo.
Pertanto, a titolo di esempio, nei confronti dell’attore, in ragione del disposto normativo in
esame, insorgerà l’obbligo contributivo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo tutte le
volte in cui l’attività di insegnamento e formazione sia afferente all’ambito “artistico” di
riferimento quali la recitazione, la regia, la scenografia, etc., così come per le altre attività
“artistiche” quali il ballo o la musica. Per contro, è escluso l’obbligo di versamento nei confronti
dell’attore che espleti l’attività di insegnamento in una disciplina diversa da quelle riconducibili
allo spettacolo, come quelle di natura scientifica, economica, etc.
Parimenti, per il truccatore insorgerà obbligo contributivo al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo tutte le volte in cui l’attività di insegnamento e formazione sia afferente alla
specifica professionalità acquisita nell’ambito della realizzazione dello spettacolo. Di contro,
sarà sempre esclusa con riferimento all’insegnamento e alla formazione relativi a materie
diverse.
Ulteriore elemento necessario ai fini della integrazione della fattispecie di cui alla lettera a) del
comma 2-bis dell’articolo 2 del D.lgs n. 182/1997 è che le attività di insegnamento o di
formazione retribuite siano svolte nei confronti di soggetti determinati, quali le pubbliche
Amministrazioni o enti accreditati[1] presso le medesime.
Al riguardo, si evidenzia che fra i soggetti individuati dalla norma rientrano tutte le scuole e
istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro,
musica, danza e letteratura di competenza del Ministero della Cultura che rilasciano titoli di
studio equipollenti rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di
specializzazione[2].
Con specifico riferimento alle attività di insegnamento/formazione afferenti a discipline
artistiche/tecniche rese per conto di pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, operanti in ambito scolastico/universitario (ad esempio,
scuole di ogni ordine e grado: primarie, secondarie, scuole dell’infanzia statali o comunali;
istituzioni universitarie, etc.), l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo si configura solo laddove dette Amministrazioni, per specifiche esigenze cui non
possono fare fronte con il personale in servizio, conferiscano incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria,
sempreché ricorrano i presupposti di legittimità previsti dall’articolo 7, comma 6, del citato
D.lgs n. 165/2001. Infatti, la previsione di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 2 del
D.lgs n. 182/1997 va necessariamente coordinata con le disposizioni che disciplinano in linea
generale l’obbligo assicurativo alle Casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici (in
particolare, CPDEL, CTPS, CPI). Ne consegue, pertanto, che laddove l’attività di insegnamento
sia prestata da soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato da una pubblica
Amministrazione operante in ambito scolastico/universitario, la gestione previdenziale di
competenza resta quella ex Inpdap.
Parimenti, con riferimento alle Università non statali legalmente riconosciute, resta ferma
l’assicurazione alla gestione previdenziale ex Inpdap nei soli casi in cui specifiche norme
statutarie l’abbiano prevista in relazione al personale che svolge attività di insegnamento
(professori universitari, ricercatori).
In tutti gli altri casi, laddove ricorrano i presupposti fondanti l’obbligo assicurativo al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo secondo quanto previsto dalla citata lettera a), la gestione
previdenziale di riferimento sarà quella dello spettacolo.
3. Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo,
cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi
organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come
scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o
di attività educative collegate allo spettacolo
La disposizione di cui alla lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 2 del D.lgs n. 182/1997 deve
intendersi espressamente riferita a tutte quelle attività promozionali non già assoggettabili a
contribuzione in base alla normativa vigente. Infatti, laddove in un evento o iniziativa
promozionale un soggetto svolga mansioni riferibili a una delle figure tabellate, sussiste già
l’ordinario obbligo contributivo a prescindere dal settore in cui opera l’impresa e dall’ambito in
cui la prestazione viene svolta.
Si prescinde, tra l’altro, dai tratti distintivi del datore di lavoro e/o dal suo scopo istituzionale
così come dalla natura giuridica pubblica o privata dell’azienda. Al riguardo, è opportuno
ricordare come a più riprese la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sent.
n. 9996/2009, n. 13643/2007 e n. 10114/2006) abbia chiarito che il concetto di spettacolo sia
passibile di sviluppo e modificazione nel tempo, tanto da accogliere una lata ed evoluta
concezione dello stesso (condizionata dinamicamente dai mutamenti del costume).
In merito, con particolare riferimento all’attività promozionale, la Suprema Corte ha avuto
modo di evidenziare, da un lato, come le finalità informative/commerciali non siano di ostacolo
alla configurazione di un’attività come di spettacolo (cfr. Cass. civ. sent. n. 12824/2002) e,
dall’altro, come gli spot pubblicitari con i quali si realizza la diffusione di messaggi promozionali
presentino un notevole grado di inscindibilità fra promozione pubblicitaria e prestazione
artistica (cfr. Cass. civ. sent. n. 1089/2006) tanto che tutte le figure di cui all’articolo 3 del
D.lgs C.P.S. n. 708/1947, che svolgono la propria attività nell’ambito di promozioni
pubblicitarie, hanno diritto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS (cfr. Cass. civ.,
sez. lav., sent. n. 1089/2006).
Ciò premesso, l’ambito oggettivo di riferimento della nuova disposizione è da individuare,
pertanto, in tutte le attività promozionali remunerate - rese dalle figure di cui all’articolo 3 del
D.lgs C.P.S. n. 708/1947 - ulteriori e diverse da quelle riconducibili allo spettacolo ovvero a
prestazioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza
(ad esempio, recitazione per gli attori, danza per i ballerini), per le quali - come innanzi
evidenziato - l’obbligo assicurativo già sussiste.
Invero, la fattispecie prevista dalla novella introdotta con la lettera b) del comma 2-bis
dell’articolo 2 del D.lgs n. 182/1997, si configura in ragione della mera partecipazione del
lavoratore già iscritto al FPLS ad un qualsiasi evento di carattere promozionale come
individuato dalla norma, senza che abbia rilevanza lo svolgimento in concreto delle
attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di
appartenenza.
In questi casi, pertanto, costituiscono elementi essenziali ai fini della integrazione della
fattispecie l’essere un lavoratore dello spettacolo iscritto al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo e partecipare all’evento o comunque svolgere un’attività finalizzata alla promozione
dello spettacolo o di altri eventi in virtù della propria qualificazione come artista o tecnico,
anche quando tale attività venga svolta in contesti diversi da quelli propri dello spettacolo
come, ad esempio, nel caso di attori o cantanti che partecipano, anche senza necessariamente
esibirsi recitando o cantando, ma semplicemente presenziando all’evento, ad attività
promozionali organizzate da imprese manifatturiere o che sono chiamati come ospiti in
contesti di promozione commerciale, nel caso di scenografi chiamati ad allestire una sede
congressuale, etc.
Inoltre, l’espresso riferimento ai soggetti organizzatori o promotori di spettacoli, nonché di
qualsiasi altro evento, che non abbiano come scopo istituzionale l’attività di organizzazione o
diffusione di spettacoli o attività educative allo stesso collegate, comporta che, di fatto,
qualsiasi utilizzatore/committente pubblico/privato - anche al di fuori delle attività promozionali
riconducibili alla realizzazione di uno spettacolo e per questo già assoggettabili a contribuzione
al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in caso di prestazione artistica/tecnica - è tenuto
ad assolvere all’obbligo contributivo ogni qualvolta ingaggi il lavoratore già assicurato al FPLS,
in ragione della sua specifica qualità artistica o tecnica, per lo svolgimento di una qualsiasi
attività remunerata avente carattere promozionale, anche di mera partecipazione.
Conseguentemente, anche nei casi in cui l’attività promozionale dell’evento (riconducibile allo
spettacolo o meno) venga resa dal lavoratore già iscritto nei confronti di un
utilizzatore/committente che abbia come propria attività istituzionale l’organizzazione o la
diffusione di spettacoli, sussiste in ogni caso l’obbligo contributivo verso il Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo.
Per contro, restano escluse dall’ambito applicativo della lettera b) del comma 2-bis in
commento le figure “generiche”, per le quali è previsto che l’obbligo contributivo si configuri
solo qualora l’attività sia direttamente connessa con la realizzazione e la produzione di
spettacolo.
4. Istruzioni operative
Ai sensi del comma 18 dell’articolo 66 del D.L. n. 73/2021 le disposizioni sopra illustrate,
introdotte dal comma 17 del medesimo articolo, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
Pertanto, laddove ricorrano tali fattispecie secondo quanto previsto nell’ambito della presente
circolare, i datori di lavoro/committenti sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni retributive e
contributive relative alle attività di formazione/insegnamento ovvero alle attività di carattere
promozionale secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo, sulla scorta di quanto già illustrato con la circolare n.
154/2014 e con il messaggio n. 5327/2015. In particolare, a seconda della fattispecie che
ricorrerà, il datore di lavoro/committente sarà tenuto a compilare l’elemento
<CodiceQualifica> della sezione <DatiParticolari> del flusso UniEmens utilizzando uno dei
seguenti codici:
901 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale
prevalente di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;
902 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale
prevalente di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005;
903 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente
di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;
904 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente
di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005.
I flussi che espongono i nuovi <CodiciQualifica> potranno essere inviati a partire dal 1°
novembre 2021.
Nel rinviare alla circolare e al messaggio citati, nonché ai documenti tecnici per le modalità di
compilazione del flusso UniEmens, si ricorda che i datori di lavoro/committenti avranno cura di
specificare nei rispettivi elementi la natura del rapporto di lavoro in virtù del quale viene
prestata l’attività di insegnamento/formazione e nei casi di rapporto di lavoro subordinato se il
medesimo rapporto è a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.
Si ricorda, infatti, che sotto il profilo assicurativo, l’accesso ai trattamenti pensionistici per gli
assicurati al FPLS è basato sul numero di giornate di prestazione lavorativa e che, ai soli fini
del diritto alla prestazione pensionistica, il requisito di un’annualità assicurativa viene
conseguito, a seconda della tipologia di figura professionale e della durata (tempo determinato
o tempo indeterminato) del rapporto di lavoro. Il decreto del 15 marzo 2005 adottato dal
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze (Allegato n. 1), ha ridefinito, in relazione ai soggetti assicurati obbligatoriamente al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs n.
182/1997, i tre gruppi (A, B o C) delle categorie che individuano un diverso numero di
[3]
giornate lavorative – rispettivamente 120 , 260 o 312 – per il soddisfacimento del requisito
dell’annualità assicurativa. In particolare, laddove i lavoratori svolgano attività a tempo
determinato soddisfano il requisito dell’annualità di assicurazione con 120 contributi (o 90 a
partire dal 1° luglio 2021) ovvero 260 contributi giornalieri a seconda che appartengano a
qualifiche professionali di cui al raggruppamento a) ovvero b). Mentre, a prescindere dalla
qualifica di appartenenza, i lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo
indeterminato sono stati inseriti nel raggruppamento c) (cfr. la circolare Enpals n. 8/2006).
Ciò premesso, la collocazione nel raggruppamento a), b) o c) del lavoratore per la prestazione
lavorativa di insegnamento e promozionale terrà conto delle suddette regole. Per la disamina
delle figure professionali assicurate al FPLS e per la loro collocazione nei tre diversi
raggruppamenti si rinvia alle circolari Enpals n. 7 e n. 8 del 30 marzo 2006.
Con specifico riferimento alla classificazione ai fini previdenziali si ricorda che è avvenuta già
da tempo l’estensione, ai datori di lavoro che impiegano lavoratori dello spettacolo, delle
procedure di iscrizione e dei sistemi di autenticazione in uso presso le aziende con dipendenti
(cfr. la circolare n. 154/2014).
Con specifico riferimento alle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
D.lgs n. 165/2001, si ricorda che è previsto invece un apposito codice statistico contributivo
1.18.10 (cfr. la circolare n. 98/2019) atto a identificare in maniera puntuale i soggetti datoriali
pubblici che si avvalgano di prestazioni di soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo.
Infine, si ricorda che le disposizioni in esame hanno altresì previsto l’esclusione degli
adempimenti relativi al certificato di agibilità di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947
laddove l’obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ricorra in virtù delle
attività di insegnamento/formazione ovvero delle attività promozionali come descritte dal
comma 2-bis dell’articolo 2 del D.lgs n. 182/1997. Pertanto, unicamente nelle fattispecie
contemplate nel citato comma 2-bis è escluso l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità.
In applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993,
approvata con D.M. 7 ottobre 1993, gli adempimenti di regolarizzazione (denunce di
variazione, etc.) relativi ai periodi con decorrenza 1° luglio 2021 (data di entrata in vigore
della norma), possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di pubblicazione
della presente circolare senza l’aggravio di oneri accessori.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Tra le Amministrazioni ed enti accreditati si ricordano, ad esempio, la Scuola di Recitazione
del Teatro Stabile di Genova accreditata dalla Regione Liguria o la Scuola di Teatro del Piccolo
Teatro di Milano accreditata dalla Regione Lombardia, etc.
[2] Ad esempio, la Civica Scuola di Musica di Milano, il Centro Sperimentale di Cinematografia
di Milano, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, l’Accademia Nazionale di
Danza di Roma, etc.
[3] L’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), del D.L. n. 73/2021, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 106/2021, ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2021, la riduzione a
90 del numero dei contributi giornalieri utili per la maturazione dell’annualità assicurativa per i
soggetti appartenenti al gruppo A) di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 182/1997, come
individuati dal D.M. 15 marzo 2005.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
D.M. 15 marzo 2005 .
(1)
Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al
fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS
.
(2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2005, n. 80.
(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni
concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS);
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che
prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo, ai fini
dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle
contribuzioni e delle prestazioni;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1997 che, in attuazione della delega
conferita dal citato art. 2 del decreto legislativo n. 182 del 1997, ha individuato
le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello
spettacolo istituito presso 1'ENPALS da inserire, rispettivamente, nei
summenzionati tre gruppi;
Visto l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 16 luglio 1947,
n. 708, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, che deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare o ridefinire con
decreto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo;
Ritenuto doversi rimodulare la composizione dei citati tre gruppi, come
individuati dal decreto legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell'ampliamento
delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto
interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del
predetto decreto legislativo n. 708/1947, e sulla scorta di una verifica
dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei
rapporti di lavoro di settore;
Decreta:
I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS sono integrati e ridefiniti
come segue:
A) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica
direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:
artisti lirici;
cantanti di musica leggera;
coristi;
vocalisti;
suggeritori del coro;
maestri del coro;
assistenti e aiuti del coro;
attori di prosa;
allievi attori;
mimi;
attori cinematografici o di audiovisivi;
attori di doppiaggio;
attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;
imitatori, contorsionisti;
artisti del circo;
marionettisti e burattinai;
acrobati e stuntman;
ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
generici e figuranti;
presentatori;
disc-jockey;
animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
casting director;
sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
soggettisti;
dialoghisti;
adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
direttori della fotografia;
light designer;
direttori di produzione;
ispettori di produzione;
segretari di produzione;
responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;
segretari di edizione;
cassieri di produzione;
organizzatori generali;
amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
direttori di scena;
direttori di doppiaggio;
assistenti di scena e di doppiaggio;
location manager;
compositori;
direttori d'orchestra;
sostituti direttori d'orchestra;
maestri collaboratori;
maestri di banda;
professori d'orchestra;
consulenti assistenti musicali;
concertisti e solisti;
orchestrali anche di musica leggera;
bandisti;
coreografi e assistenti coreografi;
ballerini e tersicorei;
figuranti lirici;
cubisti;
spogliarellisti;
figuranti di sala;
indossatori;
fotomodelli;
amministratori di formazioni artistiche;
organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
tecnici del montaggio e del suono;
documentaristi audiovisivi;
tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione
cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;
tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
sound designer;
tecnici addetti agli effetti speciali;
maestri d'armi;
operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
video-assist;
fotografi di scena;
maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive
(macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori,
decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
scenografi;
story board artist;
bozzettista;
creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
architetti;
arredatori;
costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
sarti;
truccatori;
parrucchieri;
lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
B) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi
di cui al raggruppamento sub A):
operatori di cabine di sale cinematografiche;
impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti
pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle
imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e
stampa;
maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio,
autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle
imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
artieri ippici;
impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale
giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;
prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse,
presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie
ippiche;
impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di
qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi,
autodromi;
direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società
sportive;
impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione
dei films;
C) lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come
modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni
ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 155/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.