Fondo di solidarietà del Trentino. Decreto interministeriale n. 103593 del 9 agosto 2019. Modifiche alla modalità di accesso e alla disciplina delle prestazioni ordinarie, integrative e straordinarie contenute nel D.I. n. 96077/2016. Regime fiscale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà del Trentino. Decreto interministeriale n. 103593 del 9 agosto 2019. Modifiche alla modalità di accesso e alla disciplina delle prestazioni ordinarie, integrative e straordinarie contenute nel D.I. n. 96077/2016. Regime fiscale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 29/12/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 156
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Fondo di solidarietà del Trentino. Decreto interministeriale n. 103593
del 9 agosto 2019. Modifiche alla modalità di accesso e alla disciplina
delle prestazioni ordinarie, integrative e straordinarie contenute nel
D.I. n. 96077/2016. Regime fiscale. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modifiche apportate dal decreto
interministeriale 9 agosto 2019, n. 103593, alla disciplina del Fondo di
solidarietà del Trentino, istituito presso l’INPS con decreto interministeriale
1° giugno 2016, n. 96077.
INDICE:
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità e campo di applicazione
3 Beneficiari
4 Tipologia di prestazioni
4.1 Assegno ordinario
4.1.1 Condizioni di accesso
4.1.2 Causali
4.1.3 Importo
4.1.4 Durata
4.1.5 Criteri di priorità e tetto aziendale
4.1.6 Contribuzione correlata
4.1.7 Contributo addizionale
4.1.8 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
4.2 Prestazioni integrative della NASpI
4.2.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
4.2.2 Contribuzione correlata
4.2.3 Finanziamento delle prestazioni integrative
4.2.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
4.2.5 Disciplina della prestazione: requisiti, compatibilità e cumulo
4.2.6 Regime fiscale
4.3. Contributi ai programmi formativi
4.3.1 Condizioni e modalità d’accesso
4.3.2 Misura
4.3.3 Durata
4.3.4 Presentazione della domanda
4.4 Assegno straordinario
4.4.1 Contributo straordinario
4.4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso
Uniemens
4.4.3Domande ed esposizione dei conguagli per il finanziamento di programmi formativi.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens
5. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato “Fondo di
solidarietà del Trentino” (d’ora in avanti “Fondo”), è stato istituito dal decreto interministeriale
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, 1° giugno 2016, n. 96077.
Con la circolare n. 197 dell’11 novembre 2016 è stato illustrato il regolamento del Fondo e
sono state fornite le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione, alle modalità di
versamento dei contributi e alla disciplina della prestazione di assegno ordinario.
Con il decreto interministeriale 103593 del 9 agosto 2019 del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1), d’ora
in avanti “Decreto”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, è stato
recepito l’accordo sindacale sottoscritto in data 5 ottobre 2018 tra Confindustria Trento,
Confcommercio Trento Imprese per l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione
albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e
CGIL del Trentino, CISL del Trentino e UIL del Trentino con il quale è stato convenuto di
modificare ed integrare la disciplina del Fondo.
Con la presente circolare si illustra il nuovo regolamento del Fondo, la cui disciplina, che
modifica ed integra il precedente quadro normativo, è entrata in vigore il 27 ottobre 2019,
quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Finalità e campo di applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto, il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele ai
lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori che non rientrano nel
campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale né in quella dei fondi
di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel
territorio della Provincia autonoma di Trento, a prescindere dalla consistenza dell’organico.
Ai sensi del successivo comma 7, il Fondo ha le seguenti finalità:
a) assicurare l’assegno ordinario per le cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
b) assicurare prestazioni integrative rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di
lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
c) prevedere assegni straordinari;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi.
In relazione ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, si rappresenta
che l’originario assetto previsto dal decreto istitutivo n. 96077/2016 non è stato modificato
dalla novella normativa oggetto della presente circolare.
Si rammenta, a tal proposito, che in relazione ai suddetti datori di lavoro (le cui posizioni
contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “7V”) continua a permanere il
medesimo obbligo di versamento della contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo,
introdotto – nella misura dello 0,45% calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali
di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti – dal predetto decreto istitutivo e avente
decorrenza dal periodo di paga in corso alla data della sua entrata in vigore (agosto 2016).
Pertanto, nel merito, si rinvia alle indicazioni fornite con la citata circolare n. 197/2016 (cfr. i
paragrafi 2.2 e 14)
3. Beneficiari
Innovando rispetto al precedente requisito di 90 giorni, l’attuale Decreto, ai sensi dell’articolo
2, comma 8 e seguenti, prevede che le prestazioni del Fondo siano destinate ai lavoratori
subordinati, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, che abbiano
un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva interessata dalla richiesta di
prestazione, di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nei 12 mesi precedenti la data della
domanda di prestazione.
Per il calcolo dell’anzianità di effettivo lavoro di un lavoratore che passa alle dipendenze
dell’impresa subentrante nell’appalto o in caso di trasferimento d’azienda, si deve tener conto
del periodo d’impiego presso l’attività appaltata o presso l’imprenditore alienante.
Ai sensi del successivo comma 11 sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a
domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.
4. Tipologia di prestazioni
Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto il Fondo provvede:
a) all’erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario
di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste
dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria, con l’esclusione delle intemperie
stagionali, e straordinaria;
b) all’erogazione di tutele integrative, in termini d’importo e di durata, delle prestazioni
previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei
processi di agevolazione all’esodo, a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti
pensionistici nei successivi 5 anni;
d) all’erogazione di contributi per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o di
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o
dell’Unione europea.
4.1 Assegno ordinario
4.1.1 Condizioni di accesso
Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto, l’accesso all’assegno ordinario è preceduto
dall’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le
integrazioni salariali ordinarie. Inoltre, il datore di lavoro deve avere previamente utilizzato gli
strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue (articolo 6, comma
10). Tale ultimo requisito non è richiesto in caso di assegni ordinari con causale COVID-19,
come stabilito con l'apposita deliberazione n. 8886/2020 del Comitato amministratore del
Fondo stesso.
All’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia d’integrazione
salariale ordinaria.
Il lavoratore che svolge attività lavorativa, autonoma o subordinata, durante il periodo di
percezione dell’assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro
effettuate. Nei casi di concomitante attività lavorativa il regime di cumulabilità totale o parziale
è disciplinato dalla circolare n. 130/2010.
4.1.2 Causali
Il Decreto, all’articolo 6, comma 9, prevede che l’assegno ordinario possa essere richiesto per
le causali in materia d’integrazione salariale ordinaria, con l’eccezione delle intemperie
stagionali, e straordinaria, di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015.
Pertanto, la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa può essere causata da eventi
temporanei, non imputabili al datore di lavoro ed ai lavoratori, oppure dovuta a
riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà.
I criteri di valutazione delle domande di assegno ordinario sono quelli previsti dal decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2016, n. 95442, per le causali in materia
di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, e dal decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2016, n. 94033, adottato per
l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Per le causali relative all’emergenza da COVID-19 è necessario fare riferimento alle circolari n.
47/2020, 84/2020, 115/2020 e 139/2020.
4.1.3 Importo
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto, l’importo dell’assegno ordinario è pari alla
prestazione d’integrazione salariale, anche in relazione ai massimali, ed è ridotto di un importo
pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ad oggi pari al
5,84%, che rimane nella disponibilità del Fondo.
L’assegno ordinario, dunque, è calcolato nella misura dell’80% della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il
limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore ai massimali previsti
dall’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, che per l’anno 2020, al netto della
summenzionata riduzione del 5,84%, è pari a € 939,89, per retribuzioni inferiori o uguali a €
2.159,48, e a € 1.129,66, per retribuzioni superiori a € 2.159,48 (cfr. la circolare n. 20/2020).
Tali importi, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono rivalutati annualmente con
le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
4.1.4 Durata
Come stabilito dall’articolo 6, comma 2, del Decreto, l’assegno ordinario è corrisposto per una
durata massima di 13 settimane per singola domanda e in ogni caso nel limite di 26 settimane
complessive di fruizione nel biennio mobile per unità produttiva.
Tale limite viene elevato dal Decreto fino a 52 settimane complessive nel biennio mobile
qualora l’intervento sia richiesto per la causale di contratto di solidarietà.
Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 104 settimane a ritroso dalla fine
dell’ultima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26
settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta.
Per ciascuna unità produttiva la prestazione non può comunque superare la durata massima di
24 mesi in un quinquennio mobile. A tal fine si evidenzia che l’articolo 6, comma 3, del
Decreto, non fa salvo il disposto di cui all’articolo 22, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, che, in
tema di durata massima della prestazione, prevede che, per la parte non eccedente i 24 mesi,
la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà è computata nella misura
della metà.
Conseguentemente, ai fini della durata massima della prestazione, l’assegno ordinario per la
causale del contrato di solidarietà è computato per intero.
4.1.5 Criteri di priorità e tetto aziendale
Il Decreto, innovando rispetto al precedente, non prevede alcun tetto aziendale; al comma 11
dell’articolo 6 è previsto altresì che, qualora le risorse non siano sufficienti ad accogliere le
domande di assegno ordinario, il Comitato amministratore può stabilire i criteri e le modalità
per assegnarle; qualora, inoltre, un datore di lavoro acceda ripetutamente all’assegno
ordinario, il Comitato può dare la precedenza all’accoglimento delle richieste presentate per la
prima volta da altri datori di lavoro.
4.1.6 Contribuzione correlata
L’articolo 6, comma 4, del Decreto prevede che, per i periodi di erogazione degli assegni
ordinari di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Fondo versi alla gestione previdenziale
d’iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima
contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella
anticipata, e per la determinazione della sua misura.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari
all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione
lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve
essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e
continuativi.
A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa, che include gli elementi che
devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile, si rinvia alle disposizioni
di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla
disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015. Infatti, posto che all’assegno ordinario si applica la
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (articolo 30 del D.lgs n. 148/2015), la
determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che siano
assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per l’integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione del lavoratore interessato tempo per
tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
Si rammenta, per completezza, che detta aliquota di finanziamento della gestione pensionistica
verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale
sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di
cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la cui misura per l'anno 2020 è pari a € 103.055,00.
4.1.7 Contributo addizionale
In caso di ricorso all’assegno ordinario erogato dal Fondo è dovuto dal datore di lavoro un
contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
A tal proposito si evidenzia, per completezza, che la previsione secondo la quale la misura del
contributo addizionale, per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane
nel biennio, veniva elevata all’8% delle retribuzioni perse dal lavoratore, è stata espunta dalla
nuova formulazione del Decreto. Pertanto, il predetto contributo è dovuto, costantemente,
nella misura del 4% a prescindere dalla durata dell’assegno ordinario.
La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle
retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di
orario.
Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità
operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento
della cassa integrazione guadagni. Dette indicazioni tecniche sono state fornite, con specifico
riferimento al Fondo di solidarietà in oggetto, con la circolare n. 170/2017, cui si rinvia
integralmente.
4.1.8 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, per accedere alla prestazione di
assegno ordinario le aziende devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni
dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni
dall’inizio della stessa, secondo le modalità illustrate con la circolare n. 201/2015, alla quale si
rinvia per la disciplina di dettaglio. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via
telematica alla Direzione provinciale di Trento. Le istruzioni per la presentazione delle
domande di assegno ordinario sono state fornite con il messaggio n. 327/2017.
Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del
Fondo, la Direzione provinciale di Trento rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto
per le operazioni di conguaglio/rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro, alla fine di
ogni periodo di paga, o per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori
interessati in caso d’insolvenza del datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione
vengono comunicate all’azienda e rese disponibili all’interno del cassetto bidirezionale.
Si rammenta che il D.lgs n. 148/2015 ha introdotto termini perentori per il conguaglio o per le
richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori, che, a norma dell’articolo 7,
comma 3, si devono effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di
paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione, se successivo; per i Fondi s’intende la data dell’autorizzazione
rilasciata dall’INPS. Con la circolare n. 170/2017 sono state fornite le istruzioni operative per
consentire il conguaglio degli importi anticipati dai datori di lavoro.
Il pagamento diretto può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa
richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e
per serie e documentate difficoltà finanziarie (cfr. la circolare n. 197/2015, in materia di CIG, e
il messaggio n. 209/2017).
4.2 Prestazioni integrative della NASpI
4.2.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto, il Fondo eroga tutele integrative, in termini di
importi e di durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di perdita del posto di
lavoro.
Ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, i beneficiari sono i lavoratori che hanno compiuto
58 anni d’età senza aver ancora maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato ed i lavoratori stagionali. Il Fondo, a decorrere dal giorno successivo al termine di
godimento della NASpI, eroga ai predetti lavoratori privi di occupazione e che hanno fruito
della NASpI per l’intera sua durata:
a) nel caso in cui alla data di cessazione del rapporto di lavoro abbiano già compiuto 58 anni:
una prestazione di durata pari ad un mese e d’importo pari a quello dell’ultima NASpI
percepita;
b) nel caso in cui abbiano lavorato con la qualifica di stagionali nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune per
un periodo non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la
data della domanda e per i quali la durata della NASpI non abbia superato i 4 mesi: una
prestazione di durata pari alla differenza tra 4 mesi e la durata della NASpI, in ogni caso non
superiore a un mese, e d’importo pari all’ultima NASpI percepita.
4.2.2 Contribuzione correlata
Per i periodi di percezione delle prestazioni integrative della NASpI, l’articolo 8, comma 5,
dispone che il Fondo provvede al versamento, alla gestione di iscrizione del lavoratore
interessato, della contribuzione correlata computata in base a quanto previsto dall’articolo 40
della legge n. 183/2010. In merito alle modalità di determinazione della contribuzione
correlata, si rinvia alle indicazioni già fornite al paragrafo 4.1.6 della presente circolare.
Il periodo di corresponsione delle suddette prestazioni integrative è contrassegnato da un
apposito codice di contribuzione utilizzato direttamente dall’archivio di
“Disoccupazione/mobilità” in corrispondenza del trattamento informatizzato e dalla procedura
“UNEX” per l’esposizione del periodo stesso nell’estratto conto degli interessati.
4.2.3 Finanziamento delle prestazioni integrative
L’articolo 12, comma 2, del Decreto prevede che per l’utilizzo delle prestazioni integrative il
Comitato amministratore del Fondo può proporre un contributo integrativo a carico dell’ultimo
datore di lavoro.
Le prestazioni in argomento sono erogate in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nel
limite di un terzo del gettito contributivo derivante dal contributo ordinario di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera a), nonché dell’eventuale contributo integrativo di cui all’articolo 12, comma
2, e delle risorse finanziarie di cui all’articolo 12, comma 6, del Decreto, assegnate al fondo di
riserva di esercizio nell’importo risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato dal
Comitato amministratore, riferito all’anno precedente l’inizio della prestazione, nel limite
massimo complessivo di tre milioni di euro.
4.2.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
Per l’accesso alla prestazione integrativa le aziende devono presentare domanda
esclusivamente in via telematica indirizzata al Comitato amministratore del Fondo di
solidarietà, tramite la Direzione provinciale di Trento.
Il servizio per l’invio telematico della domanda di assegno integrativo è disponibile nel portale
INPS www.inps.it. È accessibile dalla scheda descrittiva della prestazione, denominata
“Assegno integrativo”, reperibile tramite la funzione “Cerca” presente nella pagina principale.
Nella scheda prestazione, in alto a destra, occorre cliccare il pulsante “Accedi al Servizio” e poi
inserire le relative credenziali di accesso.
Il manuale per Aziende e Consulenti, recante le istruzioni per l’invio telematico delle domande,
nonché per l’allegazione dei documenti richiesti, è disponibile all’interno dell’applicazione
stessa, nella sezione “Area di download”.
L’azienda, al momento della presentazione della domanda, deve selezionare “Fondo Trentino”,
allegando un prospetto con i dati analitici dei lavoratori, che costituisce parte integrante della
domanda. Nella domanda non deve essere indicato l’importo della prestazione in quanto lo
stesso è stimato in automatico dall’Istituto in base ai dati forniti dall’azienda.
Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, la domanda verrà protocollata e
sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Con successivo apposito messaggio sarà comunicato il rilascio in produzione della procedura
d’invio delle domande in argomento.
Una volta deliberata la prestazione integrativa si procederà al pagamento del trattamento
integrativo con le stesse modalità della NASpI.
4.2.5 Disciplina della prestazione: requisiti, compatibilità e cumulo
Presupposto per accedere alla prestazione integrativa di durata è che permanga lo stato di
disoccupazione al termine del periodo di fruizione della prestazione ordinaria. Pertanto, non
potranno accedere alla prestazione in argomento quei lavoratori che siano decaduti
anticipatamente dalla fruizione della NASpI, nonché quelli che abbiano ottenuto la
corresponsione anticipata dell’indennità di NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità.
Alla prestazione integrativa si applica la medesima disciplina prevista per la prestazione
ordinaria che viene integrata, ossia la NASpI, con riferimento al regime delle compatibilità e
cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché al regime della
sospensione e della decadenza.
4.2.6 Regime fiscale
La prestazione integrativa, sostitutiva di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente
ai sensi degli articoli 6 e 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). La modalità di
tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli
arretrati di cui all’articolo 17, comma 1, lett. b), del TUIR. Tali somme usufruiscono delle
detrazioni degli articoli 12 e 13 del TUIR su richiesta dell’interessato.
4.3. Contributi ai programmi formativi
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lett. b), del Decreto, il Fondo può prevedere contributi al
finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale, anche
in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.
La prestazione è disciplinata all’articolo 10; con la delibera n. 18, assunta dal Comitato
amministratore del Fondo in data 15 ottobre 2019 (Allegato n. 2), sono state fornite le
istruzioni operative.
4.3.1 Condizioni e modalità d’accesso
Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Decreto, i contributi al finanziamento di programmi
formativi sono erogati nel quadro di processi di qualificazione del personale volti al
miglioramento organizzativo, all'accrescimento delle competenze dei lavoratori, alla
riconversione e riqualificazione del personale e nel quadro di procedimenti di riorganizzazione
aziendale. L'accesso a tali contributi è subordinato alla comunicazione preventiva al Fondo
della data di avvio, della durata, degli addetti coinvolti e dei contenuti dei programmi formativi
per i quali si richiede il contributo.
Tale comunicazione preventiva al Fondo deve essere inviata, esclusivamente tramite PEC,
all’indirizzo direzione.provinciale.trento@postacert.inps.gov.it.
La medesima comunicazione dovrà essere inviata anche alle rappresentanze sindacali aziendali
ovvero, in mancanza, a quelle territoriali e ne dovrà essere allegata copia al momento
dell’invio della domanda.
L'accesso ai contributi al finanziamento di programmi formativi di cui all'articolo 5, comma 3,
lettera b), presuppone, di norma, l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in
mancanza, con quelle territoriali. Tuttavia, l'accesso ai programmi formativi è permesso anche
in assenza di accordo aziendale, qualora l'intervento formativo di cui viene richiesto il
finanziamento sia previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale
sottoscritti da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo
istitutivo del Fondo.
4.3.2 Misura
Il contributo al finanziamento delle ore destinate all’intervento formativo è pari alla
retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati moltiplicato per il numero di ore di
formazione, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali,
dell’Unione europea o della Provincia autonoma di Trento. La riduzione si applica solo qualora
tali ultimi finanziamenti siano stati calcolati anch’essi sulla base della retribuzione lorda dei
lavoratori interessati.
La delibera n. 18/2019 dispone che il contributo al finanziamento non possa superare l’importo
di 10 euro l’ora, rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.
4.3.3 Durata
Previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con quelle territoriali,
nei casi di crisi aziendale e contestuale dichiarazione di esuberi che possano portare a
licenziamenti collettivi per riduzione di personale ovvero a licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo, la prestazione può essere autorizzata, per ogni datore di lavoro,
per un massimo di 13 settimane in un biennio mobile.
In assenza di accordo aziendale, qualora l’intervento formativo sia previsto dai contratti
collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti dalle associazioni datoriali e
dalle organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo, questo può
finanziare interventi per una durata massima di 40 ore di formazione nell'anno solare per
ciascun lavoratore coinvolto nel programma formativo.
4.3.4 Presentazione della domanda
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda, il periodo in cui si è svolta la
formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione, l’importo totale
da finanziare, la data dell’accordo sindacale o del contratto collettivo territoriale di tipo
settoriale o intersettoriale, la dichiarazione di eventuali altri finanziamenti ricevuti con
eventuale dichiarazione che gli stessi sono stati calcolati sulla base della retribuzione oraria
lorda percepita dai lavoratori coinvolti.
Alla domanda deve essere allegata la copia dell’accordo aziendale oppure deve essere indicato
il riferimento al contratto collettivo territoriale.
Le domande possono essere presentate solo a consuntivo, ovvero a partire dal giorno
successivo a quello in cui è terminato l’intervento formativo e per gli importi effettivamente
spesi.
La presentazione della domanda avviene esclusivamente in via telematica alla Direzione
provinciale di Trento non oltre il sesto mese dalla data di conclusione dell’intervento formativo
o dalla data dell’accordo se successiva.
Il Comitato amministratore prende in esame le domande secondo l’ordine cronologico di
presentazione.
Le istruzioni operative utili per la presentazione della domanda sono state fornite con la
circolare n. 122/2015.
4.4 Assegno straordinario
L’articolo 9 del decreto interministeriale n. 103593/2019 non ha apportato modifiche alla
disciplina dell’assegno straordinario già dettata dall’articolo 8 del decreto interministeriale n.
96077/2016.
Sull’argomento si confermano pertanto integralmente le disposizioni impartite con la circolare
n. 62 del 16 marzo 2017.
4.4.1 Contributo straordinario
Per il finanziamento delle prestazioni straordinarie, di cui all’articolo 5, comma 3, lett. a), del
Decreto, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo
corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della
contribuzione correlata nella misura prevista dal citato articolo 40 della legge n. 183/2010.
Si rammenta che il versamento della provvista anticipata deve essere effettuato con le
modalità dettagliate con il messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020.
4.4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del
flusso Uniemens
L’ammontare del contributo straordinario è determinato, come anticipato, in misura
corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della
contribuzione correlata.
Di seguito si riportano, per completezza, le istruzioni già dettagliatamente esposte nella
circolare n. 62/2017, riguardanti il versamento della contribuzione correlata che, secondo le
ordinarie modalità, dovrà essere effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui è
cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la
contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per IVS.
Ai fini dell’esposizione e della denuncia sul modello Uniemens dei lavoratori che percepiscono
l’assegno straordinario per i quali il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo
straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, all’interno dell’elemento
<Qualifica1> verrà valorizzato il valore “T”, che ha il significato di “Lavoratori per i quali viene
versata la contribuzione figurativa correlata all’esodo”.
Nell’elemento <Qualifica2> verrà valorizzato il valore già presente nel flusso mensile relativo
all’ultimo mese di attività lavorativa.
Per i lavoratori percettori dell’assegno straordinario del Fondo dovrà essere sempre valorizzato
l’elemento <Qualifica3> con il codice “E”, che ha il significato di “Lavoratori per i quali viene
versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito
del Fondo di solidarietà del Trentino”.
Nell’elemento <TipoLavoratore> dovrà essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza cui
risulta iscritto il lavoratore percettore di assegno straordinario, uno dei codici già esistenti.
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere
valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la
contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato
l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento
del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).
Per consentire l’esatta assegnazione dei dati in estratto conto sarà, inoltre, necessario
valorizzare con il tipo copertura “X” l’elemento <Settimana>.
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà, nel DM2013 virtuale ricostruito dalla
procedura, il codice “M162”, che ha il significato di “Contributo straordinario per contribuzione
correlata relativa all’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà del Trentino a carico
dei datori di lavoro”.
4.4.3 Domande ed esposizione dei conguagli per il finanziamento di programmi
formativi. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Per tutte le istanze di finanziamento di programma formativo, le aziende richiedenti o i loro
consulenti/intermediari dovranno associare alla domanda un codice identificativo (Ticket di 16
caratteri alfanumerici) prelevato in servizio web o generato dall’apposita funzione. Tale codice
permette di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di erogazione a
quella degli altri fondi e non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi su
Uniemens.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la
Struttura territoriale INPS competente rilascia conforme autorizzazione, propedeutica alle
operazioni di conguaglio da parte dell’azienda.
I datori di lavoro valorizzeranno nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di
autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS, nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il
codice causale già in uso “L110”, avente il significato di “Recupero formazione Fondi di
solidarietà”; e nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio.
5. Istruzioni contabili
Con la circolare n. 197 dell’11 novembre 2016 è stata istituita la gestione contabile
rappresentativa del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento, a cui
verrà integrata la denominazione con l’indicazione: “D.I. n. 103593 del 9 agosto 2019”.
In ordine agli assegni ordinari erogati direttamente dall’Istituto ai soggetti beneficiari e alla
riscossione dei contributi di finanziamento, si evidenzia che i conti di rilevazione sono stati
istituiti con la citata circolare n. 197 dell’11 novembre 2016; i conti di rilevazione delle
prestazioni qualificate come assegni ordinari, i cui oneri sostenuti dai datori di lavoro sono
conguagliati tramite Uniemens, e quelli per la contribuzione addizionale, sono stati istituiti con
la circolare n. 170 del 15 novembre del 2017.
Con la circolare n. 62 del 16 marzo 2017 sono state disciplinate invece le prestazioni
riguardanti l’erogazione degli assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel
quadro dei processi di agevolazione all'esodo, la contribuzione correlata agli stessi e la
contribuzione straordinaria a copertura degli oneri.
In linea con le modalità operative attuali, gli assegni straordinari del Fondo sono erogati previo
versamento della provvista mensile anticipata dai datori di lavoro con le modalità illustrate dal
messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020, richiamato nel paragrafo 6.4.1. La rilevazione contabile
delle provviste avverrà sul conto GPA54110, di servizio alla procedura conferente che
effettuerà la ripartizione delle riscossioni pervenute.
In tale contesto, si procede alla integrazione della denominazione dei conti, già istituiti nelle
richiamate circolari, con i riferimenti al D.I. n. 103593/2019.
Con la presente circolare si procede ad istituire i conti di registrazione delle prestazioni
integrative di cui all’articolo 5, comma 2, erogate direttamente ai beneficiari, che avrà la
seguente denominazione:
TNR30121- Tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro, ai
sensi dell’art. 5, comma 2, e art. 8 del D.I. n. 103593 del 09 agosto 2019, corrisposte
direttamente.
I debiti nei confronti dei beneficiari per le prestazioni integrative della NASpI andranno
contabilizzati al nuovo conto TNR10121, secondo i consueti schemi utilizzati per il pagamento
diretto dalla procedura automatizzata.
Le ritenute erariali da applicare alle prestazioni in argomento andranno imputate al conto
esistente GPA27009.
Eventuali riaccrediti delle prestazioni integrative andranno valorizzati nell’ambito del partitario
del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio, “3247” – Somme non riscosse
dai beneficiari – Prestazioni integrative di cui all’art. 5, comma 1, D.I. n. 103593/2019 – TNR.
Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in oggetto che, al termine
dell’esercizio, dovessero risultare ancora da definire, si farà riferimento al conto di nuova
istituzione TNR10133.
Eventuali recuperi delle prestazioni dovranno essere contabilizzati al conto di nuova istituzione
TNR24121, abbinato nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, al codice
bilancio per l’occasione istituito “1191” – Recupero di prestazioni integrative di cui all’art. 5,
comma 1, del D.I. n. 103593/2019– TNR.
Presumibili partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno
imputate al conto in uso, TNR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunatamente aggiornata.
Anche in questo caso, il codice bilancio “1191” dovrà essere utilizzato per evidenziare,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
L’articolo 8, comma 5, del D.I. n. 103593/2019 dispone che per tutto il periodo di percezione
della prestazione integrativa della NASpI, il Fondo trasferisca la contribuzione correlata alla
gestione di appartenenza del lavoratore interessato. L’onere verrà rilevato al conto TNR32144,
di nuova istituzione, a favore delle gestioni di iscrizione dei lavoratori, ai conti di entrata già
esistenti della serie XXX22NNN.
Le indicazioni per la rilevazione contabile della contribuzione straordinaria prevista dall’articolo
12, comma 2, a copertura delle prestazioni integrative di cui all’articolo 8, saranno fornite
unitamente a quelle amministrative che indicheranno le modalità di riscossione.
Infine, con riferimento alla rilevazione contabile degli eventi ammnistrativi riferiti ai programmi
formativi evidenziati nel flusso Uniemens con il codice “L110”, da parte delle aziende che
accedono al relativo finanziamento e che utilizzano il sistema del conguaglio dei contributi, si
istituiscono i nuovi conti:
- TNR30110, per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di
competenza degli anni precedenti;
- TNR30170, per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di
competenza dell’anno in corso.
I citati conti verranno gestiti in via automatizzata da parte della procedura informatica di
ripartizione contabile dei DM.
Si riportano, nell’Allegato n. 3, le variazioni al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
103593
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare,
ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause
previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
VISTO in particolare, l’articolo 40 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.148, il quale
prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l’istituzione di un fondo
di solidarietà territoriale intersettoriale a cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina per i
fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo;
VISTO l’articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTO il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l’attuazione della
delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Trento in materia di cassa integrazione guadagni,
disoccupazione e mobilità;
VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016 con il quale è stato istituito il Fondo
territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarietà del
Trentino ai sensi dell’articolo 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
VISTO in particolare, l’articolo 10, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016
il quale stabilisce che il 25 per cento del gettito contributivo derivante dal contributo ordinario di
cui al comma 1, lettera a), dello stesso decreto è destinato alle tutele integrative in termini di
importo e di durata rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto
di lavoro da definirsi, nella misura e nella durata, con successivo decreto, tenuto conto di eventuali
accordi collettivi intervenuti tra le parti istitutive;
VISTO l’accordo sindacale sottoscritto in data 5 ottobre 2018 tra Confindustria Trento,
Confcommercio Trento Imprese per l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione
albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e CGIL
1
103593
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
del Trentino, CISL del Trentino e UIL del Trentino con il quale è stato convenuto di modificare ed
integrare la disciplina del Fondo;
VISTA l’intesa del Presidente della Provincia autonoma di Trento espressa il 1° luglio 2019;
RITENUTO, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016 alla luce
dell’accordo del 5 ottobre 2018
DECRETA
Articolo 1
(Istituzione del Fondo)
1. Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo
di solidarietà del Trentino, è stato istituito con decreto interministeriale n. 96077 del 1°
giugno 2016.
2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce autonoma gestione dell’INPS.
3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di
amministrazione derivanti all’INPS dalla gestione del Fondo, determinati nella misura e
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico
del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni
straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali
provvedono a versarli all’Istituto distintamente.
Articolo 2
(Finalità e campo di applicazione)
1. Il Fondo è volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro
privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non
rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non
siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in
2
103593
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per
le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti di cui al comma 1, la consistenza
dell’organico è determinata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e con validità per
l’intero anno, sulla base del numero di dipendenti in forza nel mese di dicembre dell’anno
precedente. Per i datori di lavoro che iniziano l’attività nel corso dell’anno solare, si fa
riferimento al numero di dipendenti in forza nel primo mese di attività. Il datore di lavoro è
tenuto a fornire all’INPS apposita dichiarazione circa l’esistenza o il venir meno del requisito
occupazionale. Agli effetti di cui al presente comma sono computati tutti i lavoratori,
compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo
di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
3. I datori di lavoro del settore industriale partecipano al Fondo con riguardo alle imprese
escluse dall’ambito dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del decreto
legislativo n. 148 del 2015 e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in
unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facoltà di aderire allo stesso i datori di
lavoro già aderenti ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in
unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di solidarietà bilaterali di cui
all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 costituiti successivamente a livello
nazionale. In tal caso, a decorrere dalla data di adesione ai fondi di solidarietà bilaterale, i
datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a
stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti restano acquisiti al
Fondo. Il comitato amministratore del Fondo può proporre al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle stime effettuate
dall’INPS, il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell’obbligo di corrispondere la quota
di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai
sensi dell’articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
6. I datori di lavoro di cui ai commi 1 e 3, già aderenti al fondo residuale di cui all’articolo 28 del
decreto legislativo n. 148 del 2015 o al fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29
del medesimo decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui al comma
4, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente,
dalla data di istituzione del Fondo o dalla data di adesione a tale Fondo, ferma restando la
gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al fondo
di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di
provenienza, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il mantenimento in capo
ai datori di lavoro dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinate ai sensi dell’articolo 35, commi
4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Il Fondo ha le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
b) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita
del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla norma vigente;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nei quadri dei
processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell’Unione
europea;
e) incrementare il montante contributivo individuale maturato dalle lavoratrici e dai
lavoratori che accedono all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE), di cui
all’articolo 1, commi da 166 a 178 e 193, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, come
modificato dall’articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
8. Le prestazioni del Fondo sono destinate ai lavoratori subordinati, compresi coloro che sono
stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un’anzianità di
lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
trenta giorni, anche non continuativi, nell’arco dei dodici mesi precedenti la data della
domanda di concessione del trattamento.
9. Ai fini del requisito di cui al comma 8, l’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa
alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendo conto del periodo
durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
10. Per gli apprendisti, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione
dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente
all’ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.
11. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure
professionali escluse dalla normativa vigente.
Articolo 3
(Amministrazione del Fondo)
1. Il Fondo è gestito da un comitato amministratore composto da sei esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro stipulanti l’accordo sindacale nazionale del 5 ottobre 2018, aventi i
requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interessi di cui all’articolo 37 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 38 del medesimo
decreto legislativo.
2. Il comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti, con qualifica di
dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell’economia e delle finanze, nonché da un rappresentante, con qualifica di dirigente, della
Provincia autonoma di Trento, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38
del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Ai componenti del comitato amministratore non spetta alcun emolumento, indennità o
rimborso spese. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell’economia e delle finanze è riconosciuto, a valere sulle disponibilità del Fondo,
il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i
dirigenti dello Stato.
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
4. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e dura in carica quattro anni. I componenti del comitato amministratore non possono
ricoprire la carica per più di due volte consecutive.
5. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato tra i propri membri con
criterio di alternanza tra la parte datoriale e la parte sindacale.
6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all’insediamento dei nuovi
componenti.
7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti aventi diritto
al voto.
8. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti, in
caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore il collegio sindacale dell’INPS, anche con
modalità telematica, nonché il direttore generale del medesimo Istituto, o un suo delegato
con voto consultivo.
10. L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove
si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell’INPS. Il procedimento
di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con
l’indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS, nell’ambito delle
funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e
successive modificazioni. Entro tre mesi, il presidente dell’INPS stabilisce se dare ulteriore
corso alla decisione o annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
11. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
Articolo 4
(Compiti del comitato amministratore)
1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS i
bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria
relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni
altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;
c) monitorare l’utilizzo delle risorse per i settori economici, sulla base dei dati di utilizzo
delle prestazioni da parte dei datori di lavoro distinti per settori produttivi forniti da INPS;
d) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui
all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di
assicurare il pareggio di bilancio;
e) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei
trattamenti, nonché sull’andamento della gestione, studiando e proponendo i
provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio
di massima economicità;
f) adottare criteri di precedenza, di turnazione e limiti nell’accesso agli interventi e ai
trattamenti, anche riferibili all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo
datore di lavoro;
g) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Articolo 5
(Prestazioni)
1. Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori coinvolti in processi di
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie
stagionali, o straordinaria.
2. Il Fondo eroga tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni
previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il Fondo può stabilire le seguenti ulteriori prestazioni:
a) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di
agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi
cinque anni;
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
b) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell’Unione
Europea;
c) incrementi del montante contributivo individuale dei beneficiari dell’APE, ai sensi
dell’articolo 1, comma 172, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Articolo 6
(Assegno ordinario)
1. L’importo dell’assegno ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, è pari alla integrazione
salariale, è calcolato con le medesime modalità ed è ridotto di un importo pari ai contributi
previsti dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nelle
disponibilità del Fondo.
2. La prestazione è autorizzata per una durata massima non superiore a 13 settimane per
singola domanda e in ogni caso nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel biennio
mobile per unità produttiva. Il limite di fruizione è innalzato a 52 settimane complessive nel
biennio mobile quando l’intervento di integrazione salariale è richiesto invocando la causale
di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Per ciascuna unità produttiva il trattamento di assegno ordinario non può superare la durata
massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
4. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la
contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a
quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo
vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
6. L’accesso all’assegno ordinario è preceduto dall’espletamento delle procedure di
informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali ordinarie. Le
aziende associate ad un ente bilaterale possono svolgere la consultazione sindacale presso
il medesimo ente.
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103593
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di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
7. Le domande di accesso all’assegno ordinario, corredate di tutte le informazioni previste dalle
disposizioni in materia di integrazione salariali ordinarie o straordinarie, devono essere
trasmesse all’INPS, sede di Trento, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15
giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
8. In caso di presentazione tardiva della domanda, l’eventuale assegno ordinario non può
essere erogato per periodi antecedenti di una settimana rispetto alla data di presentazione
della domanda.
9. Il comitato amministratore valuta le domande di assegno ordinario presentate secondo i
criteri previsti dal decreto di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del
2015, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle
intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato
per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.
10. Allo scopo di fruire dell’assegno ordinario, il datore di lavoro deve avere previamente
utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
11. Nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti ad accogliere le domande di assegno ordinario,
le risorse stesse sono assegnate ai richiedenti secondo i criteri e le modalità stabilite dal
comitato amministratore.
12. Il comitato amministratore può subordinare l’accesso ripetuto all’assegno ordinario da parte
dello stesso datore di lavoro al preventivo accoglimento delle richieste presentate per la
prima volta da altri datori di lavoro.
13. All’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria.
14. Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di
percezione dell’assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro
effettuate.
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Articolo 7
(Modalità di erogazione dell’assegno ordinario)
1. L’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni
periodo di paga.
2. L’importo dell’assegno ordinario è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le
norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell’assegno ordinario non sono ammessi, a pena di
decadenza, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla
scadenza del termine di durata della erogazione dell’assegno ordinario o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo.
4. Il comitato amministratore può autorizzate il pagamento diretto dell’assegno ordinario in
presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa
richiesta dello stesso.
Articolo 8
(Tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro)
1. Le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 2, sono destinate ai lavoratori stagionali e ai
lavoratori che hanno compiuto i 58 anni di età e che non hanno ancora maturato i requisiti
minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
2. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata, e che
alla data di cessazione del rapporto di lavoro hanno compiuto i 58 anni di età, il Fondo eroga,
a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione di
durata pari ad un mese e di importo pari all’ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce, altresì,
all’INPS la contribuzione correlata.
3. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata e che
hanno lavorato con la qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli
stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune, per
un periodo non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti
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la domanda di accesso alle tutele integrative di cui al presente articolo, e per i quali la durata
della NASpI non supera i quattro mesi, il Fondo eroga a decorrere dal giorno successivo al
termine del godimento della NASpI, una prestazione di durata pari alla differenza tra quattro
mesi e la durata della NASpI e in ogni caso non superiore ad un mese, e di importo pari
all’ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce, altresì, all’INPS la contribuzione correlata.
4. Le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate in via sperimentale per gli anni 2019 e
2020, e in ogni caso nel limite di un terzo del gettito contributivo derivante dal contributo
ordinario di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), nonché dell’eventuale contributo
integrativo di cui all’articolo 12, comma 2 e delle risorse di cui all’articolo 12, comma 6
nell’importo risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato dal Comitato amministratore,
riferito all’anno precedente l’inizio della prestazione.
5. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la
contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto
previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo
vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
Articolo 9
(Assegno straordinario)
1. L’accesso all’assegno straordinario di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) presuppone
l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali.
2. L’importo dell’assegno straordinario è pari alla somma delle seguenti voci:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei
seguenti importi:
1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale
obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di
pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla
pensione anticipata;
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2) importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella
anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale
obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di
pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla
pensione di vecchiaia;
2) importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
3. Per l’assegno straordinario, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il
periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti
minimi richiesti per il diritto all’accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia. L’assegno
straordinario, esclusa la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del
mese antecedente a quello previsto per l’erogazione della pensione, fermo restando il
periodo massimo di 60 mesi. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche di sostegno
al reddito, le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente.
4. Il Fondo provvede a versare, per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario, la
contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa
quella anticipata o di vecchiaia, e per la determinazione della sua misura.
5. Per ottenere l’assegno straordinario il lavoratore deve rinunciare al preavviso e alla relativa
indennità sostitutiva e ad altri eventuali istituti previsti dalla contrattazione collettiva per i
casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nel limite della retribuzione utile ai fini del calcolo
del trattamento di fine rapporto la prestazione è cumulabile con il reddito derivante da
eventuali prestazioni lavorative eseguite nel periodo di godimento dell’assegno. E’ fatto
obbligo al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante l’erogazione
dell’assegno straordinario di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo
dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro autonomo e subordinato ai fini della revoca
totale o parziale dell’assegno stesso. Nel caso di cumulo con i redditi di lavoro subordinato,
la base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata è ridotta in
misura pari all’importo di tali redditi con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
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6. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione
correlata alla prestazione. La contribuzione correlata dovuta è computata in base a quanto
previsto all’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
7. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo
vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
Articolo 10
(Contributi ai programmi formativi)
1. L’accesso ai contributi al finanziamento di programmi formativi di cui all’articolo 5, comma
3, lettere b) presuppone l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza,
con quelle territoriali. L’accesso ai programmi formativi è permesso anche in assenza di
accordo aziendale, qualora l’intervento formativo di cui viene richiesto il finanziamento sia
previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da
associazioni datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell’accordo istitutivo
del Fondo.
2. I contributi al finanziamento di programmi formativi sono erogati nel quadro di processi di
qualificazione del personale volti al miglioramento organizzativo, all’accrescimento delle
competenze dei lavoratori, alla riconversione e riqualificazione del personale e nel quadro
di procedimenti di riorganizzazione aziendale. L’accesso a tali contributi è subordinato alla
comunicazione preventiva al Fondo e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in
mancanza, a quelle territoriali, della data di avvio, della durata, degli addetti coinvolti e dei
contenuti dei programmi formativi per i quali si richiede il contributo. Il contributo al
finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi non potrà
essere superiore alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto
dall’eventuale concorso di altri fondi, provinciali, nazionali o dell’Unione Europea, solo
qualora i contributi erogati da altri fondi siano calcolati sulla base della retribuzione lorda
percepita dai lavoratori coinvolti nei programmi formativi.
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Articolo 11
(Incrementi del montante contributivo individuale dei beneficiari dell’APE)
1. Gli incrementi del montante contributivo di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), sono
versati all’INPS a beneficio dei lavoratori che accedono all’APE su domanda dei datori di
lavoro degli stessi e sono pari, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla
maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo determinato ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Articolo 12
(Finanziamento)
1. A copertura delle prestazioni di cui all’articolo 5, è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario nella misura dello 0,45 per cento, ripartito tra datore di lavoro e
lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla
retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi
i dirigenti, destinatari delle prestazioni di cui all’articolo 2;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che ricorre alla sospensione o
riduzione dell’orario di lavoro ai sensi di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, nella
misura del 4 per cento delle retribuzioni perse dal lavoratore;
c) un contributo straordinario, a carico del datore di lavoro, a copertura dell’assegno
straordinario di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), corrispondente al fabbisogno di
copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. L’azienda
versa al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il versamento della contribuzione
correlata direttamente all’INPS.
2. Per l’utilizzo delle prestazioni di cui all’articolo 8 il comitato amministratore del Fondo può
proporre un contributo integrativo a carico dell’ultimo datore di lavoro.
3. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro
e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), ferma
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103593
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restando l’aliquota di finanziamento minima prevista dall’articolo 40, comma 7, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
4. Un terzo del gettito contributivo derivante dal contributo ordinario di cui al comma 1 lettera
a) è destinato alle prestazioni di cui all’articolo 8.
5. Ai contributi di finanziamento si applicano le vigenti disposizioni in tema di contribuzione
previdenziale obbligatoria, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
6. Sono utilizzate per i fini di cui all’articolo 8, in via sperimentale per le domande presentate a
decorrere dal 1° gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2020, le risorse finanziarie già
acquisite al Fondo ed assegnate al fondo di riserva di esercizio, nel limite massimo
complessivo di tre milioni di euro.
7. Sono utilizzate per i fini di cui all’articolo 11, in via sperimentale per le domande presentate
a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2019, le risorse finanziarie già
acquisite al Fondo ed assegnate al fondo di riserva di esercizio, nel limite massimo
complessivo di tre milioni di euro.
Articolo 13
(Obblighi di bilancio)
1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve
finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo, al fine
di garantirne l’equilibrio di bilancio.
4. Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo
scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza
e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire
l’equilibrio dei saldi di bilancio, secondo le seguenti scadenze:
a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima seduta del comitato
amministratore;
b) ogni tre anni;
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103593
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Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
c) in ogni caso in cui il comitato amministratore lo ritenga necessario per garantire il
buon andamento del Fondo.
5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 4, il comitato amministratore ha
facoltà di proporre modifiche relative all’importo delle prestazioni o alla misura
dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d’anno, con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e
delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della
proposta del comitato amministratore.
6. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di fare fronte a prestazioni
già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in
relazione all’attività di cui al comma 5, l’aliquota contributiva può essere modificata con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e
delle finanze, d’intesa con il responsabile del dipartimento competente in materia di
lavoro della Provincia autonoma di Trento, anche in mancanza di proposta del comitato
amministratore. In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo di cui al comma
5, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Articolo 14
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
26, 35 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 9 agosto 2019
f.to
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Luigi Di Maio
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Giovanni Tria
16
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto TNR30100
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito
di cui all’articolo 5, comma 1, articoli 6 e
7, del D.I. n.96077/2016 ed art. 5,
comma 1, del D.I. n.103593/2019, a
favore dei lavoratori interessati da
riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa, erogati direttamente.
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ART5C.1,6-7DI96077/16
ART5C1DI103593/19
Tipo variazione V
Codice conto TNR10130
Denominazione completa Debiti per assegni ordinari per il sostegno
del reddito di cui all’articolo 5, comma 1,
articoli 6 e 7, del D.I. n. 96077/2016,
articolo 5, comma 1, del D.I.
n.103593/2019, a favore dei lavoratori
interessati da riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa.
Denominazione abbreviata DEB.ASS.ORDARTT5C1,6-7DI96077/16
ART5C1DI103593/19
Tipo variazione V
Codice conto TNR22100
Denominazione completa Trattenuta di importo pari ai contributi
previsti dall’art. 26, della legge n.
41/1986, effettuata ai sensi dell’art. 6,
comma 1, dei DD.II. n. 96077/2016 e n.
103593/2019
Denominazione abbreviata TRAT.CTR.ART26L41/86-ART6C1DDII
96077/16-103593/19
Tipo variazione V
Codice conto TNR21110
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento
delle prestazioni di cui all’art. 5, dei DD.II.
n. 96077/2016 e 103593/2019, dovuto
dalle aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui al D.M. 5
febbraio 1969, di competenza degli anni
precedenti - art. 10, comma 1, lettera a),
del D.I. n. 96077/2016 -art. 12, comma 1,
lettera a), del D.I. N.103593/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ORD.DM.ART10C1DI96077/16ART12
C1DI103593/19-AP
Tipo variazione V
Codice conto TNR21170
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento
delle prestazioni di cui all’art. 5, dei DD.II.
n. 96077/2016 e 103593/2019, dovuto
dalle aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui al D.M. 5
febbraio 1969, di competenza dell’anno in
corso - art. 10, comma 1, lettera a), del
D.I. n. 96077/2016 - art. 12, comma 1,
lettera a), del D.I. n. 103593/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ORD.DM.ART.10C1DI96077/16ART12
C1DI103593/19-AC
Tipo variazione V
Codice conto TNR21120
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento
delle prestazioni di cui all’art. 5, dei DD.II.
n. 96077/2016 e 103593/2019, accertato
mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e
non riscosso, di competenza degli anni
precedenti – art. 10, comma 1, lettera a),
del D.I. n. 96077/2016 - art. 12, comma 1,
lettera a), del D.I. n. 103593/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ORD.ART10DI96077/16ART12C1DI103
593/19NORISC-AP
Tipo variazione V
Codice conto TNR21180
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento
delle prestazioni di cui all’art. 5, dei DD.II.
n. 96077/2016 e 103593/2019, accertato
mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e
non riscosso, di competenza dell’anno in
corso – art. 10, comma 1, lettera a), del
D.I. n. 96077/2016 - art. 12, comma 1,
lettera a), del D.I. n. 103593/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ORD.ART10DI96077/16ART12C1DI103
593/19NORISC-AC
Tipo variazione V
Codice conto TNR30130
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito
di cui agli artt. 5, 6, 7 del D.I. n.
96077/2016 e art. 5, comma 1, del D.I.
n.103593/2019, per riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa,
conguagliati dalle aziende con il sistema di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
degli anni precedenti
Denominazione abbreviata ASS.ORD.CONG.ARTT5,6,7DI96077/16ART
5DI103593/19-AP
Tipo variazione V
Codice conto TNR30190
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito
di cui agli artt. 5, 6, 7 del D.I. n.
96077/2016 e art. 5, comma 1, del D.I.
n.103593/2019, per riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa,
conguagliati dalle aziende con il sistema di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
dell’anno in corso.
Denominazione abbreviata ASS.ORD.CONG.ARTT5,6,7DI96077/16ART
5DI103593/19-AC
Tipo variazione V
Codice conto TNR10115
Denominazione completa Debiti per assegni straordinari per il
sostegno del reddito di cui all’art. 5,
comma 2, lettera a), art. 8, del D.I. n.
96077/2016 e art. 5, comma 3, lettera a),
del D.I. n. 103593/2019.
Denominazione abbreviata DEB.ASS.STR.ART5C2ART8DI96077/16-
ART5C3DI103593/19
Tipo variazione V
Codice conto TNR21112
Denominazione completa Contributo straordinario per la copertura
figurativa dei periodi di erogazione
dell’assegno straordinario per il sostegno
del reddito di cui all’art. 5, comma 2,
lettera a), art. 8, del D.I. n. 96077/2016
e art.5, comma 3, lettera a), del D.I. n.
103593/2019, dovuto dalle aziende
tenute alla denuncia e al versamento con
il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969,
di competenza degli anni precedenti – art.
10, comma 1, lettera c), del D.I. n.
96077/2016 – art. 9, comma 3, del D.I.
n. 103593/2019.
Denominazione abbreviata CTR.COP.FIG.ART10C1DI96077/16ART12
C1DI103593/19-AP
Tipo variazione V
Codice conto TNR21172
Denominazione completa Contributo straordinario per la copertura
figurativa dei periodi di erogazione
dell’assegno straordinario per il sostegno
del reddito di cui all’art. 5, comma 2,
lettera a), art. 8, del D.I. n. 96077/2016 e
art.5, comma 3, lettera a), del D.I. n.
103593/2019, dovuto dalle aziende tenute
alla denuncia e al versamento con il
sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di
competenza dell’anno in corso – art. 10,
comma 1, lettera c), del D.I. n.
96077/2016 - art. 9, comma 3, del D.I. n.
103593/2019.
Denominazione abbreviata CTR.COP.FIG.ART10C1DI96077/16ART12
C1DI103593/19-AC
Tipo variazione V
Codice conto TNR21115
Denominazione completa Contributo straordinario per la copertura
degli assegni straordinari per il sostegno
del reddito di cui all’art. 5, comma 2,
lettera a), art. 8, del D.I. n. 96077/2016
e art.5, comma 3, lettera a), del D.I. n.
103593/2019 - art. 10, comma 1, lettera
c), del D.I. n. 96077/2016 - art.12,
comma 1, lettera c) del D.I. n.
103593/2019.
Denominazione abbreviata CT.STR.COP.AS.STR.ART10DI96077/16-
ART12DI103593/19
Tipo variazione V
Codice conto TNR30115
Denominazione completa Assegni straordinari per il sostegno del
reddito di cui all’articolo 5, comma 2,
lettera a), art. 8, del D.I. n. 96077/2016 e
art.5, comma 3, lettera a), del D.I. n.
103593/2019.
Denominazione abbreviata ASS.STR.ART5C2-ART8DI96077/16ART.5
C3DI103593/19
Tipo variazione I
Codice conto TNR30121
Denominazione completa Tutele integrative delle prestazioni
connesse alla perdita del posto di lavoro –
art. 5, comma 2, e art. 8 del D.I. n.
103593/2019, erogate direttamente.
Denominazione abbreviata PREST.INTEGR.ART.5CO2LETT.A),ART8DI1
03593/19
Tipo variazione I
Codice conto TNR10121
Denominazione completa Debiti verso i beneficiari per prestazioni
integrative connesse alla perdita del posto
di lavoro – art. 5, comma 2, e art. 8, del
D.I. n. 103593/2019.
Denominazione abbreviata DEB.V/BEN.PRES.INT.NASP.ART5C2LET.AAR
T8DI103593/19
Tipo variazione I
Codice conto TNR24121
Denominazione completa Entrate varie – recupero e reintroiti delle
prestazioni integrative connesse alla perdita
del posto di lavoro – art. 5, comma 2 e art.
8, del D.I. n. 103593/2019.
Denominazione abbreviata REC.REINTR.PRES.INT.NASPI.ART5C2LET.A
DI103593/19
Tipo variazione I
Codice conto TNR10133
Denominazione completa Debiti per somme non riscosse dai
beneficiari, a titolo di prestazioni integrative
Denominazione abbreviata DEB. PER SOMME NON RISCOSSE DAI
BENEF.PREST.INTEGR.
Tipo variazione I
Codice conto TNR32144
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa
correlata ai periodi di erogazione delle
prestazioni integrative connesse alla perdita
del posto di lavoro – art. 8, comma 5 del
D.I. n. 103593/2019
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIGUR.PREST.INTEGR.ART.8,C.5
Tipo variazione I
Codice conto TNR30110
Denominazione completa Onere per il finanziamento dei programmi
formativi, conguagliati dalle aziende con il
sistema di cui al DM 9 febbraio 1969, di
competenza degli anni precedenti – Art. 5
comma 3, lett. b) del D.I. n. 103593/2019
Denominazione abbreviata ON.PROGR.FORMATIVI - ART. 5, CO 3LETT.
B), D.I. N. 103593/2019 -A.P.
Tipo variazione I
Codice conto TNR30170
Denominazione completa Onere per il finanziamento dei programmi
formativi, conguagliati dalle aziende con il
sistema di cui al DM 9 febbraio 1969, di
competenza dell’anno in corso – Art. 5
comma 3, lett. b) del D.I. n. 103593/2019
Denominazione abbreviata ON.PROGR.FORMATIVI.- ART. 5, CO 3LETT.
B), D.I. N. 103593/2019 -A.C.
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