Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 159/2021
Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria
Riferimento normativo
Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Roma, 28/10/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 159
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale
militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza
assegni) dall’ausiliaria
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni alle Strutture territoriali in
merito alla riliquidazione del trattamento di fine servizio per il personale
militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni)
dall’ausiliaria, per svolgere attività di lavoro in favore dell’Amministrazione di
appartenenza o di altre pubbliche Amministrazioni.
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo
3. Adempimenti operativi
4. Sistemazione della posizione assicurativa e aspetti contributivi
5. Modalità di compilazione della ListaPosPA
1. Premessa
Con riferimento alla problematica concernente la riliquidazione dell’indennità di buonuscita per
il personale in ausiliaria, richiamato in servizio a domanda “senza oneri” (o senza assegni),
l’Istituto, con messaggio n. 6292/2015, aveva disposto che il servizio prestato dal personale
militare richiamato in servizio o senza assegni fosse da ritenersi utile ai fini del calcolo
dell’indennità di buonuscita, sempre che fosse stato accertato il versamento del contributo
“Opera di Previdenza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza sia per la quota a carico
dell’Amministrazione medesima sia per la quota a carico dell’amministrato.
Successivamente, con messaggio n. 341/2018, su parere conforme del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali e modificando la precedente impostazione, l’Istituto aveva fornito
indicazioni alle Strutture territoriali disponendo la non valutabilità, ai fini della riliquidazione del
trattamento di fine servizio (TFS), del periodo di richiamo in servizio a domanda e senza
assegni.
Con parere n. 22028 del 15 dicembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel
fornire riscontro alla richiesta avanzata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, ha
precisato che i periodi di richiamo senza assegni sono oggetto di riliquidazione ai fini del TFS.
Premesso quanto sopra, alla luce delle valutazioni espresse nel citato parere del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare uniformità di indirizzo alle proprie Strutture
territoriali, si fornisce di seguito un riepilogo del quadro normativo e operativo, conforme alle
indicazioni fornite con il messaggio citato n. 6292/2015, concernente l’istituto del richiamo in
servizio senza assegni, con riferimento a tutti i Corpi militari.
2. Quadro normativo
La disciplina dell’istituto giuridico del richiamo senza oneri (o senza assegni) trova la propria
fonte normativa nell’articolo 52, comma 1, e nell’articolo 100, commi 1 e 2, del Testo unico
delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con il
R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458. Tale Regio decreto (successivamente abrogato dall’art. 2268
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui contenuto è stato reiterato nel codice
dell’Ordinamento militare) prevedeva che al personale militare richiamato in servizio dal
congedo, provvisto di pensione civile o militare, competeva lo stipendio o la paga giornaliera,
restando sospeso il trattamento pensionistico, il quale continuava ad essere erogato in luogo
dello stipendio se più favorevole, configurandosi in tal caso il richiamo senza oneri.
L’attuale disciplina sul richiamo in servizio è contenuta negli articoli 986 e 1876 del suddetto
decreto legislativo n. 66/2010. In particolare, il citato articolo 986, nel disciplinare le diverse
tipologie di richiamo in servizio, fa riferimento anche al richiamo senza assegni (o senza oneri)
disponendo che “il militare in congedo può essere richiamato in servizio a) d’ autorità, secondo
le norme e nei casi previsti dal presente codice; b) a domanda, con o senza assegni, in
qualsiasi circostanza e per qualunque durata”e che“il richiamo a domanda: a) senza assegni, è
disposto con decreto ministeriale”.
3. Adempimenti operativi
Le seguenti istruzioni operative trovano applicazione nei confronti di tutti i Corpi militari, il cui
personale è collocato in ausiliaria e viene richiamato a domanda senza assegni per lo
svolgimento di attività a favore della propria o di altre Amministrazioni pubbliche.
Pertanto, le Strutture territoriali, sulla base della documentazione trasmessa dalle
Amministrazioni militari, dovranno porre in essere tutti gli adempimenti al fine di riliquidare il
trattamento di fine servizio dei militari in questione, una volta che gli stessi siano cessati dal
periodo di richiamo senza assegni, valutando conseguentemente il periodo medesimo.
La base di calcolo della suddetta prestazione è rappresentata dal trattamento economico,
costituito dalle voci utili ai fini del TFS, che l’interessato avrebbe maturato in attività di
servizio.
4. Sistemazione della posizione assicurativa e aspetti contributivi
Il contributo previdenziale del 9,60% deve essere determinato dalle Amministrazioni datrici di
lavoro sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale in attività di servizio,
compresi gli eventuali miglioramenti economici.
Le Strutture territoriali devono inoltre accertare, attraverso l’applicativo gestionale ECA, che la
quota di contributo previdenziale dovuta dall’Amministrazione, pari al 7,10%, nonché quella a
carico dell’iscritto, pari al 2,50%, siano state debitamente versate dall’Amministrazione stessa.
5. Modalità di compilazione della ListaPosPA
Nei periodi di richiamo senza oneri del personale in ausiliaria, si dovrà continuare a
trasmettere le denunce mensili identificando detto personale con i codici “Tipo Impiego” già in
uso: “40 Ausiliaria Ufficiali” e “41 Ausiliaria Sottufficiali”, valorizzando in questo caso anche gli
elementi <imponibile> e <Contributo> della Gestione Previdenziale per il Regime Fine Servizio
TFS; in particolare, nell’elemento “Imponibile” dovrà essere dichiarata la retribuzione che
coincide con la base contributiva, pari all’80% delle voci utili ai fini del TFS che l’interessato
avrebbe maturato in attività di servizio, e nell’elemento “Contributo” andrà indicato l’importo
da versare pari al 9,60% di tale imponibile.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 159/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Altre normative del 2021
Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe…
Risoluzione AdE 199
Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver…
Risoluzione AdE 73
IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma…
Interpello AdE 130
Accertamento cambio valute estere maggio 2021
Provvedimento AdE 3534884
Accertamento cambio valute estere febbraio 2021
Provvedimento AdE 3288768