Convenzione tra l’INPS e Confimitalia (CONFIMITALIA), per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione tra l’INPS e Confimitalia (CONFIMITALIA), per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 28/10/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 162
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e Confimitalia (CONFIMITALIA), per la
riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei
coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968,
n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle
deleghe, riscossione e trasferimento a Confimitalia (CONFIMITALIA), dei
contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative
3. Presentazione e decorrenza della delega
4. Revoca della delega: decorrenza e validità
5. Misura della quota associativa
6. Fornitura dati
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Controlli a campione e applicazione di penali
11. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 22 luglio 2021 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale
Confimitalia (CONFIMITALIA), sulla base dello schema convenzionale approvato con la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei
contributi associativi dovuti dagli associati imprenditori agricoli e coltivatori diretti (Allegato n.
1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei
requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica
richiesta dell’Associazione sindacale.
Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno
sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la
convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del
servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative
La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione
medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei
contributi obbligatori dovuti per legge dagli associati all’INPS, e sarà operata con le medesime
modalità e la medesima periodicità.
Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato,
unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l’importo della quota associativa
e l’Associazione destinataria dello stesso. Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel
“Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.
È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo
stesso.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote di contributo associativo, versate
dall’associato, entro la data d’inizio della fase di abbinamento con il modello di versamento
F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria
legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata,
gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito
delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale somma residua sarà riversata
all’Associazione.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati
successivamente al termine sopra indicato, e dette somme saranno rese disponibili
all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito
procedimento di rimborso.
3. Presentazione e decorrenza della delega
Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione, tramite il
servizio “Agricoltura – gestione deleghe sindacali”, inoltra, in formato digitale, la delega
acquisita e la copia di un documento d’identità dell’associato in corso di validità.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura della quota associativa e le
autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dall’associato e riportare gli estremi di un
documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale
dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della
documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.
L’Associazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa, per
consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa
vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di
prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dall’associato e copia del documento d’identità.
La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il
documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto
delle norme di sicurezza.
Qualora pervenga all'INPS una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad
altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata alla revoca
espressa di quella esistente.
L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe,
pervenute dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri
archivi.
La delega produce gli effetti per l’Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla
data della sua ricezione.
Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel “Cassetto previdenziale” per i
titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
4. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e
l’Associazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato
attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale revocata e allegando
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà entro 30
giorni all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Associazione sindacale
competente tramite procedura informatica.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell’Istituto.
Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel “Cassetto previdenziale” per i
titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
5. Misura della quota associativa
La misura della quota associativa, riportata nel testo di delega, deve essere notificata
all’Istituto dalle Associazioni sindacali. La quota associativa può essere stabilita in misura fissa
o percentuale e differenziata a livello territoriale.
6. Fornitura dati
Nel servizio “Agricoltura: gestione deleghe sindacali”, accessibile dai servizi on line del sito
istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Associazione l’ammontare delle quote riscosse
nel periodo distinte per provincia, i dati degli associati con il dettaglio delle singole quote
emesse e riscosse; l’indicazione dei costi del servizio reso dall’Istituto, nonché l’elenco dei
pagamenti telematici effettuati a favore della Associazione sindacale.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di
sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli
8 e 13 della convenzione).
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione
sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame
l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c) Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione codeline (una tantum
annuale);
d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.
Il versamento dell’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione
sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Associazione sindacale e alle vicende a esso relative.
Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido
rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel
giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate,
anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali
spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi
professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla
convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico
dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei
poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali
non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano
opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale,
nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti
interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva
comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all’Associazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’Organizzazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante
della convenzione;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di
altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione sindacale e/o dei suoi legali
rappresentanti;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali
previste dallo Statuto dell’Associazione sindacale, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie
funzioni;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione sindacale, indicati nell’articolo 13
della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
• ove siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del
totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale stessa.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione
della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici
procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione
ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità
giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Associazione
sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% delle
deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall’Associazione sindacale e
validate ai fini della tariffazione.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione sindacale è tenuta a trasmettere,
entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la delega in originale e copia del
documento d’identità dell’associato che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato
articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 3).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e
comunicazione.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà
all’applicazione di una penale pari a € 72,00 (euro settantadue) per ogni singola irregolarità.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare
superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento,
all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme
e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
11. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di cui trattasi,
effettuate per conto dell’Associazione sindacale Confimitalia (CONFIMITALIA), si istituisce il
seguente conto:
GPN25214 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per
conto dell’Associazione sindacale Confimitalia (CONFIMITALIA).
Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per
completare le operazioni contabili:
GPN35214 – Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
diretti, riscossi per conto dell’Associazione sindacale Confimitalia (CONFIMITALIA);
GPN11214 – Debito v/ Confimitalia (CONFIMITALIA), per contributi associativi degli
imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione
sindacale Confimitalia (CONFIMITALIA), saranno curati direttamente dalla Direzione centrale
Bilanci, contabilità e servizi fiscali.
Nell’Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
il comma 1 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: "Su
richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura
a carattere nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il
servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura
ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle
stesse dovuti dagli iscritti, nonché' dei contributi per assistenza contrattuale e per
l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano
stabiliti da contratti collettivi di lavoro;
il comma 2 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: "I
rapporti tra il servizio e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da
sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale
accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il
corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate
per l'espletamento del servizio e che il servizio sia sollevato da ogni qualsiasi
responsabilità verso terzi derivanti dall'applicazione della Convenzione.";
l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 in base al quale: "I contributi di cui
all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono riscossi
dall'INPS, conformemente alle modalità stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva,
in via generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o
recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo";
l'art. 17, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ricomprende nella
riscossione unificata di tributi e contributi anche le quote associative dovute ai titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;
l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in base al
quale l'interpretazione autentica delle norme in materia di riscossione unificata di cui
all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è che le stesse si applichino anche ai
contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi
degli iscritti alle Associazioni sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi di
assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro;
il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE";
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101, di seguito, solo il "Codice";
il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio
2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali
tra PP.AA.";
il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio
2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 6 in data 27 gennaio
2021, con la quale è stato adottato il nuovo schema di Convenzione per la disciplina
delle attività di riscossione dei contributi associativi, ai sensi della citata legge 12
marzo 1968, n.334;
il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il
testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
1525 data 9 febbraio 2021;
la nota prot. n. 13072 in data 21/06/2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha attestato la natura dell'Associazione sindacale di cui sopra, quale
Associazione sindacale a carattere nazionale;
la nota prot. n. 10486 in data 05/08/2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei
contributi associativi.
CONSIDERATO
che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali
dell'Istituto;
che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è
necessario che l'Associazione risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli
obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Associazione affida all'INPS la
riscossione dei contributi associativi (in seguito quote associative) che gli imprenditori
agricoli e i coltivatori diretti iscritti all'Associazione medesima (in seguito associati) sono
tenuti a versare. Il servizio di riscossione si riferisce agli associati obbligati al versamento
della contribuzione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.
ARTICOLO 2
Riscossione delle quote associative
La riscossione delle quote associative di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall'INPS,
unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con
le stesse modalità e con la stessa periodicità previste per questi ultimi.
A tal fine, l'avviso di pagamento che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti indicherà,
unitamente all'importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche l'importo della quota
associativa dovuta e l'Associazione destinataria della stessa.
Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel "Cassetto previdenziale Autonomi in
agricoltura".
È escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota associativa.
L'INPS procederà al riversamento delle quote associative di cui alla presente Convenzione
versate dall'associato entro la fase di abbinamento dei modelli F24, di norma sette giorni
successivi alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali
obbligatori.
Qualora l'associato non versi per intero l'importo complessivamente dovuto per la singola
rata, le somme versate - entro il termine indicato al comma precedente - saranno
prioritariamente imputate al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito
delle predette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno riversate
all'Associazione.
L'Istituto non procede al riversamento delle quote associative per i pagamenti effettuati
successivamente al termine di cui al comma 5 del presente articolo, per cui dette somme
saranno rese disponibili all'associato per operazioni di compensazioni o restituite allo stesso
previa istanza di rimborso.
ARTICOLO 3
Determinazione della quota associativa
La quota associativa di cui all'art. 1 della presente Convenzione è stabilita dall'Associazione
in misura fissa o percentuale, può essere differenziata a livello territoriale e deve essere
notificata all'Istituto.
Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa
notifica all'Istituto, dalla prima procedura di tariffazione utile successiva alla data di
notifica.
ARTICOLO 4
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e
l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a
detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.
L'identificazione degli associati di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, avverrà con
le modalità di seguito indicate.
Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l'Associazione utilizza il
servizio: "Agricoltura-gestione deleghe sindacali" ed allega copia della delega sottoscritta
dall'associato custodita dall'Associazione e copia del documento di riconoscimento del
soggetto che sottoscrive la delega.
La delega alla riscossione, redatta secondo il modulo "Delega alla riscossione dei contributi
associativi ai sensi della legge 12 marzo 1968, n.334", predisposto dall'INPS e reperibile nel
sito dell'Istituto deve essere sottoscritta dall'associato.
Il responsabile della struttura territoriale dell'Associazione, o l'operatore dallo stesso
delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la
firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.
La delega produce gli effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile successiva alla data di
ricezione della delega.
Nel caso in cui pervenga una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad
altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata ad una
revoca di quella esistente, redatta secondo il modulo: "Revoca riscossione quote
associative" reperibile dall'Associazione nel sito dell'INPS.
L'Associazione, per conto e nell'interesse di ciascun associato, su formale richiesta dello
stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata,
di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte dell'associato.
Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i
titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le deleghe o le revoche, di cui
ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
L'Associazione che acquisisce la delega e/o la revoca alla riscossione, deve custodirla
unitamente al documento di riconoscimento del soggetto che l'ha sottoscritta, in formato
cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di
conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, al fine di
consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette
modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la
sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme
di sicurezza.
Per gli associati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa a
causa di un impedimento temporaneo o permanente, o per analfabetismo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445. I moduli per
l'autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2 del DPR
n.445/2000 sono disponibili nel sito dell'Istituto.
ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia
direttamente, sia attraverso l'Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o
alla quale conferisce una nuova delega, secondo le modalità indicate nel precedente articolo
4.
L'associato può comunicare, in ogni momento, direttamente all'INPS la sua volontà di
revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Associazione
sindacale interessata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità. In tal caso l'Istituto provvede, entro 30 giorni, alla definizione della richiesta ed alla
relativa comunicazione all'Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica.
La revoca della delega produce gli effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile dalla data
di definizione della richiesta da parte dell'Istituto.
Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i
titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative
L'INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell'Associazione, senza oneri a titolo di
interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per quote associative al
netto delle spese e degli oneri fiscali, ove dovuti all'Istituto, entro le seguenti date: 31
gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.
In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote associative
versate dall'associato successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella
disponibilità del contribuente per l'utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni
debitorie risultanti a quella data.
Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte
del contribuente.
Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovuto all'Associazione risulti inferiore ad Euro
50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al
raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
Le rimesse monetarie all'Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente
Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato
dall'Associazione sindacale unitamente al relativo codice IBAN, secondo le modalità
telematiche indicate dall'Istituto.
L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e,
conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di
somme a favore dell'Associazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte
di quest'ultima del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso da parte dell'Associazione della
regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura
Durc on line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione Inps del Documento "Verifica
regolarità contributiva", ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le
modalità indicate, le rimesse monetarie all'Associazione sono sospese in attesa della
regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori
che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione
avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla seguente Convenzione.
L'Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma
precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative
connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
ARTICOLO 7
Costi e fatturazione
L'Associazione prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto
della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure
amministrative ed informatiche.
L'Associazione si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di
riscossione delle quote associative, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le
modalità indicate ai commi seguenti.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione
l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della
Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c) Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code-line (una tantum
annuale);
d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.
Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Associazione mediante bonifico
sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto
corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339,
con la seguente causale: "denominazione Associazione - costo attivazione Convenzione
riscossione quote associative L. 334/68". La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa
all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
I corrispettivi periodici, di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) riferiti ad ogni anno civile,
sono trattenuti sul versamento del mese di gennaio.
Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma si
procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi,
fino a copertura dell'intero corrispettivo.
L'Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle
precedenti lettere b), c), d), e).
L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Associazione, a seguito
delle quale l'Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha
facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.
È a carico dell'Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione
dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 8
Fornitura dati
L'INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite il servizio "Agricoltura: gestione
deleghe sindacali" sui servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere
sviluppato, i dati di seguito indicati.
Contestualmente al versamento delle quote associative, l'INPS fornisce all'Associazione:
• l'ammontare delle quote associative riscosse nel periodo distinte per provincia;
• l'ammontare delle spese che l'Associazione è tenuta a rimborsare, secondo la tariffazione
relative alle emissioni interessate dal periodo di cui al precedente articolo e degli oneri
fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente Convenzione;
• l'ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni;
• i dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse.
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità – on line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto
dal precedente art. 1, l'Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al
servizio di "Agricoltura: gestione deleghe sindacali".
L'Associazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati del documento di identità, del
soggetto da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione (amministratore).
L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede a registrare l'Associazione come
aderente alla Convenzione e ad abilitare i suoi operatori ad accedere alle relative
funzionalità.
È fatto obbligo all'Associazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto
della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l'esercizio dei diritti loro spettanti ai
sensi di quanto previsto al successivo art. 13.
I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all'art.
32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n.
393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali
tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in
materia.
L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella
presente Convenzione.
ARTICOLO 9
Verifiche
L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione pari al10% (con
arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo
associativo trasmesse dall'Associazionee validate ai fini della tariffazione.
Dette verifiche sono effettuate, secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e
comunicati da quest'ultimo all'Associazione, per l'accertamento delle seguenti
irregolarità:
delega priva di firma;
delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal
dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21,
comma 2 del DPR 445/2000;
delega recante firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle
competenti autorità, compreso l'INPS;
mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'Associazione sindacale, di
documentazione richiesta dall'INPS.
Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Associazione è tenuta a trasmettere
all'Istituto, entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC, la delega
in originale, e la copia del documento d'identità dell'associato, conservata ai sensi
dell'articolo 4.
La documentazione richiesta deve essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e
Comunicazione dell'INPS.
L'Associazione, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia dei
documenti trasmessi a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall'Istituto,
unitamente alla "nota di prelievo" contenente gli estremi e la motivazione della richiesta
medesima.
Eseguita la verifica, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'Associazione.
Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di
comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore
documentazione.
Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Associazione sindacale
la conclusione del procedimento, motivando l'eventuale mancato accoglimento delle
eventuali osservazioni.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Penali
L'INPS si riserva, a seguito delle risultanze delle verifiche di cui all'articolo precedente,
l'applicazione di penali qualora le irregolarità accertate siano superiori al 10% del numero di
deleghe acquisite dall'Associazione e validate ai fini della tariffazione.
Per le irregolarità accertate nell'attività di verifica delle deleghe acquisite ai fini della
tariffazione di ciascun anno, la penale, da applicare per ciascuna irregolarità, è pari a €
72,00 (euro settantadue), calcolata come di seguito esplicitato:
1) determinazione, per ciascuna Associazione, dell'importo medio della quota associativa
calcolato dividendo il totale dell'importo delle quote associative emesse nell'anno 2019 per il
numero degli associati cui si riferiscono le medesime quote.
2) determinazione dell'importo unico di penale risultante dalla media aritmetica della
somma degli importi medi delle quote delle associazioni divisa per il numero delle
associazioni stesse.
La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno
successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle
penali.
La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del primo riversamento
delle quote successivo all'intervenuto accertamento e contestazione delle stesse e fino ad
integrale concorrenza degli importi applicati.
L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della
presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la
sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali
complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale.
ARTICOLO 11
Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi
responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione
e in particolare verso le imprese aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione
della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'articolo 4. In specie, l'Istituto si intende
sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito
da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme
oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già
eseguiti alla data di stipula della Convenzione.
L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e
l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni
sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota
associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare
all'interessato la ritenuta operata.
L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica,
delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio
dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Associazione alla quale essi sono
iscritti.
Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 12
Recesso, sospensione e risoluzione della convenzione
L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso
di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione e in tutti i
casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione;
b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di
eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di
natura procedurale e/o gestionale;
d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile
applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria,
nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche
indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative
ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre
l'eventuale documentazione a supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica
all'Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione ha facoltà
di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Associazione il recesso
unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando
ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non
procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a
favore dell'Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire
all' INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Tenuto conto che l'Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176,
comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della
Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti
casi:
a. perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per
accedere alla stipula della presente Convenzione;
b. mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva
resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente
Convenzione;
c. ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto
ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Associazione;
d. eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi legali
rappresentanti;
e. uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
f. mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con
particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
g. adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche
sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Associazione, per fatti compiuti nell'esercizio
delle proprie funzioni;
h. mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione, indicati nel successivo
articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
i. ove siano applicate all'Associazione penali per un ammontare superiore al 10% del
totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale
stessa.
All'atto dell'acquisizione della notizia dell'insorgenza di una delle cause di risoluzione
sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Associazione la propria volontà di avvalersi della
risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata
(PEC).
La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione
della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi
tecnici procedurali.
L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove
l'Associazionesia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie
per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
In tali casi le quote associative relative alla tariffazione in corso verranno accantonate in
attesa degli esiti degli accertamenti disposti dalle competenti autorità, qualora gli stessi non
dovessero intervenire entro la data del 30 aprile, non si procederà alla tariffazione relativa
all'anno successivo.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in
possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al
modello allegato di cui al comma 7 lett. b).La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa
all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di
un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta
Elettronica Certificata).
ARTICOLO 13
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati
personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con
particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la
responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei
dati personali.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli
di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati,
ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la
protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di
scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno
accidentale, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza
parametrato al rischio individuato.
Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le
specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della
presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del
Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano
divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di
previsione di legge.
Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati
designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o
persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art.
2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria
responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e
dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati,
avranno accesso ai dati.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente
necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di
conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si
procede.
Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati
cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e
garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo
Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo
previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le
rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria
collaborazione nell' espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti
informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere
un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini
prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto
delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n.
157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e
tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
ARTICOLO 14
Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è
operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.
La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere rinnovata,
previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore
triennio.
L'Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo,
deve inoltrare all'Istituto apposita istanza entro il mese di giugno 2023.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Associazione, la
Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori
atti o comunicazioni.
Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà effecacia fino al 31
dicembre 2026.
In tal caso, l'istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la
verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica fornisca parere negativo per la
prosecuzione del servizio di riscossione delle quote associative, l'Istituto procederà alla
risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l'applicazione dell'articolo 12 della
presente Convenzione.
L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare
tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) almeno sei mesi prima della data di scadenza
del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessario l'adozione di un nuovo testo
convenzionale.
ARTICOLO 15
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente
in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l'adozione della
presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni
legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo,
lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa
vigente.
ARTICOLO 16
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque
connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa
vigente.
ARTICOLO 18
Oneri fiscali
Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Associazione sindacale dovrà essere
effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia
dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente
sottoscritta con modalità digitale.
(INPS) Firmato digitalmente (Confimitalia)
da
MURATORI GIANNA
Il Direttore Centrale Organizzazione e Il Rappresentante legale 2021.07.22 16:19:11
Rocco Lauria
Comunicazione
CN=MURATORI GIANNA
C=IT
2.5.4.4=MURATORI
Dott. Rocco LauriaCN = Lauria Sig. MURATORI GIANNA 2.5.4.42=GIANNA
Rocco
RSA/2048 bits
C = IT
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante
dell'Associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni
contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto); ARTICOLO 2
(Modalità di riscossione delle quote associative); ARTICOLO 3 (Determinazione della quota
associativa); ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa);
ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 6
(Modalità di versamento delle quote associative); ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione);
ARTICOLO 8 (Fornitura dati); ARTICOLO 9 (Verifiche); ARTICOLO 10 (Penali); ARTICOLO 11
(Clausola di salvaguardia); ARTICOLO 12 (Recesso, sospensione e risoluzione della
Convenzione); ARTICOLO 13 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali);
ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e durata); ARTICOLO 15 (Revisioni e integrazioni);
ARTICOLO 16 (Foro competente); ARTICOLO 17 (Rinvio alla normativa vigente); ARTICOLO
18 (Oneri fiscali).
(Confimitalia)
MURATORI GIANNA
2021.07.22 16:19:53
Il Rappresentante legale
CN=MURATORI GIANNA
C=IT
2.5.4.4=MURATORI
Sig. MURATORI GIANNA 2.5.4.42=GIANNA
RSA/2048 bits
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPN25214
Denominazione Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei
completa coltivatori diretti, riscossi per conto della Confimitalia
(CONFIMITALIA).
Denominazione CTR.ASS. COL.DIR.IMP.AGR. C/CONFIMITALIA
abbreviata
Validità e Mese 10 Anno 2021 /M. P
Movimentabilità
Tipo variazione I
Codice conto GPN35214
Denominazione Accreditamento di contributi associativi degli
completa imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per
conto della Confimitalia (CONFIMITALIA).
Denominazione ACCR.CTR. ASS. COL.DIR.IMP.AGR.C/CONFIMITALIA
abbreviata
Validità e Mese 10 Anno 2021 /M. N
Movimentabilità
Tipo variazione I
Codice conto GPN11214
Denominazione completa Debito v/ Confimitalia (CONFIMITALIA) per contributi
associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
diretti riscossi per suo conto.
Denominazione DBT/CONFIMITALIA A CTR.ASS. COL.DIR.IMP.AGR.
abbreviata
Validità e Mese 10 Anno 2021 /M. R
Movimentabilità
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