Misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui all’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui all’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
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Roma, 29/10/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
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territoriali delle Aree dei professionisti
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centrali e ai responsabili territoriali
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Circolare n. 163
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati
al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui all’articolo 66,
commi da 17 a 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia pensionistica per
la tutela previdenziale in favore dei lavoratori assicurati presso il Fondo
Pensione Lavoratori dello Spettacolo secondo quanto introdotto dall’articolo
66, commi da 17 a 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
INDICE
1. Premessa
2. Finalità e ambito di applicazione
3. Contribuzione utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al FPLS di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato e integrato
dall’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), e comma 2-bis del decreto-legge n. 73/2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
3.1 Prestazioni pensionistiche
4. Contribuzione d’ufficio utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al FPLS di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato e
integrato dall’articolo 66, comma 17, lettera a), n. 1) e n. 2), del decreto-legge n. 73/2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
4.1 Disposizioni per i lavoratori appartenenti al Gruppo Attori
5. L’evoluzione della disciplina nel corso del tempo ai fini dell’accertamento dell’anzianità
contributiva utile per il diritto al conseguimento delle prestazioni in favore dei lavoratori iscritti
al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Riepilogo
5.1 Annualità contributiva utile al fine delle prestazioni a seguito della disciplina introdotta
dall’articolo 66, comma 17, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla
n. 106/2021
6. Accertamento del requisito dell’annualità di contribuzione e diritto a pensione per i
lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
182/1997, come modificato dall’articolo 66, comma 17, del decreto-legge n. 73/2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
6.1 Passaggi di gruppo
7. Valutazione della contribuzione del FPLS. Rapporti con la contribuzione versata/accreditata
presso le gestioni AGO-FPLD e autonoma CD/CM
8. Calcolo delle prestazioni a carico del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo
9. Requisiti di accesso a pensione per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 182/1997, come modificato dal decreto-legge n. 73/2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 106/2021
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 24 luglio 2021 (Suppl. Ordinario n. 25) è
stata pubblicata la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
L’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge n. 73/2021, introduce disposizioni in
materia di regime pensionistico per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello
Spettacolo (di seguito, anche FPLS) modificando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182.
Si illustrano, di seguito, le principali misure stabilite dalla norma.
2. Finalità e ambito di applicazione
Il decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, al Titolo
VII “Cultura” all’articolo 66, rubricato “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza
nel settore dello spettacolo”, comma 17, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo
n. 182/1997, a decorrere dal 1° luglio 2021, relativamente ai contributi utili ai fini del
conseguimento del diritto alle prestazioni in favore delle categorie di lavoratori iscritti al FPLS
a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 182/1997
(c.d. Gruppo A).
In particolare, il citato comma 17, con la lettera a), n. 1), modifica le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 15, del decreto legislativo n. 182/1997 e, con il n. 2) della medesima
lettera a), le integra inserendo i commi 15-ter e 15-quater all’articolo 1 dello stesso decreto
legislativo.
Il medesimo comma 17 modifica con la lettera b), n. 1), il contenuto dell’articolo 2, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997 e inserisce, con il n. 2) della medesima lettera
b), il comma 2-bis, lettere a) e b), e il comma 2-ter all’articolo 2 dello stesso decreto
legislativo.
Con i predetti commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 182/1997, il
legislatore specifica che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sussiste l’obbligo assicurativo al Fondo
Pensione Lavoratori dello Spettacolo per i lavoratori appartenenti alle categorie professionali di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
con riferimento alle “attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti
accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate”, nonché alle “attività
remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del
settore audiovisivo e di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che
non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di
attività educative collegate allo spettacolo”.
Al riguardo, vista la portata innovativa della disposizione citata, che introduce nuove
fattispecie di attività che determinano l’obbligo assicurativo verso il Fondo Pensione Lavoratori
dello Spettacolo, da riferire a tutte le categorie professionali di cui ai Gruppi A, B e C
dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 182/1997, si fa presente che la disciplina di
dettaglio relativa all’ambito applicativo oggettivo e soggettivo della norma è oggetto di
apposita circolare (cfr. la circolare n. 155/2021).
Il comma 17 dell’articolo 66 del decreto-legge n. 73/2021, alla lettera c) modifica quanto
precedentemente stabilito, in tema di prestazioni, dall’articolo 4, comma 7, del decreto
legislativo n. 182/1997.
Il decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ha
disposto, con l'articolo 66, comma 18, che le modificazioni al decreto legislativo n. 182/1997 si
applicano, come premesso, a decorrere dal 1° luglio 2021.
Infine, le lettere a) e b) del comma 19 del medesimo articolo 66, modificano il secondo
comma dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947,
prevedendo espressamente che l’adeguamento delle figure professionali operanti nel campo
dello spettacolo da assicurare alla gestione ex Enpals - da effettuarsi con decreto del Ministro
del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze,
sentiti rispettivamente il Ministro della Cultura e il Ministro con delega per lo sport - avvenga
con frequenza almeno quinquennale. In sede di prima applicazione del novellato articolo 3,
l'adeguamento ivi previsto è disposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 73/2021 in esame.
3. Contribuzione utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al
FPLS di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
182/1997, come modificato e integrato dall’articolo 66, comma 17, lettera
b), n. 1), e comma 2-bis del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 106/2021
Come premesso, l’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), del decreto-legge n. 73/2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ha sancito, a decorrere dal 1° luglio
2021, la modifica dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997,
sostituendo le parole “120 contributi” con le parole “90 contributi”.
Ne consegue che il requisito dell’annualità di contribuzione per i lavoratori appartenenti al
Gruppo A si considera soddisfatto con 90 contributi giornalieri a partire dal 1° luglio 2021, per
le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021.
Concorre, a tal fine, anche la eventuale contribuzione relativa ad attività di insegnamento o di
formazione o di carattere promozionale, come individuate dal comma 2-bis, lettere a) e b), del
novellato articolo 2 del decreto legislativo n. 182/1997, laddove detta attività sia svolta a
tempo determinato da lavoratori appartenenti alle qualifiche professionali di cui al citato
Gruppo A, come individuate dal decreto ministeriale 15 marzo 2005, recante “Integrazione e
ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello
Spettacolo, istituito presso l'Enpals”.
3.1 Prestazioni pensionistiche
Il comma 17 dell’articolo 66 in esame, alla lettera c), stabilisce che il contenuto dell'articolo 4,
comma 7, del decreto legislativo n. 182/1997 è sostituito dal seguente: “Ai fini dell'accesso al
diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due
terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”.
Si precisa che le prestazioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1420, nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato n. 708/1947, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,
riguardano i trattamenti di pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti (art. 6), nonché la
pensione di anzianità privilegiata (art. 9).
Pertanto, le nuove disposizioni di cui al comma 17, lettere b) e c), della norma in commento,
in favore delle categorie di lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 182/1997, con inquadramento nel Gruppo A, si applicano ai
trattamenti di pensione di vecchiaia, di invalidità (assegno ordinario di invalidità, pensione
di inabilità, assegno ordinario privilegiato di invalidità, pensione privilegiata diinabilità) e ai
superstiti. In ragione di ciò, a decorrere dal 1° luglio 2021, per le prestazioni aventi
decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in
relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali i 2/3
devono riferirsi ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo fermo restando il
perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il tipo di prestazione richiesta.
Le medesime disposizioni si applicano ai trattamenti di pensione anticipata (pensione di
anzianità privilegiata di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 1420/1971) decorrenti dal 1° agosto 2021. A
far data dal 1° luglio 2021, il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in relazione
alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali i 2/3 devono riferirsi
ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo, fermo restando il perfezionamento del
requisito di assicurazione prescritto per il riconoscimento della prestazione.
Ai fini dell’accesso alle citate prestazioni, pertanto, l’anzianità assicurativa e contributiva, utile
ai fini della maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per il conseguimento del
diritto alle prestazioni, si intende maturata con 90 contributi giornalieri dei quali, almeno i 2/3
(60 contributi giornalieri), devono riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore
dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di
lavoro, ferma restando la prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni
nell’ambito del Gruppo A.
La restante contribuzione necessaria per la maturazione dell’annualità contributiva minima
richiesta utile a pensione (ossia 1/3, corrispondente a 30 contributi giornalieri), potrà riferirsi
anche alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio o da riscatto non correlato a periodi di
attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata o accreditata al Fondo
oppure a contribuzione delle gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria
(AGO) nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e o dei lavoratori agricoli autonomi
(CD/CM), utilizzabile ai fini delle prestazioni a carico del Fondo, rispettivamente in applicazione
dell’articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971 e dell’articolo 4-ter del decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al citato comma 17, lettera c), in relazione
all’individuazione dei 2/3 di contribuzione riferita ad effettive prestazioni lavorative svolte nel
campo dello spettacolo e del restante 1/3, rileva tutta la contribuzione versata o accreditata
alla data di presentazione della domanda di pensione avente decorrenza non anteriore al 1°
agosto 2021.
Restano esclusi dalla disposizione prevista dalla lettera c) del citato comma 17 dell’articolo 66
gli iscritti al FPLS appartenenti al Gruppo Ballo – ballerini e tersicorei (cod. qualifica 092) – per
i quali l’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 182/1997 ha stabilito che la
contribuzione utile ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento della
pensione di vecchiaia anticipata in qualità di ballerino/tersicoreo (20 anni di assicurazione e di
contribuzione nel Fondo) deve essere complessivamente riferita ad esclusiva attività lavorativa
svolta nella specifica qualifica.
In proposito si ricorda che, relativamente alla figura professionale del coreografo, a seguito
della emanazione del decreto legislativo n. 182/1997, che ha previsto la distinzione in gruppi
dei lavoratori dello spettacolo ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle
modalità di calcolo delle contribuzioni e prestazioni, tale figura è stata, da parte dell’ex Enpals,
formalmente ed espressamente ricondotta a quella del ballerino/tersicoreo con conseguente
applicazione del medesimo regime previdenziale (cfr. la circolare n. 3/1998, nell’ambito della
quale, sulla base dell’individuazione in gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al FPLS di
cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 10 novembre 1997, i coreografi
e assistenti coreografi sono stati annoverati nel Gruppo Ballo insieme ai ballerini e tersicorei,
nonché l’Allegato n. 3 alla circolare n. 83/2016 e il messaggio n. 1593/2016).
Conseguentemente, resta esclusa dalla disposizione prevista dalla lettera c) del comma 17
dell’articolo 66 in commento, anche la figura professionale del coreografo (cod. qualifica 091).
È altresì esclusa dalla disposizione di cui alla lettera c) del comma 17 dell’articolo 66 in esame,
la pensione di invalidità specifica, disciplinata dall’articolo 5 del decreto legislativo n.
182/1997 per specifiche categorie di lavoratori espressamente individuate dalla legge, i cui
requisiti contributivi richiesti sono pari a “almeno 600 contributi giornalieri versati o
accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della
domanda di pensione”; la contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto nella sola
attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento della
prestazione.
Ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i ballerini/tersicorei e di invalidità
specifica si applicano, invece, le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera b), del
decreto-legge n. 73/2021, che, come già precisato, modificano l’articolo 2, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo n. 182/1997, riducendo l’annualità contributiva minima richiesta per
il diritto a pensione da 120 a 90 contributi giornalieri. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2021,
ai predetti trattamenti di pensione, con decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito contributivo
richiesto dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90
contributi giornalieri, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione
prescritto per il riconoscimento della prestazione.
Si ricorda che l'articolo 66, comma 18, del decreto-legge n. 73/2021 ha disposto l’applicazione
delle modificazioni al decreto legislativo n. 182/1997 a decorrere dal 1° luglio 2021. Pertanto,
le prestazioni pensionistiche liquidate a carico del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo,
decorrenti dalla data del 1° agosto 2021, dovranno essere definite alla luce delle nuove
disposizioni.
Diversamente, i requisiti pensionistici maturati alla data del 30 giugno 2021 consentiranno agli
iscritti al FPLS di accedere alle prestazioni in applicazione della previgente normativa.
Per quanto precisato si sottolinea che i requisiti numerici contributivi, ai fini del conseguimento
del diritto alle prestazioni, essendo personalizzati, sono individuabili in relazione ai vari periodi
di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1997,
dal 1° agosto 1997 al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio 2021.
4. Contribuzione d’ufficio utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori
iscritti al FPLS di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 182/1997, come modificato e integrato dall’articolo 66,
comma 17, lettera a), n. 1) e n. 2), del decreto-legge n. 73/2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
A norma dell’articolo 1, comma 15, del decreto legislativo n. 182/1997, ai soli fini
dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori
appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto
legislativo, che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o
figurativi versati o accreditati nel FPLS, è accreditato d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione
globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri,
fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale
accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10.
Ciò premesso, il comma 17, lettera a), n. 1), dell’articolo 66 del decreto-legge n. 73/2021 in
esame, ha modificato le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 15, sostituendo le parole
“60 contributi” ovunque ricorrano con le parole “45 contributi” e le parole “120 contributi” con
le parole “90 contributi”.
La disposizione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 182/1997 è inoltre integrata, dopo
l’intervento del comma 17, lettera a), n. 2), del decreto-legge n. 73/2021, con il contenuto dei
commi 15-ter e 15-quater.
Il comma 15-ter prevede: “Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei
trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), che non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il
sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una
retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta
l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte
l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, è
accreditato, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino aconcorrenza del requisito
dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a)”.
Esempio limite: 1 contributo effettivo e retribuzione nel FPLS superiore a 4 volte TM = 89
contributi d’ufficio.
L’accredito riguarda i trattamenti di pensione con decorrenza dal 1° agosto 2021; i contributi
d’ufficio sono riconosciuti ai soli fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni e le anzianità
contributive interessate sono quelle maturate dal 1° luglio 2021.
4.1 Disposizioni per i lavoratori appartenenti al Gruppo Attori
Il comma 15-quater del novellato articolo 1 del decreto legislativo n. 182/1997 stabilisce:
“Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività
dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accreditamento di
un'ulteriore giornata, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto
dall'articolo 2, comma 2, lettera a)”.
In tal caso, la giornata contributiva sarà riferita al Gruppo Attori esclusivamente per la
categoria individuata con il codice “022” (attori cinematografici e audiovisivi) per la quale
dovrà essere accreditata, al momento della liquidazione della prestazione, una giornata
aggiuntiva, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), sopra citato, utile ai soli fini del diritto.
5. L’evoluzione della disciplina nel corso del tempo ai fini dell’accertamento
dell’anzianità contributiva utile per il diritto al conseguimento delle prestazioni in
favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Riepilogo
Come già illustrato nella circolare n. 83/2016 (parte 1, paragrafi da 1.1 a 1.1.4), l'anzianità
contributiva dei lavoratori dello spettacolo è espressa in giornate, considerando l'anno
lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno.
A seguito dell’evoluzione della disciplina nel corso del tempo, le annualità di contribuzione utili
al perfezionamento dei requisiti a pensione in favore degli iscritti al FPLS sono mutate.
Fino al 31 dicembre 1992 il requisito dell'annualità di contribuzione veniva perfezionato con un
numero di contributi giornalieri pari a:
60 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 1° Gruppo (categorie dal n. 1 al n. 14 di cui
all’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, come
modificato dalla legge n. 2388/1952);
180 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 2° Gruppo (categorie dal n. 15 al n. 22 di
cui all’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, come
modificato dalla legge n. 2388/1952).
A decorrere dal 1° gennaio 1993, la riforma introdotta con il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, ha modificato il requisito dell'annualità di contribuzione in:
120 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 1° Gruppo;
260 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 2° Gruppo.
A decorrere dal 1° agosto 1997, a seguito delle significative modificazioni introdotte al regime
pensionistico dei lavoratori dello spettacolo dal decreto legislativo n. 182/1997, che inquadra i
lavoratori assicurati sulla base della natura del rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato distinguendoli in tre gruppi, il requisito dell’annualità di contribuzione è così
individuato:
a. 120 giorni per coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica,
direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (Gruppo A);
b. 260 giorni per coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi
di cui al precedente punto a (Gruppo B);
c. 312 giorni per coloro che prestano attività a tempo indeterminato (Gruppo C).
5.1 Annualità contributiva utile al fine delle prestazioni a seguito della
disciplina introdotta dall’articolo 66, comma 17, del decreto-legge n.
73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
Come già precisato, a decorrere dal 1° luglio 2021, l’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1),
del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ha
modificato le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
182/1997 per i lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del
medesimo decreto legislativo, inquadrati nel c.d. Gruppo A, stabilendo l’annualità contributiva
minima richiesta per il diritto alle prestazioni a 90 contributi giornalieri.
Pertanto, a seguito della nuova disposizione il requisito dell’annualità di contribuzione per gli
iscritti al FPLS viene così distinto:
120 giorni per i lavoratori inquadrati nel Gruppo A, dal 1° agosto 1997 al 30 giugno
2021;
90 giorni per i medesimi lavoratori di cui al punto precedente, dal 1° luglio 2021 in poi;
260 giorni per i lavoratori inquadrati nel Gruppo B, dal 1° agosto 1997 in poi;
312 giorni per i lavoratori inquadrati nel Gruppo C, dal 1° agosto 1997 in poi.
6. Accertamento del requisito dell’annualità di contribuzione e diritto a pensione per
i lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 182/1997, come modificato dall’articolo 66, comma 17, del decreto-
legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
Tenuto conto di quanto previsto dalle suindicate disposizioni di legge, ai fini dell’accertamento
del requisito dell’annualità di contribuzione per i lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, si precisa quanto segue:
per le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1992, il requisito dell’annualità
di contribuzione, per le categorie di lavoratori artistiche e tecniche appartenenti al
previgente Gruppo 1, deve intendersi perfezionato al raggiungimento di 60 contributi
giornalieri;
per le anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 e fino al 30
giugno 2021, invece, il requisito dell’annualità di contribuzione, ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992, che ne ha disposto l’elevazione, e
successivamente ai sensi dall’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
182/1997 va commisurato a 120 contributi giornalieri;
per le anzianità contributive maturate dal 1° luglio 2021, il requisito dell’annualità di
contribuzione per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 182/1997, deve intendersi perfezionato con 90 contributi giornalieri (dei
quali 2/3 per attività prestata nel campo dello spettacolo) in applicazione dell’articolo 66,
comma 17, del decreto-legge n. 73/2021.
Per quanto esplicitato, quindi, i requisiti contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle
prestazioni, sono individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31
dicembre 1992, dal 1° gennaio 1993 sino al 30 giugno 2021 e a partire dal 1° luglio 2021.
Resta fermo che i contributi giornalieri che dovessero risultare eccedenti le annualità richieste
nei vari periodi, ai fini delle prestazioni a carico del FPLS, sono valutati, a copertura del
requisito contributivo, dividendoli per l’annualità relativa al gruppo che sia risultato prevalente
tra A, B o C nell’arco della carriera assicurativa.
In allegato si riportano alcuni esempi di calcolo secondo la modifica normativa dell’annualità
contributiva relativa ai lavoratori iscritti al FPLS inquadrati nel Gruppo A (Allegato n. 1).
6.1 Passaggi di gruppo
Nulla è stato innovato dalle disposizioni in esame in merito al contenuto dell’articolo 2, commi
3, 4 e 5, decreto legislativo n. 182/1997, che disciplina le ipotesi di passaggio dell’assicurato
tra i diversi gruppi a seguito del mutare della natura dei rapporti di lavoro nel settore dello
spettacolo.
In particolare, il comma 3 dell’articolo citato prevede che per la determinazione del numero
complessivo di giornate accreditate, ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso
di passaggio tra diversi gruppi, i contributi giornalieri rilevati nei vari gruppi di provenienza
sono riproporzionati in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di
contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo 2 precisa che, ai fini del diritto alle prestazioni e
all’individuazione dell’età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla
categoria nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva.
Pertanto, in sede di liquidazione della pensione, ai fini dell’attribuzione del gruppo/categoria di
appartenenza, opera il criterio della prevalenza contributiva.
Sull’argomento si fa rinvio a quanto già illustrato nella circolare n. 83/2016 (parte 1, paragrafi
1.1.5. e 1.2).
Annualità contributive utili per la determinazione delle prestazioni
Fino al 31.12.1992
Ex 1° Gruppo 60 gg
Ex 2° Gruppo 180 gg
Dal 01.01.1993 al 31.07.1997
Ex 1° Gruppo 120 gg
Ex 2° Gruppo 260 gg
Dal 01.08.1997 al 30.06.2021
Raggruppamento A 120 gg
Raggruppamento B 260 gg
Raggruppamento C 312 gg
Dal 01.07.2021
Raggruppamento A 90 gg*
*Almenno 2/3 per prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo
Raggruppamento B 260 gg
Raggruppamento C 312 gg
Rapporto tra Gruppi
da C ad A (fino al 30.06.2021) 312/120 /2,6
da C ad A (dal 01.07.2021) 312/90 /3,4666
da A a C (fino al 30.06.2021) 120/312 *2,6
da A a C (dal 01.07.2021) 90/312 *3,4666
da B ad A (fino al 30.06.2021) 260/120 /2,1666
da B ad A (dal 01.07.2021) 260/90 /2,8888
da A a B (fino al 30.06.2021) 120/260 *2,1666
da A a B (dal 01.07.2021) 90/260 *2,8888
da C a B 312/260 /1,2
da B a C 260*312 *1,2
7. Valutazione della contribuzione del FPLS. Rapporti con la contribuzione
versata/accreditata presso le gestioni AGO-FPLD e autonoma CD/CM
Alla luce delle nuove disposizioni, nello schema sotto riportato, si rappresenta la valutazione
sintetica della competenza e il rapporto tra la contribuzione FPLS e la contribuzione FPLD ai fini
della definizione delle prestazioni in applicazione dell’articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971, in
particolare per ciò che riguarda i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 182/1997, inquadrati nel Gruppo A.
Tipo Fondo Gruppo Diritto settimane/giorni
prestazione
VO FPLD - 20 anni*52 settimane = 1.040 settimane = 6.240 gg.
VO FPLS A Fino al 30.06.2021 - 20 anni*120 ctb = 2.400 gg.
Dal 01.07.2021 - 19 anni*120 ctb+6 mesi*10
ctb=2.340 gg.
- 6 mesi*7,5 ctb= 45 gg.
Totale ctb = (2.340+45) = 2.385 gg.
B 20 anni*260 ctb = 5.200 gg.
C 20 anni*312 ctb = 6.240 gg.
Rapporti contribuzione FPLD/FPLS in giorni
Gruppi gg. FPLD gg. FPLS Coefficiente
Gruppo A (fino al 30.06.2021) 6.240 : 2.400 = 2,6
Gruppo A (dal 01.07.2021) 6.240 : 1.800 = 3,4666
Gruppo B 6.240 : 5.200 = 1,2
Gruppo C 6.240 : 6.240 = 1
I coefficienti così determinati (2,6 – 3,4666 - 1,2 – 1) sono uguali per tutti i tipi di prestazione
e la competenza è data dal raffronto tra il numero delle giornate FPLS moltiplicate per il
coefficiente relativo al raggruppamento prevalente e le settimane FPLD rapportate a giorni.
L’argomento è stato illustrato ai paragrafi 2 e 2.1, parte 1, della circolare n. 83/2016, alla
quale si fa rinvio.
8. Calcolo delle prestazioni a carico del Fondo Pensione Lavoratori dello
Spettacolo
Nulla è modificato relativamente al calcolo delle prestazioni a carico del FPLS per i soggetti già
assicurati alla data del 31 dicembre 1995, nonché per i soggetti assicurati successivamente a
tale data. Al riguardo, pertanto, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 83/2016
(parte 1, paragrafo 4).
9. Requisiti di accesso a pensione per i lavoratori di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato
dal decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
106/2021
Si specifica che il calcolo della contribuzione utile a individuare i requisiti di assicurazione e di
contribuzione per il riconoscimento delle prestazioni in favore dei lavoratori appartenenti al
Gruppo A sarà “personalizzato” e avverrà secondo quanto illustrato al precedente paragrafo 6,
tenuto conto di una fase transitoria necessaria per raccordare la vecchia con la nuova
disciplina.
Ferme restando le modifiche e le integrazioni normative introdotte dalle nuove disposizioni in
tema di requisiti di accesso alle prestazioni, per i soggetti iscritti al Fondo Pensione Lavoratori
dello Spettacolo, il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, restano
confermate le istruzioni impartite dalla circolare n. 83/2016 (parte 2, paragrafo 4).
Si riportano in allegato alcuni schemi esemplificativi relativamente ai requisiti richiesti per le
prestazioni erogabili dal FPLS, in applicazione delle nuove disposizioni, in favore dei lavoratori
iscritti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997,
inquadrati nel Gruppo A, in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995
(Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Esempio 1: Lavoratore con qualifica di orchestrale – cod. 080 – ed età anagrafica di 62 anni
presenta domanda di pensione per vecchiaia al FPLS ad agosto 2021 ed è in possesso di anzianità
contributiva dal 01.01.1990 al 31.08.2021 con nr. 1.950 contributi giornalieri complessivi tutti
versati nella specifica qualifica.
Calcolo dei requisiti assicurativi e contributivi utili a pensione:
dal 01.01.1990 al 31.12.1992 = 250 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 60 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 3 anni x 60 gg. = 180 gg.; con
70 gg. di surplus accantonato);
dal 01.01.1993 al 30.06.2021 = 1.680 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 120 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 14 anni x 120 gg. = 1.680
gg.; nessun surplus accantonato);
dal 01.07.2021 al 31.08.2021 = 20 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 90 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 2 mesi x 7,5 gg. = 15 gg.; 5
gg. di surplus accantonato).
Complessivamente il lavoratore avrà maturato al 31.08.2021, 18 anni di anzianità contributiva
con nr. 1.950 contributi giornalieri così versati nei vari periodi:
3 anni + 14 anni + 2 mesi + 10 mesi di surplus, corrispondenti a n. contributi giornalieri 180 +
1.680 + 15 + 75.
Poiché il diritto a pensione si perfeziona con almeno 20 anni di anzianità contributiva, il requisito
contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione, in ragione dell’appartenenza del lavoratore
al Raggruppamento A, sarà di ulteriori 2 anni ossia: 180 gg. per un totale di 2.130 contributi
giornalieri (1.950+180). Almeno i 2/3 della contribuzione complessivamente versata, ossia
1.420 contributi giornalieri (2.130*2/3), deve riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte
nel campo dello spettacolo. Ne consegue che il diritto alla prestazione, per quanto riguarda i 2/3,
risulta già perfezionato.
Pertanto la contribuzione mancante alla maturazione dei 20 anni di contribuzione complessiva
potrà essere perfezionata con ulteriori 180 contributi giornalieri che potranno essere riferiti
anche alla: contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio, da riscatto non correlato a periodi di
attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata/accreditata al Fondo oppure
a contribuzione delle gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) nel
Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e o dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM),
utilizzabile ai fini delle prestazioni a carico del Fondo, rispettivamente in applicazione dell’art. 16
del DPR n. 1420/1971 e dell’art. 4-ter del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993 n. 63dei quali almeno i 2/3 (120 gg.) dovranno riferirsi
ad attività lavorativa prestata nel campo dello spettacolo.
Esempio 2: Lavoratore con qualifica di artista lirico – cod. 011 – ed età anagrafica di 62 anni
presenta domanda di pensione per vecchiaia al FPLS a giugno 2021 ed è in possesso di anzianità
contributiva dal 01.01.1992 al 30.06.2021 con nr. 1.980 contributi giornalieri complessivi tutti
versati nella specifica qualifica.
Calcolo dei requisiti assicurativi e contributivi utili a pensione:
dal 01.01.1988 al 31.12.1992 = 420 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 60 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 5 anni x 60 gg. = 300 gg.; con
120 gg. di surplus accantonato);
dal 01.01.1993 al 31.12.2020 = 1.560 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 120 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 13 anni x 120 gg. = 1.560
gg.; nessun surplus accantonato);
Complessivamente il lavoratore avrà maturato al 30.06.2021, 19 anni di anzianità contributiva
con nr. 1.980 contributi giornalieri così versati nei vari periodi:
5 anni + 13 anni + 12 mesi di surplus, corrispondenti a n. contributi giornalieri 300 + 1.560 +
120.
Poiché il diritto a pensione si perfeziona con almeno 20 anni di anzianità contributiva oltre a
quella assicurativa (già maturata), il requisito contributivo mancante per l’accesso alla
prestazione, in ragione dell’appartenenza del lavoratore al Raggruppamento A, è di 1 anno ossia:
120 gg.
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
REQUISITI A PENSIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FPLS DI CUI
ALL’ART. 3 DEL DCLPS N. 708/1947 E S.M.I., CATEGORIE DAL NR. 1 AL NR. 14,
INQUADRATI NEL “GRUPPO A” DALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N.
182/1997 E DAL DM DEL 10 NOVEMBRE 1997, COME MODIFICATI DALL’ART. 66,
COMMA 17, DEL D.L. N. 73/2021 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE
N. 106/2021.
PENSIONE DI VECCHIAIA
(Lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995)
GRUPPO BALLO
Codici e Qualifiche Lavoratori (Gruppo 1 – Raggruppamento A)
091 Coreografi e assistenti coreografi
092 Ballerini e tersicorei
REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA
Periodo di riferimento Età Uomini e Donne Anni Nr. Contributi Finestra
Mobile
Dal 01/01/2016 al 31/12/2018 46 anni e 7 mesi 202 24003 No
Dal 01/01/2019 al 30/06/2021 47 anni 202 24003 No
Dal 01/07/2021 al 31/12/2022 47 anni 202 3-4 No
Dal 01/01/2023 al 31/12/2024 47 anni1 202 3-4 No
2 Da lla data del 1° co ntributo con la qualifica di
ballerino e tersicoreo versato al Fondo.
1 Requisito da adeguare agli eventuali incrementi della speranza di vita. 3 Per attività lavorativa svolta esclusivamente con
la qualifica di ballerino e tersicoreo.
4 Requisito personalizzato: in rapporto ai 120 ctb
annui fino al 30.06.2021 ed i 90 ctb annui dal
01.07.2021.
GRUPPO CANTANTI – ARTISTI LIRICI – ORCHESTRALI – ETC.
Codici e Qualifiche Lavoratori (Gruppo 1 - Raggruppamento A)
010 – GRUPPO CANTO
011 Artisti lirici
012 Cantanti di musica leggera
013 Coristi e vocalisti
014 Maestri del coro, assistenti, aiuti suggeritori del coro
080 – GRUPPO CONCERTISTI ED ORCHESTRALI
081 Concertisti e solisti
082 Professori d’orchestra
083 Orchestrali di musica leggera
REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA
Finestra
Periodo di riferimento Età Uomini Età Donne Anni Nr. Contributi
Mobile
Dal 01/01/2016 al 31/12/2017 61 anni e 7 mesi 58 anni e 7 mesi 20 24002 No
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 61 anni e 7 mesi 59 anni e 7 mesi 20 24002 No
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 62 anni 60 anni 20 24002 No
Dal 01/01/2020 al 30/06/2021 62 anni 61 anni 20 24002 No
Dal 01/07/2021 al 31/12/2021 62 anni 61 anni 20 3 No
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 62 anni 62 anni 20 3 No
Dal 01/01/2023 al 31/12/2024 62 anni1 62 anni1 20 3 No
2 Per attività lavorativa svolta ne l campo
dello spettacolo.
3 Requisito personalizzato: in rapporto ai
120 ctb annui fino al 30.06.2021 ed i 90 ctb
annui dal 01.07.2021.
Ferma restando la prevalenza di
contribuzione nel Gruppo A, la
contribuzione complessivamente
versata/accreditata deve riferirsi per
almeno i 2/3 ad effettive prestazioni
1 Requisito da adeguare agli eventuali incrementi della speranza di vita.
lavorative svolte nel campo dello
spettacolo. Il restante 1/3 della
contribuzione versata/accreditata potrà
riferirsi invece alla contribuzione figurativa,
volontaria, d’ufficio, da riscatto non
correlata ad attività lavorativa riconducibile
al settore dello spettacolo, accreditata al
Fondo ed alla contribuzione delle gestioni
previdenziali AGO-FPLD ed autonoma
CD/CM in applicazione di specifiche
disposizioni di legge.
GRUPPO ATTORI – CONDUTTORI – DIRETTORI D’ORCHESTRA – FIGURAZIONE E MODA
Codici e Qualifiche Lavoratori (Gruppo 1 – Raggruppamento A)
020 – GRUPPO ATTORI
021 Attori di prosa, mimi
621 Allievi attori
022 Attori cinematografici e audiovisivi
023 Attori di doppiaggio
024 Attori di operetta
025 Attori di riviste, varietà ed attrazione
026 Artisti del circo
027 Attori di fotoromanzi
028 Suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi
029 Generici e figuranti speciali
821/823 – GRUPPO IMITATORI, IPNOTIZZATORI, ILLUSIONISTI, PRESTIGIATORI, ACROBATI
821 Imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori
823 Acrobati, stuntman, contorsionisti
030 – GRUPPO CONDUTTORI
031 Presentatori
032 Disc-jockey
033 Animatori di villaggi turistici
070 – GRUPPO DIRETTORI E MAESTRI D’ORCHESTRA
071 Direttori d'orchestra
072 Sostituti direttori d'orchestra
073 Maestri collaboratori
093/098 – GRUPPO FIGURAZIONE E MODA
093 Indossatori
094 Figuranti lirici
095 Figuranti di sala
096 fotomodelli
097 cubisti
098 spogliarellisti
REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA
Finestra
Periodo di riferimento Età Uomini Età Donne Anni Nr. Contributi
Mobile
Dal 01/01/2016 al 31/12/2017 64 anni e 7 mesi 61 anni e 7 mesi 20 24002 No
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 64 anni e 7 mesi 62 anni e 7 mesi 20 24002 No
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 65 anni 63 anni 20 24002 No
Dal 01/01/2020 al 30/06/2021 65 anni 64 anni 20 24002 No
Dal 01/07/2021 al 31/12/2021 65 anni 64 anni 20 3 No
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 65 anni 65 anni 20 3 No
Dal 01/01/2023 al 31/12/2024 65 anni1 65 anni1 20 3 No
2 Per attività lavorativa svolta nel campo
dello spettacolo.
3 Requisito personalizzato: in rapporto ai
120 ctb annui fino al 30.06.2021 ed i 90 ctb
annui dal 01.07.2021.
Ferma restando la prevalenza di
contribuzione nel Gruppo A, la
contribuzione complessivamente
versata/accreditata deve riferirsi per
almeno i 2/3 ad effettive prestazioni
1 Requisito da adeguare agli eventuali incrementi della speranza di vita.
lavorative svolte nel campo dello
spettacolo. Il restante 1/3 della
contribuzione versata/accreditata potrà
riferirsi invece alla contribuzione figurativa,
volontaria, d’ufficio, da riscatto non
correlata ad attività lavorativa riconducibile
al settore dello spettacolo, accreditata al
Fondo ed alla contribuzione delle gestioni
previdenziali AGO-FPLD ed autonoma
CD/CM in applicazione di specifiche
disposizioni di legge.
GRUPPO OPERATORI – MAESTRANZE – REGISTI – PRODUTTORI - TECNICI – BANDISTI – ETC.
Codici e Qualifiche Lavoratori (Gruppo 1 – Raggruppamento A o B – contratto a tempo determinato)
040 – GRUPPO REGISTI E SCENEGGIATORI
041 Registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi - (Raggruppamento A)
042 Aiuto-registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi - (Raggruppamento A)
043 Sceneggiatori teatrali, cinematografici e di audiovisivi - (Raggruppamento A)
044 Dialoghisti ed adattatori - (Raggruppamento A)
045 Direttori della fotografia - (Raggruppamento A)
046 Soggettisti - (Raggruppamento A)
047 Video-assist - (Raggruppamento A)
050 – GRUPPO PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, AUDIOVISIVA E DI SPETTACOLO
051 Direttori di produzione cinematografica, teatrale ed audiovisiva - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005)
052 Ispettori di produzione cinematografica, teatrale ed audiovisiva - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005)
053 Segretari di produzione cinematografica, teatrale ed audiovisiva - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005)
054 Segretari di edizione cinematografica, teatrale ed audiovisiva - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005)
055 Cassieri di produzione cinematografica, teatrale ed audiovisiva - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005)
056 Organizzatori generali, location manager - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005 D.M. 15/03/2005)
057 Responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005)
058 Casting director - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005 D.M. 15/03/2005)
059 Documentalisti audiovisivi - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005 D.M. 15/03/2005)
060 – GRUPPO DIRETTORI DI SCENA E DI DOPPIAGGIO
061 Direttori di scena - (Raggruppamento A)
062 Direttori di doppiaggio - (Raggruppamento A)
063 Assistenti di scena e di doppiaggio - (Raggruppamento A)
074/085 – GRUPPO BANDISTI
074 Maestri di banda - (Raggruppamento A)
075 Compositori - (Raggruppamento A)
084 Bandisti - (Rag. B - con contr. a tempo determinato - Rag. A dal 23/04/2005 – D.M. 15/03/2005)
085 Consulenti assistenti musicali - (Rag. B - con contr. a tempo determinato. – Rag. A dal 23/04/2005)
100 – GRUPPO AMMINISTRATORI
101 Amministratori di formazioni artistiche - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005 D.M. 15/03/2005)
102 Amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005)
103 Organizzatori teatrali - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005 D.M. 15/03/2005)
104 Amministratori e Segretari di compagnie teatrali - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005 D.M. 15/03/2005)
110 – GRUPPO TECNICI (con contratto a tempo determinato)
111 Tecnici del montaggio e del suono della produzione cinematografica - (Rag. A – con contr. a tempo determinato)
112 Tecnici del montaggio e del suono del teatro - (Raggruppamento A – con contr. a tempo determinato)
113 Tecnici del montaggio e del suono delle imprese audiovisive - (Rag. A – con contr. a tempo determinato)
114 Tecnici del montaggio di fotoromanzi - (Raggruppamento A – con contr. a tempo determinato)
115 Tecnici sviluppo e stampa, luci, scena ed altri tecnici produzione cinematografica - (Rag. A–contr. tempo
determinato)
116 Tecnici delle luci, scena ed altri tecnici del teatro - (Rag. A – con contr. a tempo determinato)
117 Tecnici delle luci, scena ed altri tecnici delle imprese audiovisive - (Rag. A – con contr. a tempo determinato)
118 Tecnici sviluppo e stampa, luci, scena ed altri tecnici di fotoromanzi - (Rag. A– contr. a tempo determinato)
119 Tecnici addetti alle manifestazioni cinematografiche e di moda - (Rag. A – con contr. a tempo determinato)
120 – GRUPPO OPERATORI E MAESTRANZE PER LA PRODUZIONE DI SPETTACOLI
121 Operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva - (Raggruppamento A – con contr. a tempo determinato)
122 Aiuto operatori di ripresa cinematografica ed audiovisiva - (Rag. A – con contr. a tempo determinato)
123 Maestranze cinematografiche - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005 D.M. 15/03/2005)
124 Maestranze teatrali - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005 D.M. 15/03/2005)
125 Maestranze delle imprese audiovisive - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005 D.M. 15/03/2005)
126 Fotografi di scena - (Raggruppamento A)
127 Attrezzisti - (Raggruppamento A)
130 – GRUPPO SCENOGRAFI, ARREDATORI E COSTUMISTI
131 Architetti arredatori - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005 D.M. 15/03/2005)
132 Costumisti, modisti, figurinisti, sarti teatrale, cinematografici e audiovisivi - (Rag. B – Rag. A dal 23/04/2005)
133 Scenografi - (Raggruppamento A)
134 Bozzettisti - (Raggruppamento A)
135 Story board assist - (Raggruppamento A)
136 Creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati all'animazione - (Raggruppamento A)
140 – GRUPPO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI
141 Truccatori - (Raggruppamento B - con contratto a tempo determinato)
142 Parrucchieri - (Raggruppamento B - con contratto a tempo determinato)
500 – GRUPPO LAVORATORI AUTONOMI ESERCENTI ATTIVITA’ MUSICALI
500 Lavoratori autonomi esercenti attività musicali - (Raggruppamento A)
822/824 – GRUPPO MARIONETTISTI, BURATTINAI, MAESTRI D’ARMI
822 Marionettisti e burattinai - (Raggruppamento A)
824 Maestri d'armi - (Raggruppamento A)
REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA
Periodo di riferimento Età Uomini E tà Donne Anni Nr. Contributi
Finestr
Moab ile
Dal 01/01/2016 al 31/12/2017 66 anni e 7 mesi 65 a nni e 7 mesi 20 2400(A)3 – No
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 20 25420000(A(B)3) 4 – No
Dal 01/01/2019 al 30/06/2021 67 anni 67 anni 20 25420000(A(B)3) 4 – No
5200(B)4
Dal 01/07/2021 al 31/12/2021 67 anni 67 anni 20 5 No
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 67 anni 67 anni 20 5 No
Dal 01/01/2023 al 31/12/2024 67 anni1 67 anni1 20 5 No
3 Per attività lavorativa svolta nel campo dello
spettacolo con ctb solamente con
Raggruppamento A.
1 Requisito da adeguare agli eventuali incrementi della speranza di vita.
4 A regime. Nel caso di Gruppi misti (A+B) il
requisito è personalizzato (A = 120 gg. – B =
260 gg).
5 Requisito personalizzato. Per i soli lavoratori
inquadrati nel Gruppo A: in rapporto ai 120 ctb
annui fino al 30.06.2021 ed i 90 ctb annui dal
01.07.2021.
Ferma restando la prevalenza di contribuzione
nel Gruppo A, la contribuzione
complessivamente versata/accreditata deve
riferirsi per almeno i 2/3 ad effettive
prestazioni lavorative svolte nel campo dello
spettacolo. Il restante 1/3 della contribuzione
versata/accreditata potrà riferirsi invece alla
contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio,
da riscatto non correlata ad attività lavorativa
riconducibile al settore dello spettacolo,
accreditata al Fondo ed alla contribuzione delle
gestioni previdenziali AGO-FPLD ed autonoma
CD/CM in applicazione di specifiche disposizioni
di legge.
PENSIONE ANTICIPATA
(Lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995)
Lavoratori appartenenti ai Gruppi: Cantanti, artisti lirici, orchestrali - Attori, conduttori, direttori d’orchestra,
figurazione e moda – Operatori, maestranze, registi, produttori, tecnici, bandisti, etc. con prevalenza di contributi
nel Gruppo A.
Anzianità contributiva Anzianità contributiva
Periodo di riferimento Finestra mobile
uomini donne
Dal 01/01/2016 al 31/12/2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi No
Dal 01/01/2019 al 30/06/2021 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 3 mesi
Dal 01/07/2021 al 31/12/2026 42 anni e 10 mesi1 41 anni e 10 mesi1 3 mesi
Dal 01/01/2027 al 31/12/2028 42 anni e 10 mesi1-2 41 anni e 10 mesi1-2 3 mesi
N.B. La contribuzione utile al perfezionamento dei requisiti fino al 30.06.2021, per le prestazioni aventi decorrenza 1° luglio 2021,
deve riferirsi ad attività lavorativa svolta complessivamente nel campo dello spettacolo.
1 Requisito contributivo personalizzato in ragione di 90 ctb giornalieri annui dal 1° luglio 2021 per le prestazioni con decorrenza
dal 1° agosto 2021. Ferma restando la prevalenza di contribuzione nel Gruppo A, la contribuzione complessivamente
versata/accreditata deve riferirsi per almeno i 2/3 ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo. Il restante
1/3 della contribuzione versata/accreditata potrà riferirsi invece alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio, da riscatto non
correlata ad attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, accreditata al Fondo ed alla contribuzione delle gestioni
previdenziali AGO-FPLD ed autonoma CD/CM in applicazione di specifiche disposizioni di legge.
2 Requisito da adeguare agli eventuali incrementi della speranza di vita.
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ – PENSIONE DI INABILITA’
(Lavoratori iscritti al FPLS ante e post 31.12.1995 – Gruppo A)
REQUISITI FINO AL 30/06/2021
REQUISITI SOGGETTIVI REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
• 5 anni di assicurazione
Riconoscimento dello stato di invalidità o di inabilità secondo • 600 ctb giornalieri per effettive prestazioni lavorative svolte
quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 della legge n. 222/1984. nel campo dello spettacolo dei quali 360 ctb antecedenti la
decorrenza della prestazione.
REQUISITI DAL 01/07/2021
REQUISITI SOGGETTIVI REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
• 5 anni di assicurazione
• a regime 450 ctb giornalieri dei quali 300 ctb per effettive
Riconoscimento dello stato di invalidità o di inabilità secondo Prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo e
quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 della legge n. 222/1984. 270 ctb giornalieri antecedenti la decorrenza della pensione
dei quali 180 ctb per effettive prestazioni lavorative svolte
nel campo dello spettacolo.
PENSIONE DI INVALIDITA’ SPECIFICA
(Lavoratori iscritti al FPLS ante e post 31.12.1995)
REQUISITI FINO AL 30/06/2021
Per le sole categorie di lavoratori iscritti al FPLS come individuate dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 182/1997:
• attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
• attori generici, cinematografici, attori;
• direttori d’orchestra e sostituti;
• figuranti e indossatori;
• artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;
• ballerini e tersicorei.
REQUISITI SOGGETTIVI REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
• Riconoscimento dello stato di invalidità in modo • 5 anni di assicurazione
permanente
ed assoluto nell’esercizio dell’attività lavorativa abituale e • 600 ctb giornalieri per effettive prestazioni lavorative svolte
prevalente; nella specifica qualifica abituale e prevalente dei quali
• almeno 30 anni di età anagrafica. almeno 120 ctb nel triennio precedente la data di
presentazione della domanda di pensione.
REQUISITI DAL 01/07/2021
Per le sole categorie di lavoratori iscritti al FPLS come individuate dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 182/1997:
• attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
• attori generici, cinematografici, attori;
• direttori d’orchestra e sostituti;
• figuranti e indossatori;
• artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;
• ballerini e tersicorei.
REQUISITI SOGGETTIVI REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
• Riconoscimento dello stato di invalidità in modo • 5 anni di assicurazione
permanente
ed assoluto nell’esercizio dell’attività lavorativa abituale e • a regime 450 ctb giornalieri per effettive prestazioni
prevalente; lavorative svolte nella specifica qualifica abituale e
• almeno 30 anni di età anagrafica. prevalente dei quali almeno 90 ctb nel triennio precedente
la data di presentazione della domanda di pensione.
ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITA’ – PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITA’
(Lavoratori iscritti al FPLS ante e post 31.12.1995 – categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 del DCLPS
708/1947)
REQUISITI ANTE E POST IL 30/06/2021
REQUISITI SOGGETTIVI REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
Riconoscimento dello stato di invalidità o di inabilità secondo
quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 della legge n. 222/1984
fermo restando che lo stato di invalidità o di inabilità deve Almeno 1 contributo giornaliero effettivamente versato.
dipendere da causa di servizio per l’attività lavorativa
prestata.
PENSIONE AI SUPERSTITI
L’articolo 1, comma 41, della legge deLL’8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche, ha disposto l’estensione
della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime
dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime.
Con riferimento ai superstiti di assicurati o pensionati iscritti presso il FPLS, si fa rinvio alle linee guida e istruzioni
operative fornite con circolare n. 185 del 2015 fermo restando i nuovi requisiti contributivi stabiliti a partire dal 1°
luglio 2021 per i lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 182/1997, per le
prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021 dall’art. 66, comma 17, e lettera c) del D.L. n. 73/2021 convertito
dalla Legge n. 106/2021.
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