Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Decreto interministeriale 30 luglio 2021
Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Decreto interministeriale 30 luglio 2021
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 03/11/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 164
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del
trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di
malattia per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Decreto
interministeriale 30 luglio 2021
SOMMARIO: A seguito della pubblicazione del decreto interministeriale 30 luglio 2021,
adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, che provvede a
quantificare i maggiori oneri sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e a
stabilire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie, con la
presente circolare si forniscono le istruzioni operative per il recupero delle
somme spettanti con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
INDICE
1. Generalità
2. Modalità operative. Adempimenti a carico delle Strutture territoriali
3. Istruzioni contabili
1. Generalità
L'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha
abrogato, con effetti dal 1° gennaio 2005, l’allegato B del regio decreto 8 gennaio 1931, n.
148, che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e
aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori si applica il trattamento previdenziale di
malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del
settore industria.
La norma citata dispone, inoltre, che eventuali trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati
dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione
collettiva di categoria.
L’articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce che i
maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle
organizzazioni sindacali di categoria, in attuazione del richiamato articolo 1, comma 148, della
legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al
rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
In particolare, sulla base del combinato disposto dell’articolo 1, comma 273, secondo periodo,
della legge n. 266/2005 e dell’articolo 4, comma 4, del decreto interministeriale 6 agosto
2007, n. 14666, la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di
pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse
finanziarie da destinare a copertura di tali oneri devono essere stabiliti mediante un apposito
decreto, avente a riferimento l’annualità di competenza, del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili.
Inoltre, con l’articolo 200, comma 5-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato disposto che: “Per gli anni di competenza
dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n.58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,
n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla
data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il predetto provvedimento autorizza, altresì, il trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibili all’INPS delle risorse complessive - a valere su apposita evidenza
contabile nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali - affinché le medesime possano essere erogate alle aziende aventi titolo.
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l’ammontare del maggiore onere derivante dagli accordi
nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato
quantificato dal decreto interministeriale 30 luglio 2021 (Allegato n. 1). Detto decreto, come
disposto dall’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di pubblicità legale, è
stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Al fine di completare l’opera di massima divulgazione, la Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.
226 del 21 settembre 2021 ha dato avviso dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento sul
sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella sezione “Pubblicità Legale”.
L’erogazione degli importi spettanti alle aziende aventi titolo viene effettuata, pertanto,
dall’Istituto secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto
medesimo, del quale costituisce parte integrante.
2. Modalità operative. Adempimenti a carico delle Strutture territoriali
Le aziende di trasporto interessate dal sopra indicato decreto, al fine di effettuare il recupero
degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative agli anni
2015, 2016, 2017 e 2018, dovranno avvalersi del previsto codice causale “L215”, da
valorizzare nell’elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>,
del flusso Uniemens.
In ragione dell’interessamento di più annualità oggetto di rimborso, le operazioni di conguaglio
potranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una o più denunce
contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare.
Propedeutica alle operazioni di conguaglio è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione
(C.A.) “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme
anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.
Il citato decreto all’articolo 3, comma 2, dispone che l’erogazione è subordinata alla verifica del
requisito di regolarità in capo alle aziende interessate. Tale requisito è attestato dal possesso
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Pertanto, le Strutture territorialmente competenti a gestire le posizioni delle aziende
destinatarie del beneficio al fine dell’attribuzione del previsto C.A. “4H”, dovranno attivare la
verifica di regolarità contributiva accedendo alla procedura “Durc on Line” tramite le utenze già
attribuite in base alla comunicazione di posta elettronica istituzionale n. 40442 del 14 agosto
2015.
Nel caso in cui la verifica di regolarità abbia avuto esito negativo, ai sensi del comma 8-bis
dell’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, trova applicazione la previsione di cui al comma 3 del medesimo
articolo 31, che stabilisce che dalla somma dovuta sia trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza evidenziata nel DURC al fine della copertura dell’irregolarità attestata.
Si ricorda, inoltre, che il diritto al rimborso oggetto della presente circolare può sussistere
anche in capo ad aziende che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al
messaggio n. 2616/2021, ossia che sono tenute ad adempiere agli obblighi contributivi
conseguenti all’applicazione dell’articolo 48, comma 7, lettera e), del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. Istruzioni contabili
Con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 30 luglio 2021, oggetto
della presente circolare, si confermano le istruzioni contabili contenute nella circolare n. 22 del
22febbraio 2008 e nella circolare n. 55 del 8 aprile 2009, alle quali si fa rinvio, che
attribuiscono l’onere per il contributo alle aziende del settore del trasporto pubblico locale a
copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia, alla Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità GAZ - conto GAZ32106.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, che, all’art. 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo
relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di € 337.500.000 per l’anno 2004 e di €
214.300.000 annui a decorrere dall’anno 2005;
VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l’articolo 1, comma 148, che, nell’ambito
del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l’abrogazione, con decorrenza dal 1°
gennaio 2005, dell’allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e la conseguente applicazione,
per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell’ambito di applicazione del citato
regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità ed
i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti
aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall’INPS, ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria;
VISTO il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n. 58, che, all’art. 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del
contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di €
260.000.000 annui a decorrere dall’anno 2005;
VISTO l’articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che dispone
che “le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47 e al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura
degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni
sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;
VISTO il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dei trasporti, con cui, in attuazione dell’art. 1 del citato comma 273 della
legge n. 266 del 2005, sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le
modalità di riparto delle somme per l’anno di competenza 2005;
VISTO l’art. 4 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2007, che prevede che per gli anni di
competenza successivi al 2005, la misura delle somme da erogare è determinata a consuntivo, sulla
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili
base delle somme residuate sul capitolo del Ministero dei trasporti destinate a tale scopo e degli
oneri sostenuti dalle aziende aventi titolo, le quali, ai sensi del successivo comma 3, a decorrere
dall’anno di competenza 2007 provvedono alla comunicazione degli stessi entro il 31 marzo
dell’anno successivo con le modalità indicate con apposito avviso sul sito internet del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
TENUTO CONTO degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle
organizzazioni sindacali con cui sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al
personale dipendente a decorrere dall’anno 2005;
VISTO l’art. 200, comma 5-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19” che dispone “Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli
importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis
dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla
data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
VISTI i comunicati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 gennaio 2016, del 3 marzo
2017, del 5 marzo 2018 e del 1 marzo 2019, pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, con cui,
per gli anni di competenza 2015, 2016, 2017 e 2018 sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende
del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione degli oneri derivanti dagli accordi
nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in
attuazione del citato articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTA la nota prot. n. 14295 del 19 novembre 2019 con la quale il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le valutazioni di
competenza, gli elenchi delle istanze presentate dalle aziende richiedenti il rimborso degli oneri
aggiuntivi sostenuti per l’indennità di malattia fruite dai lavoratori addetti ai servizi di pubblico
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili
trasporto, quantificando l’onere rispettivamente di € 50.761.523,51 per 344 aziende nel 2015, di €
55.992.960,60 per 347 aziende nel 2016, di € 51.033.413,51 per 335 aziende nel 2017 e di €
50.357.747,89 per 336 aziende nel 2018;
VISTA la nota prot. n. 10379 del 15 settembre 2020 con la quale il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ha sollecitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a fornire riscontro alla
nota prot. n. 14295 del 19 novembre 2019, comunicando sia l’esito delle verifiche svolte con
riferimento ai dati presenti nella piattaforma informatica dedicata dell’Osservatorio nazionale sulle
politiche di sviluppo del trasporto pubblico locale - mediante l’esatta individuazione delle aziende
beneficiarie dell’intervento previsto dall’art. 1, comma 273, legge n. 266/2005 - sia il dato
concernente le risorse che residuano dall’applicazione delle leggi n. 47/2004 e n. 58/2005 per la
copertura dell'onere complessivo relativo alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018;
VISTA la nota prot. n 8381 del 26 novembre 2020 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a conclusione delle relative istruttorie e delle conseguenti stime delle disponibilità dei
fondi stanziati per il pagamento dei contributi previsti dalla legge n. 47/2004 e dalla legge n.
58/2005, ha informato di poter destinare risorse per € 50.761.523,51 per l’annualità 2015, €
55.992.960,60 per l’annualità 2016, € 51.033.413,51 per l’annualità 2017 e € 50.357.747,89 per
l’annualità 2018 a favore delle richieste di rimborso degli oneri aggiuntivi di indennità di malattia
per i lavoratori addetti ai servizi di pubblico trasporto;
RILEVATO che, con la predetta nota prot. n. 8381 del 26 novembre 2020, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha comunicato altresì che l’Osservatorio nazionale sulle politiche di
sviluppo del trasporto pubblico locale ha acquisito le certificazioni delle aziende che hanno svolto
attività di TPL rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e che rimangono aziende per le
quali si era ancora in attesa di ricevere la certificazione;
VISTA la nota prot. n. 2665 del 1 aprile 2021 con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili ha comunicato l’elenco delle aziende da escludere dal rimborso degli oneri di malattia e
pertanto le aziende classificate aventi titolo al beneficio risultano essere n. 334 per un importo pari
a € 50.639.091,01 nel 2015, n. 341 per un importo pari a € 56.307.419,94 nel 2016, n. 329 per un
importo pari a € 50.861.182,21 nel 2017 e n. 330 per un importo pari a € 50.339.735,82 nel 2018;
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili
VISTA la nota prot. n. 4257 del 13 aprile 2021 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la richiesta di parere
su uno schema provvisorio di decreto, ai sensi del disposto di cui all’articolo 4 del decreto
interministeriale del 6 agosto 2007, relativo al rimborso degli oneri per malattia come risultanti
all’esito degli approfondimenti istruttori svolti dallo stesso Ministero;
VISTA la nota prot. n. 5075 del 25 giugno 2021 con cui il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili ha confermato la disponibilità delle somme residue per gli importi individuati
per ciascun anno di competenza, in conformità alle specifiche già evidenziate con la nota prot. n.
8381 del 26 novembre 2020 ed ha espresso parere favorevole allo schema provvisorio di decreto
interministeriale;
RITENUTO di autorizzare l’INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa,
al versamento delle somme residue attraverso un’evidenza contabile nell’ambito della gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in considerazione della qualità
di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;
DECRETA
Articolo 1
Le somme, come quantificate nelle premesse, sono ripartite, ai sensi dell’articolo 1, comma 273,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.
Articolo 2
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante i predetti
comunicati del 29 gennaio 2016, del 3 marzo 2017, del 5 marzo 2018 e del 1 marzo 2019, assegna
alle aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell’articolo 1, comma 273, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, con riferimento agli anni di competenza 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo
i prospetti allegati al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili
Articolo 3
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede a trasferire all’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale (INPS) le risorse complessive di cui ai prospetti allegati, a valere su
apposita evidenza contabile nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali.
2. L’INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie, tramite procedura automatizzata,
nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Tale
erogazione è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell’eventuale
conguaglio.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.
L’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia provvederà alla riproduzione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un apposito avviso con cui dare notizia dell’avvenuta
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.
Roma, 30 luglio 2021
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili
F.TO F.TO
Andrea Orlando Enrico Giovannini
RICHIESTA DI RIMBORSO INDENNITA' DI MALATTIA ADDETTI T.P.L. ANNO 2015
art. 1, comma 273, Legge 23.12.2005 n. 266
PERCENTUALE
NUMERO
REGIONE ONERE DI RIMBORSO
AZIENDE
RIPARTIZIONE
1 ABRUZZO 7 966.009,86
2 BASILICATA 9 104.758,74
3 CALABRIA 20 1.127.362,45
4 CAMPANIA 27 6.085.920,16
5 EMILIA ROMAGNA 36 3.207.255,87
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 6 1.245.945,45
7 LAZIO 30 8.917.406,96
8 LIGURIA 7 2.227.510,51
9 LOMBARDIA 52 8.754.802,22
10 MARCHE 22 681.151,52
11 MOLISE 4 107.939,36
12 PIEMONTE 36 4.443.729,83
13 PUGLIA 17 2.520.067,02
14 SICILIA 23 3.024.932,06
15 TOSCANA 17 3.088.764,49
16 UMBRIA 4 622.645,96
17 VENETO 17 3.512.888,55
TOTALE AZIENDE 334 50.639.091,01
TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2015
TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2015 50.639.091,01
STANZIAMENTO TOTALE 50.639.091,01
RICHIESTA DI RIMBORSO INDENNITA' DI MALATTIA ADDETTI T.P.L. ANNO 2016
art. 1, comma 273, Legge 23.12.2005 n. 266
PERCENTUALE
NUMERO
REGIONE ONERE DI RIMBORSO
AZIENDE
RIPARTIZIONE
1 ABRUZZO 7 878.763,98
2 BASILICATA 10 154.016,30
3 CALABRIA 19 1.340.008,52
4 CAMPANIA 21 5.716.641,08
5 EMILIA ROMAGNA 41 3.339.603,57
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 6 1.201.928,80
7 LAZIO 35 12.425.155,44
8 LIGURIA 7 2.373.263,41
9 LOMBARDIA 52 9.287.103,87
10 MARCHE 21 605.910,34
11 MOLISE 5 99.430,32
12 PIEMONTE 34 4.948.943,72
13 PUGLIA 20 3.378.035,43
14 SICILIA 26 3.101.518,05
15 TOSCANA 18 3.183.109,42
16 UMBRIA 4 606.109,41
17 VENETO 15 3.667.878,28
TOTALI 341 56.307.419,94
TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2016
TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2016 56.307.419,94
STANZIAMENTO TOTALE 56.307.419,94
RICHIESTA DI RIMBORSO INDENNITA' DI MALATTIA ADDETTI T.P.L. ANNO 2017
art. 1, comma 273, Legge 23.12.2005 n. 266
PERCENTUALE
NUMERO
REGIONE ONERE DI RIMBORSO
AZIENDE
RIPARTIZIONE
1 ABRUZZO 9 828.591,70
2 BASILICATA 11 120.151,26
3 CALABRIA 17 1.323.808,23
4 CAMPANIA 23 5.508.045,86
5 EMILIA ROMAGNA 38 3.234.034,67
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 6 1.352.907,83
7 LAZIO 29 8.111.301,67
8 LIGURIA 7 2.500.863,66
9 LOMBARDIA 48 9.000.332,89
10 MARCHE 22 623.487,97
11 MOLISE 5 86.134,47
12 PIEMONTE 33 4.709.548,84
13 PUGLIA 19 3.199.958,98
14 SICILIA 28 2.981.227,82
15 TOSCANA 16 3.037.931,11
16 UMBRIA 3 603.017,62
17 VENETO 15 3.639.837,63
TOTALI 329 50.861.182,21
TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2017
TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2017 50.861.182,21
STANZIAMENTO TOTALE 50.861.182,21
RICHIESTA DI RIMBORSO INDENNITA' DI MALATTIA ADDETTI T.P.L. ANNO 2018
art. 1, comma 273, Legge 23.12.2005 n. 266
PERCENTUALE
NUMERO
REGIONE ONERE DI RIMBORSO
AZIENDE
RIPARTIZIONE
1 ABRUZZO 10 938.757,43
2 BASILICATA 10 199.198,20
3 CALABRIA 17 1.414.142,81
4 CAMPANIA 25 5.204.817,16
5 EMILIA ROMAGNA 47 3.147.502,42
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 6 1.156.588,31
7 LAZIO 25 8.436.805,00
8 LIGURIA 7 2.613.968,81
9 LOMBARDIA 50 8.599.876,72
10 MARCHE 22 644.982,94
11 MOLISE 5 88.186,91
12 PIEMONTE 33 4.717.730,87
13 PUGLIA 20 3.034.218,16
14 SICILIA 21 2.948.725,63
15 TOSCANA 17 2.866.518,81
16 UMBRIA 3 713.347,26
17 VENETO 12 3.614.368,38
TOTALI 330 50.339.735,82
TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2018
TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2018 50.339.735,82
STANZIAMENTO TOTALE 50.339.735,82
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 164/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.