Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 17/2020
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici
Riferimento normativo
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 06/02/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 17
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori
domestici
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per
l’anno 2020 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
INDICE
1. Premessa
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
1. Premessa
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,5%, la variazione percentuale verificatasi
nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio
2018 - dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019.
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i
contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361
e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato
nella circolare n. 19/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per
l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF
che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e ss.mm.ii., pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione
convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori
assenti.
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2020
1. A. Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012 e
ss.mm.ii.
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO
ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo Senza quota
quota CUAF CUAF (1)
fino a € 8,10 € 7,17 € 1,43 (0,36) € 1,44 (0,36)
(2) (2)
oltre € 8,10
fino a € 9,86 € 8,10
€ 1,62 (0,41) € 1,63 (0,41)
(2) (2)
oltre € 9,86 € 9,86
€ 1,97 (0,49) € 1,98 (0,49)
(2) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 5,22 € 1,04 (0,26) € 1,05 (0,26)
(2) (2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto
fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di
accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai
sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
2. B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della
L. n. 92/2012 e ss.mm.ii., da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota
CUAF CUAF (1)
fino a € 8,10 € 7,17 € 1,53 (0,36) (2) € 1,54 (0,36)
(2)
oltre € 8,10
fino a € 9,86 € 8,10
€ 1,73 (0,41) (2)
€ 1,74 (0,41)
(2)
oltre € 9,86 € 9,86
€ 2,11 (0,49) (2)
€ 2,12 (0,49)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 5,22 € 1,12 (0,26) (2) € 1,12 (0,26)
(2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto
fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di
accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai
sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
A. Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012 e
ss.mm.ii.
GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON LAVORATORI DOMESTICI SENZA
CUAF CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
FPLD 17,4275% 0,872793 17,4275% 0,867579
ASpI 1,0300% 0,051584 1,1500% 0,057250
CUAF 0% 0
MATERNITA’ 0% 0 0% 0
INAIL 1,31% 0,065607 1,31% 0,065215
Fondo garanzia
tratt.
fine rapporto 0,20% 0,010016 0,2000% 0,009956
TOTALE
19,9675% 1 20,0875% 1
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. n.
92/2012 e ss.mm.ii., da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON LAVORATORI DOMESTICI SENZA
CUAF CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
FPLD 17,4275% 0,815608 17,4275% 0,811053
ASpI 1,0300% 0,048204 1,1500% 0,053519
CUAF 0% 0
MATERNITA’ 0% 0 0% 0
INAIL 1,31% 0,061308 1,31% 0,060966
Contributo
addizionale 1,40% 0,065520 1,40% 0,065154
Fondo garanzia
tratt. 0,20% 0,009360 0,20% 0,009308
fine rapporto
TOTALE 21,3675% 1 21,4875% 1
Normativa di riferimento
(1) L’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e ss.mm.ii., ha istituito l’Assicurazione
Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12,
comma 6 (1,30%) e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(2) L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e ss.mm.ii., ha previsto che ai
rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale,
a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.
(3) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 26 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria
2007), dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del
lavoratore.
(4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006), commi 361 e 362,
dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per
il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione di cui all’articolo 24 della
legge 09 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi:
CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(5) L’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388(legge finanziaria 2001), riconosce ai
datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo
CUAF pari a 0,8% (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8%) oppure pari a
0,4%a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di
maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8%).
(6) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),dispone, dal 1°
luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di
maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20%. Tale riduzione resta confermata
dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001 n.448(legge finanziaria 2002).
(7) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286(Testo
Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello
0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(8) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere
dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
(9) In base al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione
dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N.
del 10,60% non sono più riscossi.
(10) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30,
l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce
un incremento dello 0,50% ogni due anni con iniziodal 1° gennaio 1997, andando a regime dal
1° gennaio 2011.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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