Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 17/2021
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2021
Riferimento normativo
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2021
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 09/02/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 17
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2021
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli
artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2021.
INDICE
1. 1. Premessa
2. 2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
3. 3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
4. 4. Massimale imponibile di reddito annuo
5. 5. Contribuzione a saldo
6. 6. Imprese con collaboratori
7. 7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
8. 8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni
9. 9. Termini e modalità di versamento
1. Premessa
L’articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto
che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di
computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni
autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni
autonome dell’INPS.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani e commercianti, per l’anno 2021, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i
titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla misura del 22,35% per i collaboratori di
età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di
una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2021, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e
dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le
gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo
1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo
all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio
1998, nonché nel messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere
sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’articolo 1, comma 490, lett.
b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l’articolo 1,
comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo
una misura strutturale, quindi è stabilizzata l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09%
destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli
iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del - 0,3%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei
prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2019-dicembre 2019 e il
periodo gennaio 2020-dicembre 2020.
Conseguentemente, per l'anno 2021, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del
calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €
15.953,00.
Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il
calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio
2021 (€ 48,98) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'articolo 6
della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 24% 24,09%
anni
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 22,35% 22,44%
La riduzione contributiva al 22,35 % (artigiani) e 22,44% (commercianti) è applicabile fino a tutto il
mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ € 3.836,16 (3.828,72 IVS € 3.850,52 (3.843,08 IVS
coadiutori di età superiore ai 21 anni + 7,44 maternità) + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai € 3.572,94 (3.565,50 IVS € 3.587,29 (3.579,85 IVS
21 anni + 7,44 maternità) + 7,44 maternità)
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ € 319,68 (319,06 IVS + € 320,88 (320,26 IVS +
coadiutori di età superiore ai 21 anni 0,62 maternità) 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai € 297,75 (297,13 IVS + € 298,94 (298,32 IVS +
21 anni 0,62 maternità) 0,62 maternità)
Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito
attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (cfr. la circolare n. 102 del 12
gennaio 2003) prodotti nel 2021 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.953,00 annui in
base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il
corrente anno, all’importo di € 47.379,00.
Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto
percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di Artigiani Commercianti
reddito
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età fino a € 24% 24,09%
superiore ai 21 anni 47.379,00
superiore a € 25% 25,09%
47.379,00
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a € 22,35% 22,44%
47.379,00
superiore a € 23,35% 23,44%
47.379,00
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul
minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2, deve essere considerato come acconto delle
somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2021 (si veda in proposito il seguente
paragrafo 5).
4. Massimale imponibile di reddito annuo
L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito
d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima
di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori
dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2021 pari a € 47.379,00, viene presa in
considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo
pari ai due terzi del limite stesso.
Per l'anno 2021, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è
pari a € 78.965,00 (€ 47.379,00 + € 31.586,00).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto
operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.
Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla
gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva
a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi
di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il
massimale annuo è pari, per il 2021, a € 103.055,00: tale massimale non è frazionabile in ragione
mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e €19.267,46 € 19.338,53
coadiuvanti/coadiutori di (47.379,00*24%+31.586,00*25%) (47.379,00*24,09%
età superiore ai 21 anni +31.586,00*25,09)
€17.964,54 €18.035,61(47.379,00*22,44%
Coadiuvanti/coadiutori di (47.379,00*22,35%+31.586,00*23,35%) +31.586,00 *23,44%)
età non superiore ai 21
anni
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza
gennaio 1996 o successiva
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e €25.289,96 € 25.382,71
coadiuvanti/coadiutori di età (47.379,00*24%+55.676,00*25%) (47.379,00*24,09%
superiore ai 21 anni +55.676,00*25,09%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non €23.589,55 € 23.682,30
superiore ai 21 anni (47.379,00*22,35%+55.676,00*23,35%) (47.379,00*22,44%
+55.676,00*23,44%)
5. Contribuzione a saldo
Ai sensi della legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
a. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello
derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
b. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi,
per i contributi dell'anno 2021, ai redditi 2021, da denunciare al fisco nel 2022).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio
versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati
nel 2021, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle
imposte sui redditi delle persone fisiche.
A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, come precisato ogni anno
dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 79/2020), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini
IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola
maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.
Si ribadisce, confermando l’orientamento sinora seguito dall’Istituto ed avallato dal Coordinamento
Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione
mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a
carico del contribuente.
Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in
materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
6. Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il
minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della
quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis c.c.; art. 5, comma 4, del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917);
b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni
caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale
dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto
della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5, della legge n. 233/1990).
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla
Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (cfr. la
circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei
contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione,
dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni
L’articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha
modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato.
Non è stata peraltro apportata alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato che risulta
vigente anche per il 2021, con la medesima portata già illustrata con le precedenti circolari n.
29/2015, n. 35/2016, n. 22/2017, n. 27/2018, n. 25/2019 e n. 28/2020, alle quali si rinvia per i
contenuti di dettaglio.
Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata
dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2021 ai
soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020 che, ove permangano i
requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2021, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2020 una nuova attività d’impresa per la quale intendono
beneficiare nel 2021 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine
perentorio del 28 febbraio 2021.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al
regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione
del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva
predisposizione della tariffazione annuale.
9. Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che
seguono:
17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022, per il versamento
delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in
riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo
2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.
Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi
utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere
facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel
“Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”, “Dati del mod. F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF il modello da
utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai messaggi n. 5769/2012 e n. 11762/2013.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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