Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73. Indennità in favore dei lavoratori portuali operanti nella Regione Sardegna. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73. Indennità in favore dei lavoratori portuali operanti nella Regione Sardegna. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 12/11/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 171
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del
decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73. Indennità in favore dei
lavoratori portuali operanti nella Regione Sardegna. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra l’indennità introdotta dall’articolo 40-
quater del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in favore dei lavoratori
portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti della Regione
Sardegna che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di
integrazione salariale nell'anno 2020 e si forniscono le istruzioni operative
per richiedere la predetta misura di sostegno.
INDICE
1. Premessa
2. Contenuto, beneficiari e caratteristiche dell’indennità
3. Modalità di richiesta della prestazione
4. Istruzioni contabili
1. Premessa
In sede di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali” (di seguito, anche decreto Sostegni-bis), la legge 23 luglio 2021, n. 106, ha
introdotto l’articolo 40-quater che contiene una specifica disposizione in favore di determinati
lavoratori occupati nel settore marittimo operanti nella Regione Sardegna.
In particolare, la disposizione, che si colloca nell’ambito del complesso degli interventi
emergenziali in favore di imprese e lavoratori del settore marittimo, prevede, fino al 31
dicembre 2021, il riconoscimento a domanda - in alternativa alla Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) - di un’indennità di importo pari a un
ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria in favore
dei lavoratori, operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella Regione Sardegna, che hanno
cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020.
Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
si illustra la disposizione di cui al citato articolo 40-quater del decreto Sostegni-bis e si
forniscono le indicazioni operative per l’accesso all’indennità in argomento.
2. Contenuto, beneficiari e caratteristiche dell’indennità
L’articolo 40-quater del decreto Sostegni-bis ha introdotto, all'articolo 9-bis del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il
comma 2-bis, che riconosce – a domanda degli interessati – la concessione dell’ indennità di
cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il periodo dal 25 luglio 2021
(data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021) al 31 dicembre 2021.
Possono richiedere la predetta indennità i lavoratori che hanno cessato di percepire il
trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, già dipendenti delle imprese
di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti della Regione
Sardegna in cui almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o
sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e si sia realizzata una sensibile
diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della
legge n. 69/2021, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle
imprese portuali.
L’indennità – che può essere concessa nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 -
è alternativa alla fruizione della NASpI.
Al riguardo si precisa che il regime di alternatività previsto dalla menzionata legge deve
intendersi nel senso che l’indennità introdotta dall’articolo 40-quater del decreto-legge n.
73/2021 sostituisce – fino al 31 dicembre 2021 – l’indennità di disoccupazione NASpI. Ne
consegue che quest’ultima potrà continuare ad essere percepita dai lavoratori che hanno
richiesto l’indennità disciplinata nella presente circolare solamente se, in relazione a quanto
disposto dall’articolo 5 del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, e successive modificazioni, risulti ancora
spettante per periodi successivi al 31 dicembre 2021. Gli interessati, quindi, per il solo periodo
di operatività della norma (25 luglio 2021 - 31 dicembre 2021), potranno optare per l’indennità
in oggetto, con le modalità riportate al seguente paragrafo 3.
Per quanto concerne la modalità di calcolo della misura dell’indennità NASpI si fa rinvio alla
circolare n. 94/2015, nonché alla circolare n. 7/2021, recante gli importi massimi della
prestazione di disoccupazione NASpI per l’anno 2021.
L’indennità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 92/2012, spetta per ogni giornata di
mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le
giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
L’indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale
straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, ed è riconosciuta
per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese,
incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilità.
In caso di svolgimento di attività lavorativa subordinata/parasubordinata o autonoma in corso
di percezione dell’indennità di cui al richiamato articolo 3, comma 2, dovrà essere comunicato
il reddito presunto ai fini della verifica della conservazione dello stato di disoccupazione.
Pertanto, l’indennità in questione potrà essere erogata solo se il reddito derivante dall’attività
lavorativa svolta non è superiore all’importo di € 8.145 per il lavoro
subordinato/parasubordinato e all’importo di € 4.800 per il lavoro autonomo; nel caso in cui il
reddito connesso all’attività lavorativa sia superiore alle predette soglie si decade dal diritto
all’indennità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 92/2012.
I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.
3. Modalità di richiesta della prestazione
La richiesta di opzione per l’indennità oggetto della presente circolare dovrà essere presentata
dall’interessato tramite PEC da inviare entro il 31 dicembre 2021 al seguente indirizzo:
direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it. Nell’invio si dovrà indicare nell’oggetto
“Opzione Indennità ex art. 9-bis, comma 2-bis, DL 41/2021 lavoratori portuali Regione
Sardegna”, e utilizzare il fac-simile allegato (Allegato n. 1), debitamente compilato in ogni sua
parte, avendo cura di allegare la copia di un proprio documento d’identità in corso di validità.
4. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dell’indennità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n.
92/2012, estesa per effetto della norma contenuta nell’articolo 40-quater del decreto-legge n.
73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ai lavoratori già dipendenti
dalle imprese operanti in alcuni porti ubicati nella Regione Sardegna, che hanno cessato di
percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020, si istituisce
nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali
– evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) il seguente
conto:
GAU30226 - Indennità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 92/2012, alternativa alla
Naspi, erogata a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei porti ubicati nella
regione Sardegna – articolo 40 quater, della legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati, saranno
imputati al conto di nuova istituzione GAU10226.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla
contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata,
in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione
“3270” - Somme non riscosse dai beneficiari -Indennità lavoratori portuali Sardegna -art.40
Quater Legge n. 106/21 - GAU.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si
istituisce il seguente conto:
GAU24126 - per il recupero e il rentroito dell’indennità corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle
imprese operanti nei porti ubicati nella regione Sardegna – articolo 40 quater, della legge 23
luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Al conto GAU24126 è abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti”, il codice
bilancio di nuova istituzione “1206” - Recupero indebiti relativi all'indennità lavoratori portuali
Sardegna - art. 40 Quater, Legge n. 106/2021 - GAU.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30226
Denominazione completa Indennità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n.
92/2012, alternativa alla Naspi, erogata a favore dei
lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei porti
ubicati nella Regione Sardegna – articolo 40 quater,
della legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Denominazione abbreviata IND.AZ.MARITT.REGIONE SARDEGNA ART40Q.L.106/21.
Validità e movimentabilità 10/21-P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU10226
Denominazione completa Debito verso i beneficiari dell’indennità di cui all’articolo
3, comma 2, della legge n. 92/2012, alternativa alla
Naspi, erogata a favore dei lavoratori dipendenti dalle
imprese operanti nei porti ubicati nella Regione
Sardegna – articolo 40 quater, della legge 23 luglio
2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73
Denominazione abbreviata DEB.V/BENEF.IND.AZ.MARITT.SARDEGNA ART40Q.L.106/21
Validità e movimentabilità 10/21-P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU24126
Denominazione completa Entrate varie - recuperi e reintroiti dell’indennità
corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese operanti
nei porti ubicati nella Regione Sardegna – articolo 40
quater, della legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Denominazione abbreviata E.V.REC.REINTR.IND.AZ.SARDEGNA.ART.40Q.L.106/21.
Validità e movimentabilità 10/21-P10
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