Articolo 34, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Effetti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19
Articolo 34, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Effetti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 15/11/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 172
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 34, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Effetti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti ai pensionati
per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dal decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, in materia di personale sanitario in quiescenza a seguito di
conferimento di incarichi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19.
INDICE
1. Premessa
2. Effetti sui trattamenti pensionistici relativi alla facoltà di opzione a seguito degli incarichi di
cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
29/2021, come innovato dall’articolo 34, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021
3. Interpretazione autentica prevista dall’articolo 34, comma 9, del decreto-legge n. 73/2021
in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici e redditi da lavoro autonomo per gli
incarichi conferiti ai sensi del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 27/2020
1. Premessa
L’articolo 34, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto
Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha modificato
la disciplina transitoria relativa agli incarichi retribuiti, conferiti dalle aziende sanitarie e socio-
sanitarie al personale sanitario collocato in quiescenza. Il decreto-legge n. 73/2021 è entrato
in vigore il 26 maggio 2021.
In particolare, il comma 8 consente, per gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 3-bis del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 12 marzo
2021, n. 29, la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento pensionistico già in
godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa al suddetto incarico.
Il successivo comma 9 chiarisce il rapporto tra la disciplina di cui al citato comma 3-bis del
decreto-legge n. 2/2021, come modificata dal citato comma 8 dell’articolo 34 del decreto-
legge n. 73/2021, e le norme transitorie di cui all’articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che
concernono il conferimento di incarichi da parte delle Regioni e delle Province autonome a
soggetti già pensionati e che consentono il cumulo tra il trattamento pensionistico e la
remunerazione dell’incarico.
Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si forniscono le istruzioni relative agli effetti pensionistici delle misure
introdotte dai commi 8 e 9 dell’articolo 34 del decreto Sostegni-bis.
2. Effetti sui trattamenti pensionistici relativi alla facoltà di opzione a seguito degli
incarichi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 29/2021, come innovato dall’articolo 34, comma 8, del
decreto-legge n. 73/2021
L’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021 consente, a decorrere dal 13 marzo 2021 (data di
entrata in vigore della legge n. 29/2021, che, in sede di conversione, del decreto-legge n.
2/2021, ha introdotto l’articolo 3-bis) e in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19, alle aziende sanitarie e socio-sanitarie di remunerare gli incarichi al personale
sanitario titolare di pensione di vecchiaia, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza
non successiva al 31 dicembre 2022. Nella precedente formulazione dell’articolo 3-bis era
previsto che all’incaricato venisse sospeso il trattamento pensionistico per le mensilità
retribuite (cfr. la circolare n. 70/2021).
Il comma 8 dell’articolo 34 del decreto-legge n. 73/2021 ha previsto che: ”All'articolo 3-bis,
comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 marzo 2021, n. 29, la parola: «retribuiti» è soppressa e le parole «Conseguentemente non
è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.» sono
sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento
previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico
da conferire»”.
Per effetto di quanto sopra, quindi, il personale sanitario titolare di un trattamento
pensionistico di vecchiaia, che riceve o ha ricevuto un incarico ai sensi dell’articolo 3-bis del
decreto-legge n. 2/2021, deve esercitare la facoltà di opzione tra la pensione di vecchiaia e la
retribuzione relativa a detto incarico.
Pertanto, per le fattispecie in esame, laddove sia stato già conferito un incarico a decorrere dal
13 marzo 2021 i cui effetti hanno comportato la sospensione della pensione di vecchiaia, le
aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute ad integrare la documentazione
precedentemente trasmessa, di cui al paragrafo 2 della circolare n. 70/2021, inviando alle
Strutture Inps territorialmente competenti in base alla residenza del pensionato, attraverso gli
indirizzi di posta elettronica certificata delle medesime, l’integrazione del contratto di lavoro dal
quale risulti la manifestazione di volontà dell’interessato in merito alla scelta tra pensione di
vecchiaia o retribuzione, con l’indicazione della relativa decorrenza, che si ribadisce non può
essere anteriore al 26 maggio 2021.
Nel caso in cui risulti l’opzione per il mantenimento della pensione, detto trattamento viene
ripristinato a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale il pensionato ha percepito
la retribuzione; diversamente, la pensione continua ad essere sospesa per tutta la durata
dell’incarico, salvo diversa comunicazione da parte del datore di lavoro qualora l’incaricato opti
per il trattamento pensionistico in luogo della retribuzione.
Analogamente per gli incarichi conferiti a decorrere dal 26 maggio 2021, le aziende sanitarie e
socio-sanitarie sono tenute a trasmettere, con le modalità di cui sopra, il contratto di lavoro
che riporti la decorrenza e la durata dello stesso, l’opzione effettuata dall’interessato ed
eventualmente i mesi a partire dai quali viene corrisposta la retribuzione, allegando la
dichiarazione sostituiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, sottoscritta dal sanitario incaricato, dalla quale risulti la titolarità di un trattamento
pensionistico diretto di vecchiaia ordinaria o in cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge
24 dicembre 2012, n. 228, erogato a carico dell’Istituto.
Conseguentemente, laddove il sanitario abbia optato per la retribuzione derivante dall’incarico,
questo Istituto provvede a sospendere la pensione di vecchiaia a decorrere dal mese in cui è
stata corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.
Si rammenta che l’eventuale sospensione opera anche in presenza di una pensione di vecchiaia
in cumulo a formazione progressiva (cfr. il paragrafo 1.1 della circolare n. 140/2017), qualora
alla data di conferimento dell’incarico retribuito non risulti ancora liquidato il pro quota a carico
della Cassa professionale, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal relativo
ordinamento.
3. Interpretazione autentica prevista dall’articolo 34, comma 9, del decreto-legge n.
73/2021 in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici e redditi da lavoro
autonomo per gli incarichi conferiti ai sensi del decreto-legge n. 18/2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020
L’articolo 34, comma 9, del decreto Sostegni-bis prevede che: “In considerazione del
contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale,
le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si
applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n.
18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.
L’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (di seguito, anche decreto Cura
Italia), introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 27/2020, consente, a decorrere dal 30
aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo fissato dall’articolo 1, comma 423,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sempre in relazione allo stato di emergenza da Covid-
19, alle Regioni e Provincie autonome di conferire incarichi da lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del
personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in
quiescenza.
La disposizione in esame non prevede alcun divieto al cumulo tra reddito derivante
dall’incarico e pensione ed estende la cumulabilità anche ai titolari del trattamento
pensionistico di cui all’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. quota 100), mentre fanno eccezione i
trattamenti di pensione di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(pensione ai lavoratori c.d. precoci).
Ai fini pensionistici, l’interpretazione autentica operata ai sensi del comma 9 dell’articolo 34 del
decreto Sostegni-bis chiarisce che la particolare disciplina del cumulo tra remunerazione
dell’incarico da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, e
trattamento pensionistico continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, fino a tale data nulla è innovato in materia di cumulabilità tra pensioni e
redditi percepiti per gli incarichi di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto Cura Italia.
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni impartite con le circolari n.
74/2020 e n. 70/2021.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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