Articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Disposizioni in materia di trattamento di sostegno al reddito a favore dei soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Disposizioni in materia di trattamento di sostegno al reddito a favore dei soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 19/11/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 173
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:
Articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Disposizioni
in materia di trattamento di sostegno al reddito a favore dei soci
lavoratori di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei
proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei
pescatori autonomi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
trattamento di sostegno al reddito a favore dei soci lavoratori autonomi di
cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori -
imbarcati sulla nave dai medesimi gestita - e dei pescatori autonomi che
sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione
del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-
19.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Trattamento di sostegno al reddito a favore dei i soci lavoratori autonomi di cooperative
della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori e dei pescatori autonomi
3. Presentazione della domanda per il trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 1,
comma 315, della legge n. 178 del 2020
4. Finanziamento e monitoraggio
5. Incompatibilità tra l’indennità di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020 e
altre prestazioni previdenziali
6. Regime delle compatibilità e delle cumulabilità
7. Strumenti di tutela
8. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
L’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023”, prevede un trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori marittimi di cui
all'articolo 115 del Codice della Navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola
pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché degli armatori e dei proprietari
armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi a condizione che
le predette categorie di lavoratori non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Con la presente circolare vengono fornite le istruzioni attuative della norma sopra richiamata
relativamente al trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 1, comma 315, della
legge n. 178 del 2020, a favore dei soli soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola
pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, nonché dei pescatori autonomi.
Per quanto concerne, invece, il trattamento di sostegno al reddito di cui al medesimo articolo
1, comma 315, della legge n. 178 del 2020, previsto a favore dei lavoratori marittimi di cui
all’articolo 115 del Codice della Navigazione e dei soci con rapporto di lavoro subordinato di
cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, le relative disposizioni
attuative verranno fornire con successiva apposita circolare.
2. Trattamento di sostegno al reddito a favore dei soci lavoratori autonomi di
cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori e dei
pescatori autonomi
La disposizione di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020 prevede, tra i
destinatari del trattamento di sostegno al reddito di cui al medesimo comma 315, gli armatori
e i proprietari armatori - imbarcati sulla nave dai medesimi gestita - i soci lavoratori autonomi
di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, nonché i pescatori
autonomi.
Per le categorie di lavoratori sopra riportate, la disposizione di cui al comma 316 del citato
articolo 1 della legge n. 178 del 2020 prevede che l’accesso al trattamento è riconosciuto a
coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, che la riduzione del reddito del primo semestre
2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019.
Ai sensi della richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 178 del
2020, per l’individuazione del suddetto requisito il reddito è individuato secondo il principio di
cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio
dell’attività.
A tal fine, il lavoratore deve autocertificare il possesso del requisito di cui sopra al momento
della presentazione della domanda per l’accesso al trattamento.
Per le categorie di lavoratori come sopra individuate, il trattamento di sostegno al reddito è
concesso per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021
e il 30 giugno 2021, ed è riconosciuto, ai sensi del comma 318 del medesimo articolo 1 della
legge n. 178 del 2020, nella misura di 40 euro netti al giorno.
In base allo stesso comma 318, il richiamato trattamento di sostegno al reddito non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il
periodo di fruizione dello stesso non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il
diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il predetto trattamento di sostegno al reddito è erogato dall’INPS secondo le modalità di cui al
paragrafo 4 della presente circolare.
Per l’accesso al trattamento le categorie di lavoratori come sopra individuate devono
presentare domanda all'INPS entro il termine del 31 dicembre 2021.
3. Presentazione della domanda per il trattamento di sostegno al reddito di cui
all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020
I lavoratori potenziali destinatari del trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 1,
comma 315, della legge n. 178 del 2020, per ricevere tale prestazione, dovranno presentare
domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici
messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’INPS.
Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le
seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta
tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete
fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla
tariffa applicata dai diversi gestori).
Le tipologie di indennità COVID-19, tra cui il trattamento di sostegno al reddito a favore dei
lavoratori di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020 sono specificate nella
scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet www.inps.it.
4. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 1, comma 319, della legge n. 178 del 2020 prevede che il trattamento di sostegno al
reddito di cui al comma 315 del medesimo articolo 1 è erogato dall'INPS nel limite di spesa
complessivo di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al richiamato articolo 1,
comma 319, della legge n. 178 del 2020. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l’INPS
non prende in considerazione ulteriori domande.
5. Incompatibilità tra l’indennità di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178
del 2020 e altre prestazioni previdenziali
Ai sensi dell’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020, il trattamento di sostegno al
reddito in esame è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota,
dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative
e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, degli enti di previdenza di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
Inoltre, il medesimo articolo 1, comma 315, prevede espressamente l’incompatibilità del
trattamento di sostegno al reddito in esame con i trattamenti previsti dai commi da 299 a 314
dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020. Pertanto, il trattamento di cui alla presente
circolare è incompatibile con le seguenti prestazioni, rientranti nell’arco temporale 1° gennaio
2021 - 30 giugno 2021:
cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;
trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di
integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all'articolo 19,
comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 27 del 2020;
prestazioni di cassa integrazione in deroga;
prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali
di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
6. Regime delle compatibilità e delle cumulabilità
L’indennità di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020 - in analogia a quanto
disposto per le indennità COVID-19 di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104,convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, nonché dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222, ed è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di
disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di
disoccupazione agricola.
Si precisa, infine, che il trattamento di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del
2020 – analogamente a quanto previsto, per espressi pareri ministeriali, in sede di attuazione
delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del
decreto-legge n. 18 del 2020 e delle successive disposizioni in materia di indennità COVID-19
di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 e al decreto-legge n. 73 del 2021 - è compatibile con la
titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come
compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di
tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti
diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso alle indennità in argomento.
7. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di trattamento di sostegno al reddito
di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020 l’assicurato può proporre azione
giudiziaria.
8. Istruzioni contabili
Gli oneri per il trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319,
della legge n. 178 del 2020 saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Gestione degli oneri per il mantenimento
del salario, contabilità separata (GAU), al seguente conto di nuova istituzione:
GAU30273 – per rilevare l’onere per il trattamento di sostegno al reddito corrisposto
direttamente a favore dei lavoratori marittimi, dei soci lavoratori di cooperative della piccola
pesca, degli armatori e dei proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei
pescatori autonomi – art. 1, commi da 315 a 319 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Tale prestazione sarà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura
“Pagamenti accentrati”.
I relativi debiti dovranno essere imputati al seguente nuovo conto:
GAU10273 - Debito verso i beneficiari del trattamento di sostegno al reddito corrisposto
direttamente ai lavoratori marittimi, ai soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, agli
armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori
autonomi – art. 1, commi da 315 a 319 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
La procedura gestionale che consente la liquidazione della prestazione ai beneficiari, tramite la
struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti
schemi.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla
contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata,
in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio:
“3262 - Somme non riscosse dai beneficiari tratt.sost.redd.pescatori – art. 1 c. da 315 a 319
L.178/2021-GAU”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si
istituisce il conto:
GAU24273 - per il recupero e il reintroito del trattamento di sostegno al reddito corrisposto a
favore dei lavoratori marittimi, dei soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, degli
armatori e dei proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori
autonomi – art. 1, commi da 315 a 319 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”,
il codice bilancio di nuova istituzione:
“1203 - Recupero indebiti relativi al tratt.sost.redd.pescatori – art. 1 c. da 315 a 319
L.178/2021-GAU”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
In allegato è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30273
Denominazione completa Onere per il trattamento di sostegno al reddito
corrisposto direttamente ai lavoratori marittimi, ai
soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, agli
armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulla nave
dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi – art.
1, commi da 315 a 319 della Legge 30 dicembre
2020, n. 178
Denominazione abbreviata TR.S.RED.LAV.MARITTIMI-ART1 C315-319 L 178/20
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU10273
Denominazione completa Debito verso i beneficiari del trattamento di sostegno
al reddito corrisposto direttamente ai lavoratori
marittimi, ai soci lavoratori di cooperative della
piccola pesca, agli armatori e ai proprietari armatori
imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai
pescatori autonomi – art. 1, commi da 315 a 319
della Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Denominazione abbreviata DEB/BEN.TR.S.RED.LAV.MAR-A1 C315-319 L 178/20
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU24273
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o reintroito del
trattamento di sostegno al reddito corrisposto ai
lavoratori marittimi, ai soci lavoratori di cooperative
della piccola pesca, agli armatori e ai proprietari
armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e
ai pescatori autonomi – art. 1, commi da 315 a 319
della Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Denominazione abbreviata E.V.REC/REN.TR.S.REDD.LAV.MAR-A1 C315-319 L
178/20
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2021 /M. S
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