Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
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Roma, 22/11/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
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territoriali delle Aree dei professionisti
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centrali e ai responsabili territoriali
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Circolare n. 175
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
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Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per
l’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26. Istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti
SOMMARIO: Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, all’articolo 8, comma 4, prevede il
riconoscimento ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), che avviano
un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società
cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, di un beneficio
addizionale in unica soluzione pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780
euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio
addizionale sono state stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il
Ministro dello Sviluppo economico, del 12 febbraio 2021. Il beneficio
addizionale è volto a favorire percorsi di lavoro autonomo e di
autoimprenditorialità dei soggetti beneficiari di Rdc ed è riconosciuto
dall’INPS previa richiesta tramite il nuovo modello “Com Esteso”, reso
disponibile telematicamente dall’Istituto, da presentare secondo le modalità
illustrate con la presente circolare.
INDICE:
1. Premessa
2. Requisiti di accesso al beneficio addizionale
3. Termini e modalità di presentazione delle domande di beneficio addizionale
4. Importo del beneficio addizionale
5. Modalità di erogazione del beneficio addizionale
6. Revoca del beneficio addizionale
7. Verifiche dell’attività lavorativa
8. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto a favore dei beneficiari del Reddito di
cittadinanza, che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una
società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, il riconoscimento di un
beneficio addizionale pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza (di seguito, anche Rdc), da
corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo economico, del 12 febbraio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021 (Allegato n. 1), sono state
disciplinate le modalità di richiesta e di erogazione del predetto beneficio addizionale ai
beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Ciò premesso, con la presente circolare si illustrano la disciplina recata dalle citate disposizioni
normative, nonché le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del Reddito di
cittadinanza del beneficio addizionale.
2. Requisiti di accesso al beneficio addizionale
L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2021 prevede che il beneficio
addizionale, di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, è concesso ai soggetti
che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:
risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale,
componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di
erogazione (art. 1, comma 1, lett. a).
Pertanto, il richiedente il beneficio addizionale, alla data di presentazione della relativa
domanda, deve fare parte di un nucleo familiare beneficiario del Rdc, alla medesima data. Ad
esempio, in caso di domanda di beneficio addizionale presentata in data 10 ottobre 2021,
tramite il nuovo schema di modello “Com Esteso”, il richiedente avrà diritto all’incentivo,
qualora sia corrisposta al nucleo familiare al quale il soggetto appartiene la mensilità di Rdc di
competenza del mese di ottobre 2021.
Si specifica che sono legittimati a presentare la domanda non solo il richiedente il Rdc, ma
anche i soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri
componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo, considerato
parte del nucleo stesso ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento ISEE (cosiddetta
“componente attratta”);
abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di
una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di
attività lavorativa da parte del socio (art. 1, comma 1, lett. b). Di seguito si riportano
alcuni esempi utili all’interpretazione del requisito.
Esempio 1:
- Domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
- inizio attività lavorativa autonoma in data 20 marzo 2021.
Il beneficio addizionale spetta in quanto l’attività lavorativa risulta intrapresa nei primi dodici
mesi di fruizione del Rdc.
Esempio 2:
- Domanda di RdC accolta in data 15 settembre 2020;
- inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021.
Il beneficio addizionale non spetta in quanto l’attività lavorativa oggetto di incentivazione non
risulta iniziata entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.
Esempio 3:
- Domanda di Rdc accolta in data 15 settembre 2021;
- inizio attività lavorativa autonoma in data 15 giugno 2021.
Il beneficio addizionale non spetta in quanto alla data di inizio attività il nucleo familiare non
risultava essere in corso di godimento del Rdc.
Si fa presente che le attività lavorative che danno titolo al riconoscimento del beneficio
addizionale corrispondono a quelle previste ai fini del riconoscimento dell’incentivo
all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (c.d.
Anticipazione NASpI).
Pertanto, ai fini delle verifiche previste nel presente paragrafo, volte al riconoscimento del
beneficio addizionale, si richiama quanto già illustrato in materia di accertamento dell’attività
lavorativa autonoma, di impresa individuale o della sottoscrizione di quota di capitale sociale di
una cooperativa con riguardo all’anticipazione NASpI, con particolare riferimento alle circolari
n. 94 del 12 maggio 2015 (cfr. il paragrafo 2.9) e n. 174 del 23 novembre 2017 (cfr. il
paragrafo 7).
Si precisa, in particolare, che è possibile riconoscere il beneficio in argomento nei casi di
seguito specificati:
a) attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali
autonome, in quanto “attività di lavoro autonomo”;
b) attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
c) sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
d) costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di
un unico socio. Di regola la responsabilità del socio unico è limitata al capitale sociale conferito,
a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, che sia comunicata al Registro
delle imprese la presenza dell’unico socio e che sia indicata negli atti e nella corrispondenza
della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il
mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della suddetta
responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, dunque, il socio, che risponde
illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
e) costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.) in analogia
a quanto previsto per l’incentivo all’autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla
corresponsione della NASpI (cfr. la circolare n. 174/2017). Il beneficio addizionale non spetta
qualora il richiedente dell’incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.
È necessario che, in presenza dei requisiti di legge, i lavoratori autonomi siano iscritti alle
gestioni previdenziali obbligatorie, secondo le specifiche modalità e tempistiche previste dalle
gestioni di appartenenza.
Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l’attività lavorativa oggetto di
incentivazione deve essere iniziata entro e non oltre dodici mesi decorrenti dalla fruizione della
prima mensilità di Rdc. Analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa deve
essere sottoscritta entro dodici mesi dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Inoltre, il
beneficio addizionale non spetta con riferimento a nuclei familiari che abbiano già esaurito la
percezione del Rdc, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta
decadenza, revoca o sospensione di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge n. 4/2019, secondo
quanto illustrato nel dettaglio al successivo paragrafo 6.
Il beneficio addizionale non spetta altresì quando l’attività lavorativa sia stata avviata prima
del riconoscimento del Rdc o quando, analogamente, la quota di capitale sociale di una
cooperativa sia stata sottoscritta prima dell’accesso alla medesima misura.Inoltre, spetta a
condizione che i richiedenti:
non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale,
un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o non abbiano sottoscritto, nello
stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, a
eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale (art. 1, comma 1, lett.
c);
non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del
beneficio addizionale di cui al medesimo decreto ministeriale 12 febbraio 2021 (art. 1,
comma 1, lett. d).
La verifica, necessaria, del rispetto di tale ultimo requisito viene effettuata in via automatizzata
su tutti i soggetti presenti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda
di beneficio addizionale. Nell’ipotesi in cui due o più componenti dello stesso nucleo
trasmettano domanda di beneficio addizionale, l’istruttoria viene effettuata seguendo il criterio
cronologico di presentazione delle istanze. Le successive domande di beneficio addizionale
saranno pertanto istruite solo nel caso in cui sia respinta la prima domanda in ordine
temporale.
3. Termini e modalità di presentazione delle domande di beneficio addizionale
Come previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale 12 febbraio 2021, ai fini del
riconoscimento del beneficio addizionale è necessario che:
l'avvio delle attività sia comunicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del citato decreto-
legge n. 4/2019, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, entro trenta giorni dall'inizio
della stessa attività, come specificato al paragrafo 8, lett. C.2), della circolare n. 43 del
20 marzo 2019 e al paragrafo 7 della circolare n. 100 del 5 luglio 2019;
per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc sia
ancora in corso, sia effettuata una nuova comunicazione all'INPS mediante il nuovo
schema di modello “Com Esteso”, allegato al decreto ministeriale citato e reso disponibile
dall’Istituto in via telematica, come comunicato con il messaggio n. 3212 del 24
settembre 2021.
Pertanto il beneficio addizionale non spetta per eventuali attività, avviate nei primi dodici mesi
di fruizione del Rdc, per le quali il modello “RdC-Com Esteso” non sia stato presentato nel
predetto termine o per le quali non siano pervenuti i successivi modelli “RdC-Com Esteso”, da
presentarsi obbligatoriamente entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre di
fatturazione, come previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 4/2019, e come
specificato al paragrafo 8, lett. C.2), della circolare n. 43/2019 e al paragrafo 7 della circolare
n. 100/2019.
Come anticipato nel citato messaggio n. 3212/2021, la domanda di beneficio addizionale può
essere presentata all’INPS, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “Com
Esteso”, tramite le seguenti modalità:
il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei
Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che l’accesso tramite PIN non è più
consentito a decorrere dal 1° ottobre 2021;
gli Istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
i Centri di assistenza fiscale, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
Al fine di non pregiudicare gli eventuali diritti di coloro che abbiano già implicitamente
manifestato la volontà di accedere al beneficio, inviando il modello “RdC-Com esteso” entro
trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, a seguito dell’entrata in vigore del decreto
ministeriale 12 febbraio 2021, si ritiene necessario prevedere una salvaguardia specifica per il
periodo transitorio compreso tra la data di pubblicazione del decreto e la data di operatività
della procedura per la presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale, ossia
dal 15 maggio 2021 al 30 settembre 2021.
Pertanto, al ricorrere di tale fattispecie, in presenza di una domanda compilata
telematicamente, si procederà alla valutazione dei requisiti di accesso al beneficio addizionale,
prendendo in considerazione il momento della presentazione del modello “RdC-Com esteso”,
qualora il Reddito di cittadinanza, dal quale deriva il diritto al beneficio addizionale, in tale arco
temporale, non sia più erogato per motivi diversi dalla revoca, dalla decadenza sanzionatoria o
dalla sospensione di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge n. 4/2019 disposta nei confronti del
richiedente la prestazione di Rdc o del richiedente il beneficio addizionale.
4. Importo del beneficio addizionale
L’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019 ha determinato la misura del beneficio
addizionale in un importo pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrispondersi in
unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.
L’articolo 3 del decreto ministeriale 12 febbraio 2021 chiarisce che l’importo spettante è
calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione.
Pertanto, la data di inizio attività dichiarata nel modello “RdC-Com Esteso” deve corrispondere
alla data effettiva di inizio attività e, in ogni caso, non deve essere successiva al termine di
trenta giorni previsto per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso”.
Di seguito, si riportano alcuni esempi di calcolo dell’importo del beneficio addizionale.
Esempio 1:
- domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
- inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021;
- importo percepito nella mensilità nominale di “settembre 2021” pari a 500 euro.
Il beneficio addizionale spetta nella misura di 3.000 euro (500*6=3.000).
Esempio 2:
- Domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
- inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021;
- importo percepito nella mensilità nominale di “settembre 2021” pari a 1000 euro.
Il beneficio addizionale spetterebbe nella misura di 6.000 euro (1.000*6=6.000), ma viene
abbattuto all’importo di 4.680 euro per via del massimale di 780 euro mensili previsto dalla
normativa.
5. Modalità di erogazione del beneficio addizionale
L’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 12 febbraio 2021 prevede che il beneficio
addizionale sia erogato, in unica soluzione, entro il secondo mese successivo a quello della
domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione
della domanda o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla
legge per il pagamento in contanti.
Il pagamento è, pertanto, previsto entro il secondo mese successivo a quello di presentazione
della domanda di beneficio addizionale (ad esempio, in caso di domanda presentata il 30
ottobre 2021 tramite il nuovo schema di modello “Com Esteso”, il pagamento sarà effettuato
entro il 31 dicembre 2021).
Al fine di evitare il riconoscimento di prestazioni indebite, è attuato un controllo centralizzato
che provvede all’incrocio dei dati relativi al codice IBAN e al codice fiscale dei richiedenti
l’incentivo. La verifica sul codice fiscale viene replicata anche qualora la modalità di pagamento
scelta sia il bonifico domiciliato.
In caso di pagamenti disposti tramite bonifico domiciliato per importi superiori ai massimali di
cui al citato decreto-legge n. 124/2019, saranno liquidate più rate fino a concorrenza di quanto
spettante a titolo di incentivo.
6. Revoca del beneficio addizionale
L’articolo 5 del decreto ministeriale 12 febbraio 2021 prevede che il beneficio addizionale
possa essere revocato nelle seguenti ipotesi:
qualora l'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione,
cessi prima di dodici mesi dall'avvio della stessa o nel caso in cui il percettore del
beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa,
nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa
da parte del socio, entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima (art. 5,
comma 1, lett. a);
qualora il Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale,
sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal decreto-legge n. 4/2019 (art. 5, comma 1,
lett. b).
Pertanto, la revoca di natura sanzionatoria della prestazione principale di Rdc comporterà
automaticamente l’iscrizione a indebito delle somme erogate in qualità di beneficio addizionale;
qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal Rdc di cui all'articolo 7 del
citato decreto-legge n. 4/2019 o sia destinatario di un provvedimento dell'Autorità
giudiziaria, emanato ai sensi del successivo articolo 7-ter del medesimo decreto-legge
(art. 5, comma 1, lett. c).
A tale proposito, si precisa che, ai fini della revoca dell’incentivo, vanno considerate
esclusivamente le decadenze indicate espressamente dall’articolo 7 del decreto-legge n.
4/2019. Non rilevano, invece, le decadenze dal beneficio non determinate da omesse
dichiarazioni o da condotte illecite poste in essere dai beneficiari (ad esempio, le decadenze
determinate da variazione del nucleo Rdc per motivi diversi da nascite e decessi, di cui
all’articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4/2019 o alle decadenze per superamento delle
soglie reddituali e patrimoniali di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del medesimo decreto-
legge).
In merito ai provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge n. 4/2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, l’ordinanza di sospensione comporterà la
revoca del beneficio addizionale nei seguenti casi:
- quando l’ordinanza di sospensione sia stata adottata ai danni del richiedente il beneficio
addizionale;
- quando l’ordinanza di sospensione sia stata adottata ai danni del richiedente la prestazione
di Rdc, in corso alla data della presentazione della domanda, da cui sia scaturito il
riconoscimento del beneficio addizionale.
7. Verifiche dell’attività lavorativa
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2021, il beneficio
addizionale è riconosciuto dall'INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni
disponibili negli archivi dell'Istituto, nonché in quelli delle Amministrazioni collegate. Resta
salvo, in capo all'INPS, il potere di verifica delle condizioni autocertificate con il modello “Com
Esteso” per l'accesso al beneficio addizionale.
In applicazione della suddetta norma, la sola verifica dell’attività lavorativa relativa
all’istruttoria delle domande di beneficio addizionale è demandata alle Strutture dell’INPS
territorialmente competenti, che dovranno verificare preliminarmente alla liquidazione della
prestazione:
- la data di effettivo avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o la
data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, secondo le
indicazioni contenute al paragrafo 2 della presente circolare;
- che il richiedente il beneficio addizionale, quale titolare dell’attività lavorativa autonoma,
non abbia cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio, un’attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale o non abbia sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di
capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la
prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si
chiede il beneficio addizionale (art. 1, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 12 febbraio
2021).
In fase di controlli successivi al riconoscimento del beneficio addizionale, al fine di escludere le
ipotesi di revoca descritte all’articolo 5 del citato decreto ministeriale, la Struttura territoriale
competente verificherà che l'attività lavorativa autonoma, oggetto di incentivazione, non cessi
prima di dodici mesi dall'avvio della stessa o che il beneficiario non abbia ceduto la propria
quota di capitale sociale entro dodici mesi dalla sottoscrizione della medesima quota.
8. Istruzioni contabili
L’onere per il beneficio addizionale da erogare a favore dei percettori del Reddito di
cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società
cooperativa, come previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, andrà rilevato nella Gestione degli oneri per il
reddito e la pensione di cittadinanza - GAY, e sarà posto in pagamento direttamente ai
beneficiari, utilizzando la procedura “pagamenti accentrati”, secondo i consueti schemi di
contabilizzazione.
A tale fine, si istituisce il seguente conto:
GAY30105 - per rilevare l’onere per il beneficio addizionale erogato in un'unica soluzione ai
percettori del reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa
individuale o una società cooperativa - art. 8, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Per la rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari, si utilizzerà il conto di nuova
istituzione GAY10105.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla
contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura
automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Struttura interessata, avverrà in contropartita del
conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di
nuova istituzione:
“3271 – Somme non riscosse dai beneficiari – Recupero del beneficio addizionale ai percettori
del Reddito di cittadinanza – art. 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2021, n. 4,
convertito dalla Legge n. 26/2019 – GAY”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si
istituisce il conto:
GAY24105 - per il recupero e il rentroito dell’onere relativo al beneficio addizionale erogato in
un'unica soluzione ai percettori del reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa - art. 8, comma 4 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
contraddistinto, nell’ambito della procedura “recupero indebiti per prestazioni”, dal codice
bilancio esistente “1195”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da
definire, saranno imputati al conto esistente GAY00130, mediante la ripartizione del saldo del
conto GPA00032.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
15-5-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 115
MINISTERO DEL LAVORO l’art. 12, commi 9 e 10, concernenti le procedure da
E DELLE POLITICHE SOCIALI seguire ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati,
ivi comprese le attività di monitoraggio delle erogazioni
degli incentivi di cui all’art. 8;
DECRETO 12 febbraio 2021 .
Visto l’art. 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990,
Modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del
n. 241, secondo il quale «La concessione di sovvenzioni,
reddito di cittadinanza del beneficio addizionale.
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
IL MINISTRO DEL LAVORO
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazio-
E DELLE POLITICHE SOCIALI
ne da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle mo-
D I CONCERTO CON
dalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA Visto il decreto interministeriale del Ministro del la-
E DELLE FINANZE voro e delle politiche sociali, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, del 19 aprile 2019,
E D
relativo alle modalità di utilizzo della Carta reddito di
cittadinanza;
IL MINISTRO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
DELLO SVILUPPO ECONOMICO cembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documen-
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, converti-
tazione amministrativa»;
to, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
Considerato che l’incentivo di cui al citato art. 8, com-
recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cit-
ma 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, consiste in un «be-
tadinanza e di pensioni», ed in particolare:
neficio addizionale» al Rdc, che trova presupposto nella
l’art. 3, comma 9, primo periodo, che prevede che,
percezione dello stesso, e che è necessario individuarne
in caso di variazione della condizione occupaziona-
le modalità di richiesta ed erogazione, seguendo i principi
le nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di
e le regole – per quanto compatibili – della prestazione
lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che
principale;
di partecipazione da parte di uno o più componenti il
nucleo familiare nel corso dell’erogazione del reddito
Decreta:
di cittadinanza (Rdc), la variazione dell’attività è co-
municata all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) entro trenta giorni dall’inizio della stessa a pena Art. 1.
di decadenza dal beneficio;
Beneficiari
l’art. 3, comma 9, terzo periodo, secondo cui, a ti-
tolo di incentivo non cumulabile con l’incentivo di cui 1. Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per
all’art. 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazio- l’avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa indi-
ni del Rdc per due mensilità successive a quella di varia- viduale o di società cooperativa, intraprese entro i primi
zione della condizione occupazionale, ferma restando la dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (Rdc),
durata complessiva del beneficio; è concesso – ai sensi dell’art. 8, comma 4 del decreto-
l’art. 8, comma 4, primo periodo, in base al quale legge 28 gennaio 2019, n. 4 – ai soggetti che si trovino
ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa congiuntamente nelle seguenti condizioni:
autonoma o di impresa individuale o una società coo- a) risultino, al momento della presentazione della
perativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, domanda di beneficio addizionale, essere componen-
è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio ad- ti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di
dizionale pari a sei mensilità del Rdc, nel limite di 780 erogazione;
euro mensili;
b) abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di frui-
l’art. 8, comma 4, secondo periodo, che prevede che zione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impre-
le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addi- sa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale
zionale debbano essere stabilite con decreto del Ministro sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutuali-
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi- stico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa
nistro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dello da parte del socio;
sviluppo economico;
c) non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la
l’art. 8, comma 5, primo periodo, secondo cui il diritto richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa
alla fruizione degli incentivi previsti dal medesimo articolo autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sotto-
è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 1, scritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale
comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ab-
l’art. 12, comma 1, che autorizza la spesa comples- bia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte
siva a valere sulla quale insistono gli oneri del beneficio del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede
addizionale di cui all’art. 8, comma 4; il beneficio addizionale;
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d) non siano componenti di nuclei familiari benefi- 3. L’erogazione del beneficio addizionale oggetto del
ciari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addi- presente decreto avviene nel rispetto delle disposizioni
zionale di cui al presente decreto. finanziarie di cui all’art. 12, commi 1, 9 e 10 del decreto-
2. L’ammontare del beneficio addizionale, riconosciuto legge 28 gennaio 2019, n. 4.
ad un determinato soggetto ai sensi dell’art. 8, comma 4
del decreto-legge n. 4 del 2019, è decurtato dell’importo
Art. 5.
eventualmente già erogato al medesimo soggetto o al suo
nucleo familiare beneficiario del Rdc, a titolo di incenti- Revoca del beneficio addizionale
vo ai sensi dell’art. 3, comma 9, terzo periodo, del citato
decreto-legge. 1. Il beneficio addizionale viene revocato nelle seguen-
ti ipotesi:
3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui
all’art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019. a) qualora l’attività lavorativa autonoma o di impre-
sa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di
Art. 2. dodici mesi dall’avvio della stessa, o nel caso in cui il per-
cettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria
Modalità di presentazione della domanda di accesso
quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il
al beneficio addizionale
rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di
attività lavorativa da parte del socio, entro i dodici mesi
1. Ai fini del riconoscimento del beneficio addiziona-
dalla sottoscrizione della quota medesima;
le di cui all’art. 1, l’avvio delle attività è comunicato, ai
sensi dell’art. 3, comma 9 del citato decreto-legge n. 4 b) qualora il Rdc, in corso di erogazione al momen-
del 2019, mediante modello «COM Esteso» entro trenta to della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di
giorni dall’inizio della stessa attività. revoca nelle ipotesi previste dal decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4;
2. Per le attività di cui all’art. 1, avviate nei mesi per i
quali si è già fruito del Rdc e per le quali, tuttavia, non è c) qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di de-
stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termi- cadenza dal Rdc di cui all’art. 7 del citato decreto-legge
ne dei trenta giorni dall’avvio, il beneficio addizionale n. 4 del 2019, o sia destinatario di un provvedimento
non spetta. dell’autorità giudiziaria emanato ai sensi del successivo
art. 7- ter .
3. Per le attività avviate e regolarmente comunicate,
per le quali la fruizione del Rdc è ancora in corso, per
fruire del beneficio addizionale è necessario effettuare Art. 6.
una nuova comunicazione all’INPS mediante il nuovo
Entrata in vigore
schema di modello «COM Esteso», allegato al presente
decreto. 1. Il presente decreto viene pubblicato nella G azzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e regi-
Art. 3. strazione della Corte dei conti, ed entra in vigore il quin-
dicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Importo del beneficio addizionale
1. Fermi restando i requisiti di cui all’art. 1, l’importo Roma, 12 febbraio 2021
del beneficio addizionale è pari a sei mensilità del Rdc,
nei limiti di 780 euro mensili. L’importo spettante è cal-
colato con riferimento al mese in cui è avviata l’attività I l Ministro del lavoro
oggetto di incentivazione. e delle politiche sociali
CATALFO
Art. 4.
Riconoscimento ed erogazione del beneficio addizionale
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
1. Il beneficio addizionale è riconosciuto dall’INPS sul-
la base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni di-
GUALTIERI
sponibili negli archivi dell’INPS e in quelli delle ammini-
strazioni collegate. Resta salvo, in capo all’INPS, il potere
Il Ministro
di verifica delle condizioni autocertificate con il modello
dello sviluppo economico
«COM Esteso» per l’accesso al beneficio addizionale.
PATUANELLI
2. Il beneficio addizionale è erogato dall’INPS in un’uni-
ca soluzione entro il secondo mese successivo a quello
della domanda, con accredito sul conto corrente (codice Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2021
IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda, o Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia mas-
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
sima prevista dalla legge per il pagamento in contanti. politiche sociali, reg. n. 931
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ALLEGATO
Richiesta del beneficio economico ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
__________________________________________________ __________________________________________
CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL RdC PROTOCOLLO INPS DI DOMANDA DI RdC
Io sottoscritto
(DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DICHIARANTE IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE IL RDC/PDC O APPARTENENTE AL SUO
NUCLEO FAMILIARE)
________________________________________________ ____________________________________________
Cognome Nome
__________________________________ _______________ ___________________________________ ______
Codice Fiscale Data di nascita Comune di nascita Prov.
__________________________________
Stato
Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
Chiedo l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, consistente in
un “beneficio addizionale” al Reddito di cittadinanza, pari a sei mensilità
A tale fine, dichiaro che:
o al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale sono componente di un nucleo familiare beneficiario di RdC, in
corso di erogazione;
o ho intrapreso dal gg/mm/aaaa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza, attività lavorativa autonoma e/o libero
professionista, per la quale sono iscritto alla gestione separata INPS;
o ho intrapreso, con iscrizione in CCIAA, dal gg/mm/aaaa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza, attività di
impresa individuale o impresa familiare o quale socio dell’impresa, per la quale sono iscritto all’INPS a una di queste gestioni: artigiani,
commercianti, coltivatori diretti;
o ho sottoscritto il gg/mm/aaaa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza, una quota di capitale sociale di una
cooperativa, iscritta in CCIAA, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
o non ho cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale,
o non ho sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad
oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
o non sono componente di un nucleo familiare beneficiario di RdC che abbia già usufruito del beneficio addizionale di cui all’articolo 8
comma 4 del decreto-legge n. 4 del 2019.
Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che il beneficio addizionale sarà essere revocato e quindi dovrà essere restituito:
o qualora l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di 12 mesi dall’avvio della stessa, o
nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il
rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i 12 mesi dalla sottoscrizione della
quota medesima;
o qualora il RdC, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
o qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal RdC di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 4/2019, o sia soggetto di
provvedimento dell’autorità giudiziaria emanato ai sensi del successivo articolo 7 ter.
Dichiaro, infine, di essere consapevole:
o che il beneficio addizionale è riconosciuto dall’INPS sulla base dei requisiti autodichiarati in domanda e delle informazioni disponibili
negli archivi dell’INPS e in quelli delle amministrazioni collegate;
o che resta salvo, in capo all’INPS, il potere di verifica delle condizioni autocertificate con il modello “COM Esteso” per l’accesso al
beneficio addizionale, nonché degli impegni presi in sede di richiesta, pena la revoca del beneficio stesso.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Indicare solo una modalità di pagamento:
(cid:31) bonifico bancario/postale
(cid:31) libretto postale
(cid:31) bonifico domiciliato (pagamento in contanti allo sportello delle Poste, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente)
IBAN ________________________________________________________
(compilare solo in caso di bonifico bancario/postale e di libretto postale.
L’IBAN dovrà essere obbligatoriamente intestato al richiedente e/o al tutore; diversamente, la prestazione non potrà essere erogata)
In caso di indicazione di IBAN non corretto (perché formalmente errato o non intestato al richiedente/tutore) il pagamento avverrà con bonifico
domiciliato.
21A02710
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA DELLE ENTRATE Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia
del territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito inter-
net dell’Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011,
PROVVEDIMENTO 7 maggio 2021 .
ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre
Trasferimento della sede dei Servizi di pubblicità immobilia- 2007, n. 244, concernente l’attribuzione delle funzioni di
re di Saluzzo presso l’Ufficio provinciale di Cuneo - Territorio. conservatore dei registri immobiliari, laddove è stata con-
siderata l’opportunità di individuare specifiche strutture
organizzative, di norma a livello non dirigenziale, com-
IL DIRETTORE
petenti in materia di pubblicità immobiliare;
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Visto l’art. 23- quater del decreto-legge 6 luglio 2012,
D I CONCERTO CON
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° di-
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO cembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del territorio
P ER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
nell’Agenzia delle entrate;
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Considerato che, in attuazione del citato provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia del territorio 10 mag-
Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme gio 2011, è stato istituito presso gli Uffici provinciali
sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle con- dell’Agenzia del territorio, ora Uffici provinciali - Terri-
servatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse; torio dell’Agenzia delle entrate, ad eccezione di Bolzano,
Gorizia, Trento e Trieste, il Reparto servizi di pubblicità
Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972,
immobiliare e che, attualmente, ciascuna Sezione stacca-
pubblicato nel Supplemento ordinario alla G azzetta Ufficiale
ta di pubblicità immobiliare costituisce un Area servizi di
n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme
pubblicità immobiliare;
sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle con-
servatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse; Considerato che l’Area servizi di pubblicità immobi-
liare di Saluzzo non è operante in città sede circondariale
Visto l’art. 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il qua-
di tribunale;
le prevede che le sedi delle sezioni staccate dei servizi
di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell’art. 42, Considerata l’opportunità, in relazione alle esigenze di
comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente economicità ed efficienza dell’attività amministrativa, di
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possano essere trasferire l’Area servizi di pubblicità immobiliare operan-
trasferite presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del te nella sede di Saluzzo presso l’Ufficio provinciale di
territorio da cui dipendono per competenza; Cuneo - Territorio;
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ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAY30105
Denominazione completa Onere per il beneficio addizionale erogato in un'unica soluzione
ai percettori del reddito di cittadinanza che avviano un'attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società
cooperativa - art. 8, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26
Denominazione abbreviata BENEF.ADDIZIONALE RDC-ART. 8 C.4 DL 4/2019
Validità e Movimentabilità
Mese 11 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAY10105
Denominazione completa Debiti verso i beneficiari del beneficio addizionale erogato in
un'unica soluzione ai percettori del reddito di cittadinanza che
avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa
individuale o una società cooperativa - art. 8, comma 4 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Denominazione abbreviata DEB.BEN.ADDIZ.RDC- ART. 8 C.4 DL 4/2019
Validità e Movimentabilità
Mese 11 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAY24105
Denominazione completa Entrate varie – Recupero e/o rentroito dell’onere relativo al
beneficio addizionale erogato in un'unica soluzione ai
percettori del reddito di cittadinanza che avviano un'attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società
cooperativa - art. 8, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26
Denominazione abbreviata E.V.-REC/REN.BEN.ADD.LE RDC- ART. 8 C.4 DL 4/2019
Validità e Movimentabilità
Mese 11 Anno 2021 /M. S
Hai domande su questa normativa?
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