Convenzione tra l’INPS e Confimitalia (CONFIMITALIA), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione tra l’INPS e Confimitalia (CONFIMITALIA), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22/11/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 176
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e Confimitalia (CONFIMITALIA), per la
riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi
dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle
deleghe, riscossione e trasferimento all’Associazione sindacale Confimitalia
(CONFIMITALIA), dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli
esercenti attività commerciali.
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione e di riversamento delle quote associative
3. Presentazione e decorrenza della delega
4. Revoca della delega: decorrenza e validità
5. Misura della quota associativa
6. Fornitura dati
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Controlli a campione e applicazione di penali
11. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 28 ottobre 2021 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale
Confimitalia (CONFIMITALIA), sulla base dello schema convenzionale approvato con la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei
contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi
dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei
requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica
richiesta dell’Associazione sindacale.
Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno
sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la
convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del
servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione e di riversamento delle quote associative
La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione
medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei
contributi obbligatori dovuti per legge dagli associati all’INPS, e sarà operata con le medesime
modalità e la medesima periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni.
Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato,
unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l’importo della quota associativa
e l’Associazione destinataria dello stesso.
Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto previdenziale Artigiani e
Commercianti” alla sezione “Posizione Assicurativa” > “Dati del modello F24” e alla sezione
“Comunicazione bidirezionale” > “Modelli F24”.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.
È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo
stesso.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote di contributo associativo versate
dall’associato entro la data d’inizio della fase di abbinamento con il modello di versamento
F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria
legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata,
gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle predette operazioni di
imputazione, le eventuali somme residue saranno riversate all’Associazione.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati
successivamente al termine sopra indicato e dette somme saranno rese disponibili all’associato
per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di
rimborso.
3. Presentazione e decorrenza della delega
Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione, tramite la
procedura informatica “Gestione deleghe integrata”, inoltra, in formato digitale, la delega
acquisita e la copia di un documento d’identità dell’associato in corso di validità.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente le autorizzazioni necessarie per il
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dall’associato e riportare gli estremi di un
documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale
dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della
documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale.
L’Associazione sindacale, che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa, per
consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa
vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di
prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dall’associato e copia del documento d’identità.
La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il
documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto
delle norme di sicurezza.
Qualora nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per
due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in considerazione
nessuna di esse ai fini della riscossione.
L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe,
pervenuti dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri
archivi.
La delega produce gli effetti per l’Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla
data della sua ricezione.
La procedura informatica per l’invio telematico delle deleghe è a disposizione delle Associazioni
dal giorno 2 del mese di maggio al giorno 1 del mese di marzo dell’anno successivo. La delega
inviata dopo la chiusura della procedura informatica produrrà effetti per l’INPS a partire dalla
tariffazione relativa all’anno successivo.
4. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e
l’Associazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato
attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione stessa.
La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente
sia attraverso l’Associazione sindacale.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale revocata e allegando
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà, nel più
breve tempo possibile, all’elaborazione della richiesta e alla relativa comunicazione
all’Associazione sindacale competente, tramite procedura informatica.
L’Associazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve
trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare
entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d’identità, attenendosi alle
modalità indicate al precedente paragrafo 3.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
tariffazione utile (esercizio annuale successivo) dalla data di definizione della richiesta da parte
dell’Istituto.
5. Misura della quota associativa
La misura della quota associativa è stabilita dall’Associazione e da questa notificata all’Istituto
tramite procedura informatica.
La quota associativa è stabilita in misura fissa, anche differenziata a livello provinciale.
6. Fornitura dati
Tramite l’applicazione “Gestione deleghe integrata”, accessibile dai servizi on line del sito
istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Associazione, contestualmente al versamento
delle quote associative, l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo
oggetto del riversamento.
Con la definizione dei rapporti finanziari l’INPS trasmetterà all’Associazione un apposito
rendiconto riepilogativo, nel quale saranno indicati l’ammontare delle quote distinte per
emissione contributiva di riferimento, i costi del servizio reso dall’Istituto, nonché l’ammontare
delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di
sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli
8 e 13 della convenzione).
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione
sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in oggetto
l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
1. euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
2. euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
3. euro 1,36 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code-line;
4. euro 2,83 annui per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
5. euro 0,25 trimestrale per la gestione del singolo modello F24.
Il versamento dell’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione
sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Associazione
sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido
rilascio della delega, l’Associazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel
giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate,
anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali
spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi
professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla
stessa in caso di mancato rispetto degli obblighi nella medesima previsti a carico
dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei
poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali
non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano
opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale,
nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti
interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva
comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all’Associazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della
convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato alla convenzione, che costituisce parte integrante della
medesima;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di
altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione sindacale e/o dei suoi legali
rappresentanti;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali
previste dallo Statuto dell’Associazione sindacale, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie
funzioni;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione sindacale, indicati nell’articolo 13
della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
• ove siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del
totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale stessa.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione
della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici
procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione
ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità
giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Associazione
sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% delle
deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall’Associazione sindacale e
validate ai fini della tariffazione.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione sindacale è tenuta a trasmettere,
entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la delega in originale e copia del
documento d’identità dell’associato che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi dell’articolo
4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 3).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e
comunicazione interna.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità superiori al 10% del numero di
deleghe acquisite o trasmesse dall’Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione,
l’Istituto procederà all’applicazione di una penale pari a € 144,00 (euro centoquarantaquattro)
per ogni singola irregolarità.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare
superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento,
all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme
e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
11. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali, versati unitamente ai contributi obbligatori mediante F24, riscossi per
conto dell’Associazione sindacale Confimitalia (CONFIMITALIA), è stato istituito il seguente
conto:
GPA25821 – Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi
per conto dell’Associazione sindacale Confimitalia (CONFIMITALIA).
Tale conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici
delle riscossioni.
Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per
completare le operazioni contabili:
GPA35821 – per l’accreditamento alla Associazione sindacale Confimitalia (CONFIMITALIA) dei
contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per suo
conto;
GPA11821– per la rilevazione del debito verso l’Associazione sindacale Confimitalia
(CONFIMITALIA), per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali,
riscossi per suo conto.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione
sindacale Confimitalia (CONFIMITALIA), saranno curati direttamente dalla Direzione centrale
Bilanci, contabilità e servizi fiscali.
Nell’Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA25821
Denominazione Contributi associativi degli artigiani e degli
completa esercenti attività commerciali riscossi per conto di
Confimitalia (CONFIMITALIA)
Denominazione CTR.ASS.ART. E COM.RISC.C/ CONFIMITALIA
abbreviata
Validità e Mese 11 Anno 2021 /M. P
Movimentabilità
Tipo variazione I
Codice conto GPA35821
Denominazione Accreditamento alla Confimitalia (CONFIMITALIA),
completa di contributi associativi degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali riscossi per suo
conto
Denominazione ACCR.CTR.ASS.ART.ECOM.RISC.C/ CONFIMITALIA
abbreviata
Validità e Mese 11 Anno 2021 /M. N
Movimentabilità
Tipo variazione I
Codice conto GPA11821
Denominazione Debito verso la Confimitalia (CONFIMITALIA) per
completa contributi associativi degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali riscossi per suo
conto
Denominazione DEB./CONFIMITALIA CNTR ASS.ART. E COM.
abbreviata
Validità e
Mese 11 Anno 2021 /M. R
Movimentabilità
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