Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI (C.I.S.A.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI (C.I.S.A.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 23/11/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 177
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI (C.I.S.A.) per la
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai
sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e
contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per
l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione
sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI (C.I.S.A.),
per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione e decorrenza della delega
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
6. Misura del contributo sindacale
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Controlli a campione e applicazione di penali
11. Codice INPS
12. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 15 ottobre 2021 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione
sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI (C.I.S.A.), sulla base
dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3
maggio 2018, come modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41
del 29 luglio 2020, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari
di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica
richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di
scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed
efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote
sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.
E' comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla
convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge
30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n.
485, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega
personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.
Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla
pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o
integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché, per effetto della norma di
rinvio contenuta nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione
diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse
pensionistiche della Gestione pubblica.
Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa
specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di
pensione o assegno sociale.
3. Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica
di apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo
predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo
e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30
giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli
estremi di un documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione e decorrenza della delega
L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota
associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti
dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono
inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di
prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere,
l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire
in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio
l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la
copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità.
La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire
dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa
ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre
mesi dalla data di rilascio della delega.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla
richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le
eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente
in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di
prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico
e copia del documento d’identità. La conservazione dovrà assicurare l’identificazione
certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la
leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato
e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione
dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega
per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata
e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto
provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla
comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola
prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è
già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti
solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione
dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento
del revocante in corso di validità.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova
delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare
entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le
modalità indicate nel precedente paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che
ha inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla
prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
6. Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle
seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la
tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli
assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica,
erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
1. 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
2. 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti
il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3. 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del
FPLD.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione
sindacale.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di
riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 24 febbraio 2021. Per la
convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sottoindicate, a decorrere dal 1°
gennaio 2021 sono previsti i seguenti costi:
Revoca delega cartacea (residuale) € 0,33
Gestione delega € 0,15
È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi
a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti
l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti
definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a
rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque
derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni
e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme
oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di
strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti
alla data di stipula della convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice
presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso
risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni
attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e
l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate
nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente
dalla convenzione in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo
esercizio dei corrispondenti poteri statutari o qualora intervengano disposizioni
normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui
all'articolo 15 della convenzione, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo
oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, che
necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo
caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica
all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla
convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione
sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate
dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione
ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione,
nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei
seguenti casi:
perdita da parte dell’organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege
per accedere alla stipula della convenzione;
mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla
convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante
dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto;
ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto
ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o
dei suoi legali rappresentanti;
uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con
particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti
cariche sociali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti
compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati
nell’articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
ove siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore
al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento,
all’Organizzazione sindacale stessa.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della
risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei
tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della
convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle
competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati
all’Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione
almeno l’1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse
dall’Organizzazione sindacale.
In aggiunta, l’Istituto sottopone a verifica le deleghe che all’atto dell’acquisizione
telematica determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito di
difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto e attinenti al
soggetto che ha rilasciato la delega.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Organizzazione sindacale è tenuta a
trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la
documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d’identità e altra
documentazione del pensionato) che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del
citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno, alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà
all’applicazione di penali commisurate alla gravità dell’adempimento così come graduate
nell’articolo 10 della convenzione.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un
ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di
riferimento, all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di
diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
11. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è CX.
12. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle
pensioni per conto dell’Organizzazione sindacaleCONFEDERAZIONE ITALIANA
SINDACATI AUTONOMI (C.I.S.A.), si istituiscono i seguenti conti:
GPA25819 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate
nell’anno in corso;
GPA27819 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate
negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi
telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il seguente nuovo conto:
GPA11819 - per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi
sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in
uso GPA35041.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle
Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di
consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
VISTI
- l'articolo 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485 che ai commi 1 e 2 dispone che: “ I
titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS
per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le
pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni
pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel
CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria
sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.
Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti
interessati";
- l'articolo 11 della Legge 31 luglio 1975 n. 364;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per
brevità, solo il “Regolamento UE”;
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, per
brevità, solo il “Codice”;
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393
con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in
tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- la nota prot. n. 17314 in data 15/09/2021 con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali ha attestato l'aderenza da parte del CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI
(C.I.S.A.) ad una confederazione sindacale a carattere nazionale rappresentata nel CNEL;
- la determinazione presidenziale dell'INPS n. 47 in data 3 maggio 2018;
- la deliberazione dell'INPS n. 41 in data 20 luglio 2020;
CONSIDERATO
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi della Legge 11 agosto 1972 n. 485, l'organizzazione sindacale affida all'INPS la riscossione
dei contributi sindacali che i propri associati possono versare, tramite l'Istituto, in quanto titolari di
pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio
di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione.
Ai sensi della legge 11 agosto 1972 n. 485 e per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 11
della legge 31 luglio 1975 n.364, tale servizio di riscossione dei contributi sindacali è esteso ai
titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall'INPS – Gestione Dipendenti
Pubblici.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a
favore dell'organizzazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta
effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di pensione.
A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti pensionati appositi canali telematici al fine di
consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la
denominazione dell'organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.
ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo
La misura della trattenuta per contributi sindacali è determinata applicando le seguenti percentuali
dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di
famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della
Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti;
- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto precedente e non eccedenti il
doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari,
la trattenuta è calcolata con le modalità previste ai commi precedenti.
Le organizzazioni sindacali che iscrivono in base al proprio assetto statutario esclusivamente
determinate categorie di pensionati, possono richiedere l'applicazione di una trattenuta sindacale in
quota fissa o l'applicazione di un limite massimo alla misura della quota sindacale scaturita
dall'applicazione delle percentuali sopra indicate.
ARTICOLO 4
Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa
L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avviene
mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS. La delega alla riscossione, redatta
secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal
singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di
un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n.445. I moduli per l'autenticazione della firma effettuata
dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000 sono disponibili nella procedura
informatica “Gestione deleghe”.
La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di
pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L'invio dei dati della
delega all'INPS avviene nella stessa modalità d'invio della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere,
l'organizzazione sindacale invia all'INPS, con modalità telematica, i dati della delega ed allega in
formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d'identità del pensionato.
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produce i suoi effetti a partire dalla prima
rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa, ovvero, entro 3 mesi dalla predetta
data per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici.
Dell'avvenuta acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative, l'INPS
ne dà comunicazione al pensionato, in modalità telematica.
L'organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione, sia contestualmente alla
richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata dall'Istituto, deve custodire, in formato
cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino
a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del
trattamento pensionistico e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali
verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare
l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la
leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
L' organizzazione sindacale, per conto e nell'interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta
dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata,
di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.
E' ammessa un'unica delega su singola prestazione.
ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e
l'organizzazione sindacale; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato
attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'organizzazione sindacale competente.
L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa, indicando l'organizzazione sindacale interessata e gli estremi di
un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l'Istituto provvede nel più
breve tempo possibile alla elaborazione della richiesta ed alla comunicazione all'organizzazione
sindacale competente.
Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra
organizzazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella
esistente, contenente l'indicazione dell'organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un
documento di riconoscimento valido del revocante.
La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia
attraverso le organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.
L'organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve
trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli
originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate
all'articolo 4.
L'Istituto dà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote
associative al soggetto che ha inviato la revoca e all'organizzazione sindacale interessata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative
L'INPS versa all'organizzazione sindacale acconti mensili per i contributi riscossi.
Tali acconti sono commisurati al 98% (novantaotto%) dell'importo delle trattenute disposte sulle
pensioni in pagamento.
Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 (sette)
dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo.
Eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica
all'organizzazione sindacale.
I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti
corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi
altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per le quote dovute fino al mese di
novembre, con definizione della partita contabile entro il successivo mese di marzo.
L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al
successivo articolo 7.
Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni
contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino almeno il 98% del totale degli importi
delle pensioni stesse, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite
all'organizzazione sindacale, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale
delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra
calcolati.
Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'organizzazione sindacale risulti inferiore ad Euro
50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al
raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
Le rimesse monetarie all'organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente
convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato
dall'organizzazione sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità
telematiche indicate dall'Istituto.
L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da
ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'organizzazione
sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente
dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze
prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'organizzazione sindacale.
ARTICOLO 7
Costi
L'organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per
l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l'Istituto provvede a
rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.
Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche di cui alla
presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2021 con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 18 in data 24 febbraio 2021.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
Revoca delega cartacea (residuale) Euro 0,33
Gestione delega Euro 0,15
La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale
l'organizzazione sindacale ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Sono a carico dell'organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla presente
convenzione.
L'organizzazione sindacale si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti
commi del presente articolo.
ARTICOLO 8
Fornitura dati
L'INPS mette a disposizione dell'organizzazione sindacale i dati delle deleghe sindacali su pensioni
(nuove deleghe, revoche, deleghe eliminate ecc.) e gli importi versati.
L'organizzazione sindacale può consultare i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le
fatture relative al costo del servizio.
L‘INPS consente all'organizzazione sindacale di consultare i dati di seguito elencati:
- elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene effettuata la trattenuta a
favore dell'organizzazione sindacale;
- elenco delle movimentazioni mensili relative all'organizzazione sindacale, con evidenza delle
diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate, nuove deleghe
su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su altre sedi INPS.
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto dal
precedente art. 1, l'organizzazione sindacale viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione,
nell'area del sito www.inps.it “Servizi per i sindacati”.
L'organizzazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei
soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.
L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'organizzazione tra le
organizzazioni abilitate all'utilizzo dell'applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla
funzionalità.
È fatto obbligo all'organizzazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della
presente convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di
quanto previsto al successivo art. 13.
I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'art.
32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del
2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche
Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
ARTICOLO 9
Verifiche
l'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% (con arrotondamento
all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'
organizzazione sindacale. Dette verifiche sono effettuate secondo modalità e tempi definiti
dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo all' organizzazione sindacale.
In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a verifica le deleghe per
le quali, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore
sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati
dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. In tal caso la procedura emette un
messaggio di “allert”, che determina automaticamente l'invio della richiesta di documentazione di
cui alla procedura di verifica esposta successivamente.
l'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle Autorità
competenti seguendo la medesima procedura di verifica.
Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'organizzazione sindacale, è tenuta a trasmette
entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC ovvero ai sensi del comma
2, la documentazione cartacea della delega in originale, della copia del documento d'identità nonché
di altra documentazione del pensionato, conservata ai sensi dell'articolo 4 all'atto dell'acquisizione
telematica della delega medesima.
La documentazione richiesta deve essere inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla
Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione dell' INPS.
L'organizzazione sindacale, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia della
documentazione trasmessa a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall'Istituto
unitamente alla “nota di prelievo” contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.
Eseguita la verifica riguardante la singola delega, l'INPS ne trasmette l'esito motivato
all'organizzazione sindacale.
Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'organizzazione sindacale ha
facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore
documentazione.
Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'organizzazione sindacale la
conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Penali
Nel caso in cui dalle verifiche di cui all'articolo precedente emergano irregolarità nella
documentazione cartacea trasmessa dall'organizzazione sindacale, l'INPS applica il seguente
sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione dell'irregolarità riscontrata:
1. Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all'atto dell'acquisizione telematica,
è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità
tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha
rilasciato la delega.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che costituiscono una
percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale
delle deleghe acquisite dall'organizzazione sindacale, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe
che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le
deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro
174,00.
2. Delega priva di firma.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che costituiscono una
percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale
delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una
percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che
costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in
assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR
445/2000.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante
ed in assenza dell' autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR
445/2000, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento
all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per
le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro
116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale
è pari ad euro 174,00.
4. Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle
competenti autorità, compreso l'INPS.
Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa oggetto di
formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso l'INPS, che costituiscono
una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume
totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono
una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che
costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'organizzazione sindacale, di
documentazione richiesta dall'INPS.
Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della documentazione richiesta
dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore)
del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che
costituiscono una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che
costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a
quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.
La riscossione delle penali avviene per compensazione in sede di pagamento dell'acconto delle
quote relative al mese di giugno, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., salvo procedere alla
compensazione con l'acconto delle quote del mese successivo qualora non vi sia copertura della
sommatoria delle penali applicate.
L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione del presente
negozio giuridico nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle
penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente
riversate, nell'anno di riferimento, all'organizzazione sindacale.
ARTICOLO 11
Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato – e l'organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi
responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In
specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento
presso terzi, eseguito da creditori dell'organizzazione sindacale stipulante, sulle somme oggetto
della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di
stipula della presente Convenzione.
L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione
sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l'organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni
sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa
nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta
operata.
L'organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica,
delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in
controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli
associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui
sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi
professionali.
L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente
convenzione.
ARTICOLO 12
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione nei seguenti
casi:
- in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo
dell'organizzazione e sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- qualora il servizio di riscossione delle quote associative diventi troppo oneroso per l'Istituto per il
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti
interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tal caso sarà data tempestiva comunicazione al
Ministero vigilante;
- ovvero qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia
possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria,
nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
L'organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri
di rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l'eventuale
documentazione a supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica
all'organizzazione la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'organizzazione ha facoltà di
comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'organizzazione il recesso
unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del
mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in
accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore
dell'organizzazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all' INPS a
mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Tenuto conto che l'organizzazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2
c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- perdita da parte dell'organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla
stipula della presente convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di
altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'organizzazione;
- eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'organizzazione e/o dei suoi legali
rappresentanti;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali
previste dallo Statuto dell'organizzazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'organizzazione, indicati nel successivo articolo 13 in
materia di protezione dei dati personali;
- ove siano applicate all'organizzazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle
quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'organizzazione sindacale stessa.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà al soggetto
convenzionato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della
presente convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente convenzione, ove il soggetto stipulante
sia sottoposto ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato
connesse alla sfera patrimoniale.
Ai fini della sottoscrizione della convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei
requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata “dichiarazione sostitutiva”).
La “dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della convenzione
unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica
Certificata).
ARTICOLO 13
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione implica un trattamento di dati
personali, in specie non riferibili anche alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento
UE.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE.
I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D. lgs. n. 101/2018 e al Codice -
esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in
premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del
trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti
dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole
possibile, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, l'esercizio del diritto di accesso ai propri
dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti
interessati.
Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a
conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di
non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle
attività e dei trattamenti convenuti.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di
riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in
maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante
misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o
illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE,
garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a
soggetti che siano stati designati quali responsabili (art. 28 del Regolamento UE) o persone
autorizzate al trattamento dei dati (art. 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del
Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni; ciascuna
Parte, pertanto, provvede, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto
organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che,
espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza
delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione
del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.
L'organizzazione è consapevole dei controlli previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo
dei servizi (se c'è accesso ad uno o più servizi), previo preavviso tra le rispettive funzioni
organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento
delle eventuali attività di controllo.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti
informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un
impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa
effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate
dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157; la Parti assumono
l'impegno a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
ARTICOLO 14
Entrata in vigore, durata e recesso
La presente convenzione, sottoscritta digitalmente, entrerà in vigore al termine degli adempimenti
amministrativi necessari e comunque non oltre 60 giorni dal perfezionamento dell'iter di
sottoscrizione della medesima convenzione.
La stessa ha validità fino al 31 dicembre 2021.
Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta
dell'organizzazione, per una sola volta per un ulteriore triennio. La richiesta di rinnovo dovrà
pervenire all'Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata
(P.E.C.). In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data
di scadenza di cui al secondo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con
apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione associativa avrà effetto a partire dalla prima estrazione
utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L'organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche
indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di
rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione
a supporto.
ARTICOLO 15
Revisioni e integrazioni
La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma
scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove
disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune
accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa
vigente.
ARTICOLO 16
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque
connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
ARTICOLO 18
Oneri fiscali
Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'organizzazione sindacale dovrà essere effettuato
mediante il modello F23 utilizzando il codice tributo 456T, il Codice Ente TJT e la causale RP. Copia
dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente
sottoscritta.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.
(INPS) Firmato digitalmente da (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi )
DONINI MARTINA
Rocco Lauria 2021.10.15 15:57:08
C N = L a u r ia R o c c o
C = IT CN=DONINI MARTINA
C=IT
Il Direttore Centrale Organizzazione e Comunicazione Il Rappresentante lega2l.5e.4 .4 = D O N IN I
2.5.4.42=MARTINA
Dott. Rocco Lauria Sig.ra Martina Donini
RSA/2048 bits
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante
dell'Organizzazione Sindacale Confederazione Italiana Sindacati Autonomi (C.I.S.A.) dichiara di
avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli
della convenzione: ARTICOLO 1 Oggetto, ARTICOLO 2 Modalità di riscossione, ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo, ARTICOLO 4 Gestione delle deleghe alla
riscossione della quota associativa, ARTICOLO 5 Revoca della delega alla riscossione della quota
associativa, ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative, ARTICOLO 7 Costi,
ARTICOLO 8 Fornitura dati, ARTICOLO 9 Verifiche, ARTICOLO 10 Penali, ARTICOLO 11 Clausola di
salvaguardia, ARTICOLO 12 Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione, ARTICOLO 13
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ARTICOLO 14 Entrata in vigore, durata e
recesso, ARTICOLO 15 Revisioni e integrazioni, ARTICOLO 16 Foro competente, ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente, ARTICOLO 18 Oneri fiscali.
Il legale rappresentante
del Confederazione Italiana Sindacati Autonomi (C.I.S.A.)
DONINI MARTINA
Sig.ra Martina Donini2021.10.15 15:57:47
CN=DONINI MARTINA
C=IT
2.5.4.4=DONINI
2.5.4.42=MARTINA
RSA/2048 bits
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA25819
Denominazione Contributi sindacali trattenuti per conto di
completa CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI
(C.I.S.A.), sulle pensioni pagate nell’anno in corso –
Art. 23-octies della legge n.485/1972
Denominazione CTR SIND C/C.I.S.A. ART.23 L.485/72 A.C.
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA27819
Denominazione Contributi sindacali trattenuti per conto di
completa CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI
(C.I.S.A.), sulle pensioni pagate negli anni precedenti –
Art. 23-octies della legge n.485/1972
Denominazione CTR SIND C/C.I.S.A. ART.23 L.485/72 A.P.
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA11819
Denominazione Debito verso CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI
completa AUTONOMI (C.I.S.A.), per contributi sindacali trattenuti
sulle pensioni – Art. 23-octies della legge n.485/1972
Denominazione DEB.V. C.I.S.A. CTR. SU PENS.ART.23 L.485/72
abbreviata
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 177/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.