Riconoscimento dell’esenzione ai fini fiscali delle somme liquidate in forma anticipata dell’indennità NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili
Riconoscimento dell’esenzione ai fini fiscali delle somme liquidate in forma anticipata dell’indennità NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 26/11/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 178
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Riconoscimento dell’esenzione ai fini fiscali delle somme
liquidate in forma anticipata dell’indennità NASpI per la
sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione
di attività lavorativa da parte del socio. Attuazione dell’articolo
1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni
contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative per
l’attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 160 del 2019, in
materia di esenzione ai fini fiscali delle somme erogate a titolo di
anticipazione NASpI, in un’unica soluzione, per la sottoscrizione di quote di
capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad
oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2.Esenzione ai fini fiscali delle some erogate a titolo di anticipazione NASpI per la
sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa: adempimenti del
richiedente
3. Rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza
della prestazione NASpI erogata in forma anticipata
4. Istruzioni fiscali e adempimenti a carico dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta
5. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
L’articolo 8, comma 1, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, prevede che il lavoratore avente
diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in
un’unica soluzione, della prestazione spettante e non ancora erogata al fine di avviare
un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nonché per la sottoscrizione di
una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha
ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.
Il medesimo articolo 8 del D.lgs n. 22 del 2015, al successivo comma 4 prevede che il
lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del
periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire
per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato
sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di
capitale sociale.
La disposizione di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
prevede che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione di
disoccupazione NASpI si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale
sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
La richiamata disposizione normativa, inoltre, prevede che con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate - da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della richiamata legge n. 160 del 2019 - sono stabiliti i criteri e le
modalità di attuazione della citata previsione normativa, al fine di definire le opportune
comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione,
nonché ad attestare all'INPS l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa
interessata dell'intero importo anticipato.
Con successivo messaggio saranno fornite, agli operatori delle Strutture territoriali, le
istruzioni procedurali per la gestione delle domande di anticipazione NASpI per la
sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa.
2. Esenzione ai fini fiscali delle some erogate a titolo di anticipazione NASpI per
la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa: adempimenti
del richiedente
In attuazione della previsione di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 160 del
2019, l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021, ha
stabilito i criteri e le modalità di attuazione della richiamata disposizione normativa.
In particolare, nel richiamato provvedimento, l’Agenzia delle entrate ha disposto che i
lavoratori che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della
prestazione NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una
cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività
lavorative da parte del socio, sono tenuti, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, ad
allegare alla domanda dianticipazione i documenti di seguito elencati:
1. attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese
presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo
nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente
all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
2. stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della
cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso
assegnata;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo
percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata
percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
In ragione delle disposizioni di cui al richiamato provvedimento dell’Agenzia delle
entrate, i titolari dell’indennità di disoccupazione NASpI, che richiedono l’erogazione
della stessa in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una
cooperativa e che intendono avvalersi della esenzione ai fini fiscali delle somme erogate
a titolo di anticipazione NASpI, al momento della presentazione della domanda di
anticipazione sono tenuti a produrre la documentazione di cui ai punti 1) e 2) sopra
riportati, allegando la stessa con le consuete modalità.
Con riferimento alla documentazione di cui al punto 3), come anticipato, i lavoratori
sono tenuti ad allegare, in sede di presentazione della domanda di anticipazione NASpI,
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445
del 2000, in cui si attesta di destinare l’intero importo che verrà erogato a titolo di
anticipazione NASpI al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine di
cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 previsto per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.
Pertanto, la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere allegata
alla domanda di anticipazione, unitamente alla documentazione di cui ai punti 1) e 2)
sopra citati.
Sul punto, si fa presente che l’allegazione della documentazione in argomento, nonché
della dichiarazione sostitutiva, è necessaria per ottenere l’esenzione ai fini IRPEF
dell’anticipazione NASpI in un’unica soluzione per la sottoscrizione di quote di capitale
sociale di una cooperativa.
Conseguentemente, in assenza di tutta la richiamata documentazione, il richiedente la
prestazione in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una
cooperativa non potrà beneficiare dell’esenzione ai fini fiscali delle somme percepite a
titolo di anticipazione NASpI di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 160 del 2019;
al riguardo, si precisa che la domanda di anticipazione NASpI verrà comunque istruita,
tuttavia, qualora sia accolta, le somme erogate saranno regolarmente soggette alla
tassazione prevista per l’anticipazione NASpI in un’unica soluzione.
3. Rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di
spettanza della prestazione NASpI erogata in forma anticipata
Come precisato al paragrafo 1 della presente circolare, nell’ipotesi in cui il beneficiario
della prestazione NASpI in forma anticipata si rioccupi con rapporto di lavoro
subordinato nel periodo teorico di spettanza della prestazione è tenuto alla restituzione
dell’intero importo percepito a titolo di anticipazione, salvo il caso in cui il rapporto di
lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha
sottoscritto una quota.
A tale ultimo riguardo, si fa presente, pertanto, che, nel caso in cui l’assicurato che ha
percepito la NASpI in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale
di una società cooperativa instauri – prima della scadenza del periodo per cui è
riconosciuta la NASpI - un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro
diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota, questi è tenuto alla
restituzione dell’intera somma percepita a titolo di anticipazione NASpI.
4. Istruzioni fiscali e adempimenti a carico dell’INPS in qualità di sostituto
d’imposta
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate sopra richiamato, in attuazione della
disposizione di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 160 del 2019, prevede che
l’Istituto non applica le ritenute alla fonte sulle somme erogate a titolo di anticipazione
NASpI e provvede a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, ai sensi dell’articolo 4
del D.P.R. n. 322 del 1998, l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi
che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.
5. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili per l’erogazione dell’anticipazione della prestazione
NASpI in unica soluzione, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 94 del 12
maggio 2015.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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