Articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 26/11/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 179
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 (legge di Bilancio 2021). Disposizioni in materia di concessione
di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga nell’ambito
delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero
dello Sviluppo economico o delle Regioni. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative e contabili per la
gestione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga previste
dall’articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria
3. Invio dei provvedimenti di concessione
4. Istruzioni operative del flusso di gestione delle prestazioni e modalità di pagamento
5. Monitoraggio delle autorizzazioni
6. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, all’articolo 1, comma 286, ha
previsto che al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di
tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero
dello Sviluppo economico o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano possono concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione
salariale in deroga, nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.
Il comma 287 dell’articolo 1 della menzionata legge prevede che all'onere derivante
dall'attuazione del precedente comma 286 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già
assegnate alle Regioni e alle Province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del
comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e
8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
Al comma 288 dell’articolo 1 della suddetta norma è, infine, previsto che le Regioni e le
Province autonome sono tenute ad assicurare ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga di cui al citato comma 286 l'applicazione di misure di politica
attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, in accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in
un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e
all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
In proposito, si ricorda che l’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015,
prevede per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di destinare le
risorse disponibili ad azioni di politica attiva del lavoro.
Nell’ambito del processo di rilevamento delle risorse residue, il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali con decreto direttoriale di accertamento 4 agosto 2021, n. 27, ha definito la
quantificazione e la disponibilità finanziarie delle Regioni e delle Province autonome (Allegato n.
1).
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che l’applicazione dei
commi 286 e 287 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 è vincolata alle risorse già assegnate
alle Regioni/Province autonome e nei limiti delle somme ancora disponibili e, comunque, per
un massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Pertanto, dal tenore letterale delle
disposizioni si evince la volontà del legislatore di prevedere un limite massimo annuo da
intendersi quale limite complessivo delle risorse utilizzabili dalle varie Regioni/Province
autonome nell’anno 2021.
Lo stesso Ministero vigilante ha altresì chiarito che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale
in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in
precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale escludendo chi vi accederebbe per la
prima volta. Considerato inoltre l’ambito di applicazione delle disposizioni in parola, riferite a
crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle
Regioni, gli ulteriori dodici mesi non possano essere concessi alle aziende che hanno utilizzato i
trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020
con causale “COVID 19”.
I trattamenti, finalizzati al compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di
tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero
dello Sviluppo economico o delle Regioni, sono subordinati alla conclusione di specifici accordi
sottoscritti dalle parti presso le medesime unità di crisi. La Regione/Provincia autonoma deve
dare atto nel decreto che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra
riportato.
2. Flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria
L’articolo 1, comma 287, della legge n. 178/2020, stabilisce che le Regioni e le Province
autonome concedono il trattamento di cui al comma 286 del medesimo articolo,
esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.
Pertanto, in via preliminare rispetto all’accesso alla prestazione in parola, le Regioni e le
Province autonome dovranno dichiarare formalmente che intendono utilizzare tali risorse per la
concessione delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 286, della legge n. 178/2020.
Successivamente le stesse, prima dell’adozione del decreto, dovranno richiedere, ai sensi
dell’articolo 1, comma 287, della legge n. 178/2020, la “verifica della disponibilità finanziaria”.
A tal fine dovranno inviare a mezzo PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali
dell’Istituto (dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it), le specifiche di cui all’emanando
decreto di concessione, contenenti:
a) la dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale comunicato al Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali e all'ANPAL, con cui si individuano le politiche attive del lavoro applicate
a far data dal 1° gennaio 2021;
b) la denominazione e la matricola del datore di lavoro richiedente, l’elenco dei nominativi e
dei codici fiscali dei lavoratori interessati, con specifica indicazione del periodo di cassa
integrazione in deroga concessa e del numero di ore autorizzate con relativa stima del costo
previsto.
La documentazione di cui al punto precedente sarà oggetto di esame da parte della Direzione
centrale Ammortizzatori sociali dell’Istituto al solo fine di valutare la sostenibilità finanziaria del
trattamento di integrazione salariale, sulla base delle risorse disponibili.
La stessa Direzione centrale Ammortizzatori sociali, laddove riscontri incongruità nella
documentazione ricevuta, è tenuta a richiedere le necessarie integrazioni e/o variazioni alla
Regione o alla Provincia autonoma.
Il controllo sulla sostenibilità finanziaria sarà effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine
cronologico di trasmissione delle singole richieste; non sarà possibile, quindi, prendere in
esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.
Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione e della Provincia autonoma annullare, con
comunicazione a mezzo PEC al medesimo recapito sopra indicato, eventuali richieste di
sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in
esame le richieste pervenute successivamente.
Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o
della Provincia autonoma nel limite massimo di 10 milioni per l’anno 2021, l’Istituto non
procederà al rilascio del nullaosta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla
Regione o alla Provincia autonoma, che conseguentemente potranno annullare la richiesta, per
consentire all’Istituto la valutazione delle istanze successive.
Le risorse individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come
impegnate e, come tali, verranno sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della
Provincia autonoma per i successivi decreti di concessione, nonché dal limite complessivo dei
10 milioni di euro.
Con riferimento alle aziende beneficiarie, si ribadisce che i datori di lavoro interessati devono
avere già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale e non accedervi per
la prima volta e che gli ulteriori dodici mesi non possono essere concessi alle aziende che
hanno utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-
legge n. 18/2020 con causale “COVID 19”, nel corso del 2020 e/o 2021.
3. Invio dei provvedimenti di concessione
Per un’efficace gestione della prestazione in parola, una volta ricevuta dall’Istituto la
validazione della disponibilità finanziaria, le Regioni/Province autonome dovranno trasmettere,
esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (“SIP”), i provvedimenti concessori di
cui all’articolo 1, comma 286, della legge n. 178/2020, emanati per interventi di cassa
integrazione guadagni in deroga anche senza soluzione di continuità con prestazioni di cassa
integrazione guadagni in deroga.
A tal fine, le Regioni/Province autonome dovranno utilizzare, come numero di decreto, il
numero convenzionale “33421”, all’uopo istituito, e, come data, la data convenzionale
“30/12/2020”, avvalendosi esclusivamente del c.d. Flusso B.
Al momento dell’invio del decreto concessorio, utilizzando il numero di decreto convenzionale
“33421”, la Regione/Provincia autonoma dovrà valorizzare il campo “Autocertificazione della
Regione”, appositamente previsto, dichiarando sotto la propria responsabilità che il decreto è
stato emanato nel rispetto dell’articolo 1, comma 286, della legge n. 178/2020 e che,
preliminarmente, è stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti presso le unità di crisi del
Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni.
Le Strutture territoriali dell’INPS, nell’emettere le relative autorizzazioni di cassa integrazione
guadagni in deroga in esame, dovranno utilizzare il numero di decreto convenzionale “33421”
e come codice di intervento il codice “699”.
Il periodo di concessione per unità produttiva non può essere superiore a dodici mesi, anche
non continuativi, per periodi a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche successivi al 31 dicembre
2021. Il decreto concessorio deve essere comunque emanato entro e non oltre il 31 dicembre
2021.
Al trattamento in commento non si applicano le previsioni relative al requisito dell’anzianità
lavorativa; inoltre, le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo
addizionale, né si applica la riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento di cui
al comma 66 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di successive proroghe
dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
4. Istruzioni operative del flusso di gestione delle prestazioni e modalità di
pagamento
Per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni/Province autonome con il numero
convenzionale “33421”, le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno effettuare le seguenti
verifiche:
a) verifica sull’unità produttiva (UP) aziendale che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale
in deroga siano riconosciuti unicamente alle aziende che abbiano già fruito in precedenza dello
stesso tipo di ammortizzatore sociale e non anche a chi vi accede per la prima volta;
b) verifica del rispetto del periodo di concessione non superiore a dodici mesi per unità
produttiva, anche frazionato;
c) verifica che la UP dell’azienda richiedente non abbia utilizzato i trattamenti di cassa
integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 con causale “COVID
19”.
I controlli citati verranno effettuati sulla piattaforma “Sistema Unico” per le prestazioni a
sostegno del reddito.
Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione
dell’integrazione salariale, la Struttura territoriale non potrà procedere ad emettere
l’autorizzazione e dovrà segnalarlo tempestivamente alla Direzione centrale Ammortizzatori
sociali per i successivi adempimenti.
Si precisa che, come esplicitato nel decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 27, per la
prestazione in commento è prevista solamente la modalità del pagamento diretto della
prestazione da parte dell’INPS; pertanto, trattandosi di integrazione salariale in deroga, ai
sensi del comma 6-ter dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148/2015, così come introdotto
dall’articolo 26-quater del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 26/2019, il datore di lavoro è obbligato a inviare tutti i dati necessari per il pagamento
dell’integrazione salariale (cfr. la circolare n. 62/2021 e il messaggio n. 3556/2021) all’Istituto
entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da
parte dell’INPS, se successivo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa
connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali
dell’Istituto, di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al
pagamento a cui seguirà contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.
5. Monitoraggio delle autorizzazioni
L’Istituto predisporrà in “SIP” delle schede di monitoraggio in cui saranno evidenziate, per
ciascuna Regione/Provincia autonoma, la stima degli importi dei decreti di concessione inviati
in “SIP”, basati sulla spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente utilizzando il
parametro di 10,38 euro come costo medio orario della prestazione, comprensivo di ANF e
contribuzione figurativa, moltiplicato per il numero di ore autorizzate dalla Regione/Provincia
autonoma. I suddetti dati saranno utilizzati per l’accertamento della sostenibilità finanziaria del
trattamento di integrazione salariale in esame.
6. Istruzioni contabili
In relazione alle nuove disposizioni normative introdotte dall’articolo 1, commi da 286 a 288,
della legge n. 178/2020, che consentono alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano di concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in
deroga, per la durata massima di dodici mesi, si confermano le istruzioni contabili fornite con
la circolare n. 6 del 18 gennaio 2018.
Conseguentemente, i conti GAU30281 e GAU10281 saranno opportunamente ridenominati
(Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l’occupazione e la
formazione;
VISTO l’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può
disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità,
di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui sono stati determinati i criteri di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel rispetto degli equilibri di bilancio;
VISTO il decreto interministeriale n. 83527 del 6 agosto 2014, con cui è stata assegnata la somma di
euro 400.000.000,00 alle Regioni e Province Autonome, al fine di finanziare le prestazioni, relative
all’annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati delle imprese
ubicate nelle Regioni o Province Autonome;
VISTO il decreto interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014, con cui è stata assegnata la somma
di euro 503.000.000,00 alle Regioni e Province Autonome, al fine di finanziare le prestazioni, relative
all’annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati delle imprese
ubicate nelle Regioni e Province Autonome;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze n. 89936 dell’ 8 maggio 2015, con cui è stata assegnata, per la chiusura delle
competenze relative all’annualità 2014, alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, la somma di euro
478.763.551,00 per la concessione o la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati delle imprese
ubicate nelle Regioni medesime;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze n. 90973 dell’ 8 luglio 2015, con cui è stata assegnata, per le competenze
relative all’annualità 2015, alle Regioni e alle Province Autonome, la somma di euro 500.000.000,00 per la
concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle
Regioni e nelle Province Autonome;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che ha riformato il sistema degli
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
VISTO l’art. 13 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge
22 gennaio 2016, n. 9, il quale dispone che, per l'anno 2015, il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28
giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze n. 26591 del 24 dicembre 2015, che concede, per le finalità di cui all’articolo
44, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclusivamente per le competenze relative
all’anno 2015, alle Regioni e alle Province Autonome, la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti
di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato,
nella misura del 5 per cento delle risorse ad esse attribuite dall’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 90973 dell’ 8 maggio 2015;
VISTO il comma 304 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che incrementa, per l’anno
2016, di 250 milioni di euro, l’autorizzazione di spesa del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga;
VISTO il comma 304 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ultimo periodo, che
prevede che le Regioni e le Province Autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse
attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico
delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito di piani o programmi coerenti
con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 228/2012 e successive
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze n. 261 del 7 gennaio 2016, con cui è stata assegnata, per la chiusura delle
competenze relative all’annualità 2015, alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, la
somma di euro 433.200.489,00, al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa,
dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori
subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze n. 1600107 del 22 dicembre 2016, che ha assegnato alle Regioni e alle Province
Autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui al citato art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, la somma di euro 65.000.000,00;
VISTO l’art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 2,
comma 1, lett. f), punto 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, che prevede che le Regioni e le
Province Autonome possano disporre, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, l’utilizzo delle risorse ad
esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I.
n. 83473 citato, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all’art. 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ovvero ad azioni di politica attiva del lavoro, con esclusione delle risorse
già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;
VISTA la Circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che
ha fornito le prime indicazioni e i chiarimenti operativi in merito a quanto disposto dall’art. 44, comma 6-bis,
del D. Lgs. 148/2015, ribadendo, tra l’altro, che le risorse di cui allo stesso articolo possano essere finalizzate
anche ad azioni di politica attiva del lavoro;
VISTA la Circolare dell’INPS n. 217 del 13 dicembre 2016;
VISTA la nota prot. n. 40/4822 del 22 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
con cui è stato stabilito che, al fine di mettere in condizione le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano di poter utilizzare le risorse finanziarie finalizzate alla concessione delle azioni di politica attiva del
lavoro, è necessaria la chiusura, certificata dall’INPS, da parte delle Regioni e Province Autonome stesse, delle
decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti e connesse ai
decreti interministeriali emanati in conseguenza del D.I. n. 83473 citato, comportando conseguentemente
da parte delle Regioni e Province Autonome l’assunzione di responsabilità ed il conseguente onere
patrimoniale per la gestione di eventuali ulteriori situazioni pendenti;
VISTA la nota dell’INPS n. 19424 del 6 aprile 2017, relativa al procedimento di certificazione dei
decreti regionali presenti nel Sistema Informativo dei Percettori (SIP), con cui vengono quantificate le risorse
destinate alla decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato;
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
VISTA la nota prot. n. 40/6077 del 10 aprile 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
con cui il Ministero prende atto delle procedure previste per la chiusura delle decretazioni relative agli
ammortizzatori sociali in deroga, illustrate nella nota INPS.0064.06/04/2017.0019424 citata e concorda in
merito a quanto precisato dall’Istituto sull’opportunità di comunicare le risorse disponibili solo una volta
completato il processo di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;
VISTA la nota prot. n. 40/11123 del 20 luglio 2018, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha richiesto all’INPS la quantificazione dei residui relativi al 50% delle risorse assegnate alle Regioni
con provvedimenti emanati negli anni 2014, 2015 e 2016 che, viceversa, dovevano essere utilizzate nel
rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato, al fine della restituzione al Fondo sociale
per l’occupazione e la formazione di cui all’art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
TENUTO CONTO della necessità che, per effettuare la quantificazione richiesta, risulta
imprescindibile l’invio, con esito positivo, da parte di tutte le Regioni e le Province Autonome, dei decreti di
concessione della deroga nella banca dati percettori in SIP e la dichiarazione, sotto la propria responsabilità,
della completezza della lista dei decreti presenti in SIP;
VISTA la nota pec dell’INPS, inviata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della
Formazione, registrata con protocollo n. 40/16660 del 7 dicembre 2020, con cui l’Istituto medesimo, secondo
il rilevamento aggiornato alla data del 15 novembre 2020, ha quantificato, in corrispondenza della colonna
“S”, sotto la voce “Residuo effettivo per politiche attive”, gli importi residui non utilizzati delle risorse
assegnate alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del decreto
legislativo 24 settembre 2016, n. 185;
VISTA la nota prot. n. 40/55 del 7 gennaio 2021, con cui la Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali e della Formazione ha inoltrato all’INPS i riscontri forniti dalle singole Regioni e Province Autonome,
rispetto agli importi residui non utilizzati quantificati dall’Istituto medesimo con la sopra richiamata nota n.
40/16660 del 7 dicembre 2020;
VISTA la successiva nota pec dell’INPS, inviata, in data 2 febbraio 2021, alla Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali e della Formazione, registrata con protocollo n. 40/1075 del 3 febbraio 2021, con cui
l’Istituto medesimo ha fornito il riscontro alle osservazioni formulate dalle Regioni e Province Autonome alla
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, con particolare riguardo agli scostamenti
dovuti alla normale variabilità dei dati contenuti nei prospetti di monitoraggio, soggetti a continui
aggiornamenti in presenza di pagamenti e/o annullamenti;
VISTA l’ulteriore pec INPS, inviata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della
Formazione, registrata con protocollo n. 40/9743 del 7 luglio 2021, di riscontro agli scostamenti economici
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
relativi ai residui, ulteriormente rilevati da alcune Regioni;
TENUTO CONTO degli ulteriori approfondimenti, attraverso numerose interlocuzioni con le Regioni
Basilicata, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto, anche con riferimento alla quota richiesta dalle Regioni quale
accantonamento per eventuali contenziosi, al fine di pervenire all’esatta quantificazione dei dati INPS come
da note pervenute dalle stesse Regioni e protocollate da questa Direzione Generale, in data 14 luglio 2021,
con n. 40/9946 per la Regione Sicilia, n. 40/9951 per la Regione Puglia, n. 40/9952 per la Regione Veneto, n.
40/9955 per la Regione Umbria, n. 40/9969 e n. 40/10061 del 19 luglio 2021 per la Regione Basilicata;
CONSIDERATO che, sia sulla base di quanto comunicato dall’INPS con le sopra richiamate note pec
n. 40/16660 del 7 dicembre 2020, n. 40/1075 del 3 febbraio 2021, n. 40/9743 del 7 luglio 2021, sia riguardo
agli ulteriori approfondimenti operati con le Regioni Basilicata, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto, anche con
riferimento al completamento delle decretazioni e alle richieste di accantonamento finalizzato ad eventuali
contenziosi, sia infine sulle ulteriori verifiche dell’INPS, comunicate con la nota pec registrata da questa
Direzione Generale al protocollo n. 40/10173 del 22 luglio 2021, si riscontrano gli importi residui, non
utilizzati, delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 148/2015 e già a disposizione
delle Regioni e Province Autonome per interventi di politica attiva del lavoro;
VISTO l’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui è stato disposto
che, “al fine dell’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale,
relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle
Regioni, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell’anno 2021 ulteriori
periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche
non continuativi”, nel limite massimo delle risorse già assegnate - e non previamente utilizzate - alle Regioni
e Province Autonome ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del d. lgs. 148/2015, nel limite massimo di 10 milioni
di euro per l’anno 2021, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS;
VISTO l’articolo 1, comma 288, della citata legge n. 178/2020, con cui è stato disposto che le Regioni
e le Province Autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga di cui al precedente capoverso, l’applicazione di misure di politica attiva,
individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in
accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da
comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro (ANPAL);
TENUTO CONTO del parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
del 19 febbraio 2021 n. 29/1387, che ha definito il limite di 10 milioni di euro, quale importo massimo
complessivamente inteso per tutte le Regioni;
TENUTO CONTO dell’ulteriore parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, del 5 marzo 2021, n. 29/1814, che ha delineato l’ambito applicativo del comma 286 dell’art. 1 della
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
legge 178/2020, in merito ai periodi aggiuntivi di trattamento di integrazione salariale in deroga, che possono
essere riconosciuti, “unicamente, ai soggetti già fruitori in precedenza dello stesso ammortizzatore sociale e
non anche a chi vi accede per la prima volta” e che gli ulteriori dodici mesi non possano essere concessi ad
aziende che hanno utilizzato i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’art. 22 decreto legge n.
18/2020 con causale “Covid-19”, in quanto l’ambito di applicazione delle disposizioni in esame è circoscritto
alle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni;
TENUTO CONTO che gli importi residui della Province Autonome di Bolzano e Trento, pari,
rispettivamente, ad euro 2.762.149,00 e ad euro 3.723.991,00, sono stati già interamente trasferiti, ai sensi
dell’articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, al Fondo di solidarietà bilaterale dell’Alto Adige e del Trentino, costituito ai sensi
dell’articolo 40 del D. Lgs. n. 148/2015;
CONSIDERATA la richiesta della Regione Basilicata n. 129823/15A2 del 22 luglio 2021, in merito alla
necessità dell’istituzione di un tavolo tecnico tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS e la
stessa Regione per l’accertamento e definizione delle effettive risorse spettanti, all’esito del quale la
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione si riserva di emanare un ulteriore decreto;
RITENUTO NECESSARIO, nelle more della riforma degli Ammortizzatori Sociali, definire il processo di
accertamento delle risorse residue, in relazione a quanto previsto dall'articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. n.
148/2015;
DECRETA
Art. 1
Si accerta che, sulla base del rilevamento del 2 febbraio 2021, effettuato dall’INPS, e degli ultimi dati
forniti dall’Istituto in riscontro ai rilievi delle Regioni con nota n. 40/9743 del 7 luglio 2021 e con nota n.
40/10173 del 22 luglio 2021 citati nelle premesse, relativi alla quantificazione delle risorse già assegnate e
nella disponibilità delle Regioni, ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185,
residuano risorse finanziarie per gli importi di cui alla tabella sottostante:
RESIDUO EFFETTIVO PER POLITICHE
REGIONI
ATTIVE
Abruzzo € 35.156.187,00
Basilicata -
Calabria -
Campania € 132.788,00
Emilia-Romagna € 24.563.984,00
Friuli-Venezia Giulia € 16.916.210,00
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
Lazio € 41.928.913,00
Liguria € 15.000.000,00
Lombardia € 200.890,00
Marche € 26.751.831,00
Molise € 3.101.971,00
Piemonte € 3.741.521,00
Puglia €38.007.226,88
Sardegna -
Sicilia € 33.300.896,00
Toscana € 53.797.136,00
Umbria € 20.133.945,00
Valle d’Aosta € 892.615,00
Veneto € 9.275.059,00
TOTALE € 322.901.172,88
Gli importi residui sopraindicati sono da intendersi al netto delle somme di cui al seguente dettaglio:
✓ somme relative ad accantonamenti per contenziosi, sulla base delle dichiarazioni fornite dalle Regioni
all’INPS;
✓ somme impegnate per Convenzioni già stipulate dalle Regioni con l’INPS;
✓ somme impegnate per Convenzioni stipulate dalle Regioni con l’Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) e/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
✓ somme di cui all’articolo 17, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
✓ somme impegnate ai sensi dell’articolo 1, commi 251 e 253 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
così come modificati dall’articolo 87 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
✓ somme impegnate per le prestazioni di cui agli artt. 1, comma 251 bis, e 1-ter della L. n. 145/2018,
così come introdotti dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione
13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 2
Le risorse residue di cui all’articolo 1, già nella disponibilità delle Regioni e destinate alle azioni di
politica attiva del lavoro previste dall’art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 148/2015, il cui importo totale è pari
ad euro 322.901.172,88 (trecentoventiduemilioninovecentounomilacentosettantadue/88) posto a carico del
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, potranno essere
utilizzate dalle medesime Regioni anche per concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione
salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi, nel limite massimo
di 10 milioni di euro per l’anno 2021, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni da trasmettere
all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata
alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 1 e di cui al precedente comma del presente articolo.
L'INPS provvede all'erogazione delle predette prestazioni, sempre previa verifica del rispetto, anche
in via prospettica, dei limiti di spesa di cui sopra.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità del pagamento diretto della
prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs. n.
148/2015, introdotto dall’art. 26-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito dalla legge 28
marzo 2019 n. 26, conformemente alle previsioni di cui alla circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020.
Nell’ambito delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente, le Regioni sono tenute ad
individuare e quantificare le somme da destinare agli interventi di politica attiva del lavoro nonché le
modalità di utilizzo delle stesse con proprio atto dispositivo da comunicarsi al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ed all’INPS, prima della sottoscrizione della convenzione per il loro utilizzo, al fine del
costante aggiornamento della spesa.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno in ogni caso
emettere altri provvedimenti concessori.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Agnese De Luca
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla smaterializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82
recante “Codice Amministrazione Digitale” e s.m.i. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAU30281
Denominazione completa Prestazioni finalizzate ad azioni di politica attiva per il
lavoro ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis del decreto
legislativo n. 148/2015 avviate dalle Regioni/
Province autonome di Trento e Bolzano – art. 1,
commi da 286 a 288 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178
Denominazione abbreviata PRS.POL.ATT.LA-A44-6BIS D148/15-A1C286 L178/20
Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2021 /M. P10
Tipo variazione V
Codice conto GAU10281
Denominazione completa Debito per prestazioni finalizzate ad azioni di politica
attiva per il lavoro ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis
del decreto legislativo n. 148/2015 avviate dalle
Regioni/ Province autonome di Trento e Bolzano –
art. 1, commi da 286 a 288 della legge 30 dicembre
2020, n. 178
Denominazione abbreviata DB.PR.POL.ATT.L-A44-6B D148/15-A1C286 L178/20
Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2021 /M. P10
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