Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 01/12/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 180
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di
lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di
vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di
licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
SOMMARIO: Con la presente circolare si riepilogano le istruzioni amministrative in materia
di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla prestazione NASpI,
nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale
avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
INDICE
1. Proroga del divieto di licenziamento e accesso alla NASpI per risoluzione dei rapporti di
lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale
2. Accesso alla NASpI a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con un datore di lavoro per
il quale non è più vigente il divieto di licenziamento
1. Proroga del divieto di licenziamento e accesso alla NASpI per risoluzione dei
rapporti di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto che le preclusioni e le
sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 (per brevità, divieto di
licenziamento), non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale -
avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo, operando quindi di fatto una risoluzione
consensuale. Ai sensi della richiamata disposizione i lavoratori che aderiscono alla suddetta
tipologia di accordo collettivo aziendale, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, possono
comunque accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
La richiamata disposizione di cui al citato articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha,
pertanto, introdotto – limitatamente al periodo di vigenza del divieto di licenziamento -
un’ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI che si caratterizza per
la presenza di un accordo collettivo aziendale tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro
tra le stesse intercorso.
Su tale specifica tematica l’Istituto ha fornito indicazioni con il messaggio n. 4464 del 2020 nel
quale è stato precisato che l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli
accordi collettivi aziendali in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle
disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato
motivo oggettivo.
La previsione di cui al richiamato articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 – in ragione del
permanere dello stato di crisi connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19 - è stata
prorogata dai successivi decreti-legge emergenziali. In particolare, l’articolo 8, comma 9, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69 (di seguito, anche decreto Sostegni) ha disposto fino alla data del 30 giugno 2021
la proroga del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e
la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere alla risoluzione dei rapporti di lavoro a seguito di
accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto
accordo.
Tuttavia, la medesima disposizione di cui al richiamato articolo 8 del decreto Sostegni ha
previsto per determinati datori di lavoro individuati dai commi 2 e 8 del medesimo articolo la
proroga del divieto di potere ricorrere ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato
motivo oggettivo; il comma 11 dello stesso articolo ha introdotto alcune deroghe a tale divieto,
con la conseguenza che per gli stessi datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 è stata mantenuta
la possibilità di procedere alla risoluzione di rapporti di lavoro a seguito della stipula di accordi
collettivi aziendali da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono agli stessi, fino
al 31 ottobre 2021. Ulteriori deroghe in tal senso sono state successivamente previste dal
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106 (di seguito, anche decreto Sostegni-bis), dal decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, e dal decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146.
Tanto premesso, la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per
giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021, è al momento legislativamente
prevista per le seguenti casistiche e fino alla data per ciascuna riportata:
fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che, avendo presentato
domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, per i
trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nonché le
aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa
integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del
decreto Sostegni;
al massimo fino alla data del 31 dicembre 2021:
per i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai
sensi dell’articolo 11, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 146 del 2021, ai trattamenti
di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (cfr. l’art. 11, commi
7 e 8, del decreto-legge n. 146 del 2021);
per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e
simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO2007,
con i codici 13, 14 e 15, che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al
trattamento CIGO COVID ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 2, del decreto
Sostegni-bis e dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 146 del 2021 (cfr.
l’art. 50-bis, commi 4 e 5, del decreto Sostegni-bis e l’art. 11, commi 7 e 8, del
decreto-legge n. 146 del 2021);
per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che,
avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario di
integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane
fruibili fino al 31 dicembre 2021 (cfr. l’art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 103
del 2021);
per i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41
del 2021 che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sono autorizzati – previa
domanda - ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, beneficiando dell’esonero dal
pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto
legislativo (cfr. l’art. 40, commi 3 e 4, del decreto Sostegni-bis);
per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda – ai sensi dell’articolo 40-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 – sono autorizzati al trattamento
straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31
dicembre 2021 (cfr. l’articolo 40-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis);
per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del
commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano
dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni-bis (cfr. l’art. 43, comma 2,
del decreto Sostegni-bis).
In ragione delle disposizioni normative sopra richiamate, si precisa che per i lavoratori
dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre
la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a
seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui
l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30
giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi
effetti.
Pertanto, per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo
collettivo aziendale, con decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere
alla prestazione NASpI è ammessa esclusivamente se detta cessazione è intervenuta con un
datore di lavoro per il quale è ancora vigente, nei termini come sopra specificati, il divieto di
licenziamento.
Per le ipotesi in cui trova ancora applicazione la possibilità di accedere alla prestazione NASpI
a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con accordo collettivo aziendale avente ad
oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, si ribadiscono le indicazioni già
fornite con la circolare n. 111 del 2020 e con i messaggi n. 4464 del 2020, n. 528 e n. 689 del
2021, che qui si intendono richiamate integralmente.
Allo scadere del periodo di vigenza del divieto di licenziamento nei termini di cui sopra,
l’accesso alla prestazione NASpI è ammesso secondo le ipotesi ordinarie richiamate al
successivo paragrafo 2 della presente circolare.
2. Accesso alla NASpI a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con un datore di
lavoro per il quale non è più vigente il divieto di licenziamento
Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta con decorrenza successiva al 30
giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno
dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI è ammessa secondo le ipotesi
ordinarie di cessazione del rapporto di lavoro che di seguito si riepilogano:
licenziamento;
scadenza del contratto a tempo determinato;
dimissioni per giusta causa (cfr., a titolo esemplificativo, la circolare n. 94 del 2015);
dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell’articolo 55 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma
40, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio
trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi
di trasporto pubblici.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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