Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 181/2021
Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2021. Indicazioni operative
Riferimento normativo
Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2021. Indicazioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07/12/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 181
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione
contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2021. Indicazioni
operative
SOMMARIO: Con il decreto del 30 settembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
finanze, ha confermato, per il 2021, la riduzione contributiva
prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, e successive
modificazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la
presente circolare si forniscono le indicazioni operative per
l’ammissione al regime agevolato in oggetto.
INDICE
1. Premessa
2. Caratteristiche della riduzione contributiva
3. Condizioni di accesso al beneficio
4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens
1. Premessa
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2021 (Allegato n.
1), emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei
Conti in data 8 novembre 2021 e pubblicato l’11 novembre 2021 nella sezione “Pubblicità
legale” del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato per l’anno 2021, nella misura
dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, e successive modificazioni.
Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le
indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
2. Caratteristiche della riduzione contributiva
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2021, hanno diritto all’agevolazione contributiva i
datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a
11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché i
datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007da 412000 a 439909[1].
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le
assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40
ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in
forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; la base di
calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente
spettanti.[2]
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione
imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
3. Condizioni di accesso al beneficio
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso
dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di
retribuzione imponibile;
i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la
violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel
quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248).
Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali
sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo
con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto
dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 o l’esonero per l’occupazione
giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995,
l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera
limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.
4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso
Uniemens
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2021
dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”,
disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella
sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi
informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la
suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio. In caso di definizione
delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito
alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da
novembre 2021 a febbraio 2022. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto
previdenziale aziende.
In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2021.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di
lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta
attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme
indebitamente fruite.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con
le seguenti modalità: il beneficio corrente potrà essere esposto, a decorrere dal flusso di
competenza novembre 2021, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di
<DatiRetributivi>.
Per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento
<AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio
per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della
funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione
conforme al fac-simile di cui alla presente circolare (Allegato n. 2); la Struttura territoriale
competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N
all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai
fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella
sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai
ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il
calendario giornaliero.
Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue
gli operai non più in carico presso l’azienda.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di
competenza febbraio 2022.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva,
relativa al 2021, fino al 15 marzo 2022.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Si ricorda che non costituiscono attività in senso stretto – pertanto sono escluse dalla
riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri
lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007da 432101 a 432909 e dai codici statistici
contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di
autorizzazione 3N e 3P.
[2] Misure previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come
modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e
dall’articolo 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dall’articolo 1, comma 766, della citata legge n.
296/2006.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
di concerto con
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro
esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed
assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali,
con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
VISTO il comma 2 del predetto articolo 29, come modificato dall’art. 1, comma 1126,
lett. m), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce che sull’ammontare di dette
contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale per gli operai con orario di lavoro di 40
ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
VISTO il comma 5 del predetto articolo 29, come sostituito dall’articolo 1, comma 51,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il
Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al
fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello
stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva
di cui al citato comma 2 ;
VISTO il decreto direttoriale 4 agosto 2020, con il quale, per l’anno 2020, la
riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all’11,50 per cento;
TENUTO CONTO che le rilevazioni elaborate dall’Inps sull’andamento delle
contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato
articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, evidenziano che l’ammontare del gettito
contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell’11,50 per
cento, fissata con il citato decreto direttoriale 4 agosto 2020;
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
di concerto con
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
RITENUTO, pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per
l’anno 2021, la riduzione di cui al citato comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, nella misura dell’11,50 per cento;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;
D E C R E T A
La riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per
l’anno 2021, nella misura dell’11,50 per cento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, ………………
Ministero dell’economia Ministero del lavoro
e delle finanze e delle politiche sociali
Il Ragioniere Generale dello Stato Il Direttore Generale per le
Politiche Previdenziali
e Assicurative
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