Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 181/2021

Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2021. Indicazioni operative

Pubblicato: 06/12/2021 In vigore dal: 06/12/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2021. Indicazioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07/12/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 181 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2021. Indicazioni operative SOMMARIO: Con il decreto del 30 settembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha confermato, per il 2021, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, e successive modificazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato in oggetto. INDICE 1. Premessa 2. Caratteristiche della riduzione contributiva 3. Condizioni di accesso al beneficio 4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens 1. Premessa Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2021 (Allegato n. 1), emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 novembre 2021 e pubblicato l’11 novembre 2021 nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato per l’anno 2021, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni. Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva. 2. Caratteristiche della riduzione contributiva Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2021, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007da 412000 a 439909[1]. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.[2] Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. 3. Condizioni di accesso al beneficio L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni: il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile; i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario. 4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2021 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2022. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2021. Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite. I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente potrà essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2021, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>. Per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile di cui alla presente circolare (Allegato n. 2); la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda. Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2022. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2021, fino al 15 marzo 2022. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Si ricorda che non costituiscono attività in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. [2] Misure previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e dall’articolo 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dall’articolo 1, comma 766, della citata legge n. 296/2006. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1; VISTO il comma 2 del predetto articolo 29, come modificato dall’art. 1, comma 1126, lett. m), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce che sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento; VISTO il comma 5 del predetto articolo 29, come sostituito dall’articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2 ; VISTO il decreto direttoriale 4 agosto 2020, con il quale, per l’anno 2020, la riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all’11,50 per cento; TENUTO CONTO che le rilevazioni elaborate dall’Inps sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, evidenziano che l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell’11,50 per cento, fissata con il citato decreto direttoriale 4 agosto 2020; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE RITENUTO, pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l’anno 2021, la riduzione di cui al citato comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, nella misura dell’11,50 per cento; VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172; D E C R E T A La riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per l’anno 2021, nella misura dell’11,50 per cento. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, ……………… Ministero dell’economia Ministero del lavoro e delle finanze e delle politiche sociali Il Ragioniere Generale dello Stato Il Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 181/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …

Altre normative del 2021

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe… Risoluzione AdE 199 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 73 IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma… Interpello AdE 130 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768