Interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi complessa della Regione siciliana. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi complessa della Regione siciliana. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 10/12/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 183
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro previsti dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Integrazione
salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.
Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi
complessa della Regione siciliana. Istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dal decreto-legge n.
146/2021, in materia di tutele di tipo emergenziale previste in costanza di rapporto
di lavoro e si riepilogano le relative istruzioni operative. Inoltre, si forniscono
indicazioni in ordine al trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi
dell’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in favore dei
lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione
straordinaria e in merito al trattamento di mobilità in deroga concessa ai lavoratori
delle aree di crisi industriale complessa della Regione siciliana ai sensi dell’articolo
1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
INDICE
Premessa
1. Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) ai sensi
dell’articolo 11 del decreto-legge n. 146/2021
1.1 Datori di lavoro destinatari
1.2 Condizioni di accesso alle misure
1.3 Durata e caratteristiche dei trattamenti
1.4 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge n. 146/2021
2. Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di Assegno ordinarioe di Cassa integrazione in
deroga previsti dal decreto–legge n. 146/2021
2.1 Domande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
2.2 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
2.3 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto
Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
2.4 Trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)
2.5 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
2.6 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande
3. Trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-
19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di
articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili
3.1 Quadro normativo
3.2 Datori di lavoro destinatari
3.3 Condizioni di accesso alla misura
3.4 Trattamento di integrazione salariale ordinaria per i datori di lavoro che si trovano in Cassa
integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020
3.5 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande e ai lavoratori cui si rivolgono
le tutele
3.6 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
4. Termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41 e UniEmens-CIG
5. Trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di Alitalia in amministrazione
straordinaria
6. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga da richiedere alla Regione siciliana
7. Modalità di esposizione del conguaglio
8. Istruzioni contabili
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili" (di seguito, anche decreto Fiscale).
Il citato decreto, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, tra le varie
disposizioni in materia di lavoro, contiene misure che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché norme in
materia di Cassa integrazione straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia in
amministrazione straordinaria. È stata inoltre prevista e la proroga dell’indennità di cui all’articolo 251-bis
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della
Regione siciliana disposta fino al 31 dicembre 2021.
Con il messaggio n. 4034/2021 sono stati illustrati gli indirizzi che attengono al nuovo periodo di
trattamenti di integrazione salariale emergenziali richiedibili dai datori di lavoro e sono state altresì
fornite le prime istruzioni operative.
Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
illustrano nel dettaglio le novità introdotte dal decreto-legge in commento.
1. Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)
per la causale “COVID-19”
Il decreto-legge n. 146/2021, all’articolo 11, comma 1, introduce un ulteriore periodo massimo di
13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga
(CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre
l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo
tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
1.1 Datori di lavoro destinatari
Nell’introdurre il nuovo periodo dei suddetti trattamenti, il citato comma 1 dell’articolo 11 fa
riferimento ai “datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”.
La previsione, quindi, si rivolge ai datori di lavoro che, non rientrando nella disciplina in materia di
Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di
integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14
settembre 2015, n. 148, nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.
1.2 Condizioni di accesso alle misure
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 in commento, per richiedere il nuovo periodo di trattamenti
previsto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro sopra indicati devono essere stati interamente
autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69 (di seguito, anche decreto Sostegni). L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo
emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente
autorizzato.
Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti
disciplinate dal menzionato decreto Sostegni, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al
nuovo periodo di trattamenti emergenziali.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 8, comma 2, del decreto-
legge n. 41/2021, i trattamenti di integrazione salariale ASO e CIGD previsti dal medesimo articolo
si rivolgono esclusivamente ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti
la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).
Il comma 7 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 146/2021 stabilisce, inoltre, che ai datori di lavoro
che ricorrono alle misure di sostegno in parola resta precluso - per la durata della fruizione del
trattamento di integrazione salariale richiesto (ASO e CIGD) - l'avvio delle procedure di cui agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese, nel medesimo
periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le
particolari situazioni previste dal comma 8 del medesimo articolo 11.
Resta altresì preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e sono sospese le procedure di licenziamento in
corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni
previste dal medesimo comma 8.
1.3 Durata e caratteristiche dei trattamenti
Come anticipato, i trattamenti previsti dal decreto-legge n. 146/2021 possono essere richiesti, per
una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre
2021.
Al riguardo, ai fini dell’individuazione della decorrenza iniziale dei trattamenti riferiti al nuovo
periodo di ASO/CIGD (massimo 13 settimane), introdotto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro
dovranno tenere conto del fatto che la richiesta del nuovo periodo di trattamenti è subordinata
all’integrale autorizzazione delle precedenti 28 settimane previste dal decreto-legge n. 41/2021 e
altresì della circostanza che dette settimane, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2-
bis, del medesimo decreto Sostegni, potevano essere concesse in continuità ai datori di lavoro che
avessero integralmente fruito dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
Laddove i datori di lavoro, avendo esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla
pregressa normativa di cui al decreto-legge n. 41/2021, prima dell’entrata in vigore del decreto-
legge n. 146/2021, avessero richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione
salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con causale
diversa da quella “COVID–19”, le settimane non ancora autorizzate potranno essere sostituite in
periodi con causale emergenziale, mediante l’invio di una nuova domanda con la causale
aggiornata, secondo le indicazioni contenute al successivo paragrafo 2.6.
A tal fine, per le domande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di
solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, il datore di lavoro interessato a
modificare la causale e quindi la disciplina di riferimento dovrà inviare espressa richiesta di
annullamento della precedente istanza e inoltrare una nuova apposita domanda con causale “COVID
19 - DL 146/21”. Con riferimento al FIS, i datori di lavoro provvederanno a inviare apposita
comunicazione nel “Cassetto previdenziale”, attraverso il servizio “Comunicazione bidirezionale”,
indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare. Per i Fondi di solidarietà
diversi dal FIS, che sono autorizzati con delibera dei rispettivi Comitati centrali, la comunicazione di
variazione andrà inviata via PEC all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it; le
Strutture territoriali dell’Istituto dovranno trasmettere con comunicazione PEI alla Direzione centrale
Ammortizzatori sociali eventuali comunicazioni relative ai Fondi centrali già pervenute.
Si precisa che, per i nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale (ASO/CIGD) introdotti dal
decreto Fiscale, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che
ricorrono ai relativi trattamenti.
Si fa presente altresì che, fino al 31 dicembre 2021, resta parallelamente operante la disposizione
di cui al richiamato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021; resta inteso che, per quanto
sopra esposto, non possono essere autorizzati trattamenti di cui al citato articolo 8 del decreto
Sostegni per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti ai sensi del decreto-legge n.
146/2021.
1.4 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge n. 146/2021
L’articolo 11, comma 1, del decreto–legge n. 146/2021, stabilisce che i trattamenti di Assegno
ordinario e di Cassa integrazione salariale in deroga previsti dal medesimo comma, nonché quelli
disciplinati dal successivo comma 2 (cfr. il paragrafo 3), trovino applicazione ai lavoratori che
risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021 (data di
entrata in vigore del decreto–legge n. 146/2021).
Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data in cui il dipendente deve risultare in forza
presso l’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi
dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già
precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi
dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante
nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato
presso il precedente datore di lavoro.
2. Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di Assegno ordinario e di Cassa
integrazione in deroga previsti dal decreto–legge n. 146/2021
L’impianto delineato dal decreto–legge n. 146/2021 non modifica il precedente assetto normativo.
Conseguentemente, si richiama quanto già illustrato dall’Istituto nelle precedenti circolari riguardo
alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di Assegno ordinario connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell’istruttoria delle
domande e alla non applicabilità del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 (cfr., in particolare, i paragrafi 3 e 4 della circolare n.
115/2020).
2.1 Domande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
In merito all’Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, si richiamano gli indirizzi
contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall’Istituto in materia.
Con particolare riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione,
rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui, per la valutazione delle richieste
di Assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto
del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima
domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali
provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale competente.
Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle Strutture territoriali
avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e, per periodi decorrenti dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti
gestioni (ad esempio, CIGD), non superino la durata massima di trattamenti prevista
rispettivamente dalla legge n. 178/2020, dal decreto–legge n. 41/2021 e, da ultimo, dal decreto–
legge n. 146/2021.
Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell’Assegno ordinario, limitatamente alle causali
connesse all’emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli
assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020).
2.2 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà
in corso
Nel disciplinare il nuovo periodo di trattamenti in esame, l’articolo 11, comma 1, del decreto–legge
n. 146/2021 richiama, tra gli altri, l’articolo 21 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; conseguentemente, possono presentare
domanda di Assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che
alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) hanno in
corso un Assegno di solidarietà.
Anche per questa specifica prestazione – la cui durata complessiva non può superare le 13
settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 – ai fini
dell’individuazione della decorrenza del nuovo periodo di trattamenti, i datori di lavoro terranno
conto di quanto già illustrato al precedente paragrafo 1.3.
La concessione dell’Assegno ordinario - che sospende e sostituisce l’Assegno di solidarietà già in
corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’Assegno di solidarietà, a totale
copertura dell’orario di lavoro.
2.3 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di
Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, si ribadiscono le
indicazioni fornite dall’Istituto nelle precedenti circolari pubblicate in materia.
Con riferimento ai settori dei servizi ambientali e delle attività professionali, stante l’ormai piena
operatività dei rispettivi Fondi di solidarietà di nuova istituzione, le domande relative ai trattamenti
emergenziali previsti dal decreto-legge n. 146/2021 dovranno essere inoltrate ai medesimi Fondi
(cfr. i messaggi n. 3240/2021 e n. 3390/2021).
Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell’Assegno ordinario, limitatamente alle causali
connesse all’emergenza da COVID-19, è erogato l’assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo
di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.
2.4 Trattamenti di Cassa integrazione in deroga (CIGD)
Relativamente ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga, nel rinviare a quanto già illustrato
nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori
ammessi alla misura (cfr. la circolare n. 86/2020), si precisa che il decreto Fiscale non ha modificato
la disciplina di riferimento per la richiesta dei trattamenti in parola.
Riguardo alle procedure di consultazione sindacale, si ricorda che, al fine di garantire continuità di
reddito ai beneficiari della prestazione, in caso di domande di nuovi periodi di CIGD - che di fatto
prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a
precedenti sospensioni per COVID-19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo sindacale
inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le procedure di informazione e
consultazione con le Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle
autorizzazioni.
Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e
i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività,
nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di
disoccupazione agricola. Si evidenzia che, per i lavoratori del settore agricolo, l’accesso ai
trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato, che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale per gli operai
agricoli (CISOA).
In ordine alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come “Deroga
Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità
produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate). Si
rammenta, inoltre, che le domande devono essere trasmesse con riferimento alle singole unità
produttive, ad eccezione di quelle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso
semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). A tale proposito, si conferma che per i periodi
successivi al 1° gennaio 2021, in caso di nuova individuazione dell’unità produttiva su cui far
confluire le domande “accorpate”, la scelta effettuata con riferimento alla normativa di cui alla legge
n. 178/2020 e al decreto-legge n. 41/2021 è da considerarsi irreversibile.
Conseguentemente, la sede “accorpante” individuata dovrà essere utilizzata anche in caso di
concessione di proroga del trattamento di Cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 - DL
146/21”.
Riguardo ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 146/2021 e
relativi a datori di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, dovranno
essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:
“COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Trento”;
“COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Bolzano”.
Si evidenzia altresì che, per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo
periodo, ammortizzatori diversi, tranne nei casi in cui la richiesta di Cassa integrazione in deroga
riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19, ad esempio,
lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto di tipologia non professionalizzante, giornalisti (cfr.,
sul punto, la circolare n. 86/2020). Si ribadisce che non potranno essere autorizzati periodi anche
parzialmente coincidenti tra trattamenti di integrazione straordinaria e trattamenti di deroga.
2.5 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
I trattamenti di Assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021 così ripartiti:
304,3 milioni di euro per i trattamenti di Assegno ordinario;
353,6 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.
Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di Assegno ordinario e la relativa
contribuzione correlata che eccedono le risorse disponibili dai singoli Fondi (FIS e Fondi di
solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015).
Ai fini del rispetto del citato tetto complessivo, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 11 del
decreto Fiscale affida all’Istituto le attività di monitoraggio e prevede altresì che “qualora dal
predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.
2.6 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande
Come anticipato nel messaggio n. 4034/2021, per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13
settimane di Assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro, come
individuati al precedente paragrafo 1.1, dovranno trasmettere domanda di concessione dei
trattamenti con la nuova causale denominata “COVID 19 - DL 146/21”.
Si ricorda che, in caso di presentazione erronea di una domanda per trattamenti diversi da quelli
spettanti o comunque con errori o omissioni che ne impediscono l’accettazione, i datori di lavoro
possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della
revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.
Qualora i datori di lavoro, che hanno esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla
pregressa normativa di cui al decreto-legge n. 41/2021, prima dell’entrata in vigore del decreto-
legge n. 146/2021, abbiano richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione
salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con causale
diversa da quella “COVID –19”, per le settimane non ancora autorizzate, potranno presentare una
nuova domanda con la nuova causale “COVID 19 - DL 146/21”, chiedendo contestualmente
l’annullamento della prestazione ordinaria.
La procedura per l’invio delle istanze inerenti ai periodi disciplinati dal decreto Fiscale è stata resa
operativa, a far tempo dal 18 novembre 2021 (cfr. il messaggio n. 4034/2021), a prescindere
dall’avvenuto rilascio, da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, dell’autorizzazione a tutte le
28 settimane di cui al decreto–legge n. 41/2021.
Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà
presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.
3. Trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili
3.1 Quadro normativo
L’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021 ha introdotto un ulteriore periodo di
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in
favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per
interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31
dicembre 2021.
3.2 Datori di lavoro destinatari
Come anticipato in premessa, la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa
integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n.
18/2020 è riservata esclusivamente ai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili,
confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in
pelle e simili.
Per una più dettagliata disamina dei datori di lavoro cui si rivolge la disposizione, si rinvia a quanto
illustrato al paragrafo 6.2 della circolare n. 125/2021.
I menzionati datori di lavoro - che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica - possono richiedere la concessione dei trattamenti di Cassa
integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, per periodi
decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.
3.3 Condizioni di accesso alla misura
Nel regolamentare il nuovo periodo di trattamenti, il comma 3 dell’articolo 11 del decreto–legge n.
146/2021 – contrariamente a quanto disposto per i trattamenti di ASO e CIGD - non postula, per
l’accesso alle nuove misure di sostegno, l’integrale ammissione a tutte le precedenti 17 settimane di
cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (di seguito, anche decreto Sostegni-bis), che
garantiscono una tutela per periodi che non possono collocarsi oltre il 31 ottobre 2021.
Per richiedere il nuovo periodo di massimo 9 settimane di cassa integrazione ordinaria di tipo
emergenziale previsto dal decreto fiscale, i datori di lavoro in argomento devono, comunque,
risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal decreto
Sostegni-bis, a prescindere dalla durata di quest’ultimo che, quindi, potrà risultare anche inferiore al
massimo richiedibile, pari a 17 settimane. In ogni caso, l’accesso al nuovo periodo di cassa
integrazione ordinaria di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il
periodo precedentemente autorizzato.
Anche per i datori di lavoro di cui trattasi, che chiedono il periodo di massimo 9 settimane
introdotto dal decreto-legge n. 146/2021, resta precluso - per la durata della fruizione del
trattamento di integrazione salariale richiesto - l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24
della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti
avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dall’articolo
11, comma 8, del decreto Fiscale. Resta altresì preclusa la facoltà di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della n. 604/1966, e sospese le procedure di
licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le
particolari situazioni previste dal citato comma 8.
Per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a
carico dei datori di lavoro richiedenti.
3.4 Trattamento di integrazione salariale ordinaria per i datori di lavoro che si trovano in
Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020
Ai fini dell’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo
emergenziale, la norma richiama altresì l’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020.
Conseguentemente, anche le imprese – appartenenti ai settori sopra indicati - che alla data del 22
ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) avevano in corso un
trattamento di Cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il
programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza
epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una
durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Resta confermato che, per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto Fiscale, i
datori di lavoro di cui trattasi devono essere stati autorizzati, in tutto o in parte, al precedente
periodo di trattamenti introdotto dall'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021.
Anche per la nuova richiesta, i datori di lavoro seguiranno l’ordinario iter procedurale già descritto
nella circolare n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di
integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito
dell’adozione del relativo decreto direttoriale, l’Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di Cassa
integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.
Si ricorda che anche per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun
contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.
Per i restanti profili operativi si rinvia alle indicazioni applicative dettate nei paragrafi successivi.
3.5 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande e ai lavoratori cui si
rivolgono le tutele
Per richiedere il nuovo periodo massimo di 9 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro
dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la
nuova causale denominata “COVID 19 - DL 146/21”.
Per la prestazione di Cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di Cassa
integrazione straordinaria in corso di cui al precedente paragrafo 3.4, le relative domande di
concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 - DL
146/21 – sospensione CIGS”.
Per entrambi i trattamenti, come già precisato al precedente paragrafo 1.4, è necessario che i
lavoratori beneficiari risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni alla data
del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 146/2021).
3.6 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
I trattamenti di Cassa integrazione ordinaria di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n.
18/2020, disciplinati dal comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 146/2021, sono concessi nel
limite massimo complessivo di spesa di 140,5 milioni di euro.
Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la
relativa contribuzione figurativa che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario regime previsto
dal D.lgs n. 148/2015.
Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva
dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica,
dell’importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti di autorizzazione.
In materia di coperture finanziarie, si osserva, altresì, che il comma 9 del menzionato articolo 11
del decreto Fiscale ha provveduto a incrementare di 80 milioni di euro per l’anno 2021 il precedente
limite di spesa (185,4 milioni di euro) previsto dall'articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021, per
il finanziamento delle prime 17 settimane di CIGO con causale COVID-19 in favore delle imprese di
cui trattasi. Dopo l’implementazione delle risorse finanziarie, il tetto di spesa in argomento si
attesta, quindi, sull’importo complessivo di 265,4 milioni di euro per l’anno 2021.
4. Modalità di pagamento e termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41 e
UniEmens–CIG
In merito alle modalità di pagamento delle integrazioni salariali, rimane inalterata la possibilità per il
datore di lavoro di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come
di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, anche con possibile anticipo del 40%, senza
obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Per le operazioni di conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, si ricorda che trova
applicazione l’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015. Al riguardo, si rimanda alle indicazioni fornite con la
circolare n. 9/2017.
Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale
previsti dall’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 146/2021, il comma 4 del medesimo
articolo 11 conferma la disciplina a regime, secondo cui il termine per la presentazione delle
domande relative ai trattamenti di Cassa integrazione salariale è fissato entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività
lavorativa.
Tuttavia, considerato che la disciplina di cui al decreto–legge n. 146/2021 riguarda periodi dal 1°
ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e atteso che la procedura informatica per l’invio delle istanze
riferite ai suddetti trattamenti è stata resa disponibile a far tempo dal 18 novembre 2021 (cfr. il
messaggio n. 4034/2021), al fine di introdurre un termine di maggior favore utile a garantire un più
ampio accesso alle tutele in esame, le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di
attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del decreto Fiscale,
potranno essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o
per il saldo dei trattamenti, viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte
dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il
saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il
periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente
l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole al datore di lavoro. Trascorsi inutilmente
tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore
di lavoro inadempiente.
Si ricorda, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo
contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di
TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione
dell’attività lavorativa.
5. Trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di Alitalia in
amministrazione straordinaria
L’articolo 10 del decreto-legge n. 146/2021 disciplina l’accesso all’intervento di CIGS in favore dei
lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.
In particolare, il comma 1 del medesimo articolo 10 prevede che - al fine di garantire la continuità
del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di
amministrazione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18/2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 - ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e
Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria possa essere concesso, per una durata
complessiva di 12 mesi, il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 7,
comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.
Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del
commissario e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022. Per la proroga dei trattamenti di cui
trattasi, sono state stanziate risorse per un importo massimo di 63,5 milioni di euro per l’anno
2022.
Al fine di assicurare l’integrazione del menzionato trattamento di CIGS a carico del Fondo di
solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il successivo comma 2 del
medesimo articolo 10 prevede altresì l’incremento della dotazione del medesimo Fondo in misura
pari a 212,2 milioni di euro per l’anno 2022.
Con riferimento al trattamento di CIGS introdotto dal suddetto articolo 10, si fa presente che nella
procedura “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente
nuovo codice evento:161 – proroga Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art. 10 D.L. 146/2021.
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione
delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “161”, con l’emissione dei pagamenti
tramite procedura centralizzata.
In merito al monitoraggio della spesa, si fa presente che, ai fini del rispetto del predetto limite, si
terrà conto sia delle integrazioni salariali e della relativa contribuzione figurativa, sia degli ANF, ove
spettanti.
6. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga da richiedere alla– Regione siciliana
Tra le altre misure di sostegno in favore di imprese e lavoratori, il decreto–legge n. 146/2021 è
intervenuto anche in merito alla specifica indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista
dall’articolo 251-bis della legge n. 145/2018, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale
complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali hanno cessato di percepire l'indennità
di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020.
L’articolo 11, comma 16, del decreto Fiscale, aggiungendo il comma 251-ter all’articolo 1 della
legge n. 145/2018, prevede, infatti, che la citata indennità, cui non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possa essere concessa dalla Regione
siciliana, in continuità, fino al 31 dicembre 2021, previa verifica della disponibilità finanziaria da
parte dell'Istituto.
Per il finanziamento della citata proroga, il successivo comma 17 del medesimo articolo 11 stanzia
1,39 milioni di euro per l'anno 2021.
Le istruzioni operative utili alla gestione dell’indennità in argomento sono contenute nella circolare
n. 51/2021, alla quale si rinvia integralmente.
7. Modalità di esposizione del conguaglio
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di
integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di
lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il
servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende,
unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione
erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque
entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Trattamenti di Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del
decreto-legge n. 146/2021
Per gli eventi di CIGD, gestiti con il sistema del Ticket, i datori di lavoro dovranno indicare il codice
evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione
richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione, e dovrà essere altresì
indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova
istituzione “G814”, avente il significato di “Conguaglio CIGD D.L. 146/2021,
nell’elemento<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/
<CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio
nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.
In riferimento ai trattamenti di CIGD di aziende plurilocalizzate, per il conguaglio delle prestazioni
anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G815”, avente il significato di
“Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate DL n.146/2020”, nell’elemento <DenunciaAziendale>/
<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/
<CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento
<CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso. Il contributo addizionale non è dovuto.
Riguardo ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga previsti dal decreto–legge n. 146/2021 e
relativi a datori di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano (causali: “COVID 19 - DL
146/21 – Deroga Trento” e “COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Bolzano”), i datori di lavoro
esporranno il codice di nuova istituzione “G816”, avente il significato di “Conguaglio CIGD D.L.
146/2021 Deroga Trento e Bolzano”, nell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/
<CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/
<CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento
<CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.
Si ricorda che il codice evento da utilizzare riguardo ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga
previsti dal decreto–legge n. 146/2021 e relativi a datori di lavoro delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, è il codice evento “FDR”.
Assegno ordinario del FIS, dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e
di Bolzano-Alto Adige
In caso di accesso alle prestazioni di Assegno ordinario, i datori di lavoro o i loro
consulenti/intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo (Ticket).
I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> “AOR” già in uso per gli eventi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema
del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione
tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento
<Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia
dell’evento del giorno).
L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per
la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rinvia alle indicazioni fornite nel
documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket) ottenuto dall’apposita
funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al
Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto
l’autorizzazione.
Tale Ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda
di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito
dell’istruttoria.
Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice
evento “AOR”.
Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda
di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento <FondoSol> al
percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel
seguente modo.
Nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di
autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente; negli elementi
<CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol>
andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo.
A tal fine, i datori di lavoro autorizzati all’Assegno ordinario a carico dello Stato, ivi compresi i datori
di lavoro iscritti al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale “L010”, avente il significato di
“Conguaglio assegno ordinario decreto legge n. 146/2021”.
I datori di lavoro, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID 19 D.L. n.
146/2021, compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- nell’elemento <CodiceCausale>, indicheranno il codice causale di nuova istituzione “L022” avente
il significato di “Conguaglio ANF per COVID-19 D.L 146/2021”.
Tali codici devono essere utilizzati sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo (Ticket),
ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro
della domanda al Fondo;
- nell’elemento <AnnoMeseRif>, indicheranno l’AnnoMese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicheranno l’importo conguagliato, relativo al mese di
riferimento della prestazione
Per i Fondi di solidarietà bilaterali relativi alle attività professionali e ai servizi ambientali, i datori di
lavoro autorizzati all’Assegno ordinario a carico dei Fondi di appartenenza, valorizzeranno i nuovi
codici causale “L009”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario attività professionali
Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125” ovvero “L008”, avente il significato di
“Conguaglio assegno ordinario aziende del settore dei servizi ambientali Decreto interministeriale n.
103594 del 9 agosto 2019”.
Per gli altri fondi di solidarietà bilaterali, per i Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige e del FIS,
le aziende interessate continueranno a utilizzare il codice in uso “L001”.
Trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili,
confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione
di articoli in pelle e simili. Articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il
conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento
<CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre
valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L086”, avente il significato di “Conguaglio CIGO Art.11
c 2 del decreto legge n.146/2021”, e, nell’elemento <CongCIGOAltImp>, l’indicazione dell’indennità
ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice
conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).
Nuovo periodo di trattamento di CIGO di cui al decreto-legge n. 146/2021 per i datori
di lavoro che si trovano in Cassa integrazione straordinaria
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il
conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento
<CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre
valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L087”, avente il significato di “Conguaglio CIGO
COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS” e, nell’ elemento <CongCIGOAltImp>,
l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta
al contributo addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice
conguaglio già in uso L038 (cfr. la circolare n. 9/2017).
8. Istruzioni contabili
Gli oneri relativi alle prestazioni in argomento, finanziate dallo Stato, trattate nell’ambito dei
precedenti paragrafi, disciplinate dagli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 146/2021, saranno
rilevati, nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali – evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU),
ai conti di nuova istituzione come di seguito illustrato.
Per le rilevazioni contabili delle prestazioni di assegno ordinario a favore dei lavoratori iscritti al
FIS, ai Fondi di solidarietà bilaterali e ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, erogate
tramite conguaglio a cura dei datori di lavoro unitamente ai connessi assegni per il nucleo
familiare, ove spettanti, disciplinate dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021,
si istituiscono i seguenti conti:
GAU30440 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS);
GAU30441 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR);
GAU30442 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito
Cooperativo (FCR);
GAU30443 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER);
GAU30444 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del
Trasporto Pubblico (FHR);
GAU30445 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti
italiani (FOR);
GAU30446 - per onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio
della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER);
GAU30447– per onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese
Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR);
GAU30448 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste
Italiane (PIR);
GAU30449 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR);
GAU30450 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR);
GAU30451 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR);
GAU30452 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali
(CPR);
GAU30453 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali
(SAR),
da abbinare al codice elemento “L010”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario
decreto legge n. 146/2021”.
Agli stessi conti verranno contabilizzate le prestazioni ANF da conguagliare, mediante l’apposizione
in Uniemens del codice elemento “L022”, avente il significato di “Conguaglio ANF per COVID-19 D.L
146/2021”.
Per l’imputazione contabile delle prestazioni degli assegni ordinari, nell’ambito della gestione CP –
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27
dicembre 2019 – contabilità separata CPR, sono istituiti i seguenti conti:
CPR30130 - assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. n.
104125/2019, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività
lavorativa, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anni precedenti;
CPR30190 - assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’ articolo 5, comma 1 del D.I. n.
104125/2019, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività
lavorativa, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 – anno in corso,
da abbinare al codice elemento “L009”, avente il significato di “conguaglio assegno ordinario attività
professionali Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125”.
Inoltre, nell’ambito della gestione Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del
personale del settore dei servizi ambientali. Decreto Interministeriale n. 103594 del 09 agosto
2019– contabilità separata SAR, ai fini delle rilevazioni contabili delle prestazioni degli assegni
ordinari si istituiscono i seguenti conti:
SAR30130 - assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo articolo 6, comma 1, lett.
a), del D.I. n.103594/2019, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anni
precedenti;
SAR30190 assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’ articolo 6, comma 1, lett. a), del
D.I. n.103594/2019, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 – anno in
corso,
da abbinare al codice elemento “L008”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario
aziende del settore dei servizi ambientali Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019”.
Si istituiscono, inoltre, i seguenti conti:
GAU30412 - Assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali
(CPR), - ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300
della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU30417 - Assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali
(SAR), - ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300
della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga si istituiscono i seguenti conti:
GAU30300 – onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, da
abbinare al codice elemento “G814”, avente il significato di “Conguaglio CIGD D.L. 146/2021”,
e, nell’ambito del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento – TNR e del
Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – BOR, si istituiscono i
conti:
TNR30300 – onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga;
BOR30300 – onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga,
da abbinare al codice elemento “G816”, avente il significato di “Conguaglio CIGD D.L. 146/2021
Deroga Trento e Bolzano”.
Per le prestazioni di Cassa integrazione in deroga e connessi ANF per le aziende plurilocalizzate, si
istituisce il seguente conto:
GAU30301 - onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga corrisposti ai lavoratori
dipendenti dalle aziende con più unità produttive “plurilocalizzate”,
da abbinare al codice elemento “G815” avente il significato di “Conguaglio CIGD per aziende
plurilocalizzate DL n.146/2020”.
Per gli oneri relativi ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per i datori di lavoro delle
industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle
fabbricazioni di articoli in pelle e simili, come disposto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge
n. 146/2021, si istituiscono i seguenti conti:
GAU30418 – onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF di cui
all’art. 19 del D.L. n. 18/2020;
da abbinare al codice elemento “L086”, avente il significato di “Conguaglio CIGO Art.11 c 2 del
decreto legge n.146/2021”;
GAU30419 - onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF di cui
all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, per le aziende che sono state autorizzate alla sospensione dei
programmi di CIGS,
da abbinare al codice elemento “L087”, avente il significato di “Conguaglio CIGO COVID 19 - DL
146/21 – sospensione CIGS”.
Le istruzioni contabili che seguono sono relative alle prestazioni che saranno corrisposte
direttamente dall’Istituto ai lavoratori, tramite la procedura “Pagamenti accentrati”. A tale scopo, si
istituiscono i seguenti conti:
GAU30460 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS);
GAU30461 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR);
GAU30462 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo
(FCR);
GAU30463- onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER);
GAU30464 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende
del Trasporto Pubblico (FHR);
GAU30465 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei
porti italiani (FOR);
GAU30466 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della
riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER);
GAU30467 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese
Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR);
GAU30468 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo
Poste Italiane (PIR);
GAU30469 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR);
GAU30470 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR);
GAU30471 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR);
GAU30472 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR),
GAU30473 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR);
GAU30432 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF, corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di
solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR)art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre
2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU30437 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF, corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di
solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR)art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020,
n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU30454 - onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF,
corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti;
GAU30455 - onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF,
corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive
“plurilocalizzate”;
GAU30438 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi
ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori
di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di
articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili;
GAU30439 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi
ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle
aziende appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di
articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che sono stati autorizzati alla
sospensione dei programmi di CIGS.
I debiti per le prestazioni suddette dovranno essere imputati al conto già esistente GAU10160.
Relativamente agli oneri per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, da rilevare nell’ambito
del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento – TNR e del Fondo di
solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – BOR, si istituiscono i seguenti
conti:
TNR30454 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi
ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti;
BOR30454 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi
ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti.
I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno
essere imputati, rispettivamente, ai conti già esistenti TNR10318 e BOR10318.
Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla
contabilità della Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura
automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in
uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione dei codici bilancio esistenti “3219”
per la gestione GAU, “3220” per la gestione TNR e “3221” per la gestione BOR.
Per la rilevazione contabile degli oneri per gli assegni ordinari, da rilevare nell’ambito della Gestione
del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125
del 27 dicembre 2019 – contabilità separata CPR, corrisposti direttamente ai beneficiari, si
istituiscono i seguenti conti:
CPR30100 - assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1 del D.I. n.
104125 del 27 dicembre 2019, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa.
Per l’imputazione del debito verso i lavoratori beneficiari degli assegni ordinari, si istituisce il conto:
CPR10130 - Debiti per assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1, D.I.
n. 104125 del 27 dicembre 2019, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa.
Eventuali riaccrediti di assegni ordinari, contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati,
nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio:
“3257– Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5,
comma 1, del D.I. n. 104125/2019 – CPR”.
Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in argomento che, al termine
dell’esercizio, dovessero risultare ancora da definire, si istituisce il nuovo conto CPR10131,
movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.
Per la registrazione di eventuali recuperi di assegni ordinari, viene istituito il conto CPR24130, al
quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice
bilancio di nuova istituzione:
“1197 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1, D.I. n.
104125/2019 – CPR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al
nuovo conto CPR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla
suddetta procedura, opportunamente aggiornata.
Il citato codice bilancio “1197” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del
partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Per la rilevazione contabile degli oneri per gli assegni ordinari, da rilevare nell’ambito della Gestione
del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi
ambientali. Decreto Interministeriale n. 103594 del 09 agosto 2019 – contabilità separata SAR,
corrisposti direttamente ai beneficiari, si istituiscono i seguenti conti:
SAR30100 - assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’ articolo 6, comma 1, lett. a), del
D.I. n.103594/2019, corrisposti direttamente;
La rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto di nuova istituzione
SAR10130.
Eventuali riaccrediti delle prestazioni contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati,
nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio:
“3258 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 6,
comma 1 lett. a) del D.I. n. 103594/2019 – SAR”.
Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da
definire, andranno contabilizzati al conto di nuova istituzione SAR10131, movimentabile
esclusivamente dalla Direzione generale.
Per la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni ordinari, viene istituito il conto
SAR24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il
codice bilancio di nuova istituzione:
“1198 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 6, comma 1 lett. a), del D.I.
n. 103594/2019 – SAR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al
nuovo conto SAR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla
suddetta procedura, opportunamente aggiornata.
Il citato codice bilancio “1198” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del
partitario del conto GPA00069, i crediti per queste tipologie di prestazioni divenuti inesigibili.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero
reintroitate, si istituiscono i seguenti conti:
GAU24460 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS);
GAU24461 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR);
GAU24462 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR);
GAU24463 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane (FER);
GAU24464 – recupero e/reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico
(FHR);
GAU24465 – recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR);
GAU24466 - recupero e/ reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione
dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER);
GAU24467 – recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle
società di Assistenza (ISR);
GAU24468 – recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR);
GAU24469 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR);
GAU24470 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR);
GAU24471 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR);
GAU24472 recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR);
GAU24473 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR);
GAU24432 – recupero e/o il rentroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-
19, iscritti Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR) - art. 1, comma 300 della
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU24437 – recupero e/o rentroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-
19, iscritti Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR)- art. 1, comma 300 della
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU24454 - recupero e/o il reintroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga;
GAU24455 - recupero e/o reintroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, corrisposti ai
lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive “plurilocalizzate”;
GAU24438 - recupero e/o il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi
ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in
pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili;
GAU24439 - recupero e/o il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi
ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende
appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in
pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sono stati autorizzati alla
sospensione dei programmi di CIGS;
TNR24454 – recupero e/o reintroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, da rilevare
nell’ambito della Gestione relativa al Fondo territoriale intersettoriale della provincia autonoma di
Trento – TNR;
BOR24454 - recupero e/o reintroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, da rilevare
nell’ambito della Gestione relativa al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige – BOR.
Ai citati conti di recupero sono abbinati, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per
prestazioni”, i codici bilancio “1171” per la gestione GAU, “1172” per la gestione TNR e “1173” per
la gestione BOR.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire,
saranno imputati ai conti esistenti GAU00030, TNR00130 e BOR00130 mediante la ripartizione del
saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
I codici bilancio “1171”, “1172” e “1173”, sopra menzionati, evidenzieranno anche eventuali crediti
divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Per rilevare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria ai lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia
Cityliner in amministrazione straordinaria, secondo quanto disposto dall’articolo 10 del decreto-legge
n. 146/2021, si istituiscono i seguenti conti:
GAU30235 – onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in
amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di 12 mesi non oltre il 31 dicembre 2022
– art. 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;
da abbinare al nuovo codice evento 161 – proroga Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art. 10 D.L.
146/2021;
GVR30235 – onere per la prestazione integrativa ai trattamenti di integrazione salariale
straordinaria, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in
amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di 12 mesi non oltre il 31 dicembre 2022
– art. 10, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno
essere imputati rispettivamente ai conti in uso GPA10029 e GVR10130.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, saranno rilevati, dalla
procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia, in contropartita del conto in uso
GPA10031, rispettivamente ai codici bilancio esistenti “03052” e “03079”.
Eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate andranno imputati ai seguenti nuovi conti:
GAU24235 – recupero e/o il rentroito dell’onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione
salariale straordinaria e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia
Cityliner in amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di 12 mesi non oltre il 31
dicembre 2022 – art. 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;
GVR24235 – recupero e/o il rentroito della prestazione integrativa ai trattamenti di integrazione
salariale straordinaria corrisposti ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in
amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di 12 mesi non oltre il 31 dicembre 2022
– art. 10, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
Gli stessi conti saranno abbinati, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti”, ai codici bilancio in
uso “01094” per la gestione GAU e “1098” per la gestione GVR, da utilizzare anche ai fini
dell’eliminazione dei crediti divenuti inesigibili, da imputare al conto GPA00069.
Per la proroga dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga spettante ai lavoratori delle
aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, si conferma il conto
istituito con la circolare n. 51/2021:
GAU30375 - per i trattamenti di mobilità in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti da imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, concessi dalla
Regione Sicilia.
I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno
essere imputati al conto in uso GPA10052.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, saranno rilevati, dalla
procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia, in contropartita del conto in uso
GPA10031, al codice bilancio già in uso “3038 – somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni
indennità di mobilità – GA”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero
reintroitate, si conferma il seguente conto:
GAU24375 recuperi e reintroiti relativi al trattamento di mobilità in deroga e connessi ANF,
corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa della
Regione Sicilia.
Lo stesso conto sarà abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti”, al già esistente
codice di bilancio “1081 – indebiti relativi alle indennità di mobilità”, da utilizzare anche ai fini
dell’eliminazione dei crediti divenuti inesigibili, da imputare al conto GPA00069.
Per le richieste di pagamento diretto con anticipo nella misura del 40% delle ore autorizzate
nell’intero periodo, si rinvia alle istruzioni contabili fornite con la circolare n. 78/2020, nella quale
sono stati istituiti i conti:
GPA53112 - per la rilevazione dell’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinari, in
deroga e degli assegni ordinari, in contropartita, in sezione “Avere” del conto di debito;
GPA10112 - per la rilevazione dei debiti per le anticipazioni relative ai trattamenti di integrazione
salariale ordinari, in deroga e assegni ordinari.
Gli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere
a carico dello Stato, sono da attribuire ai seguenti nuovi conti (sezione Dare):
GAU32460 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS);
GAU32461 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del Credito
(FBR);
GAU32462 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del Credito
Cooperativo (FCR);
GAU32463 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle
società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER);
GAU32464 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle
aziende del Trasporto Pubblico (FHR);
GAU32465 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli
dei porti italiani (FOR);
GAU32466 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale addetto al
servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER);
GAU32467 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle
imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR);
GAU32468 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo
Poste Italiane (PIR);
GAU32469 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del settore Marittimo
(SMR);
GAU32470 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR);
GAU32471 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR);
GAU32472 onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività
professionali (CPR);
GAU32473 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi
ambientali (SAR);
GAU32454– onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga;
GAU32455 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga a favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità
produttive “plurilocalizzate”;
TNR32454 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga, da rilevare nell’ambito della Gestione relativa al Fondo territoriale
intersettoriale della Provincia autonoma di Trento – TNR;
BOR32454 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga, da rilevare nell’ambito della Gestione relativa al Fondo di solidarietà
bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – BOR;
GAU32438 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di
integrazione salariale ordinaria, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e
di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili;
GAU32439 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di
integrazione salariale ordinaria, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, ai lavoratori dipendenti dalle
aziende appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di
articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sono stati autorizzati alla
sospensione dei programmi di CIGS;
GAU32332 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale
delle attività professionali (CPR) -art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU32337 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario
(Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale dei
servizi ambientali (SAR) -art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU32235 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di proroga dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti
di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di 12
mesi non oltre il 31 dicembre 2022 – art. 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
– art. 10 D.L. 146/2021;
GVR32235 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione della prestazione
integrativa ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, per una durata
complessiva di 12 mesi non oltre il 31 dicembre 2022 – art. 10, comma 2, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146 – art. 10 D.L. 146/2021;
CPR32141 – Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione degli assegni
ordinari;
SAR32141 – Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari,
nonché al conto già esistente:
GAU32375 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di mobilità
in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in
un’area di crisi industriale complessa della Regione Sicilia,
da movimentare in contropartita (sezione Avere) dei conti già in uso della serie *22XXX delle
gestioni e Fondi di iscrizione dei lavoratori.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30440
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti
al Fondo di integrazione salariale (FIS), ammessi a conguaglio
con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 11,
comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FIS) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30441
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR), da
datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 11, comma 1, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FBR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30442
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo
(FCR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema
di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 11, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FCR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30443
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - da datori di lavoro
ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM
5/2/69 - art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FER) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30444
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del
Trasporto Pubblico (FHR), da datori di lavoro ammessi a
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art.
11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FHR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30445
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani
(FOR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema
di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 11, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FOR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30446
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della
riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER),
da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 11, comma 1, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(GER) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30447
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici
e dalle società di Assistenza (ISR), da datori di lavoro ammessi
a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 -
art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(ISR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30448
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane
(PIR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema
di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 11, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(PIR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30449
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR), da datori di
lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui
al DM 5/2/69 - art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(SMR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30450
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà del Trentino (TNR), da datori di lavoro
ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM
5/2/69 - art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(TNR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità M e s e 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30451
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR), da datori di lavoro
ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM
5/2/69 - art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(BOR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30452
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR),
da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 11, comma 1, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(CPR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30453
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR), da
datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 11, comma 1, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(SAR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30412
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR),
da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge
30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(CPR) COVID-L178/20-DL41/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30417
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al
Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR), da
datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge
30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(SAR) COVID-L178/20-DL41/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30300
Denominazione completa Onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga
e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle
aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpite
dall’emergenza COVID-19, ammesse a conguaglio con il
sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 11, comma 1,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata CIGD E ANF COVID 19 – ART.11, C. 1 DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto TNR30300
Denominazione completa Onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga
e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle
aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpite
dall’emergenza COVID-19, ammesse a conguaglio con il
sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 11, comma 1,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata CIGD E ANF COVID 19 – ART.11 C.1 DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto BOR30300
Denominazione completa Onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga
e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle
aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpite
dall’emergenza COVID-19, ammesse a conguaglio con il
sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 11, comma 1,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata CIGD E ANF COVID 19 – ART.11, C. 1 DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30301
Denominazione completa Onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga
e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle
aziende con più unità produttive “plurilocalizzate” operanti su
tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19,
ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM
5/2/69 - art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146
Denominazione abbreviata CIGD PLUR. E ANF-COVID- ART.11, C. 1 DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30418
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF,
di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro appartenenti ai settori delle
industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di
articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e
simili, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui
al DM 5/2/69 – art. 11, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CIGO SETT.TESSILE-ART. 11 C.2 DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30419
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF,
di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai lavoratori
dipendenti dalle aziende appartenenti ai settori delle industrie
tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in
pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, che
sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS,
ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM
5/2/69 - art. 11, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146
Denominazione abbreviata ON.CIGO GIA’ CIGS TESSILE- ART. 11 C.2 DL146/21-DM
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30460
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art.
11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FIS) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30461
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del
Credito (FBR) - art. 11, comma 1, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FBR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30462
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del
Credito Cooperativo (FCR) - art. 1, comma 300 della Legge 30
dicembre 2020, n. 178 – art.11, comma 1, del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FCR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Validità e Movimentabilità
Tipo variazione I
Codice conto GAU30463
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle
società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - art. 11,
comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FER) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30464
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle
aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 11, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FHR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30465
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e
Barcaioli dei porti italiani (FOR) - art. 11, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FOR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30466
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale
addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli
altri enti pubblici (GER) - art. 11, comma 1, del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(GER) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30467
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle
imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art.
11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(ISR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30468
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del
gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 11, comma 1, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(PIR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30469
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo
(SMR) - art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(SMR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30470
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR) -
art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(TNR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30471
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR)
- art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(BOR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30472
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale delle
attività professionali (CPR) - art. 11, comma 1, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(CPR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30473
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi
ambientali (SAR) - art. 11, comma 1, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(SAR) COVID-ART. 11, C.1-DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30432
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale delle
attività professionali (CPR) - art. 1, comma 300 della Legge 30
dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(CPR) COVID -L178/21-DL41/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30437
Denominazione completa Onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi
ambientali (SAR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre
2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (SAR) COVID-L178/21-DL41/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30454
Denominazione completa Onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga
e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19 - art. 11, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata CIGD E ANF COVID-ART. 11, C. 1 dl 146/21-PAG.DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30455
Denominazione completa Onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga
e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dalle aziende con più unità produttive
“plurilocalizzate” operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19 - art. 11, comma 1, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata CIGD PLUR.E ANF-COVID-ART. 11, C.1 DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto TNR30454
Denominazione completa Onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in
deroga, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 11,
comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata CIGD E ANF COVID-ART. 11, C. 1 DL146/21-PAG.DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto BOR30454
Denominazione completa Onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in
deroga, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 11,
comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata CIGD E ANF COVID-ART. 11, C. 1 DL146/21-PAG.DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30438
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF,
di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti direttamente
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro appartenenti ai
settori delle industrie tessili, confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di
articoli in pelle e simili – art. 11, comma 2, del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CIGO TESSILE-ART. 11, C. 2 DL146/21-PAG.DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30439
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF,
di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti direttamente
ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai settori
delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e
di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle
e simili che sono stati autorizzati alla sospensione dei
programmi di CIGS – art. 11, comma 2, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CIGO GIA’CIGS TESSILE-ART. 11, C. 2 DL146/21-DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU24460
Denominazione completa Entrate Varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di integrazione
salariale (FIS) - art. 11, comma 1, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(FIS)COVID-ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24461
Denominazione completa Entrate Varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il
personale del Credito (FBR) – art. 11, comma 1, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(FBR)COVID - ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24462
Denominazione completa Entrate Varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il
personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 11, comma 1,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(FCR)COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24463
Denominazione completa Entrate Varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il
personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
(FER) – art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN. ASS.ORD(FER)COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24464
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il
personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 11,
comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(FHR)COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24465
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà
Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR) – art. 11,
comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(FOR)COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24466
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il
personale addetto al servizio della riscossione dei tributi
erariali e degli altri enti pubblici (GER) - art. 11, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(GER)COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24467
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il
personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di
Assistenza (ISR) - art. 11, comma 1, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(ISR)COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24468
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il
personale del gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 11, comma 1,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(PIR)COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24469
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del
settore Marittimo (SMR) - art. 11, comma 1, del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(SMR)COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24470
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del
Trentino (TNR) - art. 11, comma 1, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(TNR) ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24471
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà
dell’Alto Adige (BOR) - art. 11, comma 1, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(BOR)COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24472
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà
bilaterale delle attività professionali (CPR) - art. 11, comma 1,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(CPR)COVID-ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24473
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà
bilaterale dei servizi ambientali (SAR) - art. 11, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(SAR)COVID-ART. 11, C. 1DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24432
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà
bilaterale delle attività professionali (CPR) - art. 1, comma 300
della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(CPR)COVID-L178/20-DL41/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24437
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà
bilaterale dei servizi ambientali (SAR) - art. 1, comma 300
della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41
Denominazione abbreviata REC/REN.ASS.ORD(SAR)COVID-L178/20-DL41/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24454
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti ai
lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio
nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 11, comma
1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.CIGD E ANF-COVID-ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione V
Codice conto GAU24455
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti ai
lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive
“plurilocalizzate” operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19 - art. 11, comma 1, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.CIGD PLUR.ANF-COVID-ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24438
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti di
integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, di cui all’art.
19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili,
confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e
pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili –art. 11,
comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.CIGO SETT.TESS-ART. 11, C2 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24439
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti di
integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, di cui all’art.
20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti
dalle aziende appartenenti ai settori delle industrie tessili,
confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e
pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sono
stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS –; art.
11, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/RE.CIGO GIA’CIGS TESSILE-ART. 11, C. 2 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto TNR24454
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza
COVID-19 – art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN. CIGD E ANF COVID-ART. 11, C. 1DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto BOR24454
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o reintroito dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza
COVID-19 –art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN. CIGD E ANF COVID-ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GAU30235
Denominazione completa Onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione
salariale straordinaria e connessi ANF corrisposti direttamente
ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in
amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di
12 mesi da usufruire entro e non oltre il 31 dicembre 2022 –
art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CIGS ALITALIA AMM.STRAORD-AR.10 C1 DL 146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GVR30235
Denominazione completa Prestazione integrativa alla proroga dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in
amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di
12 mesi da usufruire entro e non oltre il 31 dicembre 2022 –
art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata INTEGR.ON.CIGS ALITALIA AMM.STRA-AR10 C2 DL 146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU24235
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito dell’onere relativo alla
proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai
e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, per una
durata complessiva di 12 mesi da usufruire entro e non oltre il
31 dicembre 2022 – art. 10, comma 1, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.CIGS ALITALIA AMM.STRAORD-AR.10 C1 DL 146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GVR24235
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito della prestazione
integrativa della proroga dei trattamenti di integrazione
salariale straordinaria corrisposti ai lavoratori dipendenti di
Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria,
per una durata complessiva di 12 mesi da usufruire entro e
non oltre il 31 dicembre 2022 – art. 10, comma 2, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN.INT.CIGS ALITALIA AMM.STR-AR.10 C2 DL 146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione V
Codice conto GAU30375
Denominazione completa Oneri per il trattamento della mobilità in deroga e connessi
ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da
imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa
concessi dalla Regione Sicilia - articolo 1, comma 251-bis,
della legge n. 145/2018, introdotto in sede di conversione del
decreto-legge n. 104/2020, dalla legge n.126/2020; art. 11,
comma 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata MOB.DER.ANF REG.SICILIA-A1C251BIS L145/18-DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 03 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione V
Codice conto GAU24375
Denominazione completa Entrate varie – Recuperi e re-introiti del trattamento di
mobilità in deroga e connessi ANF, corrisposto direttamente ai
lavoratori dipendenti da imprese operanti in un’area di crisi
industriale complessa concessi dalla Regione Sicilia – articolo
1, comma 251-bis, della legge n.145/2018 introdotto in sede
di conversione del decreto-legge n. 104/2020, dalla legge
n.126/2020; art. 11, comma 16, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146
Denominazione abbreviata REC/REN DER.REG.SICILIA-A1C251BIS L145/18-DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 03 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione V
Codice conto TNR10318
Denominazione completa Debiti per i trattamenti di integrazione salariale in deroga ai
lavoratori – art. 22 c. 5 Decreto Legge n. 18/2020 convertito
in Legge 27/2020; art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre
2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e
successive modificazioni e integrazioni
Denominazione abbreviata DEB.VS LAV.ART.22 C.5 DL18/20-AR1 C300 L178/20 PAG.DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 04 Anno 2020 /M. P
Tipo variazione V
Codice conto BOR10318
Denominazione completa Debiti per i trattamenti di integrazione salariale in deroga ai
lavoratori – art. 22 c. 5 Decreto Legge n. 18/2020 convertito
in Legge 27/2020; art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre
2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e
successive modificazioni e integrazioni
Denominazione abbreviata DEB.VS LAV.ART.22 C.5 DL18/20-AR1 C300 L178/20 PAG.DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 04 Anno 2020 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32460
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale
(FIS) - art. 11, comma 1 del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR.(FIS) COVID-ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32461
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale del Credito (FBR) - art. 11, comma 1 del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR.(FBR) COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32462
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 11, comma 1
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (FCR)COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 02 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32463
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
(FER) - art. 11, comma 1 del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (FER) COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32464
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 11,
comma 1 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (FHR) COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32465
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà
Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR) - art. 11,
comma 1 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (FOR) COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32466
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale addetto al servizio della riscossione dei tributi
erariali e degli altri enti pubblici (GER) - art. 11, comma 1 del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (GER) COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32467
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di
Assistenza (ISR) - art. 11, comma 1 del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (ISR) COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32468
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il
personale del gruppo Poste Italiane (PIR) art. 11, comma 1 del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (PIR) COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32469
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del
settore Marittimo (SMR) - art. 11, comma 1 del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (SMR) COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32470
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del
Trentino (TNR) - art. 11, comma 1 del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (TNR) COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32471
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà dell’Alto
Adige (BOR) - art. 11, comma 1 del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (BOR) COVID-ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32472
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale
delle attività professionali (CPR) art. 11, comma 1 del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (CPR) COVID- ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32473
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale
dei servizi ambientali (SAR) - art. 11, comma 1 del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (SAR) COVID-ART. 11, C.1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32454
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dei trattamenti di integrazione salariale in deroga a favore dei
lavoratori dipendenti da aziende operanti su tutto il territorio
nazionale, colpiti dall’emergenza COVID-19 - art. 11, comma 1
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR.CIGD COVID-ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32455
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dei trattamenti di integrazione salariale in deroga a favore dei
lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive
“plurilocalizzate” operanti su tutto il territorio nazionale, colpiti
dall’emergenza COVID-19 - art. 11, comma 1 del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGD PLUR.COVID-ART. 11, C. 1-DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto TNR32454
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dei trattamenti di integrazione salariale in deroga a favore dei
lavoratori dipendenti da aziende colpite dall’emergenza
COVID-19 - art. 11, comma 1 del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR.CIGD COVID-ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto BOR32454
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dei trattamenti di integrazione salariale in deroga a favore dei
lavoratori dipendenti da aziende colpite dall’emergenza
COVID-19 - art. 11, comma 1 del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR.CIGD COVID-ART. 11, C. 1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32438
Denominazione completa Onere per la copertura figurativa dei periodi di fruizione del
trattamento di integrazione salariale ordinaria, di cui all’art. 19
del D.L. n. 18/2020, ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione
di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e
fabbricazione di articoli in pelle e simili –art. 11, comma 2 del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGO TESSILE-ART. 11, C2 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32439
Denominazione completa Onere per la copertura figurativa dei periodi di fruizione del
trattamenti di integrazione salariale ordinaria, di cui all’art. 20
del D.L. n. 18/2020, ai lavoratori dipendenti dalle aziende
appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di
articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e
fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sono stati
autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS - art. 11,
comma 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGO GIA’CIGS TESSILE-ART. 11 C2 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione V
Codice conto GAU32375
Denominazione completa Oneri per la copertura figurative dei periodi di erogazione dei
trattamenti di mobilità in deroga a favore dei lavoratori
dipendenti da imprese operanti in un’area di crisi industriale
complessa concessi dalla Regione Sicilia – art. 1, comma 251-
bis, della legge n. 145/2018, introdotto in sede di conversione
del decreto-legge n. 104/2020, dalla legge n.126/2020; art.
11, comma 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Denominazione abbreviata ON.C.FIG.LAV.AR.COMP.SICILIA-A1 C251B L145/18-DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 05 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32332
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale
delle attività professionali (CPR) - art. 1, comma 300 della
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (CPR) COVID-L178/21-DL41/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32337
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale
dei servizi ambientali (SAR) - art. 1, comma 300 della Legge
30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR. (SAR) COVID-L178/21-DL41/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32235
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi alla proroga dei periodi
di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e connessi ANF corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in
amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di
12 mesi da usufruire entro e non oltre il 31 dicembre 2022 –
art. 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 –
proroga Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art. 10 D.L. 146/2021
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR.CIGS ALITALIA -ART.10 C1 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GVR32235
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di prestazione
integrativa alla proroga dei trattamenti di integrazione
salariale straordinaria corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione
straordinaria, per una durata complessiva di 12 mesi da
usufruire entro e non oltre il 31 dicembre 2022 – art. 10,
comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 –
proroga Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art. 10 D.L. 146/2021
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR.INT.CIGS ALITALIA -ART.10 C2 DL146/21
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto CPR30130
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito a favore dei
lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa, conguagliati dalle aziende che utilizzano
il sistema D.M. 5/02/69 - articolo 5, comma 1, del D.I. n.
104125/2019, anni precedenti
Denominazione abbreviata ASS.ORD.CONG. ART.5 C.1 DI 104125/19-AP
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto CPR30190
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito a favore dei
lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa, conguagliati dalle aziende che utilizzano
il sistema D.M. 5/02/69 - articolo 5, comma 1, del D.I. n.
104125/2019, anno in corso
Denominazione abbreviata ASS.ORD.CONG. ART.5 C.1 DI 104125/19- AC
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto CPR30100
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito a favore dei
lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa - articolo 5, comma 1, del D.I. n.
104125 del 27 dicembre 2019, corrisposti direttamente
Denominazione abbreviata ASS.ORD. ART.5.C.1 DI104125/19 PAG.DIR.
Validità e Movimentabilità
Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto CPR10130
Denominazione completa Debiti per assegni ordinari per il sostegno del reddito a favore
dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa - articolo 5, comma 1, D.I.
n. 104125 del 27 dicembre 2019, corrisposti direttamente
Denominazione abbreviata DEB. ASS.ORD. ART.5.C.1 DI104125/19
Validità e Movimentabilità Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto CPR10131
Denominazione completa Debiti per assegni ordinari a sostegno del reddito non riscossi
dai beneficiari
Denominazione abbreviata DEBITI ASSEGNI ORDINARI NON RISCOSSI
Validità e Movimentabilità M e s e 1 2 Anno 2021 /M. N
Tipo variazione I
Codice conto CPR24130
Denominazione completa Entrate Varie – Recuperi e reintroiti di assegni ordinari per il
sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1, D.I. n.
104125 del 27 dicembre 2019
Denominazione abbreviata E.V. – REC.ASS.ORD. ART.5.C.1 DI104125/19
Validità e Movimentabilità Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto CPR00130
Denominazione completa Crediti per assegni ordinari a sostegno del reddito da
recuperare
Denominazione abbreviata CREDITI ASSEGNI ORDINARI DA RECUPERARE
Validità e Movimentabilità Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto CPR32141
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di
erogazione degli assegni ordinari – art. 6, comma 3, del D.I.
n. 104125/2019
Denominazione abbreviata ONERE CONTR.FIG.PERIODI ASSEGNI ORDINARI
Validità e Movimentabilità Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto SAR30130
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito a favore dei
lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa, conguagliati dalle aziende che utilizzano
il sistema D.M. 5/02/69 - articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I.
n.103594/2019, anni precedenti
Denominazione abbreviata ASS.ORD.CONG.ART.6,C1,LETT.A)D.I.103594/19-AP
Validità e Movimentabilità M e s e 1 2 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto SAR30190
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito a favore dei
lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa, conguagliati dalle aziende che utilizzano
il sistema D.M. 5/02/69 – articolo 6, comma 1, lett. a), del
D.I. n.103594/2019, anno in corso
Denominazione abbreviata ASS.ORD.CONG.ART.6, C1,LETT.A)D.I.103594/19-AC
Validità e Movimentabilità M e s e 1 2 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto SAR30100
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito a favore dei
lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa - articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I.
n.103594/2019, corrisposti direttamente
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ART.6,C1,LETT.A)D.I.103594/19-PAG. DIR.
Validità e Movimentabilità M e s e 1 2 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto SAR10130
Denominazione completa Debiti per assegni ordinari per il sostegno del reddito a favore
dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa - articolo 6, comma 1, lett.
a), del D.I. n.103594/2019, corrisposti direttamente
Denominazione abbreviata DEB.V/BENEF.ASS.ORD.ART.6,C1,LETT.A)D.I.103594/19
Validità e Movimentabilità Mese 12 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto SAR10131
Denominazione completa Debiti per assegni ordinari non riscossi dai beneficiari
Denominazione abbreviata DEB./ASSEGNI ORD.NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI
Validità e Movimentabilità M e s e 1 2 Anno 2021 /M. N
Tipo variazione I
Codice conto SAR24130
Denominazione completa Entrate Varie – Recuperi e reintroiti di assegni ordinari per il
sostegno del reddito di cui articolo 6, comma 1, lett. a), del
D.I. n.103594/2019
Denominazione abbreviata E.V.-RECUPERI E REINTROITI DI ASS.ORDINARI
Validità e Movimentabilità Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto SAR00130
Denominazione completa Crediti per assegni ordinari e prestazioni integrative per il
sostegno del reddito da recuperare
Denominazione abbreviata CRED.ASS.ORDINARI E PREST.INTEGR.DA RECUPERARE
Validità e Movimentabilità Mese 12 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto SAR32141
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di
erogazione degli assegni ordinari - articolo 7, comma 1, del
D.I. n.103594/2019
Denominazione abbreviata ONERE CTR.FIGUR.PERIODI ASSEGNI ORDINARI
Validità e Movimentabilità Mese 12 Anno 2021 /M. P
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