Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 19/2021
Nuove indicazioni in ordine ai requisiti richiesti in merito alla classificazione delle imprese facenti parte di Gruppi industriali
Riferimento normativo
Nuove indicazioni in ordine ai requisiti richiesti in merito alla classificazione delle imprese facenti parte di Gruppi industriali
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 09/02/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 19
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Nuove indicazioni in ordine ai requisiti richiesti in merito alla
classificazione delle imprese facenti parte di Gruppi industriali
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni amministrative
riguardo all’attestazione dei requisiti richiesti in materia di classificazione
delle imprese facenti parte di Gruppi industriali.
INDICE
1. Premessa
2. Riepilogo dei criteri di cui alla circolare n. 321 del 9 dicembre 1994
3. Requisito dell’attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del
gruppo. Nuove indicazioni amministrative
1. Premessa
Con la circolare n. 321 del 9 dicembre 1994, il cui contenuto si richiama integralmente, nei
limiti della compatibilità con le novità esposte al successivo paragrafo 3, sono state fornite
precisazioni e rettifiche, a suo tempo concordate con il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, sui criteri adottati nella circolare n. 134 del 5 maggio 1994 in ordine alla
classificazione delle imprese facenti parte di Gruppi industriali.
In particolare, è stata prevista la possibilità di attribuire un inquadramento unico, nel settore
Industria, a tutte le imprese facenti parte di un Gruppo industriale, nell’ambito del quale
esistono, in linea generale:
- una società capogruppo (holding), con attività di direzione e di controllo;
- una o più società che svolgono attività produttiva di natura manifatturiera;
- una o più società di servizi e di distribuzione.
Con la presente circolare, nel riepilogare i requisiti per l’applicazione dei criteri
dell’inquadramento unico, nel settore Industria, alle imprese appartenenti a un Gruppo
industriale, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in
considerazione dell’evoluzione delle dinamiche di mercato e dei cambiamenti della realtà
economica e lavorativa del Paese che impongono una maggiore flessibilità operativa da parte
del settore produttivo, si forniscono nuove indicazioni circa le modalità con cui il requisito
dell’attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del medesimo
Gruppo industriale debba essere attestato.
2. Riepilogo dei criteri di cui alla circolare n. 321 del 9 dicembre 1994
Come esposto al punto 2 della circolare n. 321/1994, affinché si possa procedere
all’inquadramento unico, nel settore “Industria”, delle aziende appartenenti a un Gruppo
industriale, è necessario che le medesime siano tra loro strettamente interconnesse sotto
l’aspetto organizzativo e funzionale e che siano parte di un unico processo produttivo, nel
quale le singole attività si pongono in forma strumentale e complementare tra loro.
Nella stessa circolare n. 321/1994 tali fattispecie sono state così individuate:
A. società capogruppo per scorporo di attività;
B. società di servizi e distribuzione.
In particolare, al punto 3 della medesima circolare, sono stati individuati i requisiti per
l’applicazione dei criteri dell'inquadramento unico alle società facenti parte di un Gruppo
industriale, come di seguito riepilogati:
• essere società controllate, nel senso che la totalità o la maggioranza del pacchetto azionario
e delle quote sociali deve essere in possesso della capogruppo ovvero di imprese del gruppo;
• prestare la propria attività in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del
gruppo;
• distribuire e/o commercializzare esclusivamente beni prodotti dalle imprese del gruppo,
curando, se del caso, l'assistenza tecnica e la manutenzione;
• applicare nei confronti del personale dipendente, ove non diversamente disciplinato per
categorie particolari di lavoratori, lo stesso contratto collettivo di lavoro delle altre imprese del
gruppo e della capogruppo;
• praticare, ove ne esistano le condizioni, la mobilità del personale da o verso la capogruppo
o le altre imprese del gruppo;
• conservare, all'eventuale personale in mobilità, anzianità e trattamento economico-giuridico
già conseguiti nella società di provenienza.
3. Requisito dell’attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre
imprese del gruppo. Nuove indicazioni amministrative
Con riferimento al requisito dell’esclusività, riguardo al quale nella circolare n. 321/1994, è
stato evidenziato che “in ogni caso, l’attività svolta in via esclusiva nei confronti ed in favore
delle altre imprese del gruppo che caratterizza l'interconnessione funzionale tra le attività
stesse, deve risultare dagli statuti delle aziende facenti parte del gruppo industriale
medesimo”, si forniscono le seguenti nuove indicazioni amministrative.
Ai fini dell’attribuzione di un inquadramento unico nel settore Industria alle imprese facenti
parte di un Gruppo industriale è sufficiente una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal
legale rappresentante dell’azienda interessata, in occasione dell’inquadramento, che attesti
l’esistenza del requisito dell’esclusività dell’attività svolta nei confronti e in favore delle altre
imprese del gruppo.
Pertanto, deve considerarsi superata la previsione relativa all’obbligatoria indicazione del
suddetto requisito negli statuti delle aziende facenti parte del Gruppo industriale.
Si precisa altresì che il requisito dell’esclusività, sebbene non debba più risultare formalmente
inserito negli statuti delle aziende interessate, dovrà comunque permanere nel tempo;
pertanto, il medesimo, dovrà essere oggetto di monitoraggio da parte delle Strutture
territoriali, le quali dovranno verificare, come già previsto nella circolare n. 321/1994, anche la
permanenza degli ulteriori requisiti sopra richiamati e che hanno dato luogo all’attribuzione
dell’inquadramento unico alle società facenti parte del Gruppo industriale.
Infine, si ricorda che i criteri sopra richiamati non si applicano ai gruppi di imprese derivanti da
aggregazione avvenuta sulla base dell’acquisto di pacchetti azionari; in tale ipotesi le società
capogruppo e le impese aggregate devono essere inquadrate in base all’attività concretamente
espletata.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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