Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI CREDITO (FISAC CGIL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI CREDITO (FISAC CGIL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23/12/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 191
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI
ASSICURAZIONI CREDITO (FISAC CGIL) per la riscossione dei
contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni
temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative
all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l'Organizzazione
sindacale FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI
ASSICURAZIONI CREDITO (FISAC CGIL), per la riscossione dei
contributi associativi sulle prestazioni temporanee.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
6. Misura del contributo sindacale
7. Fornitura dati
8. Rapporti finanziari, spese e rimesse
9. Clausola di salvaguardia
10. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
11. Codice INPS
12. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 30 settembre 2021 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e
l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI
ASSICURAZIONI CREDITO (FISAC CGIL), sulla base dello schema convenzionale
approvato con determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018, come modificata
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 29 luglio 2020, per la
riscossione dei contributi associativi dovuti dagli associati titolari di prestazioni
temporanee (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica
richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto, a mezzo posta
elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di
scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed
efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote
associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla
convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i
contributi associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i soggetti
beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, di disoccupazione NASpI,
DIS-COLL, di disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di
integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili.
3. Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica
di apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo
predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo
e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30
giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare
gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
L’articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della
delega alla riscossione della quota associativa.
Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla
dell’Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è
contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere
sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia di un documento
d’identità in corso di validità.
Nel caso di prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno,
l’Organizzazione sindacale può presentare la delega alla riscossione della quota
associativa, secondo le specifiche modalità indicate dall’Istituto, anche in un momento
successivo a quello di richiesta della prestazione, allegando copia del documento
d’identità in corso di validità del delegante.
L’Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS, deve
custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e
fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega
sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea e copia del documento d’identità.
La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il
documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il
rispetto delle norme di sicurezza.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione
salariale, spetta al datore di lavoro comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai
lavoratori e conservare la relativa documentazione.
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato
e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione
dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega
per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata
e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto
provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla
comunicazione all’Organizzazione sindacale revocata.
Nel caso in cui pervenga all’Istituto una delega su prestazione sulla quale è già attiva
una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se
preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione
sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in
corso di validità.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova
delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare
entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le
modalità indicate nel precedente paragrafo 4.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione
salariale, la revoca e/o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro,
che provvederà a comunicare i dati all’Istituto e a conservare gli originali, secondo le
modalità indicate nel precedente paragrafo 4.
6. Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle
seguenti percentuali dell’importo lordo della prestazione:
1.10% NASPI;
0.80% DIS-COLL;
1.00% CIG;
1.00% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di
mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
7. Fornitura dati
Nell’applicazione “Deleghe sindacali su disoccupazione e cig”, accessibile dai servizi on
line del sito istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli
elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei
relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati
a favore della medesima Organizzazione sindacale.
Per il tramite della medesima applicazione, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle
fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla
convenzione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle
norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati
personali.
8. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione
sindacale.
L'Istituto verserà all’Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui
pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’articolo 8 della convenzione e le
eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei
mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei
contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 18 del 24 febbraio 2021. Per la convenzione di cui
trattasi, in relazione alle attività sottoindicate, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono
previsti i seguenti costi:
Gestione delega € 0,49
È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
9. Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi
a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti
l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti
definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a
rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque
derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni
e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme
oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di
strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti
alla data di stipula della convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice
presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso
risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni
attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e
l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate
nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
10. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dal
negozio giuridico in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione,
dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei
corrispondenti poteri statutari, o qualora intervengano disposizioni normative e/o
regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13
della convenzione, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per
l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, che necessitino di
rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data
tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica
all’Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di voler recedere dalla
convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione
sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate
dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione
ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione,
nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per
accedere alla stipula della convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla
convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione
sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto
ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei
suoi legali rappresentanti;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche
sociali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti
nell’esercizio delle proprie funzioni;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati
nell’articolo 11 in materia di protezione dei dati personali.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della
risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei
tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della
convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle
competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
11. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è 1 28.
12. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei
conseguenti versamenti a favore dell'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA
SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI CREDITO (FISAC CGIL) sono stati istituiti i
seguenti conti:
GPA25816 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni
economiche temporanee per conto dell'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE
ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI CREDITO (FISAC CGIL);
GPA35816 - per l'accreditamento all’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE
ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI CREDITO (FISAC CGIL) dei
contributi associativi sopra citati;
GPA11816 - per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI CREDITO
(FISAC CGIL).
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in
questione, da trattenere sulle somme da versare all'Organizzazione sindacale
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI CREDITO (FISAC
CGIL), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
Le rimesse a favore dell’Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con
le consuete procedure, che consentono il pagamento accentrato ed effettuano,
contestualmente, le rilevazioni contabili.
Nell'Allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 2
Allegato2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA11816
Denominazione completa Debito verso l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE
ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI
CREDITO (FISAC CGIL), per contributi sindacali trattenuti
sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di
integrazione salariale, indennità di mobilità, trattamenti di
disoccupazione non agricola e sussidi) – Art.18 della legge n.
223/1991
Denominazione DEB/ FISAC CGIL L.223/91
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA25816
Denominazione completa Contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche
temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità
di mobilità, trattamenti di disoccupazione non agricola e
sussidi) per conto dell'Organizzazione sindacale
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI
ASSICURAZIONI CREDITO (FISAC CGIL) – Art.18 della legge
n. 223/1991
Denominazione CTR.SND. FISAC CGIL L.223/91
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA35816
Denominazione completa Accreditamento all'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE
ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI
CREDITO (FISAC CGIL) dei contributi sindacali trattenuti sulle
prestazioni economiche temporanee (trattamenti di
integrazione salariale, indennità di mobilità, trattamenti di
disoccupazione non agricola e sussidi) – Art.18 della legge n.
223/1991
Denominazione ACCR. FISAC CGIL L.223/91
abbreviata
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