Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 197/2021
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022
Riferimento normativo
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23/12/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 197
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle
prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022
SOMMARIO: Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative
della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e
l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle
prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2022.
INDICE
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2021
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2022
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2022
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla
legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle
stragi di tale matrice)
3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
(categoria 044-INVCIV)
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni
privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle
Amministrazioni pubbliche
4. Tabelle
5. Requisiti anagrafici
6. Gestione fiscale
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
6.2 Addizionali all’IRPEF
6.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani
6.4 Trattamento integrativo
7. Riduzione delle pensioni di importo elevato: verifica a consuntivo per l’anno
2021
8. Pensioni della Gestione privata
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2022
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione
sanitaria
8.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
9. Pensioni della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
9.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
9.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni fiscali
10. Prestazioni assistenziali
10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
11. Prestazioni di accompagnamento a pensione
11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2022
12. Periodicità e date di pagamento
12.1 Calendario di pagamento
12.2 Pagamenti annuali e semestrali
13. Certificato di pensione per l’anno 2022
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni
assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali
nel 2022.
Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto 17
novembre 2021, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle
pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di
variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020”
(Allegato n. 1) che ha previsto, all’articolo 2, che la percentuale di variazione per il
calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a
+1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per
l'anno successivo.
L’Istituto, al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l’anno 2022 e
rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni con decorrenza gennaio 2022 ha
utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal
competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all’1,6%. Nel corso del
primo trimestre dell’anno 2022 verrà effettuata l’elaborazione per la corresponsione
delle differenze di perequazione, ove spettanti.
Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo
perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto
è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34
della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione
vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni,
erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime
della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle
seguenti:
prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle
pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la
cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate
singolarmente;
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che
usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate
singolarmente e con criteri propri;
prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-
VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-
VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro
durata;
pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano
state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato
perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1,
comma 239, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1,
comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della
pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle
Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI
PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene
ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare
n. 102 del 6 luglio 2004.
Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole
quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2021
L’articolo 1 del citato decreto interministeriale del 17 novembre 2021, emanato dal
Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il
calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari a
0,0 dal 1° gennaio 2021. Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato
rispetto a quanto corrisposto nell'anno 2021.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2021 e si rammenta che l'importo del
trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di
riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni
autonomi vitalizi
1° gennaio 515,58 € 293,90 €
2021
IMPORTI 6.702,54 € 3.820,70 €
ANNUI
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2022
Come anticipato al paragrafo 1 della presente circolare, si è proceduto alla rivalutazione
provvisoria delle pensioni nella misura dell’1,6%.
Si riportano di seguito i valori provvisori del 2022 e si rammenta che l’importo del
trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di
riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni
autonomi vitalizi
1° gennaio 523,83 € 298,61 €
2022
IMPORTI 6.809,79 € 3.881,93 €
ANNUI
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2022
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001), all’articolo 69 dispone che a
decorrere dal 1° gennaio 2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della
vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il
quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo
eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%. L’articolo
1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che a decorrere dal 1°
gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998:
a) nella misura del 100%per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a
quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 %per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese
tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a
cinque volte il predetto trattamento minimo.
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla
legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle
stragi di tale matrice)
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018,
ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n.
206/2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:
in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati;
ovvero, in alternativa
un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato
sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo
l’articolazione indicata dal citato articolo 69 della legge n. 388/2000, da riferire alla
misura dell’incremento medesimo.
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo
non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto
rivalutate sempre singolarmente.
Poiché l’indice ordinario per il 2022 è risultato superiore all’1,25%, la rivalutazione è
stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull’intero importo.
3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2021 e provvisorio per il 2022, riportati,
rispettivamente, ai paragrafi 1.1 e 1.2, si applicano anche alle prestazioni a carattere
assistenziale.
Si riportano di seguito i valori definitivo per il 2021 e provvisorio per il 2022, e i relativi
limiti di reddito personali e coniugali.
Pensione sociale Assegno sociale
Decorrenza Importi
mensile annuo mensile annuo
1° gennaio 2021 379,33 € 4.931,29 € 460,28 € 5.983,64 €
1° gennaio 2022 385,40 € 5.010,20 € 467,65 € 6.079,45 €
Limiti reddituali massimi *
personale coniugale personale coniugale
1° gennaio 2021 4.931,29 € 16.990,47 € 5.983,64 € 11.967,28 €
1° gennaio 2022 5.010,20 € 17.262,33 € 6.079,45 € 12.158,90 €
*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene
corrispondentemente ridotto.
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
(categoria 044-INVCIV)
La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2021 e previsionale per l’anno 2022,
è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, degli invalidi
civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, degli invalidi civili
totali, dei ciechi civili e dei sordomuti sono aumentati dello 0,4%.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità
di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre
1991, n. 412).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
limite di reddito annuo personale importo mensile
dal
Invalidi totali, ciechi civili, Invalidi parziali, Invalidi, Ciechi Ciechi
sordomuti minori sordomuti parziali assoluti
1.1.2021 16.982,49 € 4.931,29 € 287,09 € 213,08 € 310,48 €
1.1.2022 17.050,42 € 5.010,20 € 291,69 € 215,35 € 315,45 €
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle
pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e
militari delle Amministrazioni pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai
dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume
di lavoro (come disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2020 -
luglio 2021 e il periodo precedente agosto 2019 – luglio 2020 è risultata dello + 0,90%.
Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, degli invalidi civili,
dei ciechi civili e dei sordomuti è stata aumentata dello 0,90%. Si rammenta che la
rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2,
comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.
L’indice dello 0,90% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle
pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle
Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero
dell’Economia e delle finanze.
4. Tabelle
Nell’Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle
prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate
al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2022.
Si fornisce, inoltre, la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica massima”
applicabile su pensione in caso di recupero per indebiti “propri”.
5. Requisiti anagrafici
Si rammenta che per l’anno 2022 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e
all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle
fattispecie interessate.
6. Gestione fiscale
Come noto, la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene
quindi determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da
altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione
ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.
Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono
ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2022 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere
nel mese di dicembre 2021.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non
usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato
con il messaggio n. 3404 dell’8 ottobre 2021. Le relative procedure sono disponibili on
line, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”,
disponibile sul sito www.inps.it.
Per i soggetti per i quali nel 2021 era applicata la tassazione a maggiore aliquota
(aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata
effettuata la richiesta per l’anno 2022, è stata applicata anche da gennaio 2022 la
tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza
alcuna detrazione personale;
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata
effettuata la richiesta per l’anno 2022, è stata, invece, impostata la tassazione
ordinaria, con applicazione della detrazione personale.
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
Ove le ritenute erariali relative all’anno 2021 (IRPEF) siano state effettuate in misura
inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno
recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2022.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a
18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la
rateazione di legge fino a novembre 2022 (art. 38, comma 7, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2022.
6.2 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le
consuete modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2021: da gennaio a novembre 2022;
addizionale comunale a saldo 2021: da gennaio a novembre 2022;
addizionale comunale in acconto 2022: da marzo a novembre 2022.
L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni
e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di
rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle
addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2022.
6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto
che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del
regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di
tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito
complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per
l’importo eccedente 1.000 euro.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto
dalla mensilità di marzo.
6.4 Trattamento integrativo
L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2020, n. 21, ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di
trattamento integrativo, pari a 600 euro per il secondo semestre dell’anno 2020 e a
1.200 euro annui a decorrere dall’anno 2021, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e
di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, il cui importo complessivo non è
superiore a 28.000 euro annui e aventi un’imposta lorda superiore alle detrazioni da
lavoro loro spettanti previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR, determinate sui
medesimi redditi.
In particolare, si rammenta che il suddetto trattamento integrativo, che come il credito
di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non concorre alla formazione del reddito,
se spettante in base agli specifici requisiti normativi previsti, è stato riconosciuto in via
automatica alle prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 50, comma 1, lett. h-bis),
del TUIR e alle altre prestazioni di accompagnamento alla pensione e all’APE sociale a
partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
7. Riduzione delle pensioni di importo elevato: verifica a consuntivo per l’anno
2021
Contestualmente alle operazioni di consuntivazione fiscale è stata effettuata la verifica
della congruità degli importi trattenuti nel corso del 2021 a titolo di riduzione delle
pensioni di importo elevato di cui all’articolo 1, commi 261 e seguenti, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Si è tenuto conto sia delle pensioni eventualmente liquidate al
titolare nel corso del 2021 sia dell’eventuale variazione di importo delle pensioni da
assoggettare alla riduzione.
I conguagli a debito o a credito saranno effettuati dalla mensilità di gennaio 2022.
8. Pensioni della Gestione privata
Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni della Gestione privata
contestualmente alle operazioni di rivalutazione.
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 1.2, è stato attribuito un tasso di
rivalutazione pari all’1,6% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso
dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da
uno dei seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
M5 Assegno alimentare per figli;
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per
i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.
Si rinvia in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2022
Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola
quota del contitolare in essere.
Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario
disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.
Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il
valore 997 nel campo “CIDEMIN”.
È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni
collegate al reddito sulla pensione, l’eventuale reddito da Casellario delle Pensioni
dell’anno in corso.
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2022
(GP3CK02Z < 202202), il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 998 sia
per le pensioni dell’AGO sia dei Fondi speciali ed ex ENPALS.
8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma
12, della legge n. 14/2009. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora
sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2017, il pagamento
viene sospeso da gennaio 2022.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2021 è stato registrato con il valore
6 al quarto byte nel campo “GP2KF11” e il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il
codice 907.
8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione
sanitaria
Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, dei Fondi Speciali Telefonici, Elettrici
e Autoferrotranvieri ed ex ENPALS con data revisione sanitaria nel corso del
2022(GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2022, sono stati azzerati dal
mese successivo alla data indicata.
Per il Fondo volo (categoria 045), il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede
da gennaio 2022.
8.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno
individuato variazioni d’importo da una data anteriore a gennaio 2022 sono state poste
in pagamento per l’anno 2022 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con
il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo
carattere del campo “GP1AF05R”.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del
messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2021 sono
state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.
Per i Fondi Speciali, le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 saranno elencate in apposita
lista pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture
territoriali.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2021 le pensioni contraddistinte
con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R” e il valore 004 in
GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in
archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.
L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in “GP1AF05R” viene riportata anche nel
campo “CPRD” della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2022 con importo pari a “zero” è disponibile
nella intranet fra le liste parametriche, dal percorso: “Processi” > “Assicurato
pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Procedure di gestione della pensione” >
“Reporting operativo - Liste parametriche”.
Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie
verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
9. Pensioni della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione
automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2022 è
pari a 802,19 euro; l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è
determinato in 782,19 euro.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali
si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23
dicembre 2008.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2021 si è provveduto a
bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data,
attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e
sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “E1”.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31
dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra
individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici B7”, “B8”, “B9”, “B0”,
“B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “C7”, “C8”, “C9”, “C0”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5”,
“D6”, “D7”, “D8” e “D9”.
Si conferma che anche per l’anno 2022, in presenza di due o più pensioni corrisposte
dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al
codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica
all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria”
attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma
41, della legge 8 agosto 1995, n. 335), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e
ai superstiti a carico della Gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare
l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2022,
considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione
che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso
di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota
parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex
coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le
modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli
operatori delle Sedi - Gestione Dipendenti Pubblici.
9.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare
nell’anno 2022 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.
Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso
dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di
competenza dell’anno solare 2022.
Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di
competenza dell’anno 2021:
nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere
(microqualifica T425) nel corso del 2021 (entro la rata di dicembre 2021), il
conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio
2022;
nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a
partire da gennaio 2022, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di
piattaforma fiscale.
9.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni fiscali
Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale
acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2022.
Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi n. 2205 del 29 maggio 2017,
n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.
10. Prestazioni assistenziali
10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more
dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i
minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista
rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e
agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata
in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione
sanitaria, il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione
calendarizzata dall’Istituto.
10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a
favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi,
a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da
talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come
prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per
l’anno 2022 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
L’articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l’articolo 12 del decreto-
legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, stabilisce che
il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché
dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di
assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere
adeguato all’incremento della speranza di vita.
Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020
al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo
l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età
prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono
sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2022 e per le quali risultano memorizzati
negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura
all’assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di
sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di
cui all’articolo 67 della legge n. 448/1998 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).
Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le
quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del
titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
11. Prestazioni di accompagnamento a pensione
Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi
degli articoli 3 e 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 027-VOCRED, 028-
VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129 – VESO29; 143 – APESOCIAL;
198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano
per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Si rammenta inoltre che il pagamento delle suddette prestazioni corrisposte ai sensi del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell’articolo 4 della citata legge n.
92/2012 viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei
titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la
quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece
effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.
11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2022
Le prestazioni con scadenza nel 2022 sono state azzerate al mese indicato nel campo
dedicato (“GP1AF06”).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima
mensilità.
12. Periodicità e date di pagamento
12.1 Calendario di pagamento
Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni
e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite
vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun
mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un
unico mandato di pagamento,fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il
pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 184, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2022.
Mese Giorno disponibilità valuta
Poste Banche
gennaio 4
febbraio 1
marzo 1
aprile 1
maggio 2
giugno 1
luglio 1
agosto 1
settembre 1
ottobre 1 3
novembre 2
dicembre 1
12.2 Pagamenti annuali e semestrali
Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento
delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono
effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e
fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.
Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e
semestrali per l’anno 2022:
Importo mensile mensilità Data
lordo pagamento
Da gennaio a dicembre (compresa la 4 gennaio
Da 0,01 € a 10,00 € tredicesima)
Da gennaio a giugno 4 gennaio
Da 10,01 € a 75 €
Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) 1° luglio
13. Certificato di pensione per l’anno 2022
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2022 sarà
pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 novembre 2021
Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio
2022, nonche' valore della percentuale di variazione - anno 2021 e
valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020.
(21A06952)
(GU n.282 del 26-11-2021)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto 16 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 292 del 24 novembre 2020) concernente: «Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2020 e valore definitivo per
l'anno 2019»;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il
mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in
data 3 novembre 2021, dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2019 ed il periodo gennaio - dicembre
2020 e' risultata pari a -0,3;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2020 ed il periodo gennaio - dicembre
2021 e' risultata pari a +1,7 ipotizzando, in via provvisoria, per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 una variazione dell'indice
pari rispettivamente a +0,5, -0,1 e +0,1;
Considerata la necessita':
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale
per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1°
gennaio 2021;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di
perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2022, salvo
conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;
di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le
pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa
speciale;
Decreta:
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2020 e' determinata in misura pari a 0,0
dal 1° gennaio 2021.
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2021 e' determinata in misura pari a +1,7
dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e
sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2021
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
ALLEGATO 2
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale delle Pensioni
Rinnovo 2022 - Tabelle
Perequazione provvisoria
Pensioni e limiti di reddito 1,60%
Limiti di reddito INVCIV totali 0,40%
Indennità INVCIV 0,90%
Valori definitivi 2021 allo 0%
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 1
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 2
INDICE
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni A1
l’anno 2021 sociali
pag. 5
Valori definitivi Aumenti per costo vita A2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3
Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 A3bis
Importo aggiuntivo A4
Importo Indennità Integrativa Speciale A5
pag. 6
Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici A6
di cui alla l. 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)
Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) A7
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni B1
l’anno 2022 sociali
Valori provvisori Aumenti per costo vita B2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B3 pag. 7
Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 B3bis
Importo aggiuntivo B4
Importo Indennità Integrativa Speciale B5
Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici B6
pag. 8
di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)
Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) B7
Disposizioni legislative per aumenti costo vita B8 pag. 9
Pensioni dei fondi speciali di Fondo Clero C.1
previdenza Fondo Addetti Imposte di consumo C.2
Importo dei minimi Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3
pag. 13
Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4
Fondo Esattoriali C.5
Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6
Fondo Telefonici C.7
pag. 14
Fondo per il Personale di Volo C.8
Limiti di reddito per Pensioni del Fondo lavoratori dipendenti D.1
l’integrazione al minimo Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2 pag. 15
delle pensioni Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3
Legge 385 del 14 dicembre 2000 D.4 pag. 16
Integrazione degli assegni Limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli E.1
di invalidità Assegni di invalidità pag. 17
Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art. 5 legge 222/1984) E.2
Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito F.1
superstiti con i redditi del pag. 18
beneficiario Importi dei limiti di reddito F.2
Cumulo degli assegni di Limiti di reddito G.1
invalidità con i redditi del pag. 19
beneficiario Importi dei limiti di reddito G.2
Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale H.1 pag. 20
trattamenti minimi Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.2
pag. 21
sociale
Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.3
pag. 22
sociale per i titolari di pensione di inabilità
Pensioni sociali – assegni Pensioni Sociali L.1
sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.2 pag. 23
L.488/1999
Aumento della pensione sociale L.3 pag. 24
Aumento dell’assegno vitalizio L.4 pag. 25
Assegno sociale L.5
Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.6 pag. 26
L.488/1999
Aumento dell’assegno sociale L.7 pag. 27
Maggiorazione dell’assegno sociale L.8 pag. 28
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 3
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.9
INVCIV /PS
pag. 29
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.10
INVCIV /AS
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.11
INVCIV /PS (ciechi civili)
pag. 30
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.12
INVCIV /AS (ciechi civili)
Prestazioni per gli invalidi Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1
civili Ciechi civili di fascia 7 M.1.2
pag. 31
Ciechi civili di fascia 9 M.1.3
Ciechi civili di fascia 10 M.1.4
Ciechi civili di fascia 11 M.1.5
Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6
pag. 32
Ciechi civili di fascia 14 M.1.7
Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8
Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1
Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2 pag. 33
Sordomuti di fascia 26 M.2.3
Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1
Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40 M.3.2 pag. 34
Invalidi civili di fascia 33 M.3.3
Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4
Invalidi civili di fascia 47, 49, 50 M.3.5 pag. 35
Invalidi civili di fascia 46 M.3.6
Talassemici M.3.7 pag. 36
Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 37
Aumento INVCIV invalidi totali tra i diciotto e i sessantacinque M.5.1 pag. 38
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i M.5.2
pag. 39
sessantacinque
Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e M.5.3
pag. 40
ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.4
pag. 41
con regole PS
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.5
pag. 42
con regole AS
Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d’imposta N.1
pag. 43
persone fisiche Scaglioni mensili d’imposta N.1A
Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 44
Detrazione per il coniuge N.2A pag. 45
Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 46
Detrazione per redditi di lavoro N.4 pag. 47
Ulteriore detrazione per redditi di lavoro N.5 pag. 48
Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1
reddito pensionabili
pag. 49
Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2
Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R
imponibile pag. 50
Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S
Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T
Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di
vecchiaia U pag. 51
Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva anticipata
Indebiti Pensionistici Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per
V pag. 52
trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “propri”
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 4
Tabella A
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2021
Valori definitivi
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
pensioni lavoratori Assegni Pensioni
Decorrenza Assegni sociali
dipendenti e vitalizi sociali
autonomi
1° gennaio 2021 515,58 293,90 379,33 460,28
IMPORTI ANNUI 6.702,54 3.820,70 4.931,29 5.983,64
2 – AUMENTI PER COSTO VITA – (qualsiasi importo)
Dal
percentuale spettante 0,0 %
1° gennaio 2021
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 5
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
delle pensioni
Aumento massimo -limite d’importo- Calcolo dell’aumento
(TM x 13 + importo
aggiuntivo)
154,94 6.857,48 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € (1,5 volte il TM x 13) di € (3 volte il TM x 13)
10.053,81 20.107,62
5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2021 789,55 769,55
6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge
206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)
% indice
Importo trattamenti complessivi
Fasce trattamenti perequazione Aumento
dal
complessivi da attribuire del
da a
Fino a 3 volte il TM 100 1,2500 % - 1.546,74
1°
Oltre 3 e fino a 5
gennaio 90 1,1250 % 1.546,75 2.577,90
volte il TM
2021:
Oltre 5 volte il TM 75 0,9375 % 2.577,91 qualsiasi
7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)
Decorrenza Importo trattamento
Dal 1° gennaio
548,70
2021:
IMPORTI ANNUI 7.133,10
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 6
Tabella B
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2022
Valori provvisori
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
pensioni lavoratori Assegni Pensioni
Decorrenza Assegni sociali
dipendenti e vitalizi sociali
autonomi
1° gennaio 2022 523,83 298,61 385,40 467,65
IMPORTI ANNUI 6.809,79 3.881,93 5.010,20 6.079,45
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
% indice
Importo trattamenti complessivi
Fasce trattamenti perequazione Aumento
dal
complessivi da attribuire del
da a
Fino a 4 volte il TM 100 1,600 % - 2.062,32
1°
Oltre 4 e fino a 5
gennaio 90 1,440 % 2.062,33 2.577,90
volte il TM
2022:
Oltre 5 volte il TM 75 1,200 % 2.577,91 -
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio
444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
delle pensioni
Aumento massimo -limite d’importo- Calcolo dell’aumento
(TM x 13 + importo
aggiuntivo)
154,94 6.964,73 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € (1,5 volte il TM x 13) di € (3 volte il TM x 13)
10.214,69 20.429,37
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 7
5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2022 802,19 782,19
6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge
206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo)
Dal
percentuale spettante 1,60 %
1° gennaio 2022
7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)
Decorrenza Importo trattamento
Dal 1° gennaio
557,48
2022:
IMPORTI ANNUI 7.247,24
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 8
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA
- Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con effetto
dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi,
nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi
ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene
attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento
da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero
sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la
percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il
quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone
che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il
trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato,
per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”.
- Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “Per l’anno
2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a
otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
- Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della contingente
situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo
il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100
per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite,
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente
comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato”.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 9
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue
L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che:
“Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è
riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,
l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite,
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per
ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo
dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle
fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che:
Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento
minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo
INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 10
- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
nove volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 477, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:
Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 11
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
nove volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 478, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:
a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448:
- nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a
quattro volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese
tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori
a cinque volte il predetto trattamento minimo.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 12
Tabella C
PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI
1 – Fondo Clero
Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione
Fondo Clero
Decorrenza eccedente il requisito contributivo minimo di 20 anni
Importo
1.1.2021 515,58 5,96
1.1.2022 523,83 6,06
2 – Fondo Addetti Imposte di consumo
1.1.2021 457,93
1.1.2022 465,26
3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas
Decorrenza Importo
1.1.2021 515,58
1.1.2022 523,83
4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche
Pensioni con decorrenza Pensioni con decorrenza dal
Decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996 1° dicembre 1996 in poi
Importo
1.1.2021 567,10 515,58
1.1.2022 576,17 523,83
5 – Fondo Esattoriali
Decorrenza Importo
1.1.2021 359,16
1.1.2022 364,91
6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto
Decorrenza Importo
1.1.2021 515,58
1.1.2022 523,83
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 13
Segue Tabella C
7 – Fondo Telefonici
Pensioni dirette con 15
anni di servizio utile, Pensioni con decorrenza Pensioni di reversibilità
liquidate con dal 1° febbraio 1997 in con 15 anni di servizio
Decorrenza
decorrenza anteriore al poi utile
1° febbraio 1997
Importo
1.1.2021 734,52 515,58 514,19
1.1.2022 746,27 523,83 522,42
8 – Fondo per il Personale di Volo
1.1.2021 515,58
1.1.2022 523,83
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 14
Tabella D
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638
1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito personale che
personale che personale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale e parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2021 Oltre € 13.405,08 Fino a € 6.702.54 Oltre € 6.702.54 fino a 13.405,08
2022 Oltre € 13.619,58 Fino a € 6.809,79 Oltre € 6.809,79 fino a 13.619,58
2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2021 Oltre € 33.512,70 Fino a € 26.810,16 Da € 26.810,16 fino a 33.512,70
2022 Oltre € 34.048,95 Fino a € 27.239,16 Da € 27.239,16 fino a 34.048,95
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non
legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il
pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo
del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio,
ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il
predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come
modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2021 Oltre € 26.810,16 Fino a € 20.107,62 Da € 20.107,62 fino a 26.810,16
2022 Oltre € 27.239,16 Fino a € 20.429,37 Da € 20.429,37 fino a 27.239,16
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non
legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il
pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo
del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio,
ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il
predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 15
Segue Tabella D
4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1993
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto
legislativo 503 del 30 dicembre 1992
Fondo Pensioni Lavoratori Gestioni dei Lavoratori Autonomi Decorrenza
Dipendenti Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre Donne nate entro il 31 dicembre
1939 1934
1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre Uomini nati entro il 31 dicembre
1934 1929
Donne nate dal 1 gennaio 1940 Donne nate dal 1 gennaio 1935
al 30 giugno 1940 al 30 giugno 1935
1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 Uomini nati dal 1 gennaio 1930
al 30 giugno 1935 al 30 giugno 1930
Donne nate dal 1 luglio 1940 al Donne nate dal 1 luglio 1935 al
31 dicembre 1940 30 dicembre 1935
1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al Uomini nati dal 1 luglio 1930 al
30 dicembre 1935 30 dicembre 1930
FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE
Percentuale di
Fasce di reddito cumulato con il coniuge
integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni
70%
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo
in vigore al 1° gennaio
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni 40%
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo
in vigore al 1° gennaio
N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite
massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.
Percentuale di
Anno Fasce di reddito coniugale
integrazione
Da € 26.810,16 a € 33.512,70 70%
2021
Da € 33.512,70 a € 40.215,24 40%
Da € 27.239,16 a € 34.048,95 70%
2022
Da € 34.048,95 a € 40.858,74 40%
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 16
Tabella E
INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222
LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI
ASSEGNI DI INVALIDITA’
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
2021 Oltre € 11.967,28 Oltre € 17.950,92
2022 Oltre € 12.158,90 Oltre € 18.238,35
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI DI INABILITA’
Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222
Decorrenza Importo mensile
1.8.1984 285.000
1.7.1985 315.000
1.7.1987 372.000
1.7.1989 421.000
1.7.1991 496.000
1.1.1994 580.000
1.1.1996 639.000
1.1.1999 704.000
1.7.2000 715.000
1.7.2001 734.000
Euro
1.1.2002 379,08
1.7.2002 389,32
1.7.2003 398,66
1.1.2004 406,99
1.7.2005 415,13
1.7.2006 422,19
1.7.2007 430,63
1.1.2008 457,67
1.7.2009 472,45
1.7.2010 475,99
1.7.2011 483,37
1.1.2012 510,83
1.7.2013 526,26
1.7.2014 532,21
1.7.2015 533,22
1.7.2016 533,22
1.7.2017 533,22
1.7.2018 539,09
1.7.2019 545,02
1.7.2020 547,75
1.7.2021 547,75
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 17
Tabella F
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 40 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Percentuale di
Anno Ammontare dei redditi
riduzione
Fino a € 20.107,62 Nessuna
Oltre € 20.107,62 fino a € 26.810,16 25 per cento
2021
Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 40 per cento
Oltre € 33.512,70 50 per cento
Fino a € 20.429,37 Nessuna
Oltre € 20.429,37 fino a € 27.239,16 25 per cento
2022
Oltre € 27.239,16 fino a € 34.048,95 40 per cento
Oltre € 34.048,95 50 per cento
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 18
Tabella G
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo
13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo
13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Fino a € 26.810,16 Nessuna
2021 Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 25 per cento
Oltre € 33.512,70 50 per cento
Fino a € 27.239,16 Nessuna
2022 Oltre € 27.239,16 fino a € 34.048,95 25 per cento
Oltre € 34.048,95 50 per cento
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 19
Tabella H
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
IMPORTI
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
Da Mensile 50.000 Mensile 25,83
60
anni Annuo 650.000 Annuo 335,79
Da Mensile 160.000 Mensile 82,64
65
anni Annuo 2.080.000 Annuo 1.074,32
Da Mensile 160.000
70
anni Annuo 2.080.000
Da Mensile 180.000
75
anni Annuo 2.340.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
• A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
60 anni di età 65 anni di età
TM AS
personale coniugale personale coniugale
2021 6.702,54 5.983,64 7.038,33 13.021,97 7.776,86 13.760,50
2022 6.809,79 6.079,45 7.145,58 13.225,03 7.884,11 13.963,56
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della
maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 20
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI
MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
IMPORTI
La maggiorazione rimane invariata
La maggiorazione rimane invariata
dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre
dal 1 gennaio 2008
2007
Da mensile 123,77 mensile 136,44
60
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
65
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
70
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
• A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
TM AS Limite personale Limite coniugale
2021 6.702,54 5.983,64 8.476,26 14.459,90
2022 6.809,79 6.079,45 8.583,51 14.662,96
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della
maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del
sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione
di età secondo la contribuzione versata.
Età dalla quale spetta
settimane di contribuzione anni di riduzione età
l’aumento
fino a 129 0 70
da 130 fino a 389 1 69
da 390 fino a 649 2 68
da 650 fino a 909 3 67
da 910 fino a 1169 4 66
da 1170 in poi 5 65
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 21
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI
PENSIONE DI INABILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO
1984, N. 222
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza
della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020
IMPORTI
mensile 136,44
Da 18 anni fino al compimento del 60°
anno di età
annuo 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE
• A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
TM AS Limite personale Limite coniugale
2021 6.702.54 5.983,64 8.476,26 14.459,90
2022 6.809,79 6.079,45 8.583,51 14.662,96
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della
maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 22
Tabella L
PENSIONI SOCIALI
1 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o
sordomuti)
Importo
Reddito
Reddito annuo del Importo mensile da mensile
annuo del
Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension
pensionato
reddito del coniuge (RT) sociale e
(RP)
sociale
ZERO < 12.059,18 Zero 379,33
> 4.931,29 qualunque 379,33 zero
< 4.931,29 > 16.990,47 379,33 zero
2021
< 4.931,29 < 12.059,18 RP/13
< 4.931,29 > 12.059,18 e < RP / 13 (*) oppure
16.990,47 (RT - 12.059,18) / 13 (*)
ZERO < 12.252,13 Zero 385,40
> 5.010,20 qualunque 385,40 zero
< 5.010,20 > 17.262,33 385,40 zero
2022
< 5.010,20 < 12.252,13 RP/13
< 5.010,20 > 12.252,13 e < RP / 13 (*) oppure
17.262,33 (RT - 12.252,13) / 13 (*)
2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Importo
Reddito
Reddito annuo del Importo mensile da mensile
annuo del
Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension
pensionato
reddito del coniuge (RT) sociale e
(RP)
sociale
ZERO < 12.059,18 Zero 293,90
> 3.820,70 qualunque 293,90 zero
< 3.820,70 > 15.879,88 293,90 zero
2021
< 3.820,70 < 12.059,18 RP/13
< 3.820,70 12.059,18 e < 15.879,88 RP / 13 (*) oppure
(RT - 12.059,18) / 13 (*)
ZERO < 12.252,13 Zero 298,61
> 3.881,93 qualunque 298,61 zero
< 3.881,93 > 16.134,06 298,61 zero
2022
< 3.881,93 < 12.252,13 RP/13
< 3.881,93 12.252,13 e < 16.134,06 RP / 13 (*) oppure
(RT - 12.252,13) / 13 (*)
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato
derivante dalle due operazioni di calcolo
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 23
Segue Tabella L
AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
2021 2022
Da
mensile 272,69 mensile 274,87
65
annuo 3.544,97 annuo 3.573,31
anni
Da
mensile 272,69 mensile 274,87
70
annuo 3.544,97 annuo 3.573,31
anni
Da
mensile 272,69 mensile 274,87
75
annuo 3.544,97 annuo 3.573,31
anni
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE
SOCIALE
• A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione
sociale annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
PS AS Limite personale Limite coniugale
2021 4.931,29 5.983,64 8.476,26 14.459,90
2022 5.010,20 6.079,45 8.583,51 14.662,96
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo
dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale
e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + PS)] : 13
[B – (RF + RP + PS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della
pensione sociale.
• PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket”
di 5,17 € (lire 10.000).
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 24
Segue Tabella L
AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI
Pensionato coniugato Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo (A)
(B) spettante
358,12
2021 8.476,26 14.459,90 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
361,66
2022 8.583,51 14.662,96 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
NOTE
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della
PSO.
▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della PSO, pari a € 3.820,70 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.655,56.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.583,51 somma dell’importo annuo 2022 della PSO, pari a € 3.881,93 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.701,58.
€ 14.662,96 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.079,45.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 25
Segue Tabella L
ASSEGNO SOCIALE
5 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Anno Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile
(RP) assegno sociale (RC) assegno sociale
Zero 460,28 Zero 460,28
2021 > 5.983,64 Zero > 11.967,28 Zero
< 5.983,64 (5.983,64 – RP) / 13 < 11.967,28 (11.967,28 - RC) / 13
Zero 467,65 Zero 467,65
2022 > 6.079,45 Zero > 12.158,90 Zero
< 6.079,45 (6.079,45 - RP) / 13 < 12.158,90 (12.158,9 - RC) / 13
6 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Zero 374,85 Zero 374,85
2021 > 4.873,05 Zero > 10.856,69 Zero
< 4.873,05 (4.873,05 – RP) / 13 < 10.856,69 (10.856,69 - RC) / 13
Zero 380,86 Zero 380,86
2022 > 4.951,18 Zero > 11.030,63 Zero
< 4.951,18 (4.951,18 - RP) / 13 < 11.030,63 (11.030,63 - RC) / 13
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 26
Segue Tabella L
AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
Da mensile 25.000 mensile 12,92
65
anni annuo 325.000 annuo 167,96
Da mensile 25.000
70
anni annuo 325.000
Da mensile 40.000
75
anni annuo 520.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM)
AS TM Limite personale Limite coniugale
2021 5.983,64 6.702.54 6.151,60 12.854,14
2022 6.079,45 6.809,79 6.247,41 13.057,20
IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e
quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria
dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno
sociale.
• AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 27
Segue Tabella L
MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2021 2022
Da mensile 191,74 mensile 192,62
65
anni annuo 2.492,62 annuo 2.504,06
Da mensile 191,74 mensile 192,62
70
anni annuo 2.492,62 annuo 2.504,06
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO
SOCIALE
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
AS Limite personale Limite coniugale
2021 5.983,64 8.476,26 14.459,90
2022 6.079,45 8.583,51 14.662,96
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
SPETTANTE
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento
e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della
sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno
sociale.
• AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
Nota bene
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal
compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono
usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 28
Segue Tabella L
CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N.
448 DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999
9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI
CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 3.820,70 < 15.879,88 85,43
> 3.820,70 > 15.879,88 (4.931,29 – A) / 13
2021 e e oppure
< 4.931,29 < 16.990,47 (16.990,47 – B) / 13
> 4.931,29 Qualunque 0
< 3.881,93 < 16.134,06 86,79
> 3.881,93 > 16.134,06 (5.010,20 – A) / 13
2022 e e oppure
< 5.010,20 < 17.262,33 (17.262,33 – B) / 13
> 5.010,20 Qualunque 0
10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI
DI
CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 4.873,05 < 10.856,69 85,43
> 4.873,05 > 10.856,69 (5.983,64 – A) / 13
2021 e e oppure
< 5.983,64 < 11.967,28 (11.967,28 – B) / 13
> 5.983,64 Qualunque 0
< 4.951,18 < 11.030,63 86,79
> 4.951,18 > 11.030,63 (6.079,45 – A) / 13
2022 e e oppure
< 6.079,45 < 12.158,90 (12.158,90 – B) / 13
> 6.079,45 Qualunque 0
In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato
risultante dai due calcoli.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 29
Segue Tabella L
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati prima del 1 gennaio 1931)
Reddito annuo del Reddito annuo Importo mensile
Anno
pensionato (A) pensionato + coniuge (B) dell’aumento
Fasce 6, 8,
11, 12, 13, Fasce 7 e 10
16 e 17
< 3.820,70 < 15.879,88 72,66 56,07
> 3.820,70
e < 15.879,88 (4.765,28 – A) / 13
< 4.765,28
2021
> 3.820,70 > 15.879,88
(4.765,28 – A) / 13 (*)
e e
(16.824,46 – B) / 13 (*)
< 4.765,28 < 16.824,46
> 4.765,28 > 16.824,46 0
< 3.881,93 < 16.134,06 73,83 56,97
> 3.881,93
e < 16.134,06 (4.841,72 – A) / 13
< 4.841,72
2022
> 3.881,93 > 16.134,06
(4.841,72 – A) / 13 (*)
e e
(17.093,85 – B) / 13 (*)
< 4.841,72 < 17.093,85
> 4.841,72 > 17.093,85 0
(*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati dopo il 31 dicembre 1930)
Solo Pensionato Pensionato + Coniuge
Anno Importo mensile Importo mensile
Reddito annuo (A) Reddito annuo (B)
dell’aumento dell’aumento
4.873,05 72,66 < 10.856,69 72,66
> 4.873,05 e > 10.856,69 e (11.801,27 – B) /
2021 (5.817,63 - A) / 13
< 5.817,63 < 11.801,27 13
> 5.817,63 0 > 11.801,27 0
4.951,18 73,83 < 11.030,63 73,83
> 4.951,18 e (5.910,97 - A) / > 11.030,63 e (11.990,42 – B) /
2022
< 5.910,97 13 < 11.990,42 13
> 5.910,97 0 > 11.990,42 0
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 30
Tabella M
PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI
Tabella M.1
1 – CIECHI CIVILI
1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione
08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 16.982,49 287,09
1.1.2022 17.050,42 291,69
2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 16.982,49 310,48
1.1.2022 17.050,42 315,45
3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2021 213,79
a titolo della minorazione
1.1.2022 215,35
4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità
limite di reddito indennità di
decorrenza importo mensile
annuo personale accompagnamento (*)
1.1.2021 16.982,49 310,48 938,35
1.1.2022 17.050,42 315,45 946,80
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 31
Segue Tabella M 1
5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità
decorrenza limite di reddito indennità di
importo mensile
annuo personale accompagnamento (*)
1.1.2021 16.982,49 287,09 938,35
1.1.2022 17.050,42 291,69 946,80
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità
speciale
17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed
indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte
del CPABP nella fascia 12 – 13
decorrenza limite di reddito
importo mensile indennità speciale
annuo personale
1.1.2021 16.982,49 287,09 213,79
1.1.2022 17.050,42 291,69 215,35
(*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi
7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA
Fascia Tipologia
14 ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 8.164,73 213,08
1.1.2022 8.197,39 216,49
8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
15 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento
18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di
accompagnamento
19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di
accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte
del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2021 938,35
a titolo della minorazione
1.1.2022 946,80
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 32
Tabella M.2
2 - SORDOMUTI
1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed
indennità di comunicazione
limite di reddito indennità di
decorrenza importo mensile
annuo personale comunicazione (*)
1.1.2021 16.982,49 287,09 258,82
1.1.2022 17.050,42 291,69 260,76
(*) Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi
2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione –
fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce
20 21 22 25
25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2021 258,82
a titolo della minorazione
1.1.2022 260,76
3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
26 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di
presentazione istanze per indennità di comunicazione
decorrenza limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.2021 16.982,49 287,09
1.1.2022 17.050,42 291,69
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 33
Tabella M.3
3 – INVALIDI CIVILI
1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione
31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 16.982,49 287,09
1.1.2022 17.050,42 291,69
2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA
Fascia Tipologia
34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno
35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 4.931,29 287,09
1.1.2022 5.010,20 291,69
3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di
33
accompagnamento
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile
personale accompagnamento (*)
1.1.2021 16.982,49 287,09 522,10
1.1.2022 17.050,42 291,69 525,17
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 34
Segue Tabella M.3
4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con
38 sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti
da parte del CPABP nelle fasce 33– 41)
invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite
41
previsto, con sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con
42
sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di
44
accompagnamento
invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della
45
concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)
indennità di
decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni
accompagnamento
economiche, ma solamente a titolo della
1.1.2021 522,10
minorazione
1.1.2022 525,17
5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA
Fascia Tipologia
47, 49, 50 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di
frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 4.931,29 287,09
1.1.2022 5.010,20 291,69
6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
46 invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento
accertata dopo il compimento del 65° anno di età
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile (**)
personale accompagnamento (*)
1.1.2021 4.931,29 293,90 374,85 522,10
1.1.2022 5.010,20 298,61 380,86 525,17
(*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
(**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 35
7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno
35 anni di età
legge 28 dicembre 2001 n.448
Fascia Tipologia
70 Talassemia major (morbo di Cooley)
71 Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza importo mensile (*)
1.1.2021 515,58
1.1.2022 523,83
(*) Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 36
Tabella M 4
AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)
Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001
1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI
INFRASESSANTACINQUENNI
Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
spettante
2021 6.117,93 12.820,47 10,33
2022 6.213,74 13.023,53 10,33
L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito
€ 6.117,93 somma dell’importo annuo 2021 dell’assegno sociale, pari a €
5.983,64 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 12.820,47 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021 del
trattamento minimo pari a € 6.702.54.
€ 6.213,74 somma dell’importo annuo 2022 dell’assegno sociale, pari a €
6.079,45 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 13.023,53 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022 del
trattamento minimo pari a € 6.809,79.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 37
Tabella M 5
INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 e dall’articolo 15
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020
1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA
TRA I DICIOTTO E I SESSANTACINQUEANNI
▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31,
32, 33, 39, 43)
▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
364,93
2021 287,09 8.476,26 14.459,90 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
368,58
2022 291,69 8.583,51 14.662,96 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 3.732,17 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.744,09.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64
€ 8.583,51 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 3.791,97 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.791,54.
€ 14.662,96 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.079,45
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 38
Segue Tabella M 5
2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA
TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
341,54
A - (RP + INVCIV) / 13
2021 310,48 8.476,26 14.459,90
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
344,82
A - (RP + INVCIV) / 13
2022 315,45 8.583,51 14.662,96
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.036,24 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.440,02.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.583,51 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.100,85 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.482,66.
€ 14.662,96 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.079,45.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 39
Segue Tabella M 5
3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11)
E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
292,27
2021 359,75 8.476,26 14.459,90 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
294,75
2022 365,52 8.583,51 14.662,96 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.676,75 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.799,51.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.583,51 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.751,76 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.831,75.
€ 14.662,96 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.079,45.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 40
Segue Tabella M 5
4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
285,47
A - (RP + INVCIV) / 13
2021 367,29 8.476,26 14.459,90
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
287,85
A - (RP + INVCIV) / 13
2022 372,42 8.583,51 14.662,96
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.765,15 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.711,11.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.583,51 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.841,46 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.742,05.
€ 14.662,96 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.079,45.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 41
Segue Tabella M 5
5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
268,88
A - (RP + INVCIV) / 13
2021 383,14 8.476,26 14.459,90
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
270,99
A - (RP + INVCIV) / 13
2022 389,28 8.583,51 14.662,96
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.980,82 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.495,44.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.583,51 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 5.060,64 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.522,87.
€ 14.662,96 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.079,45.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 42
Tabella N
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 15.000,00 23% 0,00
Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 27% 600,00
Oltre 28.000,00 Fino a 55.000,00 38% 3.680,00
Oltre 55.000,00 Fino a 75.000,00 41% 5.330,00
Oltre 75.000,00 43% 6.830,00
1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 1.250,00 23% 0,00
Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 27% 50,00
Oltre 2.333,33 Fino a 4.583,33 38% 306,67
Oltre 4.583,33 Fino a 6.250,00 41% 444,17
Oltre 6.250,00 43% 569,17
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 43
Segue Tabella N
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA
2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE
Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua note
Per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli 950,00 Nota 1
affidati o affiliati
Per ciascun figlio di età inferiore a tre
1220,00 Nota 1
anni
Per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 Importo base + 400,00 € Nota 1
febbraio 1992, n. 104
Se più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di
200,00 € per ciascun figlio
Nota 1
a partire dal primo aumento:
200,00 * n. tot. Figli
Per ogni altra persona indicata
750,00 Nota 2
nell’articolo 433 del codice civile
Per primo figlio in mancanza del Si applicano, se più convenienti, le detrazioni
coniuge previste per il coniuge (tabella 2 a)
La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 € (limite elevato a 4.000,00 € per figli a carico con
età inferiore a 25 anni), al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si
sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli
altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (95.000 - reddito) / 95.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €
95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1))
Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 80.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 44
Segue Tabella N
2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00
Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00
Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00
Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00
Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00
Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00
Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00
Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al
rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito
complessivo non supera 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = reddito / 15.000
Calcolo della diminuzione della detrazione (A):
A = 110 * C
Calcolo della detrazione: 800 - A
Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 690,00 * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 45
Segue Tabella N
3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE – (di cui all’articolo 49, comma 2,
lett. A del TUIR)
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 8.000,00 1.880,00 Nota 1
Oltre 8.000,00 Fino a 15.000,00 1.297,00 Nota 2
Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.297,00 Nota 3
Oltre 55.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 713,00 €.
La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la
detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo
minore di 713,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 583 € e l’importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000
€, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 € ma non a 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (15.000 - reddito) / 7.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 583 * C
Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 46
Segue Tabella N
4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza
complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR , per APE sociale,
assegni straordinari e “isopensioni”)
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 8.000,00 1.880,00 Nota 1
Oltre 8.000,00 Fino a 28.000,00 978,00 Nota 2
Oltre 28.000,00 Fino a 55.000,00 978,00 Nota 3
Oltre 55.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la
detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo
minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 902 € e l’importo
corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 20.000,
se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 ma non a 28.000.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 20.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 902 * C
Calcolo della detrazione: 978,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (55.000 - reddito) / 27.000
Calcolo della detrazione: 978,00 * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 47
Segue Tabella N
5 – ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza
complementare, di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR, APE sociale,
assegni straordinari e “isopensioni”)
Il D.L. n. 182 del 31 dicembre 2020 ha reso strutturale l’Ulteriore Detrazione, introdotta
inizialmente in via temporanea dall’art. 2 del DL 3/2020, prevedendo che dal I gennaio
2021, tale agevolazione spetta nei seguenti importi:
• 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente tra
35.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 7.000 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 35.000 euro;
• 960 euro, se il reddito complessivo 35.000 euro, ma non a 40.000; la detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito
complessivo e l’importo di 5.000 euro.
Per effettuare i calcoli, dal 01.01.2021 si può fare riferimento alla seguente tabella (RC
corrisponde al reddito complessivo):
Reddito Ulteriore detrazione
Fino a 28.000,00 0
960 + (1.200-960) *
Oltre 28.001,00 Fino a 35.000,00
[1 - (RC-28.000)/(35.000-28.000)]
Oltre 35.001,00 Fino a 40.000,00 960 * [1 - (RC-35.000)/(40.000-35.000)]
Oltre 40.001,00 0
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 48
Tabella O
FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE
DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2022
1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Pensione
corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40 anni
di anzianità
contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 48.137,06 925,71 80 0,00153846 38.509,64 2.962,28
Oltre € 48.137,06 925,71
Fino a € 64.022,30 1.231,20
(fascia di € 15.885,23) 305,48 60 0,0011538 9.530,76 733,14
Oltre € 64.022,30 1.231,20
Fino a € 79.907,53 1.536,68
(fascia di € 15.885,23) 305,48 50 0,000961538 7.942,63 610,97
Oltre € 79.907,53 1.536,68 40 0,00076923
2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993
Pensione
corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40 anni
di anzianità
contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 48.137,06 925,71 80 0,00153846 38.509,64 2.962,28
Oltre € 48.137,06 925,71
Fino a € 64.022,30 1.231,20
(fascia di € 15.885,23) 305,48 64 0,001230769 10.166,59 782,04
Oltre € 64.022,30 1.231,20
Fino a € 79.907,53 1.536,68
(fascia di € 15.885,23) 305,48 54 0,001038461 8.578,07 659,88
Oltre € 79.907,53 1.536,68
Fino a € 91.460,42 1.758,86
(fascia di € 11.552,90) 222,17 44 0,000846153 5.083,36 391,03
Oltre € 91.460,42 1.758,86 36 0,000692307
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 49
Tabella R
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)
Anno Massimale di retribuzione pensionabile
2021 103.055,00
2022 104.704,00
Tabella S
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
Minimale retributivo
Importo mensile del Percentuale di Minimale
annuo
Anno trattamento minimo di ragguaglio della retributivo
(arrotondato
pensione pensione settimanale
all’unità di euro)
2021 515,58 40 206,23 10.724,00
2022 523,83 40 209,53 10.896,00
Tabella T
MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;
Massimale
Anno Minimale retributivo retributivo Tetto pensionabile
2021 10.724,00 187.854,00 47.379,00
2022 10.896,00 190.860,00 48.137,00
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 50
Tabella U
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI
VECCHIAIA
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Importo mensile Percentuale Percentuale
Anno Importo soglia Importo soglia
Assegno Sociale (1) (2)
2021 460,28 1,20 552,34 1,50 690,42
2022 467,65 1,20 561,17 1,50 701,47
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni e
data perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2011 (legge 8 agosto 1995,
n. 335)
(2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 71 anni e
data perfezionamento dei requisiti successiva al 31.12.2011 (legge 22
dicembre 2011, n. 214)
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA
ANTICIPATA
Anno Importo mensile Assegno Sociale Percentuale (1) Importo soglia
2021 460,28 2,80 1.288,78
2022 467,65 2,80 1.309,39
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 51
Tabella V
CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER
TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI “PROPRI”
REDDITO DEL PENSIONATO ANNO 2022 ABBATTIMENTO
T.T.M.
Pari o inferiori al trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni Redditi inferiori o 60%
lavoratori dipendenti, maggiorato sulla uguali a € 8.611,88
base dei parametri di cui all’art. 38 della
legge 448/2001
Superiori al trattamento minimo Redditi superiori a
maggiorato sulla base dei parametri di cui € 8.611,88 40%
all’art. 38 della legge 448/2001, ma e inferiori o uguali a
inferiori o pari a due volte il trattamento € 13.619,56
minimo
Superiori a due volte il trattamento minimo Redditi superiori a
ma inferiori o pari a quattro volte il € 13.619,56 20%
trattamento minimo e inferiori o uguali a
€ 27.239,12
Superiori a quattro volte il trattamento Redditi superiori a
minimo € 27.239,12 0
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 52
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